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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1326/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15684/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione PA - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84132 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259007096210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Regione PA e Agenzia Riscossione intimazione di pagamento in epigrafe relativa a cartella rimasta insoluta e precisamente la 201170, riguardante la tassa auto 2011, dell'importo di euro 243.14, asseritamente notificata il 27/06/2017.
Evidenzia l'omessa notifica degli atti prodomici con conseguente intervenuta prescrizione.
Si costituisce la Regione PA nonché l'Agenzia della Riscossione.
Parte ricorrente presenta memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è incentrato sul verificarsi o meno della prescrizione del credito vantato dalla Regione in relazione alla tassa auto che nel caso di specie risale all'anno 2011.
Parte resistente ha dato prova, successivamente alla cartella, di due intimazioni notificate l'8/11/2019 e il
18/07/2023, non impugnate.
Nella memoria illustrativa parte ricorrente nel prendere atto delle due intimazioni che non risultano impugnate insiste sulla prescrizione.
Tale prospettazione non convince sia perché il ricorrente non valuta sospensione COVID sia perché la pretesa non impugnata e definitiva ha termini prescrizionali non triennali ma di anni cinque (tributi locali).
In relazione alle questioni sollevate sulla prescrizione le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'EMMANUELE LUCIANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15684/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione PA - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84132 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259007096210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 per il tramite del costituito difensore impugna
contro
Regione PA e Agenzia Riscossione intimazione di pagamento in epigrafe relativa a cartella rimasta insoluta e precisamente la 201170, riguardante la tassa auto 2011, dell'importo di euro 243.14, asseritamente notificata il 27/06/2017.
Evidenzia l'omessa notifica degli atti prodomici con conseguente intervenuta prescrizione.
Si costituisce la Regione PA nonché l'Agenzia della Riscossione.
Parte ricorrente presenta memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è incentrato sul verificarsi o meno della prescrizione del credito vantato dalla Regione in relazione alla tassa auto che nel caso di specie risale all'anno 2011.
Parte resistente ha dato prova, successivamente alla cartella, di due intimazioni notificate l'8/11/2019 e il
18/07/2023, non impugnate.
Nella memoria illustrativa parte ricorrente nel prendere atto delle due intimazioni che non risultano impugnate insiste sulla prescrizione.
Tale prospettazione non convince sia perché il ricorrente non valuta sospensione COVID sia perché la pretesa non impugnata e definitiva ha termini prescrizionali non triennali ma di anni cinque (tributi locali).
In relazione alle questioni sollevate sulla prescrizione le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese.