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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2972/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Alfio Franco Amato;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Edoardo
Capizzi;
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati Gianluca Lucchetti e Michel
Martone;
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.03.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249012645325/000, notificata in data
13.03.2024, con la quale la società quale Controparte_3 agente nazionale della riscossione, intimava il pagamento della somma di € 5.781,65 relativamente alla cartella di pagamento n. 29320130022804972000 afferente il mancato versamento di contributi previdenziali in favore della
[...]
anno di riferimento 2011. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la maturata prescrizione della pretesa creditoria in quanto, come risulta dal ruolo, l'ente esattore non ha provveduto ad azionare il diritto di credito, che asserisce vantare nei confronti del debitore, entro i termini previsti dalla legge e, pertanto, lo stesso viene ad estinguersi per prescrizione, maturata a causa dell'inerzia del suo titolare, con l'effetto di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste;
che nessuna cartella, nessun accertamento, o atti del procedimento di iscrizione a ruolo è stato mai notificato all'odierno esponente, che, occorre precisare, ha appreso la circostanza solo, dall'avverso provvedimento opposto;
la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni ed accessori;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - ACCERTARE e
DICHIARARE l'inesistenza del credito e l'intervenuta prescrizione del diritto della e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa CP_2 all'intimazione impugnata limitatamente alla cartella oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
- Conseguentemente,
ANNULLARE e/o DICHIARARE inefficace, la cartella e l'intimazione impugnata, per i motivi meglio spiegati in narrativa.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva in relazione a qualunque contestazione che riguardi la fase antecedente la trasmissione del ruolo e comunque non riguardante l'attività puramente
[... esattoriale in quanto queste devono essere rivolte all'ente impositore ovvero la CP_2
L' eccepiva, ancora, che la Suprema Corte, in una recentissima CP_2 CP_4 pronunzia a Sezioni Unite ha chiarito che in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale, (SS.
2 UU. Sent n. 7514/22). L' evidenziava, poi, di aver provveduto alla notifica della CP_4 cartella esattoriale de quo ed alla successiva notifica dell'intimazione contestata, svolgendo la propria attività nel rispetto della normativa prevista e regolata dal DPR
n.602/73. Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi di opposizione per fatti estranei alla sua attività esattoriale nonché dichiarata inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta, e comunque affinché nel merito venisse respinta la domanda attorea, ovvero, in via subordinata fosse tenuta indenne dalle conseguenze del CP_4 giudizio.
La resistente, nel costituirsi in giudizio eccepiva in via preliminare CP_2
l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire oppure per intervenuta decadenza. Deduceva poi l'insussistenza dell'invocata prescrizione e della eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo. La infine, formulava domanda CP_2 riconvenzionale nei confronti dell' per l'ipotesi che venisse riconosciuta CP_4
l'intervenuta prescrizione per motivi riconducibili all'attività dell'agente della riscossione e concludeva chiedendo che il Tribunale volesse: - nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale: a) in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, condannare la resistente Controparte_5
a corrispondere in favore della Parte_2
l'importo del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente
[...] riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare il dottor a corrispondere in favore della Parte_1 [...]
l'importo del credito contributivo comprensivo di Parte_2 interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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3 Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di 4 instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in
5 cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n.
6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura
6 tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale, con esclusione di tutti gli altri
(sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Preliminarmente osserva il decidente che avendo il ricorrente eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, quindi anche quella successiva alla notifica delle cartelle, costituendo la predetta eccezione opposizione all'esecuzione e non essendo soggetta ad alcun termine di decadenza il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Orbene, rileva il decidente che non risulta prodotta in atti la cartella di pagamento sottostante l'intimazione di pagamento impugnata e che l'unico atto interruttivo della prescrizione relativo all'asserito credito contributivo relativo all'anno 2011 è una
7 richiesta di regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti nell'anno 2011 notificata in data 10.10.2012.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata
(13.03.2024) il diritto di riscossione dell'asserito credito contributivo relativo all'anno
2011 era ampiamente prescritto.
Nessun dubbio può esservi infatti, data la natura contributiva del credito in contestazione, sulla circostanza che al caso di specie si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di notifica della richiesta di regolarizzazione relativa al credito contributivo intervenuta in data
10.10.2012 - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi negli stessi indicati.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno
2011 vantati dalla e portati dalla cartella Parte_2 di pagamento n. 29320130022804972000 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
In conseguenza va dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata.
In definitiva, il ricorso proposto dall'opponente può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale (c.d. trasversale) proposta dalla resistente nei confronti dell'agente della riscossione si osserva che detta domanda CP_2 deve ritenersi ammissibile. Come evidenziato da giurisprudenza della S.C., infatti, "La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte
8 pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma,
Cost. (così Cass. n. 27564/2011 in fattispecie relativa a domanda principale di rilascio per finita locazione e domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta conclusione di contratto di compravendita dell'immobile locato, in conseguenza dell'accettazione di proposta contenuta in un patto d'opzione). Nel caso di specie, si ritiene che sussista un obiettivo collegamento tra l'oggetto ed i titoli posti a fondamento della domanda principale e della difesa dell' e, cioè, i crediti della Controparte_1
e gli atti di riscossione posti in essere dal Parte_3 concessionario e la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni proposta dalla che trova causa nell'omissione o nella tardività degli atti del CP_2 concessionario e nell'intervenuta estinzione dei crediti della conseguente alla CP_2 negligente condotta del concessionario stesso. Si ritiene, inoltre, che l'oggetto della domanda riconvenzionale rientri nell'ambito della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. in quanto implicante la verifica del corretto adempimento del mandato conferito dall'ente di previdenza al concessionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale prospettiva, la cognizione della relativa controversia attiene, pur sempre, all'applicazioni delle norme riguardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare, delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria da parte della In ogni caso, val la pena evidenziare, Parte_2 si tratterebbe di questione vertente esclusivamente sul riparto degli affari tra gli uffici del Tribunale.
Nel merito si osserva che di recente, nell'ambito di analogo contenzioso vertente tra la ed il concessionario per la riscossione, la S. C. si è così espressa “Nel CP_6 merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. …Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione
9 e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710
c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.. (Cass. Civ. Sez. Lav. 27218/18).
Il danno subito dalla è pari al Parte_4 valore capitale della contribuzione prescritta tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha, quale suo scopo primario, quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e considerando il fatto che l'estinzione del credito contributivo determina la riduzione di tale provvista.
Si ritiene, tuttavia, che, alla produzione di tale danno, abbia concorso, con la sua inerzia e con l'omesso controllo sull'attività del concessionario, la stessa Parte_2
Rimane, infatti, un'affermazione del tutto indimostrata quella secondo cui
“…l'eventuale prescrizione dei crediti dovuti alla sarebbe da Parte_2 imputare all'esclusiva responsabilità” del concessionario successivamente all'iscrizione a ruolo non essendovi norma che impedisca, al titolare sostanziale del credito, di porre in essere atti conservativi del credito già affidato al concessionario per la riscossione e, in particolare quello di cui all'art. 2943, comma 4 c.c.. Deve, anzi sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, l'ente che abbia affidato un proprio credito al concessionario per la riscossione conserva un potere – dovere di controllo nei confronti dell'agente della riscossione che è, a sua volta, tenuto a notiziare tempestivamente il titolare sostanziale del credito, ove specificamente sollecitato, in merito all'attività posta in essere. L'art. 19 commi da 1 a 3 prevede che l'ente affidatario del compito della riscossione possa conseguire il discarico della quota iscritta a ruolo dopo tre anni dall'iscrizione della medesima previa effettuazione di una comunicazione d'inesigibilità. Il comma 6 dell'art. 19 stabilisce che “Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario;
se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota”. Nel caso di specie, l'effettuazione del controllo, da parte della di cui al comma 6 dell'art. 19, avrebbe consentito a quest'ultima Parte_2
10 di essere edotta in merito allo stato della riscossione dei suoi crediti o, in caso di mancato riscontro da parte del concessionario, l'avrebbe tutelata, sotto il profilo finanziario, dal rischio d'insolvenza del debitore. D'altronde, la stessa sentenza della
S.C. sopra citata (Cass. Civ. Sez. Lav. 27218/18) aveva cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del concessionario demandando al giudice del rinvio la valutazione dell'esistenza di profili di concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'ente titolare del credito. In definitiva, si ritiene di determinare, nella misura del 50%, l'entità della diminuzione del risarcimento in dipendenza della gravità della colpa omissiva della e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai CP_2 sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1° . Il complessivo credito della che va dichiarato CP_2 estinto per prescrizione è pari a € 5.781,65 sicchè va Controparte_1 condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno, alla
[...] in favore dei della somma di € Controparte_2 Parte_2
2.890,82.
