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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2992/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12113/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Cds Seconda Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240011237205000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2161/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato con modalità telematica l'avv. Difensore_1, nella qualità di rappresentante speciale del ricorrente Sig. Ricorrente_1, ha adito la Corte di Giustizia di I grado di Roma per chiedere, in via principale, l'annullamento della cartella di pagamento n. 017 2024 00112372
05 000 - emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione su ruoli del Consiglio di Stato, per omesso versamento della somma di € € 1.509,32, dovuta a titolo contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del giudizio rubricato al n. 05195/2015 Reg. Ric., conclusosi con sentenza n. 665/2022 - ed, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) la propria carenza di legittimazione passiva. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.
30/05/2002 n° 115), nella fattispecie in esame, il contributo unificato doveva essere prenotato a debito nei confronti del Ministero della Difesa, appellante, a cui carico dovevano essere anche applicate le sanzioni previste;
b) l'illegittimità della cartella per assenza del diritto di rivalsa da parte del Ministero di quanto prenotato a debito nei suoi confronti secondo quanto affermato nella giurisprudenza richiamata, essendosi il giudizio innanzi al Consiglio di Stato concluso con la reciproca soccombenza e la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) l'errata quantificazione del contributo previsto per l'iscrizione a ruolo non essendo stata considerata nella sua determinazione la diminuzione prevista attesa la materia del contendere ( vale a dire, il pubblico impiego).
Si è regolarmente costituito il Consiglio di Stato – sede di Roma - che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese evidenziando di aver correttamente applicato nella fattispecie le norme del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Parte resistente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha, altresì, richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva dell'invito al pagamento del contributo unificato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha ulteriormente argomentato le proprie deduzioni difensive.
All'udienza del 24-02-26 lo scrivente giudice monocratico ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per una migliore comprensione delle argomentazioni sottese alla presente decisione è necessario circoscrivere l'esatta portata della sentenza n. 665/2022 del Consiglio di Stato nel giudizio n.
05195/2015 Reg. Ric. la cui iscrizione a ruolo ha determinato la corresponsione del contributo unificato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, il Massimo Collegio amministrativo, nel compensare le spese del doppio grado di giudizio, non ha ritenuto sussistente una reciproca soccombenza delle parti nel grado di appello ma ha respinto definitivamente il ricorso. Nel dispositivo si legge espressamente quanto segue: “in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado R.G. n. N. 05195/2015 REG.RIC. 857/2010; respinge l'appello nella parte avente ad oggetto l'accoglimento, ad opera della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado R.G. n. 2849/2011”. Questa seconda disposizione deve essere letta tenendo conto delle motivazioni della decisione in cui si esplicita il senso del pronunciato, consistente nel respingimento dell'appello ”nella parte in cui censura l'accoglimento della domanda di annullamento contenuta nel ricorso R.G. n. 2849/2011, dovendosi tenere fermo l'annullamento, ad opera della sentenza di prime cure”. La sentenza appellata, infatti, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi RR.GG. nn. 857/2010 e 2849/2011 proposti dall'odierno ricorrente.
Tanto premesso, è incontestato che nel giudizio de quo sia intervenuta la prenotazione a debito delle spese relative al contributo unificato in quanto poste a carico dell'Amministrazione pubblica appellante ex art. 158 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). Tale norma prevede, altresì, il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate da parte delle Amministrazioni vincitrici in caso di condanna della controparte.
L'art. 13, comma 6-bis.1, del Testo unico chiarisce che l'onere del pagamento delle spese grava sulla parte risultata soccombente anche nel caso, come accaduto nella fattispecie in esame, sia intervenuta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Parte ricorrente erroneamente sostiene che il diritto al recupero possa essere esercitato esclusivamente dalla Amministrazione vincitrice. Invero, nessuna norma del Testo unico individua una competenza esclusiva dell'amministrazione vittoriosa parte del giudizio ad agire nella fase della Riscossione. Ma vi è di più! Trattandosi di una prenotazione a debito, l'unica Amministrazione che vanta un credito all'esito del giudizio è l'Amministrazione della Giustizia ( in questo caso amministrativa) la quale è, quindi, pienamente legittimata ad esigerlo alla parte obbligata ex lege.
Destituita di fondamento è anche la contestazione da parte ricorrente del quantum debeatur. Dall'esame della documentazione prodotta dal Consiglio di Stato si ricava l'esattezza del contributo richiesto, già dimidiato, essendo la controversia attinente alla materia del pubblico impiego.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso, b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi € 250,00. Roma 24-02-2026 Il Giudice monocratico. Vincenzo Starita
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12113/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Cds Seconda Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240011237205000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2161/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato con modalità telematica l'avv. Difensore_1, nella qualità di rappresentante speciale del ricorrente Sig. Ricorrente_1, ha adito la Corte di Giustizia di I grado di Roma per chiedere, in via principale, l'annullamento della cartella di pagamento n. 017 2024 00112372
05 000 - emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione su ruoli del Consiglio di Stato, per omesso versamento della somma di € € 1.509,32, dovuta a titolo contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del giudizio rubricato al n. 05195/2015 Reg. Ric., conclusosi con sentenza n. 665/2022 - ed, in via subordinata, la riduzione del quantum debeatur, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi ha dedotto: a) la propria carenza di legittimazione passiva. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.
30/05/2002 n° 115), nella fattispecie in esame, il contributo unificato doveva essere prenotato a debito nei confronti del Ministero della Difesa, appellante, a cui carico dovevano essere anche applicate le sanzioni previste;
b) l'illegittimità della cartella per assenza del diritto di rivalsa da parte del Ministero di quanto prenotato a debito nei suoi confronti secondo quanto affermato nella giurisprudenza richiamata, essendosi il giudizio innanzi al Consiglio di Stato concluso con la reciproca soccombenza e la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) l'errata quantificazione del contributo previsto per l'iscrizione a ruolo non essendo stata considerata nella sua determinazione la diminuzione prevista attesa la materia del contendere ( vale a dire, il pubblico impiego).
Si è regolarmente costituito il Consiglio di Stato – sede di Roma - che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese evidenziando di aver correttamente applicato nella fattispecie le norme del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Parte resistente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha, altresì, richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva dell'invito al pagamento del contributo unificato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha ulteriormente argomentato le proprie deduzioni difensive.
All'udienza del 24-02-26 lo scrivente giudice monocratico ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per una migliore comprensione delle argomentazioni sottese alla presente decisione è necessario circoscrivere l'esatta portata della sentenza n. 665/2022 del Consiglio di Stato nel giudizio n.
05195/2015 Reg. Ric. la cui iscrizione a ruolo ha determinato la corresponsione del contributo unificato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, il Massimo Collegio amministrativo, nel compensare le spese del doppio grado di giudizio, non ha ritenuto sussistente una reciproca soccombenza delle parti nel grado di appello ma ha respinto definitivamente il ricorso. Nel dispositivo si legge espressamente quanto segue: “in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado R.G. n. N. 05195/2015 REG.RIC. 857/2010; respinge l'appello nella parte avente ad oggetto l'accoglimento, ad opera della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado R.G. n. 2849/2011”. Questa seconda disposizione deve essere letta tenendo conto delle motivazioni della decisione in cui si esplicita il senso del pronunciato, consistente nel respingimento dell'appello ”nella parte in cui censura l'accoglimento della domanda di annullamento contenuta nel ricorso R.G. n. 2849/2011, dovendosi tenere fermo l'annullamento, ad opera della sentenza di prime cure”. La sentenza appellata, infatti, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi RR.GG. nn. 857/2010 e 2849/2011 proposti dall'odierno ricorrente.
Tanto premesso, è incontestato che nel giudizio de quo sia intervenuta la prenotazione a debito delle spese relative al contributo unificato in quanto poste a carico dell'Amministrazione pubblica appellante ex art. 158 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). Tale norma prevede, altresì, il recupero delle spese prenotate a debito e anticipate da parte delle Amministrazioni vincitrici in caso di condanna della controparte.
L'art. 13, comma 6-bis.1, del Testo unico chiarisce che l'onere del pagamento delle spese grava sulla parte risultata soccombente anche nel caso, come accaduto nella fattispecie in esame, sia intervenuta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Parte ricorrente erroneamente sostiene che il diritto al recupero possa essere esercitato esclusivamente dalla Amministrazione vincitrice. Invero, nessuna norma del Testo unico individua una competenza esclusiva dell'amministrazione vittoriosa parte del giudizio ad agire nella fase della Riscossione. Ma vi è di più! Trattandosi di una prenotazione a debito, l'unica Amministrazione che vanta un credito all'esito del giudizio è l'Amministrazione della Giustizia ( in questo caso amministrativa) la quale è, quindi, pienamente legittimata ad esigerlo alla parte obbligata ex lege.
Destituita di fondamento è anche la contestazione da parte ricorrente del quantum debeatur. Dall'esame della documentazione prodotta dal Consiglio di Stato si ricava l'esattezza del contributo richiesto, già dimidiato, essendo la controversia attinente alla materia del pubblico impiego.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso, b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi € 250,00. Roma 24-02-2026 Il Giudice monocratico. Vincenzo Starita