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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25019 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse delle parti civilii ER GI, nato a [...] il [...] e LI FI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2014 del Tribunale di Prato emessa nei confronti di ME RC, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile;
lette le conclusioni formulate in data 26/02/2024 dall'avv. Eugenio Zaffina, difensore delle parti civili;
lette le conclusioni formulata in data 23/02/2024 dal difensore dell'imputato, avv. Sonia Michelacci. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25019 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Eugenio Zaffina, difensore delle parti civili GI ER e FI LI, ricorre per cassazione avverso la sentenza dei Tribunale di Prato che, quale giudice d'appello, ha riformato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Prato ha affermato la penale responsabilità di RC ME in ordine al delitto di diffamazione, e lo ha assolto, revocando, altresì, la condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto in merito alla revoca delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa di parte civile lamenta che il giudice d'appello ha mandato assolto l'imputato - reo di aver inoltrato a enti e autorità locali, una lettera con la quale denunciava l'incapacità di GI ER, amministratore, e FI LI, presidente, nella gestione del consorzio estrattivo "La Cassiana", accusandoli di operazioni illegittime, di spreco di denaro e di ritardi nell'avvio della coltivazione del polo stesso, indebitamente utilizzato dalla società LIstrade per uso privato - sul presupposto che il contenuto della missiva rientrasse nel normale esercizio del diritto di critica, in quanto i fatti riportati erano nient'affatto offensivi, nonché verosimili - come dimostrato dal procedimento pendente a carico delle parti civili in ordine ai delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ.- , senza considerare che la missiva: - era stata inoltrata non solo al consiglio di amministrazione del consorzio, ma anche al sindaco, agli assessori e ai funzionari del Comune, ai gruppi consiliari e all'assessore regionale del territorio e delle infrastrutture, che nulla avevano a che vedere con l'attività del consorzio;
- denunciava irregolarità nell'uso privato del polo estrattivo, nonostante l'imputato fosse a conoscenza della regolarità dell'utilizzo del polo medesimo, per essere parte della compagine del consorzio e per aver partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- riferiva di sprechi di denaro e gravissimi ritardi nell'avvio della coltivazione del polo estrattivo, oggetto di altro procedimento penale, senza considerare che quest'ultimo si era concluso con una sentenza di non luogo a procedere, confermata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è stato tempestivamente proposto. 2. La sentenza impugnata è stata emessa dalla corte territoriale in data 02 dicembre 2014 e il termine per il deposito della motivazione è stato indicato in novanta giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicché lo stesso andava a scadere il 02 marzo 2015. La motivazione della sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2014 e, dunque, entro il termine stabilito dal giudice. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 20 aprile 2015, nel termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. E' pertanto, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'imputato. 3. Il motivo di ricorso è fondato. 4. Nella specifica materia della diffamazione, il giudice di legittimità può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione, avendo il compito di procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 2 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; Sez. 5 , n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). 5. La censura formulata verte essenzialmente sul riconoscimento dell'esimente del diritto di critica che il giudice d'appello ha ritenuto sussistente. 6. Premesso che la missiva, contenente le frasi gratuitamente denigratorie, è stata inviata a organi estranei alle attività consortili, diversi, dunque, dall'immediato destinatario, e tanto a dimostrazione della volontà dell'imputato di portare a conoscenza di terzi il contenuto della stessa, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004), sicché l'esimente del diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri, o almeno che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto della loro veridicità. 7. Nel caso di specie, come si evince dalla motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ma anche da quella del tribunale, il fatto storico denunciato si basava su meri dubbi in merito alla legittimità dell'operato delle parti civili, fondati sulla circostanza che le condotte delle stesse erano state oggetto di un procedimento penale a loro carico per i delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ., poi conclusosi in senso favorevole alle stesse. 8. Dal compendio probatorio e, in particolare, dagli atti prodotti al fascicolo è emerso non solo che il procedimento penale a carico delle odierne parti civili, imputate dei delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ., si era concluso con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, ma anche che lo statuto del consorzio, di cui anche l'imputato faceva parte, e i contratti di vendita, prodotti in giudizio, attestavano il legittimo utilizzo dei terreni da parte del consorzio stesso. 9. Il vizio lamentato, dunque, si è verificato. La corte territoriale ha assolto l'imputato riconoscendo la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, che, invece, presuppone la veridicità ed esattezza dei fatti posti a fondamento della critica stessa, veridicità ed esattezza che non ricorrono nel caso di specie. 10. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili di primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà pronunciarsi sia sull'an debeatur, ponendo riparo al vizio di omessa motivazione nel quale è incorso il giudice che ha emesso la sentenza in verifica, sia, eventualmente, sul quantum debeatur, provvedendo anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 05/03/2024.
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile;
lette le conclusioni formulate in data 26/02/2024 dall'avv. Eugenio Zaffina, difensore delle parti civili;
lette le conclusioni formulata in data 23/02/2024 dal difensore dell'imputato, avv. Sonia Michelacci. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25019 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Eugenio Zaffina, difensore delle parti civili GI ER e FI LI, ricorre per cassazione avverso la sentenza dei Tribunale di Prato che, quale giudice d'appello, ha riformato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Prato ha affermato la penale responsabilità di RC ME in ordine al delitto di diffamazione, e lo ha assolto, revocando, altresì, la condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto in merito alla revoca delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa di parte civile lamenta che il giudice d'appello ha mandato assolto l'imputato - reo di aver inoltrato a enti e autorità locali, una lettera con la quale denunciava l'incapacità di GI ER, amministratore, e FI LI, presidente, nella gestione del consorzio estrattivo "La Cassiana", accusandoli di operazioni illegittime, di spreco di denaro e di ritardi nell'avvio della coltivazione del polo stesso, indebitamente utilizzato dalla società LIstrade per uso privato - sul presupposto che il contenuto della missiva rientrasse nel normale esercizio del diritto di critica, in quanto i fatti riportati erano nient'affatto offensivi, nonché verosimili - come dimostrato dal procedimento pendente a carico delle parti civili in ordine ai delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ.- , senza considerare che la missiva: - era stata inoltrata non solo al consiglio di amministrazione del consorzio, ma anche al sindaco, agli assessori e ai funzionari del Comune, ai gruppi consiliari e all'assessore regionale del territorio e delle infrastrutture, che nulla avevano a che vedere con l'attività del consorzio;
- denunciava irregolarità nell'uso privato del polo estrattivo, nonostante l'imputato fosse a conoscenza della regolarità dell'utilizzo del polo medesimo, per essere parte della compagine del consorzio e per aver partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- riferiva di sprechi di denaro e gravissimi ritardi nell'avvio della coltivazione del polo estrattivo, oggetto di altro procedimento penale, senza considerare che quest'ultimo si era concluso con una sentenza di non luogo a procedere, confermata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è stato tempestivamente proposto. 2. La sentenza impugnata è stata emessa dalla corte territoriale in data 02 dicembre 2014 e il termine per il deposito della motivazione è stato indicato in novanta giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicché lo stesso andava a scadere il 02 marzo 2015. La motivazione della sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2014 e, dunque, entro il termine stabilito dal giudice. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 20 aprile 2015, nel termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. E' pertanto, infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'imputato. 3. Il motivo di ricorso è fondato. 4. Nella specifica materia della diffamazione, il giudice di legittimità può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione, avendo il compito di procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 2 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; Sez. 5 , n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). 5. La censura formulata verte essenzialmente sul riconoscimento dell'esimente del diritto di critica che il giudice d'appello ha ritenuto sussistente. 6. Premesso che la missiva, contenente le frasi gratuitamente denigratorie, è stata inviata a organi estranei alle attività consortili, diversi, dunque, dall'immediato destinatario, e tanto a dimostrazione della volontà dell'imputato di portare a conoscenza di terzi il contenuto della stessa, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004), sicché l'esimente del diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri, o almeno che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto della loro veridicità. 7. Nel caso di specie, come si evince dalla motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ma anche da quella del tribunale, il fatto storico denunciato si basava su meri dubbi in merito alla legittimità dell'operato delle parti civili, fondati sulla circostanza che le condotte delle stesse erano state oggetto di un procedimento penale a loro carico per i delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ., poi conclusosi in senso favorevole alle stesse. 8. Dal compendio probatorio e, in particolare, dagli atti prodotti al fascicolo è emerso non solo che il procedimento penale a carico delle odierne parti civili, imputate dei delitti di cui agli artt. 2622, 2624, 2625 e 2634 cod. civ., si era concluso con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Firenze, ma anche che lo statuto del consorzio, di cui anche l'imputato faceva parte, e i contratti di vendita, prodotti in giudizio, attestavano il legittimo utilizzo dei terreni da parte del consorzio stesso. 9. Il vizio lamentato, dunque, si è verificato. La corte territoriale ha assolto l'imputato riconoscendo la sussistenza dell'esimente del diritto di critica, che, invece, presuppone la veridicità ed esattezza dei fatti posti a fondamento della critica stessa, veridicità ed esattezza che non ricorrono nel caso di specie. 10. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili di primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà pronunciarsi sia sull'an debeatur, ponendo riparo al vizio di omessa motivazione nel quale è incorso il giudice che ha emesso la sentenza in verifica, sia, eventualmente, sul quantum debeatur, provvedendo anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso il 05/03/2024.