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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA IL FUNZiONA .t: Luana sui ricorsi proposti da AT OS, nata a [...] il [...], LL NC, nato a San Giorgio a [...] il [...], D'BR UI, nato a [...] 1'11/07/1990, OS CO, nato a [...] il [...], AN RA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2598 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Sezione quarta di questa Corte, con sentenza n. 41346 del 20/10/2022, annullava con rinvio la sentenza in data 25/02/2021 della Corte di appello di Napoli, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva per le posizioni di OS AT, NC LL, UI D'BR, CO OS, EL AN, avendo la Corte di merito del tutto trascurato il relativo punto della decisione. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 19/09/2023, confermava, sul punto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, OS AT, NC LL, CO OS, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. Deducono i tre ricorrenti che l'applicazione della recidiva si è ridotta alla mera verifica della effettiva esistenza di precedenti penali che costituiscono presupposto necessario, ma non sufficiente della recidiva, senza confrontarsi con il considerevole lasso temporale decorso tra le pregresse fattispecie e quella contestata, nonché il peso assunto dalla recidiva ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, neutralizzandole. 2.1 Quanto alla posizione di CO OS, deduce la difesa che per costui, sostanzialmente incensurato, era intervenuta la rescissione del vincolo associativo in epoca precedente all'emissione dell'ordinanza custodiale, tanto che, al momento dell'esecuzione del provvedimento di cattura, si era trasferito da tempo a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dei fatti, dove era dedito a stabile attività lavorativa. 2.2 Quanto alla posizione di OS AT, deduce la difesa che la Corte territoriale non si era confrontata con il dato che i due precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti erano relativi a fatti che precedevano di oltre tre lustri quelli oggetto di contestazione e peraltro ritenuti di lieve entità, per cui il vuoto temporale impediva di ritenere incidenti i precedenti penali peraltro relativi a fatti ben meno gravi di quelli oggetto di giudizio. 2.3 Quanto alla posizione di NC LL, la difesa deduce che i precedenti penali a suo carico, seppur specifici, sono relativi a fatti lontani nel tempo e certamente non sintomatici di maggiore pericolosità. Inoltre, in relazione alla più grave sentenza di condanna definitiva, la sentenza si riferisce erroneamente ad una condanna di anni dieci di reclusione, quando invece 2 intervenne un annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte, con ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, UI D'BR, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 99 cod. pen. per mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'esclusione della contestata recidiva. La difesa lamenta che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato in ordine alla esclusione della contestata recidiva, dal momento che le precedenti condanne per fatti analoghi (2013 e 2016) non erano sufficienti a dimostrare "l'indiscutibile escalation nel percorso criminale intrapreso dal D'BR", così come stabilito dalla Corte di appello. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, EL AN, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva attraverso un giudizio che fonda esclusivamente sulla gravità del reato contestato (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), piuttosto che sull'aspetto soggettivo legittimante detta aggravante, ponendo sullo stesso piano tutti gli imputati, a prescindere dall'effettivo ruolo ricoperto in senso al sodalizio e dai precedenti penali di ogni soggetto. La difesa deduce che il ricorrente aveva svolto funzioni di pusher, quindi sottodimensionate rispetto agli altri soggetti coinvolti, ed era gravato da un solo precedente penale per un episodio di spaccio di lieve entità, quando era poco più che maggiorenne. Pertanto, la Corte non solo aveva ritenuto legittima l'applicazione della recidiva in considerazione della gravità del reato, anziché della gravità della sua personalità, ma aveva anche sorvolato sulla congruità del giudizio di comparazione della recidiva con le ritenute circostanze attenuanti generiche, dal momento che al ricorrente era stata contestata un tipo di recidiva che consentiva un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di OS AT, NC LL, CO OS sono manifestamente infondati. I giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale dei suddetti, esponendo in particolare: a) per OS AT due precedenti specifici e uno per 3 contrabbando, con una precedente contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen., nonché l'aver costei diretto, nell'ambito di fatti di reato giudicati e commessi nell'anno 2016, un gruppo organizzato finalizzato al traffico di stupefacenti, controllando costantemente l'operatività funzionale dei vari settori dell'organizzazione, anche dopo l'arresto del proprio figlio;
b) per NC LL tre precedenti specifici, di cui uno già relativo ad una fattispecie associativa, nonché l'aver costui rivestito, al pari della AT, funzioni di vertice nel gruppo criminale, vigilando sull'operato dei pusher che a lui facevano riferimento;
c) per CO OS un precedente penale per due rapine commesse in epoca recente rispetto ai fatti di reato giudicati e l'inserimento retribuito nel gruppo associativo con funzioni di partecipe addetto alla vendita e alla vigilanza dell'associazione. La Corte di merito ha, inoltre, per tutti, evidenziato, rispetto alle precedenti condanne da costoro riportate (riguardanti fatti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede per AT e LL, fatti recenti rispetto ai fatti per OS), la mancanza di alcun effetto sulle scelte di vita successive, sottolineando per AT "una mai sopita inclinazione verso il crimine dal quale trae i proventi per il proprio sostentamento", per LL "una vera e propria criminosa", per OS la mancanza di alcun effetto sulle scelte di vita della precedente condanna definitiva, valutando la condotta come manifestazione di una maggiore pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti condanne definitive Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità, dunque incensurabile nei termini prospettati. Ne consegue la manifesta infondatezza dei ricorsi. 4 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di UI D'BR è manifestamente infondato. Il percorso argomentativo della Corte territoriale appare esente dalle censure dedotte: la sussistenza della recidiva è stata ancorata alla valutazione di due precedenti penali specifici e recenti rispetto ai fatti di reato giudicati, con avvenuta contestazione della recidiva nella più recente condanna, e l'aver rivestito funzioni di pusher e di custode degli apparecchi ricetrasmittenti nel gruppo criminale diretto dalla AT e dai figli della stessa, per poi transitare in altra piazza di spaccio, condotte correttamente ritenute sintomatiche di ingravescente pericolosità, mettendo in evidenza "una indiscutibile escalation nel percorso criminale", senza abdicare alle logiche delittuose, tanto da dedicarsi ad altra piazza di spaccio, motivato solo dalla prospettiva di un maggior guadagno. La valutazione appare conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite Calibè ed appare anche aver adeguatamente verificato, oltre al presupposto formale, anche il presupposto sostanziale della recidiva, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, il cui accertamento rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262). 3. Infine il ricorso proposto nell'interesse di MA AN, anch'esso manifestamente infondato. I giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità alla presenza di un precedente specifico ed all'inserimento retribuito del ricorrente nel gruppo associativo diretto dalla AT e dai figli della stessa, con il fondamentale ruolo di confezionare le dosi di stupefacente per poi venderle secondo turni predeterminati, con presenza costante e piena aderenza alle logiche criminali associative, sottolineandone la progressione delinquenziale per essersi inserito in un più vasto circuito criminale radicato nel medesimo territorio in cui aveva commesso fatti delinquenziali analoghi. Su tali non illogiche basi motivazionali la Corte territoriale ha fondato il giudizio di maggior pericolosità del ricorrente derivante dalla perseveranza nell'illecito specifico, con progressione criminale in ambito associativo, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, i giudici di secondo grado hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. 4. In definitiva, le censure mosse che i ricorrenti rivolgono al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli alcuna illogicità che ne 5 motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva, dovendosi ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti medesimi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2598 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Sezione quarta di questa Corte, con sentenza n. 41346 del 20/10/2022, annullava con rinvio la sentenza in data 25/02/2021 della Corte di appello di Napoli, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva per le posizioni di OS AT, NC LL, UI D'BR, CO OS, EL AN, avendo la Corte di merito del tutto trascurato il relativo punto della decisione. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 19/09/2023, confermava, sul punto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, OS AT, NC LL, CO OS, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. Deducono i tre ricorrenti che l'applicazione della recidiva si è ridotta alla mera verifica della effettiva esistenza di precedenti penali che costituiscono presupposto necessario, ma non sufficiente della recidiva, senza confrontarsi con il considerevole lasso temporale decorso tra le pregresse fattispecie e quella contestata, nonché il peso assunto dalla recidiva ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, neutralizzandole. 2.1 Quanto alla posizione di CO OS, deduce la difesa che per costui, sostanzialmente incensurato, era intervenuta la rescissione del vincolo associativo in epoca precedente all'emissione dell'ordinanza custodiale, tanto che, al momento dell'esecuzione del provvedimento di cattura, si era trasferito da tempo a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dei fatti, dove era dedito a stabile attività lavorativa. 2.2 Quanto alla posizione di OS AT, deduce la difesa che la Corte territoriale non si era confrontata con il dato che i due precedenti per violazione della normativa sugli stupefacenti erano relativi a fatti che precedevano di oltre tre lustri quelli oggetto di contestazione e peraltro ritenuti di lieve entità, per cui il vuoto temporale impediva di ritenere incidenti i precedenti penali peraltro relativi a fatti ben meno gravi di quelli oggetto di giudizio. 2.3 Quanto alla posizione di NC LL, la difesa deduce che i precedenti penali a suo carico, seppur specifici, sono relativi a fatti lontani nel tempo e certamente non sintomatici di maggiore pericolosità. Inoltre, in relazione alla più grave sentenza di condanna definitiva, la sentenza si riferisce erroneamente ad una condanna di anni dieci di reclusione, quando invece 2 intervenne un annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte, con ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, UI D'BR, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 99 cod. pen. per mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'esclusione della contestata recidiva. La difesa lamenta che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato in ordine alla esclusione della contestata recidiva, dal momento che le precedenti condanne per fatti analoghi (2013 e 2016) non erano sufficienti a dimostrare "l'indiscutibile escalation nel percorso criminale intrapreso dal D'BR", così come stabilito dalla Corte di appello. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, EL AN, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva attraverso un giudizio che fonda esclusivamente sulla gravità del reato contestato (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), piuttosto che sull'aspetto soggettivo legittimante detta aggravante, ponendo sullo stesso piano tutti gli imputati, a prescindere dall'effettivo ruolo ricoperto in senso al sodalizio e dai precedenti penali di ogni soggetto. La difesa deduce che il ricorrente aveva svolto funzioni di pusher, quindi sottodimensionate rispetto agli altri soggetti coinvolti, ed era gravato da un solo precedente penale per un episodio di spaccio di lieve entità, quando era poco più che maggiorenne. Pertanto, la Corte non solo aveva ritenuto legittima l'applicazione della recidiva in considerazione della gravità del reato, anziché della gravità della sua personalità, ma aveva anche sorvolato sulla congruità del giudizio di comparazione della recidiva con le ritenute circostanze attenuanti generiche, dal momento che al ricorrente era stata contestata un tipo di recidiva che consentiva un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di OS AT, NC LL, CO OS sono manifestamente infondati. I giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale dei suddetti, esponendo in particolare: a) per OS AT due precedenti specifici e uno per 3 contrabbando, con una precedente contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. pen., nonché l'aver costei diretto, nell'ambito di fatti di reato giudicati e commessi nell'anno 2016, un gruppo organizzato finalizzato al traffico di stupefacenti, controllando costantemente l'operatività funzionale dei vari settori dell'organizzazione, anche dopo l'arresto del proprio figlio;
b) per NC LL tre precedenti specifici, di cui uno già relativo ad una fattispecie associativa, nonché l'aver costui rivestito, al pari della AT, funzioni di vertice nel gruppo criminale, vigilando sull'operato dei pusher che a lui facevano riferimento;
c) per CO OS un precedente penale per due rapine commesse in epoca recente rispetto ai fatti di reato giudicati e l'inserimento retribuito nel gruppo associativo con funzioni di partecipe addetto alla vendita e alla vigilanza dell'associazione. La Corte di merito ha, inoltre, per tutti, evidenziato, rispetto alle precedenti condanne da costoro riportate (riguardanti fatti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede per AT e LL, fatti recenti rispetto ai fatti per OS), la mancanza di alcun effetto sulle scelte di vita successive, sottolineando per AT "una mai sopita inclinazione verso il crimine dal quale trae i proventi per il proprio sostentamento", per LL "una vera e propria criminosa", per OS la mancanza di alcun effetto sulle scelte di vita della precedente condanna definitiva, valutando la condotta come manifestazione di una maggiore pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti condanne definitive Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità, dunque incensurabile nei termini prospettati. Ne consegue la manifesta infondatezza dei ricorsi. 4 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di UI D'BR è manifestamente infondato. Il percorso argomentativo della Corte territoriale appare esente dalle censure dedotte: la sussistenza della recidiva è stata ancorata alla valutazione di due precedenti penali specifici e recenti rispetto ai fatti di reato giudicati, con avvenuta contestazione della recidiva nella più recente condanna, e l'aver rivestito funzioni di pusher e di custode degli apparecchi ricetrasmittenti nel gruppo criminale diretto dalla AT e dai figli della stessa, per poi transitare in altra piazza di spaccio, condotte correttamente ritenute sintomatiche di ingravescente pericolosità, mettendo in evidenza "una indiscutibile escalation nel percorso criminale", senza abdicare alle logiche delittuose, tanto da dedicarsi ad altra piazza di spaccio, motivato solo dalla prospettiva di un maggior guadagno. La valutazione appare conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite Calibè ed appare anche aver adeguatamente verificato, oltre al presupposto formale, anche il presupposto sostanziale della recidiva, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, il cui accertamento rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262). 3. Infine il ricorso proposto nell'interesse di MA AN, anch'esso manifestamente infondato. I giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità alla presenza di un precedente specifico ed all'inserimento retribuito del ricorrente nel gruppo associativo diretto dalla AT e dai figli della stessa, con il fondamentale ruolo di confezionare le dosi di stupefacente per poi venderle secondo turni predeterminati, con presenza costante e piena aderenza alle logiche criminali associative, sottolineandone la progressione delinquenziale per essersi inserito in un più vasto circuito criminale radicato nel medesimo territorio in cui aveva commesso fatti delinquenziali analoghi. Su tali non illogiche basi motivazionali la Corte territoriale ha fondato il giudizio di maggior pericolosità del ricorrente derivante dalla perseveranza nell'illecito specifico, con progressione criminale in ambito associativo, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, i giudici di secondo grado hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. 4. In definitiva, le censure mosse che i ricorrenti rivolgono al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli alcuna illogicità che ne 5 motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva, dovendosi ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti medesimi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2024