Articolo 12 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 maggio 1990
Art. 12. (Finanziamenti agevolati) 1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), alle imprese rientranti nei criteri a tal fine dettati dal piano di cui all'articolo 5 che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 11, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati. 2. L'importo dei finanziamenti non puo' essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non puo' superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento. 3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili; in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. 4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, osservati i limiti previsti dall'articolo 5, comma 5, secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato. 5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e' soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e titolarita' di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale per il leggittimo esercizio delle attivita' d'impresa per cui e' richiesto il beneficio. 6. L'applicazione delle medesime agevolazioni e' subordinata altresi' alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attivita' per dieci anni. 7. Analoghe agevolazioni e quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma di leasing finanziario. 8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.
Note all'art. 12:
- Il testo dell' art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente:
"Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.
Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.
Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l' art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni".
Entrata in vigore il 5 maggio 1990
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