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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3104 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FIGLIUZZI ANDREA. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse LUCIDI CLAUDIA E LUPPI MARIA GRAZIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 30/07/2024 la parte ricorrente, premesso di aver presentato in data 20.04.2021 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2024, in data 18.05.2024 domanda d'inserimento nelle Graduatorie Provinciali Permanenti 24 Mesi dell'Ambito Territoriale di Latina per il profilo di Collaboratore Scolastico e in data 13.06.2024 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027; rappresentava che non gli era stato attribuito il punteggio pari a 6 punti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina dal 10/06/1992 sino al 14/06/1993, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 51/2021 e del DM 89/2024. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina il Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Per quanto sopra esposto ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6,00 computati in virtù del servizio militare svolto previa DISAPPLICAZIONE, del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente agli aspiranti A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni); ACCERTARE E DICHIARARE L' dei Controparte_2 provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al maggior punteggio, pari a 5,40 punti (pari alla differenza dei 6,00 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di punti 16,47 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) relativamente alle Graduatorio di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale ATA e, punti 31,20 con riferimento al
2 profilo CS (Collaboratore scolastico) relativamente alle Graduatorie Permanenti 24 Mesi del personale ATA;
per l'effetto, CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella parte di rispettiva competenza, al riconoscimento e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle Graduatorie di Istituto di Terza Fascia per il profilo di Assistente Amministrativo e nelle Graduatorie Provinciali Permanenti 24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, ai fini delle assunzioni temporanee e a tempo indeterminato e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è tardivamente costituito il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto
4. All'odierna udienza del 11.11.2025 la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva trattata e contestualmente decisa, mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
5. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già spese da questo Tribunale (anche in differente composizione monocratica) in plurimi pronunciamenti espressi sulla medesima questione oggi in scrutinio, con orientamento recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 22432 dell'8.08.2024 e a cui si intende in questa sede dare ulteriore continuità. Gli snodi argomentativi dipanati dagli ermellini nell'arresto appena citato si richiamano qui di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
6. «Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio
3 militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti". In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti". In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in
4 corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni. La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto
5 di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale". Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica».
6.1. Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte è giunta ad esprimere il seguente condivisibile principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto". Il seguente principio di diritto è stato ulteriormente confermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 23091/2025 del 11.08.2025.
7. Si ritiene che – in applicazione del medesimo principio di diritto – non sussistano ragioni di illegittimità neanche relativamente al D.M. n. 89 del 2024, atteso che la lettera A dell'Allegato A della Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della Terza Fascia delle Graduatori di Istituto del personale A.T.A. del suddetto D.M., è identica alla lettera A dell'Allegato A del D.M. 50 del 2021, come evidenziato anche dalla stessa difesa attorea e pertanto ugualmente interpretabile.
8. Ne consegue, essendo pacifico che la parte ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, che il ricorso vada rigettato.
6 9. La complessità delle questioni scrutinate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, (R.G. 3104/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
[...] provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3104 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FIGLIUZZI ANDREA. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalle dott.sse LUCIDI CLAUDIA E LUPPI MARIA GRAZIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 30/07/2024 la parte ricorrente, premesso di aver presentato in data 20.04.2021 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2024, in data 18.05.2024 domanda d'inserimento nelle Graduatorie Provinciali Permanenti 24 Mesi dell'Ambito Territoriale di Latina per il profilo di Collaboratore Scolastico e in data 13.06.2024 domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III Fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027; rappresentava che non gli era stato attribuito il punteggio pari a 6 punti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina dal 10/06/1992 sino al 14/06/1993, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 51/2021 e del DM 89/2024. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina il Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Per quanto sopra esposto ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6,00 computati in virtù del servizio militare svolto previa DISAPPLICAZIONE, del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente agli aspiranti A.T.A. - che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni); ACCERTARE E DICHIARARE L' dei Controparte_2 provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al maggior punteggio, pari a 5,40 punti (pari alla differenza dei 6,00 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di punti 16,47 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) relativamente alle Graduatorio di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale ATA e, punti 31,20 con riferimento al
2 profilo CS (Collaboratore scolastico) relativamente alle Graduatorie Permanenti 24 Mesi del personale ATA;
per l'effetto, CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella parte di rispettiva competenza, al riconoscimento e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle Graduatorie di Istituto di Terza Fascia per il profilo di Assistente Amministrativo e nelle Graduatorie Provinciali Permanenti 24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, ai fini delle assunzioni temporanee e a tempo indeterminato e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è tardivamente costituito il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto
4. All'odierna udienza del 11.11.2025 la causa, ritenuta sufficientemente istruita, veniva trattata e contestualmente decisa, mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
5. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già spese da questo Tribunale (anche in differente composizione monocratica) in plurimi pronunciamenti espressi sulla medesima questione oggi in scrutinio, con orientamento recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 22432 dell'8.08.2024 e a cui si intende in questa sede dare ulteriore continuità. Gli snodi argomentativi dipanati dagli ermellini nell'arresto appena citato si richiamano qui di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
6. «Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio
3 militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti". In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti". In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in
4 corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni. La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto
5 di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale". Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica».
6.1. Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte è giunta ad esprimere il seguente condivisibile principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto". Il seguente principio di diritto è stato ulteriormente confermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 23091/2025 del 11.08.2025.
7. Si ritiene che – in applicazione del medesimo principio di diritto – non sussistano ragioni di illegittimità neanche relativamente al D.M. n. 89 del 2024, atteso che la lettera A dell'Allegato A della Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della Terza Fascia delle Graduatori di Istituto del personale A.T.A. del suddetto D.M., è identica alla lettera A dell'Allegato A del D.M. 50 del 2021, come evidenziato anche dalla stessa difesa attorea e pertanto ugualmente interpretabile.
8. Ne consegue, essendo pacifico che la parte ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, che il ricorso vada rigettato.
6 9. La complessità delle questioni scrutinate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, (R.G. 3104/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così
[...] provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Avarello
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