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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 14423/2023 del R.G. promossa da:
Pt_1
rappr. e dif. da avv. Antonio Bove
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Vito Petrarota;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso depositato il 18.12.2023, l proponeva opposizione al Pt_1 precetto notificato in data 27.11.2023 da chiedendo di CP_1 dichiarare la nullità dello stesso.
Si è costituita in giudizio parte opposta deducendo l'infondatezza delle asserzioni formulate dall'opponente e chiedendo di rigettare la opposizione.
1 Veniva sospesa la efficacia dell'atto opposto, attesa la non manifesta infondatezza dei motivi di opposizione.
La difesa di EL in data 27.11.2023 ha notificato all un atto di Pt_1 precetto sulla base della sentenza n. 2141/2019 della Corte di Appello di
Bari Sezione Lavoro - intimando a parte opponente il pagamento in favore di della somma di € 2.179.83. CP_1
Parte opponente sostiene l'inammissibilità dell'azione esecutiva per l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo, la carenza di legittimazione passiva nonché l'illegittimità delle somme pretese da parte opposta.
Non sussiste carenza di legittimazione passiva, atteso che, come documentato dalle parti, l rimborsava parzialmente la pretesa creditoria di parte Pt_1 opposta, salvo la somma controversa nell'odierno giudizio;
inoltre, la cartella esattoriale, oggetto della sentenza n. 2141/2019 della Corte di
Appello di Bari Sezione Lavoro, come sostenuto da parte opposta, è afferente ad un pagamento presuntivamente vantato dallo stesso ente.
Non vi è inesistenza di idoneo titolo esecutivo, atteso che dalla lettura della sentenza in questione, intervenendo l'annullamento della cartella impugnata, è stato riconosciuto il diritto, in capo all'odierno resistente, alla ripetizione della maggior somma indebitamente trattenuta dall'Ente.
Per quanto riguarda il quantum, parte opponente sostiene “a fronte di un versamento di € 13.914,26 sono stati rimborsati €. 11.742,54 (€.9.860,3 +
1.882,24) con esclusione di €. 1.573,36 ancora dovuti e di € 598,03 corrispondenti agli interessi di dilazione (che se sono da restituire sono certamente dovuti dalla concessionaria), la cui somma ammonta all'importo di
€ 2.171.39 preteso dall'odierno opposto.
E' evidente che nella eventuale restituzione degli interessi, in virtù della dilazione concessa, si dovrà tenere conto della somma di €.1.467,00 (ovvero
917,00 + 550,00) comunque dovuta dalla ditta opposta come sentenziato dalla
Corte di Appello di Bari”.
Con ordinanza del 05.11.2024 si riteneva opportuno disporre CTU contabile, al fine di determinare esattamente le somme dovute.
2 Veniva nominato CTU la dott.ssa in ordine al seguente Persona_1 quesito:
“Voglia il consulente stabilire esattamente l'importo dell'indebito oggetto di restituzione da parte dell , sulla base di quanto disposto con Pt_1
Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro e tenuto conto di quanto dovuto da all nonché delle somme CP_1 Pt_1 irripetibili nei confronti dell quali ad esempio gli interessi versati Pt_1 all ”. Controparte_2
All'esito di tale operazione, nel rispondere al quesito rivoltigli, il consulente esponeva le seguenti conclusioni:
“Il processo, come innanzi detto, ha ad oggetto la cartella esattoriale n.014
2009 00066614 60 notificata a corrente Controparte_3 in Ruvo di Puglia, in persona del rappresentante legale sig. CP_1 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di contributi per il periodo Pt_1 ottobre 2004 e sino a tutto giugno 2007, come da riepilogo del ruolo in atti
e rideterminati dai funzionari dell' Sede di Andria, applicando per gli Pt_1 apprendisti, sulle retribuzioni dichiarate, l'aliquota prevista per i lavoratori comuni, a seguito di verbale di accertamento n.502 del 23.10.2007.
A tale titolo, unitamente a somme aggiuntive, interessi di mora ed interessi di dilazione, viene quantificata la somma di € 13.914,26.
Si è tenuto conto delle somme già rimborsate in favore di Parte_2
di di € 2.051,10 ed € 9.683,53 rispettivamente in data
[...] CP_1
02.11.2021 e 20.12.2021, il primo effettuato dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il secondo dall in esecuzione della sentenza nr. 2141 del Pt_1
09.12.2019.
Pertanto, tenuto conto della maggior somma determinata dai funzionari dell e delle somme già rimborsate (come da contabili bancarie) si Pt_1 ottiene la differenza dovuta di € 2.179,63; somma che si discosta dalla somma ricavata dal dettaglio delle singole voci ancora dovute all nella CP_1 misura di € 8,34, presumibilmente legate alle spese di nr. 2 bonifici.
La sottoscritta ha accertato le somme effettivamente dovute fornendo il dettaglio delle stesse, il tutto come da tabella esemplificativa che segue:
3
In data 20.02.2025 il CTU ha trasmesso ai legali delle parti la bozza della relazione tecnica completa di allegati al fine di consentire loro la formulazione di eventuali osservazioni (All.3).
Nei termini concessi nessuna osservazione è pervenuta, pertanto la sottoscritta CTU conferma i propri conteggi.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto e dopo una attenta valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e dello sforzo fatto per ricostruire al meglio la circostanza che è alla base della causa, la sottoscritta CTU ritiene di poter rispondere al quesito postole dall'Ill.mo Giudice come segue:
L'importo dell'indebito oggetto di restituzione da parte dell sulla Pt_1 base di quanto disposto con Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di
Bari Sez. Lavoro e tenuto conto di quanto dovuto da all CP_1 Pt_1 nonché delle somme irripetibili nei confronti dell' quali ad esempio Pt_1 gli interessi versati all Riscossione, ammonta ad € 2.179,63”. CP_2
Dalla attenta analisi svolta dal ctu, si ottiene che la differenza delle somme dovute ad per l'indebito oggetto di restituzione da parte CP_1 dell , al netto della somma rimborsata dall'ente, ammonta ad € 2.179,63 Pt_1
(somma complessiva dell'indebito 13.914,26 - somma rimborsata 11.734,63) mentre le somme dovute dall nei confronti dell , sulla base di CP_1 Pt_1 quanto disposto con Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di Bari
4 Sez. Lavoro, ammontano ad € 2.171,29 (Quota capitale 917,00, somme aggiuntive
550,00, interessi di mora 106,36, interessi di dilazione 597,93).
Dunque, la differenza di quanto dovuto ad dall'istituto previdenziale CP_1
è pari ad € 8,34.
Pertanto, va dichiarata la inefficacia del precetto notificato in data
27.11.2023 nella parte in cui viene richiesta la corresponsione della somma eccedente € 8,34 e, per l'effetto, l è tenuta a corrispondere Pt_1 all'opposto la somma di € 8,34, oltre accessori.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto vi è una soccombenza reciproca tra le parti.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Pt_1 depositato il 18.12.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
- dichiara la inefficacia del precetto notificato in data 27.11.2023 nella parte in cui viene richiesta la corresponsione della somma eccedente di euro
€ 8,34 a titolo di differenze sulle somme dovute alla parte opposta sulla base di quanto disposto con Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di
Bari Sez. Lavoro;
- dichiara, altresì, che l è tenuta a corrispondere all'opposto la somma Pt_1 residua di euro € 8,34, oltre accessori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. Pt_1
Bari, 01 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
5 dott.ssa Giovanna Campanile
6
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 14423/2023 del R.G. promossa da:
Pt_1
rappr. e dif. da avv. Antonio Bove
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Vito Petrarota;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con ricorso depositato il 18.12.2023, l proponeva opposizione al Pt_1 precetto notificato in data 27.11.2023 da chiedendo di CP_1 dichiarare la nullità dello stesso.
Si è costituita in giudizio parte opposta deducendo l'infondatezza delle asserzioni formulate dall'opponente e chiedendo di rigettare la opposizione.
1 Veniva sospesa la efficacia dell'atto opposto, attesa la non manifesta infondatezza dei motivi di opposizione.
La difesa di EL in data 27.11.2023 ha notificato all un atto di Pt_1 precetto sulla base della sentenza n. 2141/2019 della Corte di Appello di
Bari Sezione Lavoro - intimando a parte opponente il pagamento in favore di della somma di € 2.179.83. CP_1
Parte opponente sostiene l'inammissibilità dell'azione esecutiva per l'inesistenza di idoneo titolo esecutivo, la carenza di legittimazione passiva nonché l'illegittimità delle somme pretese da parte opposta.
Non sussiste carenza di legittimazione passiva, atteso che, come documentato dalle parti, l rimborsava parzialmente la pretesa creditoria di parte Pt_1 opposta, salvo la somma controversa nell'odierno giudizio;
inoltre, la cartella esattoriale, oggetto della sentenza n. 2141/2019 della Corte di
Appello di Bari Sezione Lavoro, come sostenuto da parte opposta, è afferente ad un pagamento presuntivamente vantato dallo stesso ente.
Non vi è inesistenza di idoneo titolo esecutivo, atteso che dalla lettura della sentenza in questione, intervenendo l'annullamento della cartella impugnata, è stato riconosciuto il diritto, in capo all'odierno resistente, alla ripetizione della maggior somma indebitamente trattenuta dall'Ente.
Per quanto riguarda il quantum, parte opponente sostiene “a fronte di un versamento di € 13.914,26 sono stati rimborsati €. 11.742,54 (€.9.860,3 +
1.882,24) con esclusione di €. 1.573,36 ancora dovuti e di € 598,03 corrispondenti agli interessi di dilazione (che se sono da restituire sono certamente dovuti dalla concessionaria), la cui somma ammonta all'importo di
€ 2.171.39 preteso dall'odierno opposto.
E' evidente che nella eventuale restituzione degli interessi, in virtù della dilazione concessa, si dovrà tenere conto della somma di €.1.467,00 (ovvero
917,00 + 550,00) comunque dovuta dalla ditta opposta come sentenziato dalla
Corte di Appello di Bari”.
Con ordinanza del 05.11.2024 si riteneva opportuno disporre CTU contabile, al fine di determinare esattamente le somme dovute.
2 Veniva nominato CTU la dott.ssa in ordine al seguente Persona_1 quesito:
“Voglia il consulente stabilire esattamente l'importo dell'indebito oggetto di restituzione da parte dell , sulla base di quanto disposto con Pt_1
Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro e tenuto conto di quanto dovuto da all nonché delle somme CP_1 Pt_1 irripetibili nei confronti dell quali ad esempio gli interessi versati Pt_1 all ”. Controparte_2
All'esito di tale operazione, nel rispondere al quesito rivoltigli, il consulente esponeva le seguenti conclusioni:
“Il processo, come innanzi detto, ha ad oggetto la cartella esattoriale n.014
2009 00066614 60 notificata a corrente Controparte_3 in Ruvo di Puglia, in persona del rappresentante legale sig. CP_1 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di contributi per il periodo Pt_1 ottobre 2004 e sino a tutto giugno 2007, come da riepilogo del ruolo in atti
e rideterminati dai funzionari dell' Sede di Andria, applicando per gli Pt_1 apprendisti, sulle retribuzioni dichiarate, l'aliquota prevista per i lavoratori comuni, a seguito di verbale di accertamento n.502 del 23.10.2007.
A tale titolo, unitamente a somme aggiuntive, interessi di mora ed interessi di dilazione, viene quantificata la somma di € 13.914,26.
Si è tenuto conto delle somme già rimborsate in favore di Parte_2
di di € 2.051,10 ed € 9.683,53 rispettivamente in data
[...] CP_1
02.11.2021 e 20.12.2021, il primo effettuato dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il secondo dall in esecuzione della sentenza nr. 2141 del Pt_1
09.12.2019.
Pertanto, tenuto conto della maggior somma determinata dai funzionari dell e delle somme già rimborsate (come da contabili bancarie) si Pt_1 ottiene la differenza dovuta di € 2.179,63; somma che si discosta dalla somma ricavata dal dettaglio delle singole voci ancora dovute all nella CP_1 misura di € 8,34, presumibilmente legate alle spese di nr. 2 bonifici.
La sottoscritta ha accertato le somme effettivamente dovute fornendo il dettaglio delle stesse, il tutto come da tabella esemplificativa che segue:
3
In data 20.02.2025 il CTU ha trasmesso ai legali delle parti la bozza della relazione tecnica completa di allegati al fine di consentire loro la formulazione di eventuali osservazioni (All.3).
Nei termini concessi nessuna osservazione è pervenuta, pertanto la sottoscritta CTU conferma i propri conteggi.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto e dopo una attenta valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e dello sforzo fatto per ricostruire al meglio la circostanza che è alla base della causa, la sottoscritta CTU ritiene di poter rispondere al quesito postole dall'Ill.mo Giudice come segue:
L'importo dell'indebito oggetto di restituzione da parte dell sulla Pt_1 base di quanto disposto con Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di
Bari Sez. Lavoro e tenuto conto di quanto dovuto da all CP_1 Pt_1 nonché delle somme irripetibili nei confronti dell' quali ad esempio Pt_1 gli interessi versati all Riscossione, ammonta ad € 2.179,63”. CP_2
Dalla attenta analisi svolta dal ctu, si ottiene che la differenza delle somme dovute ad per l'indebito oggetto di restituzione da parte CP_1 dell , al netto della somma rimborsata dall'ente, ammonta ad € 2.179,63 Pt_1
(somma complessiva dell'indebito 13.914,26 - somma rimborsata 11.734,63) mentre le somme dovute dall nei confronti dell , sulla base di CP_1 Pt_1 quanto disposto con Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di Bari
4 Sez. Lavoro, ammontano ad € 2.171,29 (Quota capitale 917,00, somme aggiuntive
550,00, interessi di mora 106,36, interessi di dilazione 597,93).
Dunque, la differenza di quanto dovuto ad dall'istituto previdenziale CP_1
è pari ad € 8,34.
Pertanto, va dichiarata la inefficacia del precetto notificato in data
27.11.2023 nella parte in cui viene richiesta la corresponsione della somma eccedente € 8,34 e, per l'effetto, l è tenuta a corrispondere Pt_1 all'opposto la somma di € 8,34, oltre accessori.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto vi è una soccombenza reciproca tra le parti.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Pt_1 depositato il 18.12.2023 nei confronti di , così provvede: CP_1
- dichiara la inefficacia del precetto notificato in data 27.11.2023 nella parte in cui viene richiesta la corresponsione della somma eccedente di euro
€ 8,34 a titolo di differenze sulle somme dovute alla parte opposta sulla base di quanto disposto con Sentenza nr. 2141/2019 della Corte di Appello di
Bari Sez. Lavoro;
- dichiara, altresì, che l è tenuta a corrispondere all'opposto la somma Pt_1 residua di euro € 8,34, oltre accessori;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. Pt_1
Bari, 01 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
5 dott.ssa Giovanna Campanile
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