Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 1306/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 5924/2020, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 71346/2012
in materia di: proprietà, promossa da:
, cf. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cf. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv.
Gennaro De Angelis, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Garibaldi
n. 246 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1306 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
+ 15
[...]
contro
, cf. , cf. CP_1 C.F._4 Parte_4
, cf. , C.F._5 Parte_5 C.F._6 [...]
, cf. , cf. Pt_6 C.F._7 Parte_7
, cf. , C.F._8 Parte_8 C.F._9
, cf. , , cf. Controparte_2 C.F._10 Parte_9
, cf. C.F._11 Parte_10 C.F._12
, cf. , Parte_11 C.F._13 Parte_12
, cf. , , cf. ,
[...] C.F._14 Parte_13 C.F._15
cf. , cf. Parte_14 C.F._16 Parte_15
tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce alla comparsa di C.F._17
costituzione in primo grado dall'avv. Giovanni Marino, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Quarto alla via E. De Nicola n. 9
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
nonché
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_3 C.F._18
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giovanni Marino, presso il quale è elettivamente domiciliata in Quarto alla via E. De Nicola n. 9
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
e
in Quarto al Corso Italia n. 152, in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce P.IVA_1
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1306 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
+ 15
[...] alla comparsa di costituzione in primo grado dall'avv. Giovanni Marino, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Quarto alla via E. De Nicola n. 9
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 5924/2020, depositata il 18.09.2020 - con la quale il Tribunale di
Napoli, aveva rigettato la domanda degli attori , e Parte_1 Parte_2
diretta ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva sul lastrico Parte_3
solare dell'edificio in Quarto al Corso Italia n. 152 ed il conseguente diritto di sopraelevazione sull'intero lastrico o, in subordine, sulla porzione in loro proprietà esclusiva - hanno interposto appello , e deducendo a Parte_1 Parte_2 Parte_3
sostegno due motivi.
2. Si sono costituiti in giudizio , , , CP_1 Parte_4 Parte_5 [...]
, Pt_6 Controparte_5 Parte_8 Controparte_2 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, ed il in Pt_14 Parte_15 Controparte_3 Controparte_6
Quarto, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria delle spese di lite;
tutti gli appellati hanno proposto, a loro volta, appello incidentale affidato ad un unico motivo.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria in grado d'appello.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 18.09.2020;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 17.03.2021 a CP_1
3
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[...] , , , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_5 Parte_8
, ,
[...] Controparte_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , nonché al Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
Condominio Parco Santa Maria in Quarto al Corso Italia n. 152 mediante invio di pec all'avv.
Giovanni Marino, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
l'atto di appello è stato notificato personalmente a a mezzo Ufficiale Giudiziario in data Controparte_3
17.03.2021 mediante consegna a mani della madre Parte_11
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2012 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Va premesso che con atto pubblico per notaio gli attori - ovvero i coniugi Per_1 [...]
in qualità di usufruttuari e in qualità di nuda proprietaria - Persona_2 Parte_3
avevano acquistato da l'appartamento sito al IV piano del fabbricato al Controparte_7
Corso Italia n. 152 in Quarto e la proprietà esclusiva del lastrico solare di copertura dell'appartamento stesso;
il successivo 01.10.2009 socio e comproprietario dei Per_3
beni venduti, aveva ratificato la vendita effettuata in precedenza dal ed entrambi CP_7
avevano poi venduto agli anche la residua porzione di lastrico solare Parte_16
posta a copertura dell'edificio con il diritto di sopraelevare nuove fabbriche su di esso,
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[...] usufruendo di parti, cose e servizi comuni senza versare alcuna indennità in favore degli altri condomini.
Dopo la compravendita, gli attori avevano quindi chiesto ed ottenuto dal Controparte_8
la concessione n. 22/2009 che autorizzava la costruzione di alcuni sottotetti termici sulla superficie posta a copertura dell'intero edificio.
Informati dagli attori dell'inizio dei lavori, i condomini , , CP_1 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_2
e avevano però diffidato gli Controparte_3 Parte_9 Persona_2
dall'intraprendere opere edili sul lastrico solare, affermando che nei loro atti di acquisto era riportato il trasferimento anche della proporzionale quota di parti comuni, tra le quali doveva evidentemente ritenersi ricompreso anche il lastrico solare di copertura, precisando che negli atti di acquisto degli altri condomini era invece indicata la riserva della proprietà del lastrico solare in favore della società MASE, successivamente confluita in capo ai due soci CP_7
e a seguito della liquidazione della società.
[...] CP_9
Tanto premesso, con atto di citazione del 06.06.2012 gli usufruttuarsi e Parte_1
e la nuda proprietaria convenivano in giudizio dinanzi Parte_2 Parte_17
al Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - i comproprietari del lastrico solare
, , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8
e chiedendo al Tribunale adito di accertare in loro favore Controparte_3 Parte_9
la comproprietà del lastrico solare dell'edificio in Quarto al Corso Italia n. 152 e di riconoscere il loro diritto a sopraelevare fabbriche sull'intero lastrico, o in subordine, sulla porzione di loro proprietà esclusiva.
Si costituivano in giudizio dapprima il e successivamente i convenuti CP_4 CP_1
5
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[...] , , , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Controparte_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e che Controparte_10 Parte_13 Parte_15 Parte_14
contestavano il difetto di legittimazione attiva in capo agli usufruttuari ed il difetto di legittimazione passiva in capo all'ente gestorio;
si opponevano alle avverse pretese eccependo, fra l'altro, l'intervenuta usucapione della proprietà del lastrico solare in favore di tutti i condomini e chiedendo pertanto il rigetto delle avverse pretese e la vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito attraverso due consulenze tecniche di ufficio, all'esito delle quali risultava accertato che, tra tutti i convenuti, soltanto i condomini , CP_1 Parte_4
, , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Pt_9
avevano acquistato, in data anteriore all'atto di acquisto degli attori, gli immobili del
[...]
detto fabbricato con la proporzionale quota di parti comuni, ragion per cui il lastrico solare di copertura dell'edificio doveva ritenersi in comproprietà tra i suddetti condomini e la nuda proprietaria . Parte_3
Il giudizio veniva pertanto definito con la sentenza impugnata, nella quale il Tribunale adito,
rilevata l'inopponibilità ai convenuti comproprietari del lastrico solare dell'atto di trasferimento dell'intero lastrico solare disposto in favore degli attori, nonché la materiale impossibilità di scioglimento della comunione sul lastrico stesso per la manifestata opposizione degli altri condomini comproprietari, rigettava le domande proposte dagli attori,
compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico degli attori stessi le spese delle consulenze.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello , Parte_1 Parte_2
6
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[...] e . Pt_2 Parte_3
6. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'omessa e carente motivazione resa dal giudice di prime cure in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto di sopraelevazione di cui all'art. 1127 comma 1 cc. Sostengono gli appellanti che il Tribunale abbia limitato il suo esame esclusivamente alla verifica dell'esistenza di un loro “diritto di proprietà sul lastrico solare connesso al diritto di sopraelevazione”, omettendo invece di esaminare la domanda avente ad oggetto il solo diritto di sopraelevazione, a prescindere dalla loro proprietà
esclusiva, ed equivocando il valore ed il carattere alternativo delle due domande.
Nell'intento di sostenere la loro posizione processuale, sulla premessa che nell'art. 1127 cc sono indicate due categorie di soggetti titolari del diritto alla sopraelevazione - ovvero i proprietari esclusivi del lastrico solare ed i proprietari di immobili ubicati all'ultimo piano di un edificio - e che dal contratto di compravendita intercorso con i venditori si evince chiaramente il duplice intento dei loro danti causa - ovvero il trasferimento della proprietà del lastrico e il trasferimento del diritto di sopraelevazione con esonero per gli aventi causa dal versamento di qualsiasi indennità - gli appellanti ribadiscono che la presenza nei loro atti di acquisto di una clausola espressa riguardante la sola sopraelevazione non avrebbe altro significato se non quello di sottrarre al proprietario dell'ultimo piano la facoltà di sopraelevare, naturale e conseguenziale facoltà del diritto di proprietà. In virtù di quanto innanzi, gli appellanti affermano di essere titolari di un “diritto di sopraelevazione avulso dal
diritto di proprietà sul lastrico solare”, sia in proprio in virtù dell'art. 1127 comma 1 cc, sia
per espressa cessione del medesimo diritto da parte dei soci originari CP_11
costruttori e riservatari di tale diritto.
Sulla base di tale presupposto, ribadendo l'inesistenza di ostacoli alla sopraelevazione
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[...] derivanti dal regolamento contrattuale o dalle norme urbanistiche, previa rinuncia espressa alla domanda di riconoscimento della proprietà esclusiva del lastrico solare, gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, chiedono il riconoscimento in loro favore del diritto di sopraelevare, senza alcun vincolo da parte di terzi.
