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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1201/2025 RG promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , entrambi Persona_1 rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall' avv. SCIGLIANO PINA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
RA AL
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 26.11.2025.
Con ricorso depositato il 15.04.2025 i ricorrenti indicati in epigrafe premettevano di aver proposto ricorso ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento, in favore del figlio minore , dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ex l. 18/1980 che veniva negata nella fase sommaria.
Ciò premesso, lamentavano come il consulente tecnico d'ufficio non avesse adeguatamente valutato la patologia in relazione all'età del minore, in spregio alle stesse linee guida elaborate dall' ed allegate in ricorso. Chiedevano, pertanto, che fosse riconosciuto in CP_2 giudizio il diritto del minore alla percezione della prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di CP_2 proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_2 il rigetto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non dover disporre il rinnovo delle operazioni peritali, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
Come chiarito anche dalla linee guida elaborate dall' ai fini del riconoscimento CP_2 dell'invalidità in favore di soggetti minori affetti da diabete mellito di tipo 1 deve essere valutata adeguatamente la capacità del minore di autodeterminarsi rispetto alle implicazioni che la patologia comporta, a prescindere dalle modalità di somministrazione dell'insulina
(tramite dispositivo intracuteneo) “ tali da permettere di fronteggiare nel modo più opportuno le estemporanee esigenze di adeguamento terapeutico proposte da variazioni dell'alimentazione o dell'attività fisica ovvero dalla comparsa di sintomi indicativi di una condizione di ipo o iperglicemia” ( cfr. linee guida all fascicolo opponente). CP_2
In particolare, l' istituto previdenziale, nelle proprie linee guida“ritiene che per i minori affetti da diabete mellito tipo 1, si debba:
1. riconoscere in ogni caso la sussistenza della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai fini dello status di
“minore invalido” e del conseguente diritto all'indennità di accompagnamento, con previsione di revisione al raggiungimento dei 14 anni”.
Siffatta impostazione trova conferma anche in recenti pronunce della Suprema Corte per cui « Anche con riguardo all'assunzione dell'insulina, l'indagine non si può arrestare all'esame dell'idoneità al compimento delle operazioni materiali, alla luce degli aspetti problematici che implicano, ma investe anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno” ( Cass. ord. N. 7032/2023).
Nel caso di specie, infatti, è del tutto evidente come un bambino di soli 5 anni, qual è
, non possieda quella maturazione psico-fisica che gli consenta d'intendere Persona_1 il significato della propria patologia e di riconoscere, ad esempio, uno sbalzo glicemico al fine di salvaguardare la propria salute. Tali conclusioni risultano inoltre avvalorate dalla relazione peritale acquisita nella presente fase, ove il CTU nominato all'esito di una completa e puntuale disamina di tutta la documentazione medica, oltre che di un accurato esame obiettivo, ha rilevato come “Alla luce di quanto esposto, dell'anamnesi e del quadro clinico del paziente ritengo che ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento in favore del minor del Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, ovverosia il minore si trovi nell'impossibilità di compiere da solo gli atti ordinari della vita, con particolare riferimento alla gestione della somministrazione quotidiana delle terapia e alla capacità di fronteggiare nel modo più opportuno le estemporanee esigenze di adeguamento terapeutico proposte da variazioni dell'alimentazione o dellattività fisica ovvero dalla comparsa di sintomi indicativi di una condizione di ipo - iperglicemia, laddove il microinfusore ed il sensore sottocute non possono, per le suddette motivazioni ovviare in assenza di una supervisione di un adulto alle necessità terapeutiche del paziente, che pertanto necessita di assistenza continua. Circa la decorrenza sulla base della storia clinica, dell'anamnesi e della visita peritale condotta la si può risalire alla data della diagnosi, ovvero della domanda amministrativa essendo le condizioni cliniche e medico legali antecedenti la stessa ma con necessità di revisione ai 14 anni per la complessità della patologia.” ( cfr. relazione peritale depositata in data 26.10.2025 qui da intendersi integralmente richiamata)
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. ( cfr. Cass. 12703/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dei parametri di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022 e smi (tenuto conto anche della prima fase di a.t.p. ed in applicazione dell'art. 13 c.p.c., cfr. Cass.n. 28749/2025 ) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1201/2025 RG , così provvede: - accerta e dichiara che il minore possiede il requisito sanitario utile ai Persona_1 fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € CP_2
3.864,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_2
Crotone, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI