Art. 64. (Pronuncia in camera di consiglio) 1. Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Oltre che per il cso di regolamento di competenza della Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico Ministero o di ufficio, rinosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
La Corte se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza".
Nota all'art. 64:
- Il testo dell' art. 375 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio. - Oltre che per il caso di regolamento di competenza la corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissiblita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360, ordinare la integrazione del contradditorio o la notificazione di cui all'art. 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
La corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio algi avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378".
"Oltre che per il cso di regolamento di competenza della Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico Ministero o di ufficio, rinosce di dover dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
La Corte se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza".
Nota all'art. 64:
- Il testo dell' art. 375 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio. - Oltre che per il caso di regolamento di competenza la corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissiblita' del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360, ordinare la integrazione del contradditorio o la notificazione di cui all'art. 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
La corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio algi avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378".