Per quanto riguarda le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e i resistenti, osserva il decidente che la Cassazione a Sezioni Unite con la sua pronuncia n. 7514 del
08.03.2022 ha statuito che l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), evidenziando il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
Pertanto, dovendosi ritenere che l'agente della riscossione non sia legittimato passivo nel rapporto con il ricorrente, la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza soltanto nei confronti della resistente CP_2
Le spese di litre tra il ricorrente e l' sono compensate. Controparte_1
Le spese di lite tra la in Controparte_2 Parte_5
e l delle Entrate sono invece poste a carico di quest'ultima.
[...] CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
11 dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno 2011 vantati dalla portati dalla cartella Parte_2 di pagamento n. 29320130022804972000 che annulla e, per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta all'ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n.
29320249012645325/000 impugnata;
condanna, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
Parte_6 Controparte_1
a risarcire il danno alla in favore dei Controparte_2 [...] pagandole la somma di € 2.890,82 oltre interessi dall'estinzione dei Parte_2 crediti per prescrizione al soddisfo;
condanna la resistente Parte_6
a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida in
[...] complessivi € 3.770,00, di cui € 3727,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
compensa le spese di lite tra l'opponente e l' ; Controparte_1
condanna l al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della Parte_6 liquidandole nella misura di € 1.769,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 28/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2972/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Alfio Franco Amato;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Edoardo
Capizzi;
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati Gianluca Lucchetti e Michel
Martone;
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.03.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249012645325/000, notificata in data
13.03.2024, con la quale la società quale Controparte_3 agente nazionale della riscossione, intimava il pagamento della somma di € 5.781,65 relativamente alla cartella di pagamento n. 29320130022804972000 afferente il mancato versamento di contributi previdenziali in favore della
[...]
anno di riferimento 2011. Controparte_2
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la maturata prescrizione della pretesa creditoria in quanto, come risulta dal ruolo, l'ente esattore non ha provveduto ad azionare il diritto di credito, che asserisce vantare nei confronti del debitore, entro i termini previsti dalla legge e, pertanto, lo stesso viene ad estinguersi per prescrizione, maturata a causa dell'inerzia del suo titolare, con l'effetto di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste;
che nessuna cartella, nessun accertamento, o atti del procedimento di iscrizione a ruolo è stato mai notificato all'odierno esponente, che, occorre precisare, ha appreso la circostanza solo, dall'avverso provvedimento opposto;
la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni ed accessori;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - ACCERTARE e
DICHIARARE l'inesistenza del credito e l'intervenuta prescrizione del diritto della e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa CP_2 all'intimazione impugnata limitatamente alla cartella oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
- Conseguentemente,
ANNULLARE e/o DICHIARARE inefficace, la cartella e l'intimazione impugnata, per i motivi meglio spiegati in narrativa.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva in relazione a qualunque contestazione che riguardi la fase antecedente la trasmissione del ruolo e comunque non riguardante l'attività puramente
[... esattoriale in quanto queste devono essere rivolte all'ente impositore ovvero la CP_2
L' eccepiva, ancora, che la Suprema Corte, in una recentissima CP_2 CP_4 pronunzia a Sezioni Unite ha chiarito che in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale, (SS.
