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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9117 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato in data 10-12-2025, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 13-11-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 3-11-2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9335/2025 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] Campana n. 1, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti C.F._1 Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1 Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11-4-2025 parte ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 732,03, reclamata in restituzione dall' per le causali esposte in narrativa;
CP_1 condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”. A sostegno della domanda ha esposto di essere titolare di assegno sociale Cat. AS n. 078- CP_ 510604600905; che con nota datata 3-7-2024 l' comunicava che per il periodo dal 1-1-2022 al 31-12-2022 si era generato un indebito di euro 732,03 sul trattamento assistenziale in godimento, avendo egli ricevuto un importo superiore a quello spettante per superamento dei limiti reddituali;
che in data 10-12-2024 proponeva ricorso amministrativo senza esito;
che il reddito familiare dell'istante è composto esclusivamente da pensioni, in quanto il ricorrente oltre all'assegno n. 078- 510604600905 Cat. AS, percepisce una pensione cat. VOS (n. 45198156), mentre il coniuge non beneficia di alcun reddito, per cui, al di là della avvenuta comunicazione dei Persona_1 redditi da parte dell'assicurato, il reddito familiare del ricorrente, che ha dato luogo al ricalcolo da parte dell' , è un reddito da pensione e quindi un reddito conosciuto dall' , CP_1 Controparte_2 CP_ che lo eroga;
che inoltre l' si è accorto della erronea quantificazione del trattamento assistenziale sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, per cui, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'indebito, sussiste il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme, poiché la percezione dei ratei è avvenuta per incolpevole affidamento del diritto alla prestazione. Tanto premesso, richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale per superamento dei limiti reddituali ogni qual volta la condizione reddituale è conosciuta o comunque conoscibile dell' conveniva in giudizio CP_1 l' rassegnando le conclusioni esposte. CP_1 Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Ha rappresentato in particolare che l'indebito per cui è causa è scaturito dal superamento del requisito reddituale, avente causa nei redditi percepiti dal coniuge del ricorrente a titolo di pensione estera,
1 volutamente non dichiarati all' ; che precisamente il debito in questione deriva dalla CP_1 comunicazione dei dati reddituali della moglie, Sig.ra (C.F. Persona_1
, effettuata dal ricorrente stesso in seguito a sollecito nell'ambito della C.F._2 CP_1
"Campagna Solleciti 2022"; che l' , riscontrata l'assenza di dichiarazione dei redditi 2021 - in CP_1 violazione dell'obbligo di collaborazione dell'assicurato -, ne sollecitava l'inoltro al ricorrente;
che lo solo a seguito di sollecito e solo in data 11-1-2024 (come da documentazione Pt_1 CP_1 allegata: prot. .0040.11/01/2024.01164619), provvedeva all'inoltro all' della CP_1 CP_1 dichiarazione con i redditi relativi all'anno 2021, consentendo all'Ente di avere conoscenza della pensione estera di cui è titolare il coniuge;
che, antecedentemente a tale Persona_1 comunicazione da parte del ricorrente, l' non poteva avere contezza della prestazione estera CP_1 erogata in favore della moglie, trattandosi di prestazione previdenziale non di competenza dell' CP_1 e non altrimenti conoscibile in assenza di espressa comunicazione reddituale all' ; che l'omessa CP_1 comunicazione reddituale esclude in radice la buona fede del ricorrente, con la conseguenza della piena operatività della generale regola di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c.. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare il ricorso di controparte perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle somme indebite oltre interessi legali, diritti ed onorari”. All'udienza del 13-11-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso non merita accoglimento. In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale. La giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. lav. - 23/02/2023, n. 5606) ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, quale quello in esame, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del CP_ titolare della prestazione dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019 n.31259); Ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
2 La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". È evidente, secondo Cassazione n. 13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . CP_1 Secondo Cass. 30/06/2020 n. 13223 va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1 dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto CP_1 i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi CP_1 l già conosce. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa CP_1 comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere”. In conclusione, può affermarsi - come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria - che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
3 Avuto riguardo al caso in esame, l' ha determinato un indebito nei confronti della parte
CP_1 ricorrente a titolo di assegno sociale cat. AS n. 078-510604600905, non dovuto per superamento dei limiti reddituali del coniuge nel periodo dal 1-1-2022 al 31-12-2022. Ha documentato che i redditi percepiti dal coniuge nell'anno 2021 (da cui era scaturito il superamento del Persona_1 requisito reddituale) a titolo di pensioni estere sono stati comunicati all' a mezzo inoltro Mod.
CP_1 RED solo a gennaio 2024 (vd. doc. DICHIARAZIONE REDDITI SU SOLLECITO allegato alla
CP_1 memoria di costituzione). Parte ricorrente ha rappresentato che gli unici redditi di cui è in godimento sono di natura pensionistica ed erano conosciuti o altrimenti conoscibili dall' in quanto regolarmente certificati
CP_1 nelle dichiarazioni reddituali. Ed ha inoltre precisato in ricorso alla pag. 6, con dichiarazione avente carattere confessorio, che “il coniuge dell'istante, sig.ra , non beneficia di alcun Persona_1 reddito”. Ebbene, facendo applicazione dei citati principi giurisprudenziali – secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce…L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate
CP_1 CP_1 al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all'
CP_1 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle
CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”, è dirimente considerare che dalla documentazione allegata dall' risulta che,
CP_1 contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, il coniuge nell'anno 2021 ha Persona_1 percepito redditi rilevanti ai fini di causa, e precisamente pensioni estere, ovvero redditi pensionistici non erogati dall' e pertanto non conoscibili dall' , se non mediante acquisizione dei dati
CP_1 CP_1 reddituali dichiarati dall'assicurato all'Agenzia delle Entrate, o, in mancanza, mediante inoltro all' del Mod. RED. E che a fronte della documentata circostanza che i redditi da pensione estera
CP_1 percepiti dal coniuge nell'anno 2021 sono stati tardivamente comunicati all' solo nell'anno
CP_1 2024, parte ricorrente ha del tutto omesso di fornire alcuna prova circa l'avvenuta regolare presentazione al fisco delle dichiarazioni reddituali relative a tale annualità. Ritiene pertanto il Tribunale che nel caso in esame va escluso il legittimo affidamento dell'assicurato nella indebita percezione del trattamento assistenziale in oggetto, profilandosi, al contrario, una evidente responsabilità dolosa della parte istante nella omissione e/o nell'occultamento di tali dati reddituali, con conseguente applicazione della regola codicistica generale di piena ripetibilità dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. Per i motivi esposti, acclarata la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' , il ricorso va
CP_1 rigettato. Spese compensate in considerazione della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite
Si comunichi Napoli, 10-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9335/2025 del Ruolo Generale Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...] Campana n. 1, C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti C.F._1 Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova, con cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1 Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11-4-2025 parte ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di € 732,03, reclamata in restituzione dall' per le causali esposte in narrativa;
CP_1 condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”. A sostegno della domanda ha esposto di essere titolare di assegno sociale Cat. AS n. 078- CP_ 510604600905; che con nota datata 3-7-2024 l' comunicava che per il periodo dal 1-1-2022 al 31-12-2022 si era generato un indebito di euro 732,03 sul trattamento assistenziale in godimento, avendo egli ricevuto un importo superiore a quello spettante per superamento dei limiti reddituali;
che in data 10-12-2024 proponeva ricorso amministrativo senza esito;
che il reddito familiare dell'istante è composto esclusivamente da pensioni, in quanto il ricorrente oltre all'assegno n. 078- 510604600905 Cat. AS, percepisce una pensione cat. VOS (n. 45198156), mentre il coniuge non beneficia di alcun reddito, per cui, al di là della avvenuta comunicazione dei Persona_1 redditi da parte dell'assicurato, il reddito familiare del ricorrente, che ha dato luogo al ricalcolo da parte dell' , è un reddito da pensione e quindi un reddito conosciuto dall' , CP_1 Controparte_2 CP_ che lo eroga;
che inoltre l' si è accorto della erronea quantificazione del trattamento assistenziale sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021, per cui, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'indebito, sussiste il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme, poiché la percezione dei ratei è avvenuta per incolpevole affidamento del diritto alla prestazione. Tanto premesso, richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale per superamento dei limiti reddituali ogni qual volta la condizione reddituale è conosciuta o comunque conoscibile dell' conveniva in giudizio CP_1 l' rassegnando le conclusioni esposte. CP_1 Si è costituito l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1 Ha rappresentato in particolare che l'indebito per cui è causa è scaturito dal superamento del requisito reddituale, avente causa nei redditi percepiti dal coniuge del ricorrente a titolo di pensione estera,
1 volutamente non dichiarati all' ; che precisamente il debito in questione deriva dalla CP_1 comunicazione dei dati reddituali della moglie, Sig.ra (C.F. Persona_1
, effettuata dal ricorrente stesso in seguito a sollecito nell'ambito della C.F._2 CP_1
"Campagna Solleciti 2022"; che l' , riscontrata l'assenza di dichiarazione dei redditi 2021 - in CP_1 violazione dell'obbligo di collaborazione dell'assicurato -, ne sollecitava l'inoltro al ricorrente;
che lo solo a seguito di sollecito e solo in data 11-1-2024 (come da documentazione Pt_1 CP_1 allegata: prot. .0040.11/01/2024.01164619), provvedeva all'inoltro all' della CP_1 CP_1 dichiarazione con i redditi relativi all'anno 2021, consentendo all'Ente di avere conoscenza della pensione estera di cui è titolare il coniuge;
che, antecedentemente a tale Persona_1 comunicazione da parte del ricorrente, l' non poteva avere contezza della prestazione estera CP_1 erogata in favore della moglie, trattandosi di prestazione previdenziale non di competenza dell' CP_1 e non altrimenti conoscibile in assenza di espressa comunicazione reddituale all' ; che l'omessa CP_1 comunicazione reddituale esclude in radice la buona fede del ricorrente, con la conseguenza della piena operatività della generale regola di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c.. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare il ricorso di controparte perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle somme indebite oltre interessi legali, diritti ed onorari”. All'udienza del 13-11-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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Il ricorso non merita accoglimento. In ordine alla disciplina dell'indebito assistenziale, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale. La giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. lav. - 23/02/2023, n. 5606) ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, quale quello in esame, va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del CP_ titolare della prestazione dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019 n.31259); Ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. La Corte di cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
2 La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". È evidente, secondo Cassazione n. 13223/2020 che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . CP_1 Secondo Cass. 30/06/2020 n. 13223 va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1 dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto CP_1 i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". La stessa pronuncia n.13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi CP_1 l già conosce. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa CP_1 comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere”. In conclusione, può affermarsi - come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria - che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
3 Avuto riguardo al caso in esame, l' ha determinato un indebito nei confronti della parte
CP_1 ricorrente a titolo di assegno sociale cat. AS n. 078-510604600905, non dovuto per superamento dei limiti reddituali del coniuge nel periodo dal 1-1-2022 al 31-12-2022. Ha documentato che i redditi percepiti dal coniuge nell'anno 2021 (da cui era scaturito il superamento del Persona_1 requisito reddituale) a titolo di pensioni estere sono stati comunicati all' a mezzo inoltro Mod.
CP_1 RED solo a gennaio 2024 (vd. doc. DICHIARAZIONE REDDITI SU SOLLECITO allegato alla
CP_1 memoria di costituzione). Parte ricorrente ha rappresentato che gli unici redditi di cui è in godimento sono di natura pensionistica ed erano conosciuti o altrimenti conoscibili dall' in quanto regolarmente certificati
CP_1 nelle dichiarazioni reddituali. Ed ha inoltre precisato in ricorso alla pag. 6, con dichiarazione avente carattere confessorio, che “il coniuge dell'istante, sig.ra , non beneficia di alcun Persona_1 reddito”. Ebbene, facendo applicazione dei citati principi giurisprudenziali – secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce…L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate
CP_1 CP_1 al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all'
CP_1 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle
CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”, è dirimente considerare che dalla documentazione allegata dall' risulta che,
CP_1 contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, il coniuge nell'anno 2021 ha Persona_1 percepito redditi rilevanti ai fini di causa, e precisamente pensioni estere, ovvero redditi pensionistici non erogati dall' e pertanto non conoscibili dall' , se non mediante acquisizione dei dati
CP_1 CP_1 reddituali dichiarati dall'assicurato all'Agenzia delle Entrate, o, in mancanza, mediante inoltro all' del Mod. RED. E che a fronte della documentata circostanza che i redditi da pensione estera
CP_1 percepiti dal coniuge nell'anno 2021 sono stati tardivamente comunicati all' solo nell'anno
CP_1 2024, parte ricorrente ha del tutto omesso di fornire alcuna prova circa l'avvenuta regolare presentazione al fisco delle dichiarazioni reddituali relative a tale annualità. Ritiene pertanto il Tribunale che nel caso in esame va escluso il legittimo affidamento dell'assicurato nella indebita percezione del trattamento assistenziale in oggetto, profilandosi, al contrario, una evidente responsabilità dolosa della parte istante nella omissione e/o nell'occultamento di tali dati reddituali, con conseguente applicazione della regola codicistica generale di piena ripetibilità dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. Per i motivi esposti, acclarata la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' , il ricorso va
CP_1 rigettato. Spese compensate in considerazione della dichiarazione prodotta in relazione alla condizione reddituale della parte ricorrente. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite
Si comunichi Napoli, 10-12-2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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