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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1320/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1320/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Angela
Mazzotti e Marco Giacomucci ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Mazzini n.39, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in P_ C.F._2
Campofelice di Roccella (PA), Viale Himera n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Cipriano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cefalù, via Antonio Gramsci n°8, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 13/02/20245 in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“ pagamento di € 1.000,00 da parte di per mantenimento ordinario dei figli oltre al P_
50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 , stante il sopraggiungere di Parte_1 giustificati motivi, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in P_
composizione collegiale, chiedendo la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nato a Persona_1
Palermo il 28/12/2013) e (nata a [...] il [...]), di cui al decreto Persona_2
di accoglimento cronol. n. 3599/2020 del 18/02/2020 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciato nel procedimento RG 1547/2019.
Con decreto emesso in data 15/06/2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
31/10/2024 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 19/06/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
All'udienza del 31/10/2024 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e, con ordinanza emessa in pari data, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc relativi al mantenimento dei figli minori.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa in data 22/01/2025 il resistente P_
, il quale chiedeva al Tribunale di Ravenna l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle
[...]
indicate dalla ricorrente.
All'udienza del 13/02/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, alla quale le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma
3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al mantenimento dei figli minori e , in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Per_1 Persona_2
relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nel decreto del Tribunale di Termini Imerese
n. cronol. 3599/2020 del 18/02/2020, pronunciato nel procedimento RG 1547/2019, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli minori. Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1320/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi al mantenimento dei figli minori Per_1
e in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
[...] Persona_2
relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc sopra riportata in corsivo, in modifica del decreto del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 3599/2020 del 18/02/2020, pronunciato nel procedimento RG 1547/2019;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1320/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Angela
Mazzotti e Marco Giacomucci ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Mazzini n.39, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in P_ C.F._2
Campofelice di Roccella (PA), Viale Himera n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Cipriano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cefalù, via Antonio Gramsci n°8, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 13/02/20245 in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“ pagamento di € 1.000,00 da parte di per mantenimento ordinario dei figli oltre al P_
50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 , stante il sopraggiungere di Parte_1 giustificati motivi, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in P_
composizione collegiale, chiedendo la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nato a Persona_1
Palermo il 28/12/2013) e (nata a [...] il [...]), di cui al decreto Persona_2
di accoglimento cronol. n. 3599/2020 del 18/02/2020 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciato nel procedimento RG 1547/2019.
Con decreto emesso in data 15/06/2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
31/10/2024 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 19/06/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
All'udienza del 31/10/2024 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e, con ordinanza emessa in pari data, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc relativi al mantenimento dei figli minori.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa in data 22/01/2025 il resistente P_
, il quale chiedeva al Tribunale di Ravenna l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle
[...]
indicate dalla ricorrente.
All'udienza del 13/02/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, alla quale le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma
3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al mantenimento dei figli minori e , in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Per_1 Persona_2
relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nel decreto del Tribunale di Termini Imerese
n. cronol. 3599/2020 del 18/02/2020, pronunciato nel procedimento RG 1547/2019, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli minori. Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1320/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi al mantenimento dei figli minori Per_1
e in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
[...] Persona_2
relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc sopra riportata in corsivo, in modifica del decreto del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 3599/2020 del 18/02/2020, pronunciato nel procedimento RG 1547/2019;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi