TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/07/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2020 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso per Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato in atti dall'avv. Irene Moschella (pec: , Email_1
attore opponente
CONTRO
(p. iva: ), rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_1
mandato in atti dall'avv. Pietro Adamo (pec: , Email_2
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Francesco Grisanti (pec:
). Email_3
convenuti opposti
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
*************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato ai sensi della L. 53/1994 in data 12/2/2020 Parte_1
proponeva rituale opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n. 29520190012674544000 notificatagli da in data Controparte_1
13/1/2020 (e riportante l'importo complessivo di € 21.230,28), nella parte in cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 18.554,11 afferente "entrate coattive anno 2019", derivanti dall'escussione del Fondo di Garanzia PMI gestito da a seguito dell'inadempimento di un Controparte_2
contratto di finanziamento chirografario di € 25.000,00 concesso da per CP_3
il tramite della in data 24/2/2017. Controparte_4
Con detto atto introduttivo l'opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione a procedere alla minacciata esecuzione forzata per l'ammontare preteso, eccependo che la procedura di riscossione esattoriale era illegittima per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. 46/1999, mancando un titolo avente efficacia esecutiva per l'iscrizione a ruolo delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Sulla base di tali premesse, l'opponente concludeva - chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella (che veniva concessa con ordinanza resa in data 27/11/2020) - per l'annullamento nella parte opposta della cartella prima indicata, con vittoria delle relative spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, le convenute si costituivano in giudizio, chiedendo respingersi la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Dopo vari differimenti, e l'espletamento dell'istruttoria scritta ex art. 183 c.p.c., la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20/3/2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa viene oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduce un giudizio avente per oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, essendo strutturata come un processo ordinario di cognizione in cui l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore. Tanto premesso in linea generale, si osserva che l'unica ragione patrocinata dalla difesa dell'opponente attiene all'asserita illegittimità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale per crediti di natura privatistica in assenza di titolo esecutivo, nonché alla natura chirografaria del credito vantato da Controparte_2
.
[...]
La questione centrale attiene pertanto alla qualificazione giuridica del credito di cui si controverte dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo PMI.
Come emerge dalla documentazione prodotta agli atti di causa, il aveva Pt_1
sottoscritto con un contratto di finanziamento chirografario di CP_3
€ 25.000,00, assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da
. Controparte_2
A seguito dell'inadempimento dell'attore, la banca finanziatrice ha richiesto l'escussione della garanzia, ottenendo il pagamento della somma di € 18.528,99 da parte del Fondo;
conseguentemente Controparte_2
si è surrogata ex lege nei diritti della finanziatrice ai sensi degli artt. 1203 e 1204 c.c.
e dell'art. 2, quarto comma, del D.M. 20/6/2005.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il credito derivante dall'escussione della garanzia pubblica non mantiene la natura privatistica del rapporto originario, ma assume carattere pubblicistico.
Va premesso che il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a), che istituisce il Fondo di Garanzia PMI;
dal D. Lgs.
123/1998, art. 9, comma 5, che prevede la procedura esattoriale per il recupero degli interventi di sostegno pubblico;
dal D.M. 20/6/2005, art. 2, comma 4, che richiama espressamente l'art. 67 del D.P.R. 43/1988 per la riscossione, e dal D.L.
3/2015, art.
8-bis, convertito con L. 33/2015, che conferma la natura privilegiata del credito e la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo, prevedendo espressamente che "…il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia [...] costituisce credito privilegiato [...] Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46…".
Invero l'avvenuta escussione della garanzia pubblica determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese (cfr. in termini Tribunale
Nocera Inferiore sentenza n. 289 del 27/1/2025).
Tale orientamento, dal quale non si rinvengono ragioni per discostarsi, trova conferma nell'insegnamento giurisprudenziale che distingue nettamente il rapporto privatistico intercorrente tra istituto finanziatore e impresa beneficiaria da quello pubblicistico riguardante il gestore del Fondo e l'impresa beneficiaria, fondato sulla garanzia prevista dalla L. 662/1996 e sulla surroga legale (cfr. in termini Tribunale
Catania sentenza n. 2108 del 16/4/2025).
Si osserva anche che parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 21 del D. Lgs.
46/1999, il quale prevede la necessità di un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Tuttavia, la stessa norma prevede la clausola di salvaguardia "…Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge…", ed al riguardo è stato condivisibilmente affermato che l'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998 costituisce proprio la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art. 21 del D. Lgs.
46/1999 (cfr. in termini Tribunale Salerno sentenza n. 416 del 28/1/2025).
Ne deriva che - anche qualora si aderisse alla tesi della natura privatistica del credito di cui si controverte - sarebbe comunque da ritenere del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 46/1999 (cfr. in termini Tribunale Agrigento sentenza n. 162 del 11/2/ 2025).
Deve pertanto affermarsi la legittimità della procedura seguita, accertando che il credito derivante dall'escussione del Fondo di Garanzia PMI ha natura pubblicistica e può essere recuperato mediante iscrizione a ruolo.
Consegue a quanto appena illustrato che il provvedimento di sospensione adottato all'udienza del 27/11/2020 deve essere revocato, venendo meno i presupposti che ne avevano giustificato l'adozione alla luce dell'infondatezza dell'opposizione.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole alla parte opposta, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.
Tali spese vanno determinate (avuto riguardo all'importo della cartella opposta, e quindi al valore della controversia ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) - applicando i parametri minimi previsti dalla Tab. 2 allegata al D.M. 147/2022 (tenuto conto della contenuta attività defensionale svolta da entrambi i convenuti, che non hanno nemmeno curato il deposito della comparsa conclusionale) in complessivi
€ 2.538,50 per ciascuna parte convenuta, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Si precisa infine che si provvederà alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in esito alla eventuale presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 732/2020
R.G.A.C. promosso da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato Controparte_2
in data 12/2/2020, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29520190012674544000 notificata da Controparte_1
in data 13/1/2020;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di e della Controparte_1 Controparte_2
che liquida in € 2.538,50 per
[...] Controparte_1
ciascuna di esse, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuti.
Così deciso in Messina l'11/7/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2020 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso per Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato in atti dall'avv. Irene Moschella (pec: , Email_1
attore opponente
CONTRO
(p. iva: ), rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_1
mandato in atti dall'avv. Pietro Adamo (pec: , Email_2
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Francesco Grisanti (pec:
). Email_3
convenuti opposti
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
*************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato ai sensi della L. 53/1994 in data 12/2/2020 Parte_1
proponeva rituale opposizione avverso la cartella di pagamento
[...]
n. 29520190012674544000 notificatagli da in data Controparte_1
13/1/2020 (e riportante l'importo complessivo di € 21.230,28), nella parte in cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 18.554,11 afferente "entrate coattive anno 2019", derivanti dall'escussione del Fondo di Garanzia PMI gestito da a seguito dell'inadempimento di un Controparte_2
contratto di finanziamento chirografario di € 25.000,00 concesso da per CP_3
il tramite della in data 24/2/2017. Controparte_4
Con detto atto introduttivo l'opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione a procedere alla minacciata esecuzione forzata per l'ammontare preteso, eccependo che la procedura di riscossione esattoriale era illegittima per violazione dell'art. 21 del D. Lgs. 46/1999, mancando un titolo avente efficacia esecutiva per l'iscrizione a ruolo delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Sulla base di tali premesse, l'opponente concludeva - chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella (che veniva concessa con ordinanza resa in data 27/11/2020) - per l'annullamento nella parte opposta della cartella prima indicata, con vittoria delle relative spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, le convenute si costituivano in giudizio, chiedendo respingersi la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Dopo vari differimenti, e l'espletamento dell'istruttoria scritta ex art. 183 c.p.c., la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20/3/2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa viene oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduce un giudizio avente per oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, essendo strutturata come un processo ordinario di cognizione in cui l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore. Tanto premesso in linea generale, si osserva che l'unica ragione patrocinata dalla difesa dell'opponente attiene all'asserita illegittimità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale per crediti di natura privatistica in assenza di titolo esecutivo, nonché alla natura chirografaria del credito vantato da Controparte_2
.
[...]
La questione centrale attiene pertanto alla qualificazione giuridica del credito di cui si controverte dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo PMI.
Come emerge dalla documentazione prodotta agli atti di causa, il aveva Pt_1
sottoscritto con un contratto di finanziamento chirografario di CP_3
€ 25.000,00, assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da
. Controparte_2
A seguito dell'inadempimento dell'attore, la banca finanziatrice ha richiesto l'escussione della garanzia, ottenendo il pagamento della somma di € 18.528,99 da parte del Fondo;
conseguentemente Controparte_2
si è surrogata ex lege nei diritti della finanziatrice ai sensi degli artt. 1203 e 1204 c.c.
e dell'art. 2, quarto comma, del D.M. 20/6/2005.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il credito derivante dall'escussione della garanzia pubblica non mantiene la natura privatistica del rapporto originario, ma assume carattere pubblicistico.
Va premesso che il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a), che istituisce il Fondo di Garanzia PMI;
dal D. Lgs.
123/1998, art. 9, comma 5, che prevede la procedura esattoriale per il recupero degli interventi di sostegno pubblico;
dal D.M. 20/6/2005, art. 2, comma 4, che richiama espressamente l'art. 67 del D.P.R. 43/1988 per la riscossione, e dal D.L.
3/2015, art.
8-bis, convertito con L. 33/2015, che conferma la natura privilegiata del credito e la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo, prevedendo espressamente che "…il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia [...] costituisce credito privilegiato [...] Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46…".
Invero l'avvenuta escussione della garanzia pubblica determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese (cfr. in termini Tribunale
Nocera Inferiore sentenza n. 289 del 27/1/2025).
Tale orientamento, dal quale non si rinvengono ragioni per discostarsi, trova conferma nell'insegnamento giurisprudenziale che distingue nettamente il rapporto privatistico intercorrente tra istituto finanziatore e impresa beneficiaria da quello pubblicistico riguardante il gestore del Fondo e l'impresa beneficiaria, fondato sulla garanzia prevista dalla L. 662/1996 e sulla surroga legale (cfr. in termini Tribunale
Catania sentenza n. 2108 del 16/4/2025).
Si osserva anche che parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 21 del D. Lgs.
46/1999, il quale prevede la necessità di un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo delle entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Tuttavia, la stessa norma prevede la clausola di salvaguardia "…Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge…", ed al riguardo è stato condivisibilmente affermato che l'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998 costituisce proprio la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art. 21 del D. Lgs.
46/1999 (cfr. in termini Tribunale Salerno sentenza n. 416 del 28/1/2025).
Ne deriva che - anche qualora si aderisse alla tesi della natura privatistica del credito di cui si controverte - sarebbe comunque da ritenere del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 46/1999 (cfr. in termini Tribunale Agrigento sentenza n. 162 del 11/2/ 2025).
Deve pertanto affermarsi la legittimità della procedura seguita, accertando che il credito derivante dall'escussione del Fondo di Garanzia PMI ha natura pubblicistica e può essere recuperato mediante iscrizione a ruolo.
Consegue a quanto appena illustrato che il provvedimento di sospensione adottato all'udienza del 27/11/2020 deve essere revocato, venendo meno i presupposti che ne avevano giustificato l'adozione alla luce dell'infondatezza dell'opposizione.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa favorevole alla parte opposta, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico dell'opponente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.
Tali spese vanno determinate (avuto riguardo all'importo della cartella opposta, e quindi al valore della controversia ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) - applicando i parametri minimi previsti dalla Tab. 2 allegata al D.M. 147/2022 (tenuto conto della contenuta attività defensionale svolta da entrambi i convenuti, che non hanno nemmeno curato il deposito della comparsa conclusionale) in complessivi
€ 2.538,50 per ciascuna parte convenuta, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Si precisa infine che si provvederà alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in esito alla eventuale presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 732/2020
R.G.A.C. promosso da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato Controparte_2
in data 12/2/2020, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29520190012674544000 notificata da Controparte_1
in data 13/1/2020;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di e della Controparte_1 Controparte_2
che liquida in € 2.538,50 per
[...] Controparte_1
ciascuna di esse, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. se dovuti.
Così deciso in Messina l'11/7/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro