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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7489/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7489 del ruolo generale dell'anno 2017 vertente tra
Parte_1 attrice, con l'avv. Stefano Bisignano
e
Controparte_1 convenuta, con l'avv. Evelina Linda Silvia Bonaldo e Salvatore Dimartino
e
Controparte_2
terza chiamata, con l'avv. Linda Oliva
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.11.2024 e perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo. pagina 1 di 12 Con atto di citazione notificato in data 28.4.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
(d'ora in avanti, per brevità, , per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni
[...] CP
patiti in conseguenza di un sinistro occorsole in Egitto il 12.11.2015.
L'attrice ha esposto, in sintesi, che: i) nel mese di novembre 2015 aveva trascorso un periodo di vacanza presso l'albergo Veraclub Queen Sharm Club gestito da ii) il pacchetto turistico CP
acquistato da avente a oggetto il soggiorno in Egitto includeva il trasporto aereo di andata e CP
ritorno, l'alloggio, il vitto, i trasferimenti interni e le assicurazioni multirischi;
iii) nel corso della vacanza aveva acquistato, fra l'altro, una escursione nel deserto a bordo di una jeep offerta da personale riferibile a iv) l'escursione, per la quale essa attrice aveva pagato un ulteriore corrispettivo, CP
rappresentava un extra rispetto al pacchetto turistico base;
v) il giorno 12.11.2015, nel corso dell'escursione, alla quale avevano partecipato anche due responsabili la jeep sulla quale essa CP
attrice era trasportata, procedendo a velocità elevata su un terreno dissestato, aveva subito un violento sobbalzo;
vi) per tale motivo, essa attrice aveva picchiato violentemente la propria testa contro il tettuccio della jeep, che risultava priva di “sistemi di ritenuta”; vii) in conseguenza dell'urto aveva riportato gravi lesioni, consistenti nella “frattura alla vertebra L1 e uno schiacciamento che interessa
L4 e L5”; viii) esaurite le terapie, le erano residuati postumi sintetizzabili in “trauma concussivo da compressione al rachide cervicale e con frattura L1 riduzione in altezza di grado moderatosevero e deformazione a cuneo con muro posteriore protruso nel canale per circa 5 mm, che determina deformazione de profilo durale anteriore […] quantificati nel 13% di invalidità permanente con inabilità temporanea parziale al 100% pari a 2 giorni , temporanea parziale al 75% pari a 90 giorni, temporanea parziale al 50% per ulteriori 30 giorni e temporanea parziale al 25% per ulteriori 30 giorni”; ix) quale contraente responsabile, doveva ritenersi tenuta al risarcimento dei danni CP
patiti in conseguenza del sinistro.
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle domande proposte dalla nei CP Pt_1 suoi confronti;
ha evidenziato, in particolare, la propria estraneità all'escursione nel corso della quale si era verificato il sinistro, trattandosi di servizio non compreso nel pacchetto turistico acquistato dalla
Co e offerto dal terzo (da ora ); ciò premesso, ha concluso, in via preliminare, Pt_1 Controparte_2
Co per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di;
nel merito, in via principale, per il rigetto di ogni pagina 2 di 12 Co domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, per la condanna di a manlevare essa convenuta da tutto quanto fosse stata eventualmente condannata a pagare in favore della con Pt_1
vittoria di spese.
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza, a seguito della rituale notificazione dell'atto di chiamata, Co
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto della giurisdizione italiana rispetto alle domande proposte da nei suoi confronti;
nel merito, ha concluso per il rigetto, in ogni CP
caso, di dette domande.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, assunzione di prove testimoniali ed espletamento di c.t.u. medico-legale, diretta ad accertare, in sostanza, le cause delle lesioni riportate dall'attrice, con particolare riferimento alla loro compatibilità con la dinamica del sinistro, a quantificarne i postumi, anche incidenti sulla capacità lavorativa specifica, e a verificare la congruità delle spese sostenute e da sostenersi dalla Pt_1
All'esito, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Giurisdizione del giudice italiano
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da CP
Co nei confronti di .
Co Preliminarmente, va evidenziata l'inconferenza del richiamo operato da all'accordo sul
“Riconoscimento e l'applicazione delle disposizioni giudiziarie in materia civile e commerciale e gli articoli sullo stato personale della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Italiana”, firmato al
Cairo il 03.12.1977; accordo che attiene al riconoscimento delle sentenze già emesse dalle autorità giudiziarie italiane ovvero egiziane, ossia all'esecuzione delle stesse, e non anche all'individuazione del giudice nazionale dotato di giurisdizione nei confronti dello straniero.
La giurisdizione risulta quindi correttamente incardinata presso il giudice adito in forza della legge
218/1995 e della Convenzione di Bruxelles del 1968, integrata da successivi regolamenti comunitari.
pagina 3 di 12 In assenza di convenzioni internazionali bilaterali, sussiste infatti la giurisdizione italiana non solo nel caso in cui il soggetto convenuto abbia la residenza o rappresentanza in Italia, ma anche ove esso – pur domiciliato nel territorio di uno Stato non contraente – sia convenuto a titolo di garanzia nel giudizio già radicato in Italia con la domanda principale, purché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere lo straniero dal suo giudice naturale.
La Corte di cassazione ha difatti, di recente, ribadito che “l'art. 3, secondo comma, della stessa legge
31.5.1995 n. 218, reca la disciplina della giurisdizione, stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del
27.9.1968 anche allorché il convenuto […] non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando non si tratti […] di una delle materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione
[…]”, dovendo quindi “essere riaffermato il principio secondo cui in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 […]” (così Cass. SS.UU. 29569/2024, in motivazione).
Ne deriva che, nel caso in esame, in difetto di una specifica convenzione con lo Stato egiziano e tenuto conto della non pretestuosità della proposizione della domanda da parte della nei confronti di Pt_1
avanti al giudice italiano, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche nei CP
Co confronti del terzo chiamato , sebbene non domiciliato in uno stato membro UE.
3. Fatto
I fatti rilevanti ai fini della decisione risultano in buona parte pacifici e, per la restante parte, chiariti dall'esito dell'attività istruttoria svolta.
3.1. Ricostruzione dei rapporti contrattuali.
Deve ritenersi pacifico in causa che:
pagina 4 di 12 i) nell'anno 2015, la ha acquistato da un pacchetto turistico avente ad oggetto un Pt_1 CP
soggiorno di una settimana in Egitto presso l'albergo Veraclub Queen Sharm Club;
ii) nel corso della vacanza ha acquistato, nei locali della struttura alberghiera, una escursione a bordo di una jeep non ricompresa nel pacchetto base, che ha avuto luogo il 12.11.2015.
L'istruttoria espletata ha poi chiarito che:
i) l'escursione cui ha partecipato la è stata prenotata presso un banco posto all'interno della Pt_1
struttura alberghiera gestita da sul quale era apposto il logo di tale società (concordi le CP
testimonianze di , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
ii) il personale che operava al banco indossava abbigliamento marchiato (concordi le CP
testimonianze di , e Testimone_2 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
;
[...]
iii) il foglio illustrativo del “programma escursioni” proposte ai clienti quali extra risultava redatto su carta intestata a (vedi doc. n. 3 prodotto dalla stessa;
CP CP iv) i clienti pagavano il corrispettivo delle escursioni “extra” a TE, che, a sua volta, riconosceva a
“una provvigione del 28% c.ca sui soli clienti procurati da (circostanza CP CP concordemente chiarita dalle parti all'udienza del 20.6.2024).
3.2. Dinamica del sinistro.
Le concordi risultanze della prova testimoniale consentono di ritenere provato anche che:
i) nel corso dell'escursione, la jeep sulla quale era trasportata la ha avuto un violento sobbalzo, Pt_1 per effetto del quale “l'attrice ha urtato la panca con il sedere con violenza” (teste Tes_1
trasportato anch'egli sulla jeep);
ii) per effetto di tale sobbalzo “abbiamo tutti picchiato la testa sul tetto dell'auto” (teste Tes_5
sempre trasportata sulla jeep);
iii) a seguito del sinistro “la mia compagna, che è un'infermiera, ha prestato il primo soccorso a he si era fatta male alla schiena e le ha dato un antidolorifico, anch'io ero presente” (teste Pt_1
trasportato su un altro veicolo impiegato per l'escursione). Tes_6
Tutti i testi hanno poi, in sostanza, concordemente confermato che:
pagina 5 di 12 i) la jeep sulla quale era trasportata la era priva di cinture di sicurezza sulle panche posteriori Pt_1
(testi e;
Tes_1 Tes_5 Tes_6
ii) anche il personale presente sulla jeep indossava magliette con il logo “ ; CP
iii) in conseguenza del sinistro la ha riportato le lesioni di cui si dirà infra, sub 3.4. Pt_1
3.3. Attribuzione delle responsabilità.
Le risultanze istruttorie impongono in primo luogo di riconoscere a la qualità di parte CP contraente anche con riferimento alle escursioni “extra-pacchetto” acquistate dalla nel corso Pt_1
della vacanza.
Si è già detto che il foglio illustrativo del “programma escursioni” prodotto quale doc. 3 da CP
risultava redatto su carta intestata a quest'ultima.
È poi vero che (come evidenziato dalla difesa della convenuta) in tale foglio è indicato che le escursioni sono “organizzate da e Verasub”, ma va tuttavia rilevata l'eccessiva Controparte_2
genericità di tale indicazione, che non consente di individuare, con sufficiente grado di certezza, denominazione (o ragione sociale), natura giuridica, ecc. … dei soggetti indicati quali organizzatori di dette escursioni.
Altrettanto generico appare poi l'avvertimento (sempre richiamato dalla difesa di contenuto CP
in calce alle pagg. n. 1 e 3 del foglio illustrativo in esame, in cui viene specificato che “le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da nella veste di organizzatore”. CP
Avvertimento che, nel suo tenore letterale, può ritenersi addirittura superfluo, essendo pacifica l'estraneità di tali escursioni e servizi al contratto originario concluso con e perciò oggetto di CP un corrispettivo extra, non essendo “ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico”.
In tale contesto, va anche sottolineata la sistematica presenza del logo sul banco utilizzato CP per la prenotazione delle escursioni extra e sull'abbigliamento indossato dal personale addetto sia alla vendita delle escursioni, sia all'accompagnamento dei turisti in dette escursioni.
pagina 6 di 12 Co Si aggiunga che è pacifico che percepisse una parte del corrispettivo incassato da sui CP
clienti da lei procurati.
Elementi tutti che, come anticipato, impongono di riconoscere a la qualità di vero e proprio CP
organizzatore – e non mero venditore – anche di tali escursioni.
Co Qualità che va anche riconosciuta a da individuarsi anch'essa quale parte del contratto di offerta turistica extra.
3.3.1. La responsabilità del sinistro va poi attribuita al conducente del veicolo sul quale viaggiava la
Co e perciò anche a e , individuate, per le ragioni indicate, quali parte del contratto Pt_1 CP
concluso con la Pt_1
I testi escussi hanno difatti confermato, in sostanza, che la jeep sulla quale viaggiavano ebbe un violento sobbalzo, tanto che “abbiamo tutti picchiato la testa sul tetto dell'auto” (teste . Tes_7
Il sobbalzo ha poi provocato la violenta ricaduta della sulla panca (“l'attrice ha urtato la panca Pt_1 con il sedere con violenza”, teste cit.). Tes_1
Elementi tutti che impongono di ritenere che l'autista procedesse a velocità eccessiva e comunque inadeguata alle condizioni dissestate del fondo stradale.
In tale contesto, la difesa di invoca il concorso del fatto colposo della alla quale CP Pt_1
imputa di aver accettato il rischio di condizioni di trasporto inadeguate sotto il profilo della sicurezza, con particolare riferimento alla pacifica assenza delle cinture di sicurezza.
L'assunto non può essere tuttavia condiviso.
ritiene che il comportamento della “costituisce condotta colposa dell'attrice tale da CP Pt_1 incidere nella produzione dell'evento in via esclusiva o, in via subordinata, nella misura non inferiore al 70-80% (si confronti Cass., sent. n. 10526/2011)”.
pagina 7 di 12 L'esame della sentenza citata conferma tuttavia come il principio di diritto dalla stessa enunciato, sicuramente condivisibile in astratto, risulti decisamente inconferente al caso in esame.
La condotta tenuta dai soggetti coinvolti nel caso esaminato dalla corte di legittimità (un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada), del tutto incompatibile con le più elementari regole di prudenza nell'utilizzo di un mezzo di tale natura, risulta ben diversa da quella contestata alla che avrebbe accettato, in sostanza, di viaggiare su un Pt_1
mezzo sprovvisto di adeguati sistemi di ritenzione sulle panche posteriori.
Condotta questa che non appare connotata dai lamentati profili di imprudenza, dovendosi anzi ritenere che la abbia legittimamente confidato sull'impiego, da parte dell'organizzatore dell'escursione, Pt_1 di un veicolo idoneo, sotto il profilo delle misure di sicurezza, all'uso particolarmente impegnativo cui era destinato.
Co In definitiva va quindi ribadita la responsabilità concorrente di e , nei confronti della CP
per il sinistro accaduto. Pt_1
Responsabilità che, nei rapporti interni, dovrà essere attribuita in via esclusiva a TE, che risulta, all'esito dell'istruttoria, la materiale organizzatrice delle escursioni, effettuate con personale e mezzi ricompresi nella propria organizzazione di impresa.
3.3.2. La responsabilità di non può infine essere esclusa mediante il richiamo al tenore della CP
dichiarazione resa dalla (e dal prodotta quale doc. 4 dalla convenuta. Pt_1 Tes_1
La dichiarazione, peraltro prodotta in copia scarsamente leggibile, recita testualmente che “nonostante ciò non intendiamo denunciare nessuno per quanto accaduto” e risulta perciò di tenore eccessivamente generico e non incompatibile con l'esercizio della mera azione civile risarcitoria.
3.4. Natura delle lesioni patite
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono integralmente condivise dal tribunale, ha accertato che
“nell'incidente per cui è causa la IG.ra ha riportato un trauma del rachide lombare Parte_1
pagina 8 di 12 con frattura somatica di L1, affossamento prevalentemente anteriore della limitante somatica superiore con riduzione in altezza di grado moderato severo e deformazione a cuneo, protrusione nel canale del muro posteriore per circa 5 mm con deformazione del profilo durale anteriore, trattata conservativamente con busto C35, in distretto con scoliosi sin. convessa del tratto lombare, riduzione dello spazio intersomatico D12-L1, e protrusione discale L4-L5.
Le più probabili cause delle fratture vertebrali lombari sono traumi da compressione od iperflessione - iperestensione della colonna vertebrale, come esempio cadute dall'alto, cadute sulle natiche, o forti accelerazioni o decelerazioni. Nello specifico caso la lesione fratturativa di L1 è compatibile con la dinamica del sinistro riferita dall'attrice.”
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. trovano conferma nelle risultanze della prova testimoniale e, in particolare, nelle deposizioni dei testi (“l'attrice urlava per il dolore ci siamo fermati Tes_1
Tes_ subito”), (“confermo che l'attrice è stata portata in ospedale”), (“abbiamo tutti picchiato Tes_5 la testa sul tetto dell'auto; non c'erano le cinture di sicurezza;
l'Attrice ha urlato e chiesto di fermarsi;
un'infermiera sull'altro mezzo le ha dato un antidolorifico”) e (“la mia compagna, che è Tes_6 un'infermiera, ha prestato il primo soccorso a he si era fatta male alla schiena e le ha dato Pt_1 un antidolorifico, anch'io ero presente”), dovendosi perciò ritenere pienamente provato il nesso di causalità tra il violento sobbalzo della jeep e le lesioni riportate dall'attrice.
3.5. Quantum
La c.t.u. espletata ha altresì accertato che “Sulla base dell'iter clinico terapeutico, tenuto conto dell'evoluzione delle lesioni e delle cure effettuate, si ritiene che alla IG.ra ne sia Parte_1
derivato un periodo di inabilità temporanea biologica totale di 1 giorno, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 117 giorni, al 50% di 20 giorni, ed al 25% di 28 giorni.
Tenuto conto della natura delle lesioni e della obiettività rilevata in sede di visita Peritale, residuano postumi di natura permanente valutabili nella misura del 12% di riduzione dell'integrità psico-fisica
(c.d. danno biologico)”.
Sulla scorta di tale quantificazione dei postumi devono essere riconosciuti all'attrice:
pagina 9 di 12 - € 37.234,00= per danno da invalidità permanente;
- € 115,00= per danno da invalidità temporanea totale;
- € 10.091,25= per danno da invalidità temporanea al 75%;
- € 1.150,00= per danno da invalidità temporanea al 50%;
- € 805,00= per danno da invalidità temporanea al 25%.
Si aggiungono € 1.332,00= per spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u., pari all'attualità ad € 1.623,70=.
Spettano pertanto all'attrice, in definitiva, complessivi € 51.018,95=, oltre interessi come specificato sub 5.
Co
4. Domanda di manleva proposta nei confronti di .
Richiamate le considerazioni svolte sub 3.3.1., va accolta la domanda di manleva proposta da CP
Co nei confronti di , che va quindi condannata a tenere indenne da tutto quanto questa sarà CP
tenuta a pagare alla per effetto della presente sentenza, con esclusione di quanto dovuto a titolo Pt_1
di rifusione delle spese di lite (applicata la legge italiana, da ritenersi equivalente a quella egiziana nel totale difetto di contestazione di alcuna delle parti al riguardo).
5. Riepilogo.
Co In conclusione, accertata la responsabilità concorrente di e in ordine al sinistro, e in difetto CP
Co di espressa domanda della nei confronti di , la sola deve essere condannata al Pt_1 CP
risarcimento dei danni patiti dalla e perciò al pagamento, in suo favore, della somma di € Pt_1
51.018,95=.
Non compete la rivalutazione, trattandosi di importi liquidati all'attualità o già rivalutati.
pagina 10 di 12 Spettano, di contro, gli interessi di legge dalla data del sinistro (12.11.2015) al saldo sulla somma indicata, devalutata al 12.11.2015 e poi rivalutata di anno in anno da tale data sino al saldo.
Interessi che devono essere riconosciuti nella misura stabilita dall'art. 1284, 1° comma, c.c. dal
12.11.2015 al 27.4.2017 e dal 28.4.2017 (data della notificazione dell'atto di citazione) sino al saldo in quella stabilita dall'art. 1284, 4° comma, c.c.
Co Va poi accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di . CP
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute CP
dalla per il presente giudizio, che si liquidano, in € 518,00= per spese ed € 7.616,00= per Pt_1
compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00= ed esclusa la maggiorazione per “per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT”, non ricorrendone i presupposti).
Co
va, a sua volta, condannata alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, CP
che si liquidano, in € 518,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, (sempre riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
26.000,01= a € 52.000,00=).
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in
Co solido e di e , in parti uguali, rapporti interni. CP
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1
somma di € 51.018,95=, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di €
pagina 11 di 12 518,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da tutto Controparte_2 Controparte_1
quanto questa sarà tenuta a pagare alla in forza della presente sentenza, con esclusione di Pt_1
quanto dovuto a titolo di rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento, sempre in favore di della somma di € 518,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese Controparte_1
forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e di e in parti uguali, rapporti interni. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Brescia il 28.4.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7489 del ruolo generale dell'anno 2017 vertente tra
Parte_1 attrice, con l'avv. Stefano Bisignano
e
Controparte_1 convenuta, con l'avv. Evelina Linda Silvia Bonaldo e Salvatore Dimartino
e
Controparte_2
terza chiamata, con l'avv. Linda Oliva
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.11.2024 e perciò, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo. pagina 1 di 12 Con atto di citazione notificato in data 28.4.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP
(d'ora in avanti, per brevità, , per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni
[...] CP
patiti in conseguenza di un sinistro occorsole in Egitto il 12.11.2015.
L'attrice ha esposto, in sintesi, che: i) nel mese di novembre 2015 aveva trascorso un periodo di vacanza presso l'albergo Veraclub Queen Sharm Club gestito da ii) il pacchetto turistico CP
acquistato da avente a oggetto il soggiorno in Egitto includeva il trasporto aereo di andata e CP
ritorno, l'alloggio, il vitto, i trasferimenti interni e le assicurazioni multirischi;
iii) nel corso della vacanza aveva acquistato, fra l'altro, una escursione nel deserto a bordo di una jeep offerta da personale riferibile a iv) l'escursione, per la quale essa attrice aveva pagato un ulteriore corrispettivo, CP
rappresentava un extra rispetto al pacchetto turistico base;
v) il giorno 12.11.2015, nel corso dell'escursione, alla quale avevano partecipato anche due responsabili la jeep sulla quale essa CP
attrice era trasportata, procedendo a velocità elevata su un terreno dissestato, aveva subito un violento sobbalzo;
vi) per tale motivo, essa attrice aveva picchiato violentemente la propria testa contro il tettuccio della jeep, che risultava priva di “sistemi di ritenuta”; vii) in conseguenza dell'urto aveva riportato gravi lesioni, consistenti nella “frattura alla vertebra L1 e uno schiacciamento che interessa
L4 e L5”; viii) esaurite le terapie, le erano residuati postumi sintetizzabili in “trauma concussivo da compressione al rachide cervicale e con frattura L1 riduzione in altezza di grado moderatosevero e deformazione a cuneo con muro posteriore protruso nel canale per circa 5 mm, che determina deformazione de profilo durale anteriore […] quantificati nel 13% di invalidità permanente con inabilità temporanea parziale al 100% pari a 2 giorni , temporanea parziale al 75% pari a 90 giorni, temporanea parziale al 50% per ulteriori 30 giorni e temporanea parziale al 25% per ulteriori 30 giorni”; ix) quale contraente responsabile, doveva ritenersi tenuta al risarcimento dei danni CP
patiti in conseguenza del sinistro.
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle domande proposte dalla nei CP Pt_1 suoi confronti;
ha evidenziato, in particolare, la propria estraneità all'escursione nel corso della quale si era verificato il sinistro, trattandosi di servizio non compreso nel pacchetto turistico acquistato dalla
Co e offerto dal terzo (da ora ); ciò premesso, ha concluso, in via preliminare, Pt_1 Controparte_2
Co per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di;
nel merito, in via principale, per il rigetto di ogni pagina 2 di 12 Co domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, per la condanna di a manlevare essa convenuta da tutto quanto fosse stata eventualmente condannata a pagare in favore della con Pt_1
vittoria di spese.
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza, a seguito della rituale notificazione dell'atto di chiamata, Co
si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto della giurisdizione italiana rispetto alle domande proposte da nei suoi confronti;
nel merito, ha concluso per il rigetto, in ogni CP
caso, di dette domande.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, assunzione di prove testimoniali ed espletamento di c.t.u. medico-legale, diretta ad accertare, in sostanza, le cause delle lesioni riportate dall'attrice, con particolare riferimento alla loro compatibilità con la dinamica del sinistro, a quantificarne i postumi, anche incidenti sulla capacità lavorativa specifica, e a verificare la congruità delle spese sostenute e da sostenersi dalla Pt_1
All'esito, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Giurisdizione del giudice italiano
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da CP
Co nei confronti di .
Co Preliminarmente, va evidenziata l'inconferenza del richiamo operato da all'accordo sul
“Riconoscimento e l'applicazione delle disposizioni giudiziarie in materia civile e commerciale e gli articoli sullo stato personale della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Italiana”, firmato al
Cairo il 03.12.1977; accordo che attiene al riconoscimento delle sentenze già emesse dalle autorità giudiziarie italiane ovvero egiziane, ossia all'esecuzione delle stesse, e non anche all'individuazione del giudice nazionale dotato di giurisdizione nei confronti dello straniero.
La giurisdizione risulta quindi correttamente incardinata presso il giudice adito in forza della legge
218/1995 e della Convenzione di Bruxelles del 1968, integrata da successivi regolamenti comunitari.
pagina 3 di 12 In assenza di convenzioni internazionali bilaterali, sussiste infatti la giurisdizione italiana non solo nel caso in cui il soggetto convenuto abbia la residenza o rappresentanza in Italia, ma anche ove esso – pur domiciliato nel territorio di uno Stato non contraente – sia convenuto a titolo di garanzia nel giudizio già radicato in Italia con la domanda principale, purché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere lo straniero dal suo giudice naturale.
La Corte di cassazione ha difatti, di recente, ribadito che “l'art. 3, secondo comma, della stessa legge
31.5.1995 n. 218, reca la disciplina della giurisdizione, stabilendo la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles del
27.9.1968 anche allorché il convenuto […] non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando non si tratti […] di una delle materie escluse dal campo di applicazione della Convenzione
[…]”, dovendo quindi “essere riaffermato il principio secondo cui in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 […]” (così Cass. SS.UU. 29569/2024, in motivazione).
Ne deriva che, nel caso in esame, in difetto di una specifica convenzione con lo Stato egiziano e tenuto conto della non pretestuosità della proposizione della domanda da parte della nei confronti di Pt_1
avanti al giudice italiano, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana anche nei CP
Co confronti del terzo chiamato , sebbene non domiciliato in uno stato membro UE.
3. Fatto
I fatti rilevanti ai fini della decisione risultano in buona parte pacifici e, per la restante parte, chiariti dall'esito dell'attività istruttoria svolta.
3.1. Ricostruzione dei rapporti contrattuali.
Deve ritenersi pacifico in causa che:
pagina 4 di 12 i) nell'anno 2015, la ha acquistato da un pacchetto turistico avente ad oggetto un Pt_1 CP
soggiorno di una settimana in Egitto presso l'albergo Veraclub Queen Sharm Club;
ii) nel corso della vacanza ha acquistato, nei locali della struttura alberghiera, una escursione a bordo di una jeep non ricompresa nel pacchetto base, che ha avuto luogo il 12.11.2015.
L'istruttoria espletata ha poi chiarito che:
i) l'escursione cui ha partecipato la è stata prenotata presso un banco posto all'interno della Pt_1
struttura alberghiera gestita da sul quale era apposto il logo di tale società (concordi le CP
testimonianze di , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
ii) il personale che operava al banco indossava abbigliamento marchiato (concordi le CP
testimonianze di , e Testimone_2 Testimone_1 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
;
[...]
iii) il foglio illustrativo del “programma escursioni” proposte ai clienti quali extra risultava redatto su carta intestata a (vedi doc. n. 3 prodotto dalla stessa;
CP CP iv) i clienti pagavano il corrispettivo delle escursioni “extra” a TE, che, a sua volta, riconosceva a
“una provvigione del 28% c.ca sui soli clienti procurati da (circostanza CP CP concordemente chiarita dalle parti all'udienza del 20.6.2024).
3.2. Dinamica del sinistro.
Le concordi risultanze della prova testimoniale consentono di ritenere provato anche che:
i) nel corso dell'escursione, la jeep sulla quale era trasportata la ha avuto un violento sobbalzo, Pt_1 per effetto del quale “l'attrice ha urtato la panca con il sedere con violenza” (teste Tes_1
trasportato anch'egli sulla jeep);
ii) per effetto di tale sobbalzo “abbiamo tutti picchiato la testa sul tetto dell'auto” (teste Tes_5
sempre trasportata sulla jeep);
iii) a seguito del sinistro “la mia compagna, che è un'infermiera, ha prestato il primo soccorso a he si era fatta male alla schiena e le ha dato un antidolorifico, anch'io ero presente” (teste Pt_1
trasportato su un altro veicolo impiegato per l'escursione). Tes_6
Tutti i testi hanno poi, in sostanza, concordemente confermato che:
pagina 5 di 12 i) la jeep sulla quale era trasportata la era priva di cinture di sicurezza sulle panche posteriori Pt_1
(testi e;
Tes_1 Tes_5 Tes_6
ii) anche il personale presente sulla jeep indossava magliette con il logo “ ; CP
iii) in conseguenza del sinistro la ha riportato le lesioni di cui si dirà infra, sub 3.4. Pt_1
3.3. Attribuzione delle responsabilità.
Le risultanze istruttorie impongono in primo luogo di riconoscere a la qualità di parte CP contraente anche con riferimento alle escursioni “extra-pacchetto” acquistate dalla nel corso Pt_1
della vacanza.
Si è già detto che il foglio illustrativo del “programma escursioni” prodotto quale doc. 3 da CP
risultava redatto su carta intestata a quest'ultima.
È poi vero che (come evidenziato dalla difesa della convenuta) in tale foglio è indicato che le escursioni sono “organizzate da e Verasub”, ma va tuttavia rilevata l'eccessiva Controparte_2
genericità di tale indicazione, che non consente di individuare, con sufficiente grado di certezza, denominazione (o ragione sociale), natura giuridica, ecc. … dei soggetti indicati quali organizzatori di dette escursioni.
Altrettanto generico appare poi l'avvertimento (sempre richiamato dalla difesa di contenuto CP
in calce alle pagg. n. 1 e 3 del foglio illustrativo in esame, in cui viene specificato che “le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da nella veste di organizzatore”. CP
Avvertimento che, nel suo tenore letterale, può ritenersi addirittura superfluo, essendo pacifica l'estraneità di tali escursioni e servizi al contratto originario concluso con e perciò oggetto di CP un corrispettivo extra, non essendo “ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico”.
In tale contesto, va anche sottolineata la sistematica presenza del logo sul banco utilizzato CP per la prenotazione delle escursioni extra e sull'abbigliamento indossato dal personale addetto sia alla vendita delle escursioni, sia all'accompagnamento dei turisti in dette escursioni.
pagina 6 di 12 Co Si aggiunga che è pacifico che percepisse una parte del corrispettivo incassato da sui CP
clienti da lei procurati.
Elementi tutti che, come anticipato, impongono di riconoscere a la qualità di vero e proprio CP
organizzatore – e non mero venditore – anche di tali escursioni.
Co Qualità che va anche riconosciuta a da individuarsi anch'essa quale parte del contratto di offerta turistica extra.
3.3.1. La responsabilità del sinistro va poi attribuita al conducente del veicolo sul quale viaggiava la
Co e perciò anche a e , individuate, per le ragioni indicate, quali parte del contratto Pt_1 CP
concluso con la Pt_1
I testi escussi hanno difatti confermato, in sostanza, che la jeep sulla quale viaggiavano ebbe un violento sobbalzo, tanto che “abbiamo tutti picchiato la testa sul tetto dell'auto” (teste . Tes_7
Il sobbalzo ha poi provocato la violenta ricaduta della sulla panca (“l'attrice ha urtato la panca Pt_1 con il sedere con violenza”, teste cit.). Tes_1
Elementi tutti che impongono di ritenere che l'autista procedesse a velocità eccessiva e comunque inadeguata alle condizioni dissestate del fondo stradale.
In tale contesto, la difesa di invoca il concorso del fatto colposo della alla quale CP Pt_1
imputa di aver accettato il rischio di condizioni di trasporto inadeguate sotto il profilo della sicurezza, con particolare riferimento alla pacifica assenza delle cinture di sicurezza.
L'assunto non può essere tuttavia condiviso.
ritiene che il comportamento della “costituisce condotta colposa dell'attrice tale da CP Pt_1 incidere nella produzione dell'evento in via esclusiva o, in via subordinata, nella misura non inferiore al 70-80% (si confronti Cass., sent. n. 10526/2011)”.
pagina 7 di 12 L'esame della sentenza citata conferma tuttavia come il principio di diritto dalla stessa enunciato, sicuramente condivisibile in astratto, risulti decisamente inconferente al caso in esame.
La condotta tenuta dai soggetti coinvolti nel caso esaminato dalla corte di legittimità (un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada), del tutto incompatibile con le più elementari regole di prudenza nell'utilizzo di un mezzo di tale natura, risulta ben diversa da quella contestata alla che avrebbe accettato, in sostanza, di viaggiare su un Pt_1
mezzo sprovvisto di adeguati sistemi di ritenzione sulle panche posteriori.
Condotta questa che non appare connotata dai lamentati profili di imprudenza, dovendosi anzi ritenere che la abbia legittimamente confidato sull'impiego, da parte dell'organizzatore dell'escursione, Pt_1 di un veicolo idoneo, sotto il profilo delle misure di sicurezza, all'uso particolarmente impegnativo cui era destinato.
Co In definitiva va quindi ribadita la responsabilità concorrente di e , nei confronti della CP
per il sinistro accaduto. Pt_1
Responsabilità che, nei rapporti interni, dovrà essere attribuita in via esclusiva a TE, che risulta, all'esito dell'istruttoria, la materiale organizzatrice delle escursioni, effettuate con personale e mezzi ricompresi nella propria organizzazione di impresa.
3.3.2. La responsabilità di non può infine essere esclusa mediante il richiamo al tenore della CP
dichiarazione resa dalla (e dal prodotta quale doc. 4 dalla convenuta. Pt_1 Tes_1
La dichiarazione, peraltro prodotta in copia scarsamente leggibile, recita testualmente che “nonostante ciò non intendiamo denunciare nessuno per quanto accaduto” e risulta perciò di tenore eccessivamente generico e non incompatibile con l'esercizio della mera azione civile risarcitoria.
3.4. Natura delle lesioni patite
La c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono integralmente condivise dal tribunale, ha accertato che
“nell'incidente per cui è causa la IG.ra ha riportato un trauma del rachide lombare Parte_1
pagina 8 di 12 con frattura somatica di L1, affossamento prevalentemente anteriore della limitante somatica superiore con riduzione in altezza di grado moderato severo e deformazione a cuneo, protrusione nel canale del muro posteriore per circa 5 mm con deformazione del profilo durale anteriore, trattata conservativamente con busto C35, in distretto con scoliosi sin. convessa del tratto lombare, riduzione dello spazio intersomatico D12-L1, e protrusione discale L4-L5.
Le più probabili cause delle fratture vertebrali lombari sono traumi da compressione od iperflessione - iperestensione della colonna vertebrale, come esempio cadute dall'alto, cadute sulle natiche, o forti accelerazioni o decelerazioni. Nello specifico caso la lesione fratturativa di L1 è compatibile con la dinamica del sinistro riferita dall'attrice.”
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. trovano conferma nelle risultanze della prova testimoniale e, in particolare, nelle deposizioni dei testi (“l'attrice urlava per il dolore ci siamo fermati Tes_1
Tes_ subito”), (“confermo che l'attrice è stata portata in ospedale”), (“abbiamo tutti picchiato Tes_5 la testa sul tetto dell'auto; non c'erano le cinture di sicurezza;
l'Attrice ha urlato e chiesto di fermarsi;
un'infermiera sull'altro mezzo le ha dato un antidolorifico”) e (“la mia compagna, che è Tes_6 un'infermiera, ha prestato il primo soccorso a he si era fatta male alla schiena e le ha dato Pt_1 un antidolorifico, anch'io ero presente”), dovendosi perciò ritenere pienamente provato il nesso di causalità tra il violento sobbalzo della jeep e le lesioni riportate dall'attrice.
3.5. Quantum
La c.t.u. espletata ha altresì accertato che “Sulla base dell'iter clinico terapeutico, tenuto conto dell'evoluzione delle lesioni e delle cure effettuate, si ritiene che alla IG.ra ne sia Parte_1
derivato un periodo di inabilità temporanea biologica totale di 1 giorno, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 117 giorni, al 50% di 20 giorni, ed al 25% di 28 giorni.
Tenuto conto della natura delle lesioni e della obiettività rilevata in sede di visita Peritale, residuano postumi di natura permanente valutabili nella misura del 12% di riduzione dell'integrità psico-fisica
(c.d. danno biologico)”.
Sulla scorta di tale quantificazione dei postumi devono essere riconosciuti all'attrice:
pagina 9 di 12 - € 37.234,00= per danno da invalidità permanente;
- € 115,00= per danno da invalidità temporanea totale;
- € 10.091,25= per danno da invalidità temporanea al 75%;
- € 1.150,00= per danno da invalidità temporanea al 50%;
- € 805,00= per danno da invalidità temporanea al 25%.
Si aggiungono € 1.332,00= per spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u., pari all'attualità ad € 1.623,70=.
Spettano pertanto all'attrice, in definitiva, complessivi € 51.018,95=, oltre interessi come specificato sub 5.
Co
4. Domanda di manleva proposta nei confronti di .
Richiamate le considerazioni svolte sub 3.3.1., va accolta la domanda di manleva proposta da CP
Co nei confronti di , che va quindi condannata a tenere indenne da tutto quanto questa sarà CP
tenuta a pagare alla per effetto della presente sentenza, con esclusione di quanto dovuto a titolo Pt_1
di rifusione delle spese di lite (applicata la legge italiana, da ritenersi equivalente a quella egiziana nel totale difetto di contestazione di alcuna delle parti al riguardo).
5. Riepilogo.
Co In conclusione, accertata la responsabilità concorrente di e in ordine al sinistro, e in difetto CP
Co di espressa domanda della nei confronti di , la sola deve essere condannata al Pt_1 CP
risarcimento dei danni patiti dalla e perciò al pagamento, in suo favore, della somma di € Pt_1
51.018,95=.
Non compete la rivalutazione, trattandosi di importi liquidati all'attualità o già rivalutati.
pagina 10 di 12 Spettano, di contro, gli interessi di legge dalla data del sinistro (12.11.2015) al saldo sulla somma indicata, devalutata al 12.11.2015 e poi rivalutata di anno in anno da tale data sino al saldo.
Interessi che devono essere riconosciuti nella misura stabilita dall'art. 1284, 1° comma, c.c. dal
12.11.2015 al 27.4.2017 e dal 28.4.2017 (data della notificazione dell'atto di citazione) sino al saldo in quella stabilita dall'art. 1284, 4° comma, c.c.
Co Va poi accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di . CP
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute CP
dalla per il presente giudizio, che si liquidano, in € 518,00= per spese ed € 7.616,00= per Pt_1
compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00= ed esclusa la maggiorazione per “per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT”, non ricorrendone i presupposti).
Co
va, a sua volta, condannata alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio, CP
che si liquidano, in € 518,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, (sempre riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
26.000,01= a € 52.000,00=).
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in
Co solido e di e , in parti uguali, rapporti interni. CP
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1
somma di € 51.018,95=, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché della somma di €
pagina 11 di 12 518,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da tutto Controparte_2 Controparte_1
quanto questa sarà tenuta a pagare alla in forza della presente sentenza, con esclusione di Pt_1
quanto dovuto a titolo di rifusione delle spese di lite, nonché al pagamento, sempre in favore di della somma di € 518,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese Controparte_1
forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e di e in parti uguali, rapporti interni. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Brescia il 28.4.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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