Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 1161/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03/05/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 - COMO con l'Avv. GAMBACORTA GIORGIA e l'Avv. GAGLIARDI ROBERTA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3/B - CASNATE CON BERNATE con l'Avv. MORRA RAFFAELE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Maslianico, in data 15/09/2011,
(anno 2011, atto n. 7, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
1
7.10.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Parte_3
- nato il San Fermo della Battaglia (CO) il 31.10.2014 Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c. depositato in data 03.05.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Maslianico;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_4 Parte_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Pt_4 Parte_3
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) Il padre dovrà vedere e tenere con sé i figli tutti i lunedì e ove possibile i giovedì dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 quando il signor li riaccompagnerà all'abitazione materna, dalla quale li Pt_2
preleverà
Queste giornate potranno subire variazioni in presenza di impegni extra-scolastici dei figli e comunque in caso di accordo dei genitori.
Il padre dovrà, inoltre, tenere con sé i figli a fine settimana alterni a partire dal venerdì alle ore 18,00 quando andrà a prendere i figli presso l'abitazione della signora , sino alla domenica sera, Parte_1 quando li accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 19,00.
4b) Nel periodo estivo, invece, il padre riaccompagnerà i bambini presso l'abitazione materna alle ore 22,00 circa.
4c) Il periodo natalizio verrà suddiviso tra i genitori ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre alle ore
18.00 con un genitore, e dal 30 al 6 gennaio con l'altro; il tutto, salvo diversi accordi tra le parti.
2 4/d) Il periodo natalizio verrà suddiviso tra i genitori ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre alle ore
18.00 con un genitore, e dal 30 al 6 gennaio con l'altro; il tutto, salvo diversi accordi tra le parti.
4/e) Le festività pasquali e i ponti verranno trascorsi con i figli ad anni alterni. Il tutto, salvo diversi accordi tra le parti.
4/f) Durante il periodo di vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nei periodi che i medesimi concorderanno entro la prima settimana del mese di marzo. Altri periodi di vacanza verranno eventualmente concordati tra le parti.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 mensili e così €
200,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, tranne che per quelle di mensa, e secondo le indicazioni contenute nelle Linee
Guida emanante in data 24.5.2018 dal Tribunale di Como, che si riportano:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhia1i o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
3 d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione e/o master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se previste espressamente dal provvedimento.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, richiedendo, altresì, congiuntamente, nel verbale dell'udienza dell'8.5.2025, che il Tribunale prenda atto dell'impegno assunto da , al fine di cessare definitivamente ogni rapporto patrimoniale, oltre che Parte_2
personale, tra i coniugi, al trasferimento, a titolo gratuito, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, dell'autovettura Modello C3 Picasso, TG EP759DL, Telaio n.
VF7SH8FPOCT546073, in favore di , a cura e spese di quest'ultima, che la Parte_1
detiene già in uso.
4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 15/09/2011, in Maslianico con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Maslianico
(anno 2011, atto n. 7, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maslianico perché provveda
5 alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche ai
Comuni di Como e Casnate con Bernate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 09/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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