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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2469/2024 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati FAZIO CARMELO, FUSO
IC, , , CO CP_2 CP_3
SA, DI EO LL e DE CO RS ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le società resistenti oltre a CP_4
chiedendo « 1. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra e Parte_2 Controparte_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per l'esecuzione di Controparte_1
lavori presso i cantieri di committente, nonché l'esecuzione di Controparte_1
prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e Parte_2
1 (all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra Parte_2 [...]
e ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. Controparte_5 Controparte_1
276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi
C.F.: , , C.F.: Parte_2 P.IVA_1 Controparte_5
entrambe con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via Quarantola P.IVA_2
n. 29, e C.F.: , con sede legale in 34121 Trieste, Via Controparte_1 P.IVA_3
Genova n. 1, e con unità operativa 30175 Venezia - RA, Via Delle Industrie
n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 68.279,05 al lordo fiscale, di cui € 43.808,90 a titolo di differenze retributive per straordinari, € 20.670,67 a titolo di arretrati retributivi e € 3.799,48 a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile 4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018».
2 Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente Controparte_1
e concluso «➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della CP_1
domanda di manleva, accertare e dichiarare che Controparte_6
e la in solido e ciascuno autonomamente e
[...] Controparte_7
per l'intero, sono tenute a manlevare e garantire da ogni richiesta Controparte_1
del ricorrente e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso nei Controparte_1
confronti, in solido e di ciascuno autonomamente, di Controparte_6
e ai sensi del combinato disposto
[...] Controparte_7 degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare,
e in solido e Controparte_6 Controparte_7
ciascuno autonomamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la Controparte_1
stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio»
e pur regolarmente raggiunte da notifica Controparte_7 CP_4
non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia, nei confronti di entrambe il GL ha poi dichiarato l'interruzione del processo in quanto sottoposte a liquidazione giudiziale con sentenze del Tribunale di Gorizia in data
18/4/25.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero del ric.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di Parte_2
dal 6/10/2016 al 16/7/24 quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essere rimasto creditore alla cessazione del rapporto di lavoro delle mensilità di giugno e luglio 2024, del TFR, dell'elemento perequativo ex art. 25 ter CCNL
Metalmeccanica Industria, delle spettanze di fine rapporto, della retribuzione
3 per lavoro straordinario e l'indennità di mancato preavviso;
di avere sempre ed esclusivamente lavorato nel cantiere di di Porto RA in un CP_1
appalto tra la propria datrice di lavoro e e tra questa e CP_4 CP_1
ed agisce nei confronti della propria datrice di lavoro ed ex artt. 29 d.lgs.
[...]
276/2003 e art. 1676 c.c. nei confronti di e per il Controparte_1 CP_4
pagamento di quanto dovuto.
2. Si è costituita unicamente riconoscendo l'esistenza Controparte_1
dell'appalto e del subappalto e contestando i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di e da cui pretende di essere manlevata. CP_4 Pt_2
SULLA DOMANDA DI MANLEVA – DOMANDA C.D. TRASVERSALE –
CHIAMATA IN CAUSA
3. La domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd
Corte Cost. 67/2003).
4. Nel caso in esame non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa ma è stato comunque chiesto lo spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c.
5. Anche qualificata l'istanza quale chiamata in causa la stessa non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
6. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito;
PROVA DEL RAPPORTO DI OR e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
4 7. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con
[...]
per il periodo, con la qualifiche indicate in ricorso alla luce della Controparte_7
documentazione prodotta dal ricorrente ( buste paga e modello Unilav di comunicazione delle dimissioni).
8. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
9. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto con tra la propria datrice di lavoro e Controparte_6
e quindi nell'appalto con alla luce delle prove testimoniali Controparte_1
che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere i RA (vd. deposizioni testimoniali). CP_1
10. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di ulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che CP_1
la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di CP_1
non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed
è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_1
quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_1
contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
11. Il ricorrente interrogato ha ribadito di avere sempre lavorato a
RA, salvo qualche trasferta a Monfalcone.
OR STRAORDINARIO
5 12. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario nei termini di seguito indicati:
-il ricorrente ha riferito «il mio orario di lavoro era per la maggior parte dalle 7:00 alle 16:30 con mezz'ora pausa pranzo + il sabato dalle 7:00 alle 12:00 per la maggior parte e se volevo dalle 7:00 alle 14:00. Per la maggior parte del tempo in cui ho lavorato per la ho lavorato anche il sabato e per la Pt_2
maggior parte dalle 7:00 alle 12:00»;
- – dipendente di Tecno Ise del Gruppo Sories - ha confermato Tes_1
che «il nostro orario di lavoro era dalle 7:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa quindi
9 ore da lunedì a venerdì + sabato dalle 6:00 alle 12:00, 6 ore. (…) L'orario del ricorrente era lo stesso mio. (…) non so dire se abbia lavorato tutti i Pt_1 Pt_1
sabati ma posso dire che tutti i sabati si lavorava. Quindi la ditta lavorava tutti i sabati, poi poteva essere che uno ogni tanto non lavorava di sabato. (…)»;
- « (…) non abbiamo lavorato a luglio, siamo stati a casa, Parte_3
perché ha chiuso il 26 giugno. Non ci ha licenziati e ci siamo dovuti dimettere noi a luglio. (…) il nostro orario di lavoro era di 9 ore al giorno da lunedì a venerdì e cioè dalle 7:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa, il sabato dalle 6:00 alle 12:00. Questo era il nostro orario, era uguale per tutti e anche per i ricorrenti sopra indicati. Poi se uno voleva andare via un'ora prima poteva farlo chiedeva il permesso. Il sabato non era obbligatorio per tutti chiedevano e se uno non voleva stava a casa. La ditta di sabato lavorava sempre ma i lavoratori non erano obbligati a fare il sabato, se volevano lo facevano altrimenti potevano stare a casa. Da quanto ricordo Pt_1
lavorava sempre di sabato, può darsi qualche volta no, (…) spesso abbiamo lavorato nelle festività come 8 dicembre o 25 aprile: comunque i lavoratori non erano obbligati, se volevano non venivano, i responsabili invece dovevano esserci. In questo caso lavoravamo dalle 7:00 alle 12:00. (…)».
13. Deve dunque ritenersi provato che il ricorrente ha sempre svolto un orario di lavoro dalle 7:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa pranzo e quindi 9 ore al giorno da lunedì a venerdì oltre al sabato dalle 6:00 alle 12:00 tutti i sabati, tendenzialmente.
14. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere
6 probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del
19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
15. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di almeno 9 ore al giorno dal lunedì a venerdì, dalle 7:00 alle 16:30 con 30 minuti di pausa pranzo e il sabato dalle 6:00 alle 12:00. Nella giornata di sabato la società lavorava ma i lavoratori erano liberi anche di non lavorare, comunque è stato provato che il ricorrente ha sempre lavorato, come dallo stesso riferito e confermato almeno dal teste . Il ricorrente ha riferito Pt_3
un orario 7:00-12:00 probabilmente frutto di un errato ricordo a fronte di quanto dichiarato univocamente dai testi.
SPECIFICI EMOLUMENTI
16. Quanto all'elemento perequativo, è previsto dall'art. 25 ter CCNL
Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti – Confsal « 1. Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza. (...)».
17. Nel caso in esame non essendosi costituita la datrice di lavoro non ha provato che vi sia stata una contrattazione aziendale. La norma contrattuale fa comunque riferimento al percepimento « a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali» non essendo stato specificato nulla sul punto, sembra dunque debba detrarsi il riconosciuto premio di produzione.
CR VO
7 18. Dunque con la produzione delle buste paga, del CCNL, dei conteggi elaborati dal Sindacato e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario il ricorrente ha provato di andare creditore dei seguenti importi: € 3.530,99 per retribuzioni di giugno e luglio comprensive di 13^, € 1.430,61 per preavviso, €
767,49 per ferie non godute, € 1.488,16 per ROL, € 71,56 per straordinario, €
13.381,85 per TFR, l'elemento perequativo quantificato in € 3.799,48= è dovuto con esclusione di quanto corrisposto a titolo di premio di produzione risultante dalle buste paga, lo straordinario pari ad € 15.672,18 + incidenza su TFR pari ad €
1160,901852.
19. Il ricorrente ha diritto all'indennità di mancato preavviso essendo le dimissioni sorrette da giusta causa, in quanto il ricorrente è stato lasciato a casa senza stipendio e senza licenziamento (vd. e modello Unilav Parte_3
dimissioni).
20. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
21. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_1
adempimento.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI RIENTRANTI
NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
22. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non
8 intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
(= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
23. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
24. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto Pt_4
(Cass, Lav. 444/2019).
25. Anche il rimborso fiscale ha natura retributiva esonero IVS aumenta la retribuzione.
26. Con le limitazioni sopra riportate deve dunque essere CP_1
condannata a corrispondere quanto dovuto per la mensilità di giugno 24, 13^,
TFR, elemento perequativo detratto quanto percepito per premio produzione, straordinario e incidenza su TFR, rol.
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
27. Quanto all'azione ex art. 1676 c.c. tale garanzia copre tutte le pretese maturate dal lavoratore impiegato nell'appalto senza distinzione tra pretese
9 aventi natura retributiva o risarcitoria e ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda tuttavia la disposizione non trova applicazione al caso in esame non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e ma avendo la prima lavorato in subappalto di CP_1 CP_1
28. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
ACCESSORI
29. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
30. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro €26000-52000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che
è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come riportati), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato il rapporto di lavoro con e l'impiego Controparte_7
del ricorrente nel subappalto con e Controparte_6
appalto con come indicato in parte motiva, accertato il Controparte_1
diritto del ricorrente ad € 3.530,99 per retribuzioni di giugno e luglio comprensive di 13^, € 1.430,61 per preavviso, € 767,49 per ferie non godute, €
10 1.488,16 per ROL, € 71,56 per straordinario, € 13.381,85 per TFR, l'elemento perequativo quantificato in € 3.799,48= con esclusione di quanto corrisposto a titolo di premio di produzione risultante dalle buste paga, straordinario pari ad €
15.672,18 + incidenza su TFR pari ad € 1160,901852, condanna Controparte_1
quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 a corrispondere al ricorrente le predette somme detratta la mensilità di luglio, l'indennità di mancato preavviso, le indennità per ferie non godute, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 4.628,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario
Venezia, all'udienza del 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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