Ordinanza collegiale 1 febbraio 2021
Sentenza 1 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01474/2026REG.PROV.COLL.
N. 02915/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2915 del 2023, proposto da GE ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 5157 del 1° agosto 2022,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere OF AT;
viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione dirigenziale del Comune di Napoli n. 190/A del 1° settembre 2014 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusivamente realizzate;
- dalla determinazione dirigenziale n. 270/A del 27 giugno 2015 di rettifica del precedente provvedimento n. 190/A;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Campania dal sig. GE ER, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, sviamento, inesistenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria;
c) violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 eccesso di potere, violazione del giusto procedimento;
d) illegittimità derivata dalle disposizioni dirigenziali n. 190/2014 e 124/2013.
3. Con la sentenza n. 5157 del 1° agosto 2022 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico motivo così rubricato: error in judicando - violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/01 - eccesso di potere - difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 24 ottobre 2025 il Comune di Napoli ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate e, con note del 26 novembre 2025 e del 30 novembre 2025, entrambe le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Nella sentenza appellata il T.a.r., dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, relativo ad un atto superato dalla nuova determinazione del 2015, recante la corretta individuazione dei beni da acquisire al patrimonio comunale e dell’area di sedime, riferita espressamente solo alla particella 434, ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso tale secondo provvedimento, ritenendo che esso trovasse “espresso fondamento e presupposto nei provvedimenti di demolizione che (avevano)…interessato gli abusi di cui è causa e che risulta(va)no riferiti non soltanto all’incremento volumetrico del 35% realizzato ai sensi dell’art. 5 l. reg. 19/2009, ma anche al manufatto originario, preesistente alla DIA del 2009”. Il T.a.r. ha giudicato infondate anche le ulteriori censure formulate dal ricorrente sia in relazione ai provvedimenti di condono che, pur ottenuti, erano stati successivamente annullati dall’Amministrazione comunale nel 2011 e seguiti dal diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 124/C del 2013, con rinnovo dell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive, sia con riguardo alla pretesa mancata applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, disposizione valutata dal giudice di primo grado comunque inidonea a determinare l’annullamento degli atti impugnati.
9. L’odierno appellante ha lamentato preliminarmente l’erroneità della suddetta decisione nella parte in cui essa “non (aveva)…ritenuto fondato il dedotto vizio di eccesso di potere in relazione al d.P.R. n. 380/2001 con riferimento all’assoluta genericità del (primo) provvedimento impugnato” , la determinazione n. 190/A, le cui criticità non sarebbero state in alcun modo “superate” dal nuovo atto di acquisizione.
10. L’originario ricorrente ha, altresì, censurato la sentenza appellata nella parte relativa alla successiva determinazione n. 270/A del 2015, in cui il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato né che l’ordinanza di demolizione n. 189/2004 era stata resa inefficace dalle istanze di condono, accolte nel 2008, né che il Comune di Napoli non aveva mai ordinato la demolizione del manufatto originario antecedente alle modifiche apportate con la DIA del 2009, essendosi limitato a denegare la sanatoria degli incrementi volumetrici successivamente realizzati.
11. Con la sua impugnazione l’appellante ha, poi, sostenuto che il T.a.r. non avesse sufficientemente valorizzato neppure l’omessa attivazione da parte dell’Amministrazione del procedimento previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 per la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, a suo dire “quanto mai opportuna” nel caso in esame.
12. A prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del primo motivo di appello, tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
13. Alla luce dell’avvenuta adozione da parte del Comune di Napoli del provvedimento n. 270/A del 17 giugno 2015 di rettifica della precedente determinazione n. 190/A del 2014 e della precisa individuazione del manufatto e dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale per effetto dell’inadempimento dell’ingiunzione di demolizione deve essere, infatti, preliminarmente confermata l’improcedibilità del ricorso introduttivo già dichiarata dal T.a.r. con la pronuncia appellata.
14. Proprio dall’inottemperanza ai numerosi ordini di demolizione adottati dall’Amministrazione comunale nel corso degli anni (d.d. n. 189/2004, impugnata con ricorso dinanzi al T.a.r., successivamente andato perento, d.d. n. 454/2011, divenuta ormai inoppugnabile per effetto del rigetto in primo grado del ricorso e della perenzione del giudizio di appello e d.d. n. 124/2013 anch’essa oggetto di ricorso dinanzi al T.a.r. e di successivo appello, estinto per perenzione), relativi non solo agli ampliamenti del fabbricato, ma anche al manufatto originario, discende, in verità, la piena legittimità della determinazione di acquisizione gratuita come rettificata, impugnata con i motivi aggiunti. In particolare, con il provvedimento n. 124 del 2013, il Comune di Napoli, oltre ad aver respinto le richieste di sanatoria proposte ai sensi della legge n. 724/1994 e della legge n. 326/2003, risulta, infatti, aver rinnovato l’ingiunzione di demolizione di tutte le opere abusive, costruite dal ricorrente sul suolo di sua proprietà. Al riguardo deve, dunque, osservarsi che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune costituisce una sanzione autonoma, basata su un illecito diverso dall'abuso edilizio, che deriva dalla mancata ottemperanza entro novanta giorni all'ordine di demolizione precedentemente emesso dall'Amministrazione. In questo contesto, il trasferimento automatico della proprietà avviene di diritto come conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4997), “non potendo essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento riposto eventualmente dall'interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l'acquisizione stessa” (Cons. Stato, Sez. III, 22 settembre 2025, n. 7455).
15. Non meritevoli di condivisione sono, infine, le doglianze riproposte dall’appellante con riguardo all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Tale disposizione per cui “1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'Agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa” avrebbe dovuto essere eventualmente invocata dall’odierno appellante nei giudizi avverso gli ordini di demolizione e non risulta in alcun modo suscettibile di applicarsi in sede di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime, conseguenti, come detto, all’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ormai consolidatesi e divenute inoppugnabili.
16. In base alle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, perciò, integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata.
17. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
OF AT, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF AT | Marco IP |
IL SEGRETARIO