Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 411/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 17/02/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente Avv. MAGGIO WILLIAM, per la parte resistente l' Avv. EZIO MORO.
Ai sensi dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
- si dà atto delle dichiarazioni delle predette identità dei presenti collegati da remoto, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
- i presenti collegati da remoto si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza, stante il divieto di legge;
- il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
- i difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. MAGGIO WILLIAM contesta l'avversa eccezione di prescrizione richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Osserva che le asserite voci non giustificate ammontano a € 1.501,00 lorde e che € 234,38 per malattia sono determinate dal ricalcolo sulla base della voce azionata per AFAC.
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Insiste sulla domanda relativa alla retribuzione delle pause mai fruite, facendo presente che anche di recente la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di una guardia giurata che si era assentata dal piantonamento.
L'Avv. MORO ribadisce l'eccezione di prescrizione, il rapporto di lavoro del ricorrente essendo stato adeguatamente tutelato e quindi non essendovi ragioni per non far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto. Ribadisce le eccezioni in ordine al quantum, ribadendo che per le somme contestate non ci sono idonee allegazioni e richieste. Rileva per quanto riguarda l'AFAC che vi sono pronunce di merito che riconoscono che si tratta di elemento temporaneo e meramente indennitario, a ciò non ostando la predeterminazione del quantum. Osserva che alcune sentenze della Corte di Appello di Milano sono state impugnate in Corte di
Cassazione. Osserva che la norma di CCNL fornisce l'alternativa tra retribuzione oraria e giornaliera per il calcolo delle maggiorazioni, quindi legittimamente l'azienda ha ritenuto di modificare le modalità di calcolo. Quanto alle pause ribadisce che è errato il presupposto di controparte e cioè che la pausa debba essere goduta al di fuori del luogo di lavoro e quindi non è vero che la pausa non poteva essere goduta in guardiola. Osserva che l'unica normativa che disciplina la pausa è
l'art. 74 ccnl. In ogni caso eccepisce che non vi è alcuna specifica allegazione rispetto allo svolgimento della pausa, cioè sul quando, come e perché la pausa non sarebbe stata goduta.
L'Avv. MAGGIO replica che il ricorrente ha dedotto che la causa era incompatibile con la natura dell'attività di piantonamento. Osserva che anche per lo straordinario l'azienda dal luglio 2024 ha cominciato a calcolare le maggiorazioni come richieste in ricorso.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
2 Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, in cui fissa il termine per il deposito della sentenza.
Il Giudice Federica Trovò
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 411/2024, avente per oggetto “spettanze retributive ”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
WILLIAM MAGGIO, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
LINGERI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, EZIO MORO,
GREGORIO MALTA, parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa od assorbita, accerta che la voce retributiva “copertura economica” di cui all'art. 109 CCNL va ricompresa tra gli elementi “fissi” della retribuzione e che le maggiorazioni per straordinari, per lavoro svolto nei giorni festivi, di permesso e di riposo devono essere calcolate su base oraria;
condanna
4 la resistente a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive pari a € 7.232,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigetta le altre domande del ricorrente;
condanna rifondere a le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
fissa il termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.
Lecco, 17 febbraio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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