2 UU. Sent n. 7514/22). L' evidenziava, poi, di aver provveduto alla notifica della CP_4 cartella esattoriale de quo ed alla successiva notifica dell'intimazione contestata, svolgendo la propria attività nel rispetto della normativa prevista e regolata dal DPR
n.602/73. Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi di opposizione per fatti estranei alla sua attività esattoriale nonché dichiarata inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta, e comunque affinché nel merito venisse respinta la domanda attorea, ovvero, in via subordinata fosse tenuta indenne dalle conseguenze del CP_4 giudizio.
La resistente, nel costituirsi in giudizio eccepiva in via preliminare CP_2
l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire oppure per intervenuta decadenza. Deduceva poi l'insussistenza dell'invocata prescrizione e della eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo. La infine, formulava domanda CP_2 riconvenzionale nei confronti dell' per l'ipotesi che venisse riconosciuta CP_4
l'intervenuta prescrizione per motivi riconducibili all'attività dell'agente della riscossione e concludeva chiedendo che il Tribunale volesse: - nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale: a) in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, condannare la resistente Controparte_5
a corrispondere in favore della Parte_2
l'importo del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente
[...] riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare il dottor a corrispondere in favore della Parte_1 [...]
l'importo del credito contributivo comprensivo di Parte_2 interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 28.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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3 Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di 4 instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in
5 cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n.
6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura
6 tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale, con esclusione di tutti gli altri
(sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Preliminarmente osserva il decidente che avendo il ricorrente eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, quindi anche quella successiva alla notifica delle cartelle, costituendo la predetta eccezione opposizione all'esecuzione e non essendo soggetta ad alcun termine di decadenza il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Orbene, rileva il decidente che non risulta prodotta in atti la cartella di pagamento sottostante l'intimazione di pagamento impugnata e che l'unico atto interruttivo della prescrizione relativo all'asserito credito contributivo relativo all'anno 2011 è una
7 richiesta di regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti nell'anno 2011 notificata in data 10.10.2012.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata
(13.03.2024) il diritto di riscossione dell'asserito credito contributivo relativo all'anno
2011 era ampiamente prescritto.
Nessun dubbio può esservi infatti, data la natura contributiva del credito in contestazione, sulla circostanza che al caso di specie si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di notifica della richiesta di regolarizzazione relativa al credito contributivo intervenuta in data
10.10.2012 - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi negli stessi indicati.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno
2011 vantati dalla e portati dalla cartella Parte_2 di pagamento n. 29320130022804972000 e, per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
In conseguenza va dichiarata l'inefficacia della intimazione di pagamento impugnata.
In definitiva, il ricorso proposto dall'opponente può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale (c.d. trasversale) proposta dalla resistente nei confronti dell'agente della riscossione si osserva che detta domanda CP_2 deve ritenersi ammissibile. Come evidenziato da giurisprudenza della S.C., infatti, "La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte
8 pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma,
Cost. (così Cass. n. 27564/2011 in fattispecie relativa a domanda principale di rilascio per finita locazione e domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta conclusione di contratto di compravendita dell'immobile locato, in conseguenza dell'accettazione di proposta contenuta in un patto d'opzione). Nel caso di specie, si ritiene che sussista un obiettivo collegamento tra l'oggetto ed i titoli posti a fondamento della domanda principale e della difesa dell' e, cioè, i crediti della Controparte_1
e gli atti di riscossione posti in essere dal Parte_3 concessionario e la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni proposta dalla che trova causa nell'omissione o nella tardività degli atti del CP_2 concessionario e nell'intervenuta estinzione dei crediti della conseguente alla CP_2 negligente condotta del concessionario stesso. Si ritiene, inoltre, che l'oggetto della domanda riconvenzionale rientri nell'ambito della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. in quanto implicante la verifica del corretto adempimento del mandato conferito dall'ente di previdenza al concessionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale prospettiva, la cognizione della relativa controversia attiene, pur sempre, all'applicazioni delle norme riguardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare, delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria da parte della In ogni caso, val la pena evidenziare, Parte_2 si tratterebbe di questione vertente esclusivamente sul riparto degli affari tra gli uffici del Tribunale.
Nel merito si osserva che di recente, nell'ambito di analogo contenzioso vertente tra la ed il concessionario per la riscossione, la S. C. si è così espressa “Nel CP_6 merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. …Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione
9 e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710
c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.. (Cass. Civ. Sez. Lav. 27218/18).
Il danno subito dalla è pari al Parte_4 valore capitale della contribuzione prescritta tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha, quale suo scopo primario, quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e considerando il fatto che l'estinzione del credito contributivo determina la riduzione di tale provvista.
Si ritiene, tuttavia, che, alla produzione di tale danno, abbia concorso, con la sua inerzia e con l'omesso controllo sull'attività del concessionario, la stessa Parte_2
Rimane, infatti, un'affermazione del tutto indimostrata quella secondo cui
“…l'eventuale prescrizione dei crediti dovuti alla sarebbe da Parte_2 imputare all'esclusiva responsabilità” del concessionario successivamente all'iscrizione a ruolo non essendovi norma che impedisca, al titolare sostanziale del credito, di porre in essere atti conservativi del credito già affidato al concessionario per la riscossione e, in particolare quello di cui all'art. 2943, comma 4 c.c.. Deve, anzi sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, l'ente che abbia affidato un proprio credito al concessionario per la riscossione conserva un potere – dovere di controllo nei confronti dell'agente della riscossione che è, a sua volta, tenuto a notiziare tempestivamente il titolare sostanziale del credito, ove specificamente sollecitato, in merito all'attività posta in essere. L'art. 19 commi da 1 a 3 prevede che l'ente affidatario del compito della riscossione possa conseguire il discarico della quota iscritta a ruolo dopo tre anni dall'iscrizione della medesima previa effettuazione di una comunicazione d'inesigibilità. Il comma 6 dell'art. 19 stabilisce che “Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario;
se entro tale termine, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota”. Nel caso di specie, l'effettuazione del controllo, da parte della di cui al comma 6 dell'art. 19, avrebbe consentito a quest'ultima Parte_2
10 di essere edotta in merito allo stato della riscossione dei suoi crediti o, in caso di mancato riscontro da parte del concessionario, l'avrebbe tutelata, sotto il profilo finanziario, dal rischio d'insolvenza del debitore. D'altronde, la stessa sentenza della
S.C. sopra citata (Cass. Civ. Sez. Lav. 27218/18) aveva cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del concessionario demandando al giudice del rinvio la valutazione dell'esistenza di profili di concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'ente titolare del credito. In definitiva, si ritiene di determinare, nella misura del 50%, l'entità della diminuzione del risarcimento in dipendenza della gravità della colpa omissiva della e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate ai CP_2 sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1° . Il complessivo credito della che va dichiarato CP_2 estinto per prescrizione è pari a € 5.781,65 sicchè va Controparte_1 condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno, alla
[...] in favore dei della somma di € Controparte_2 Parte_2
2.890,82.
Per quanto riguarda le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e i resistenti, osserva il decidente che la Cassazione a Sezioni Unite con la sua pronuncia n. 7514 del
08.03.2022 ha statuito che l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), evidenziando il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
Pertanto, dovendosi ritenere che l'agente della riscossione non sia legittimato passivo nel rapporto con il ricorrente, la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza soltanto nei confronti della resistente CP_2
Le spese di litre tra il ricorrente e l' sono compensate. Controparte_1
Le spese di lite tra la in Controparte_2 Parte_5
e l delle Entrate sono invece poste a carico di quest'ultima.
[...] CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
11 dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno 2011 vantati dalla portati dalla cartella Parte_2 di pagamento n. 29320130022804972000 che annulla e, per l'effetto, dichiara che alcuna somma è dovuta all'ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia della intimazione di pagamento n.
29320249012645325/000 impugnata;
condanna, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
Parte_6 Controparte_1
a risarcire il danno alla in favore dei Controparte_2 [...] pagandole la somma di € 2.890,82 oltre interessi dall'estinzione dei Parte_2 crediti per prescrizione al soddisfo;
condanna la resistente Parte_6
a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida in
[...] complessivi € 3.770,00, di cui € 3727,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
compensa le spese di lite tra l'opponente e l' ; Controparte_1
condanna l al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della Parte_6 liquidandole nella misura di € 1.769,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Catania, 30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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