7. Con il secondo motivo gli appellanti, dichiarandosi d'accordo con il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1127 comma 4 cc. in favore dei soli condomini nei cui contratti di compravendita non è presente la clausola di esonero dal versamento dell'indennità di sopraelevazione e concordando sull'importo complessivo a versarsi, pari ad € 8.207,68 come quantificato nell'elaborato tecnico del CTU ing. contestano invece l'inserimento Per_4
della superficie dei balconi ai fini del computo dell'estensione del lastrico solare.
8. Entrambi i motivi che precedono, fatti oggetto di trattazione congiunta per l'evidente
connessione in fatto e diritto, sono infondati e vanni disattesi.
Sulla premessa che il lastrico solare è proiezione verso l'alto del suolo e che, di regola, è di proprietà condominiale, il diritto di costruire nuovi piani o nuove fabbriche al di sopra di un edificio condominiale dovrebbe teoricamente spettare a tutti i condomini. A detto principio di ordine generale si contrappone però la scelta pratica del legislatore che, al fine di evitare pretese e conflitti tra un elevato numero di soggetti, ha inteso riconoscere la facoltà di costruire sulla sommità del fabbricato soltanto a due categorie di soggetti, ovvero al proprietario esclusivo del lastrico solare ed al proprietario dell'ultimo piano, con la precisazione che in presenza di un proprietario esclusivo del lastrico solare viene automaticamente meno il diritto di sopraelevazione in capo al proprietario dell'ultimo piano.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 1127 cc e salvo che risulti altrimenti dal titolo, al proprietario dell'ultimo piano di un edificio o al proprietario del lastrico solare è consentito sopraelevare,
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[...] sempre che le condizioni statiche dell'edificio lo consentano, che la nuova fabbrica non pregiudichi l'aspetto architettonico dello stabile né diminuisca notevolmente la luce e l'aria per i piani sottostanti e che venga corrisposta un'indennità agli altri condomini.
Considerato infatti che l'art. 1117 cc annovera tra le parti comuni ex lege del fabbricato anche il lastrico solare, il titolo contrario alla natura comune del detto lastrico non può che essere rappresentato dalla cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto
di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del
. CP_4
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che in tali casi non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico resta sempre di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l'erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova fabbrica, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all'edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che è
indipendente dalla proprietà della costruzione (così Cass. ord. n. 7563 del 18.03.2019).
Nella controversia che ci occupa, la facoltà di escludere uno o più beni dal novero delle parti comuni prima della costituzione del condominio è stata effettivamente esercitata dagli originari proprietari-costruttori, i quali hanno riservato per sé il diritto di proprietà dell'intero lastrico solare e il relativo diritto di sopraelevare senza versamento di alcuna indennità.
Nel corso del tempo, attraverso gli atti pubblici stipulati tra il 1978 ed il 2008, gli originari
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[...] proprietari esclusivi dell'intero lastrico solare lo hanno poi trasferito pro quota anche ad alcuni condomini acquirenti di immobili ricadenti nel fabbricato di Corso Italia n. 152 in Quarto,
ovvero a , , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8
e , mentre con l'atto di vendita del 2009 hanno
[...] Controparte_3 Parte_9
trasferito la residua quota di proprietà - e non l'intera proprietà - in favore di Parte_3
[...]
In ragione della successione degli atti di vendita dai costruttori il Tribunale ha giustamente osservato che “i venditori degli attori hanno trasferito a questi ultimi un diritto di cui non
disponevano pienamente, non avendo partecipato all'atto anche gli altri comproprietari”. Si
tratta di affermazione che alfine ha trovato concordi gli appellanti, che non hanno insistito nel riconoscimento della proprietà esclusiva del bene e che hanno quindi convenuto con l'applicazione del principio per cui nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet.
È quindi accertata in via definitiva la condizione di comunione indivisa del bene tra gli odierni contraddittori, così come accertato dal Tribunale tramite le CTU e per effetto degli atti traslativi riepilogati nello stesso corpo della sentenza impugnata.
Tanto premesso, non può non rilevarsi che la trasformazione della proprietà esclusiva del lastrico solare in capo agli originari costruttori in una comproprietà in capo a più condomini non rappresenta, in via di principio, un elemento ostativo alla facoltà di sopraelevazione in condominio in quanto l'applicabilità dell'art. 1227 cc non dipende, né risulta in alcun modo condizionata dalla titolarità esclusiva della proprietà della superficie edificanda.
In tali casi, piuttosto, l'elemento che condiziona la facoltà di sopraelevare in condominio è
soltanto la sicura identificazione della quota di proprietà spettante a ciascun comproprietario.
Ed invero, pronunciandosi sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità ha più volte
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[...] affermato che, in presenza di un unico proprietario esclusivo del lastrico solare di copertura dell'edificio, il diritto di sopraelevare spetta evidentemente a quest'ultimo, anche se costui non è proprietario del piano sottostante, né possiede altri immobili in proprietà all'interno del medesimo condominio.
Allo stesso modo, se la proprietà del lastrico solare appartiene a più proprietari "pro diviso",
la facoltà di sopraelevare concessa dall'art. 1127 cc spetta a ciascun comproprietario nei limiti della porzione reale corrispondente alla rispettiva quota, oppure nei limiti dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, come avviene per i proprietari di immobili posti all'ultimo piano, ai quali è riconosciuta la facoltà di sopraelevare sul lastrico solare nei limiti di estensione della proprietà immobiliare sottostante.
Diversamente accade nei casi in cui l'ultimo piano o il lastrico solare appartengono a più
soggetti “pro indiviso”, ovvero nei casi in cui ogni soggetto non è titolare di una quota reale,
ma di una quota ideale indivisa, che concorre con quote di altri soggetti a formare l'intera superficie;
in tali casi, infatti, possono realizzarsi soltanto sopraelevazioni “comuni”, nel senso che ciascun comproprietario può sopraelevare in proporzione alla propria quota ed il nuovo piano resta in comunione tra tutti;
ai singoli proprietari non è invece concesso fare interventi di sopraelevazione in via separata ed autonoma. In questo senso è stato detto che la facoltà di sopraelevazione quando esistono più proprietari aventi diritto può essere esercitata singolarmente da ciascun condomino quando essa corrisponda alla parte posta verticalmente al disopra della propria porzione di proprietà esclusiva, ossia quando questa sia divisa, non così quando sia in comunione pro-indiviso (Cassazione civile, sez. II, 24.02.2006, n. 4258 di recente richiamata anche da Cassazione civile sez. II, 22.12.2024, n.33919).
In buona sostanza, nei casi in cui vi siano più soggetti titolari di una porzione ben individuata
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[...] del lastrico solare, ognuno di essi ha diritto di sopraelevare in corrispondenza della propria quota reale in quanto proprietario esclusivo di una porzione già determinata e definita dello spazio scoperto posto alla sommità del fabbricato;
altrettanto dicasi per i casi più frequenti di estensione in altezza della proprietà immediatamente sottostante ossia per spazio corrispondente alla colonna d'aria.
La cosa non è invece possibile nel caso di comunione indivisa.
Considerata la disciplina innanzi indicata, emerge con evidenza che la fattispecie oggetto di causa rappresenta un caso di comproprietà del lastrico solare per quote indivise;
circostanza da cui deriva l'impossibilità di riconoscere la facoltà di sopraelevare in favore dei soli comproprietari odierni appellanti.
In conseguenza di successivi atti di acquisto, sul lastrico solare si è infatti costituita una comunione ordinaria pro indiviso, sicchè ciascun comproprietario è titolare di una quota ideale, ma non ancora “reale”, ovvero precisamente identificata sul detto bene.
Per procedere alla sopraelevazione sul lastrico solare in proporzione alla propria quota ideale,
come richiesto dagli appellanti, si rende indispensabile il preventivo scioglimento della comunione che, attribuendo in maniera concreta e quindi “reale” lo spazio fisico spettante a ciascun comproprietario, permette poi di procedere alla nuova costruzione in sopralzo.
Lo scioglimento della comunione può tuttavia avvenire soltanto con il consenso di tutti i compartecipi ovvero in virtù di un patto tra i comunisti.
Ebbene, nel corso del giudizio gli altri comproprietari del lastrico solare non soltanto non hanno manifestato alcun consenso allo scioglimento della comunione ed all'assegnazione di una parte materiale corrispondente alla quota di ciascuno di loro, ma si sono fermamente opposti all'avversa richiesta in tal senso.
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[...] Dal canto loro gli attori in primo grado, lungi dal chiedere preliminarmente uno scioglimento della comunione indivisa, invece indispensabile, hanno creduto sufficiente il riconoscimento del diritto sulla “porzione” di proprietà esclusiva che, viceversa, non si individua affatto,
potendosi allo stato ragionare solamente di quota.
In considerazione di quanto innanzi, la domanda degli appellanti avente ad oggetto il riconoscimento in loro favore del diritto alla sopraelevazione sulla quota “reale” di lastrico solare corrispondente alla lora quota ideale di proprietà, non può che essere disattesa.
Quanto poi alla contestata misura dell'indennità, motivo in ogni caso assorbito dal rigetto della domanda, giova comunque osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1127 c.c., colui il quale effettua la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità, che la giurisprudenza di legittimità concordemente qualifica come un debito per responsabilità da atto lecito del proprietario dell'ultimo piano che,
attraverso la nuova costruzione in sopralzo, ha aumentato il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio atteso che, ai sensi dell'art. 1118, 1° comma, c.c., essendo il diritto stesso proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, tale valore viene aumentato per effetto della sopraelevazione. (Cass. 16.06.2005 n. 12880).
Il legislatore ha stabilito che detta indennità dev'essere correlata al valore dell'area su cui insiste l'edificio o alla parte di esso che viene sopraelevata;
dev'essere determinata dividendo il relativo importo per il numero di piani, compreso quello di nuova costruzione, e successivamente diminuendo il quoziente così risultante della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione;
infine, ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti (così Cass. ord. 22.08.2022 n. 25103).
Ora, pur condividendo le conclusioni indicate dal CTU incaricato in ordine alla
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[...] quantificazione dell'indennità, gli appellanti non condividono l'avvenuto inserimento della superficie dei balconi ai fini del computo dell'estensione del lastrico solare.
A tale proposito, si osserva che nel fornire i chiarimenti richiesti dai CTP, il CTU aveva già
precisato che nella stessa zona del comune di Quarto sono presenti fabbricati con sopraelevazione del lastrico comprensiva della superficie dei balconi che, risultando occupati da volumi accessori quali ripostigli, ecc, vanno considerati quale superficie non residenziale di pertinenza della sopraelevazione.
Le conclusioni offerta sul punto dall'ausiliario, già accolte dal giudice di prime cure, appaiono pienamente condivisibili anche in questa sede perché coerenti ed immuni da vizi, tenuto conto peraltro che gli appellanti, pur contestando il metodo di calcolo seguito dal CTU, non hanno tuttavia offerto valide argomentazioni di senso contrario.
Ad ogni modo, la questione è assorbita nel rigetto della domanda.
Altrettanto dicasi dell'eccezione di usucapione riproposta dagli appellati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le doglianze degli appellanti risultano meritevoli di rigetto.
9. Procedendo nella disamina del gravame si osserva che, nel costituirsi in appello, i condomini appellati ed il hanno sollevato Controparte_12
preliminari eccezioni di improcedibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di - acquirente di un garage all'int. 5, venduto il Parte_18
25.05.2007 da e - e di - acquirente di un Persona_5 Persona_6 Persona_7
garage all'int. 4 venduto da e . Parte_19 Persona_8
A tale proposito, giova osservare che la rinuncia espressamente formulata dagli appellanti in ordine al riconoscimento della loro proprietà esclusiva sull'intero lastrico solare ed il suo
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[...] conseguente passaggio in giudicato hanno fatto venire meno sia la necessità della partecipazione al giudizio dei condomini pretermessi e sia l'interesse degli appellanti stessi ad una pronuncia sul punto, rendendo superfluo ogni accertamento sull'integrità del contraddittorio e consentendo pertanto di ritenere l'eccezione oramai superata ed assorbita.
Gli stessi condomini ed il hanno a loro volta spiegato appello incidentale, CP_4
affidato ad un unico motivo con il quale lamentano che il giudice di prime cure, pur rigettando integralmente le domande degli originari attori, abbia disposto la compensazione delle spese tra tutte le parti, invece di applicare il generale principio di soccombenza, ponendo le spese di difesa dei convenuti in primo grado a totale carico degli Persona_2
Dovendosi ritenere incontroverso che la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, sicché è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in quale misura debba darsi luogo alla compensazione” (così Cass.
n. 8522/2024), si osserva che nel caso di specie il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese di lite con l'effettiva incertezza della materia del contendere.
Orbene, tenuto conto della oggettiva difficoltà di accertare i diritti oggetto di contestazione,
confermata dalla complessa istruttoria tecnica svolta in corso di causa, la statuizione oggetto di doglianza appare corretta e meritevole di conferma anche in questa sede.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, sia l'appello principale che l'appello incidentale sono totalmente infondati e vanno rigettati.
La totale soccombenza degli appellanti, preminente su quella degli avversari - la cui impugnazione incidentale è su questione marginale perché avente ad oggetto il solo capo sulle
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[...] spese - comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, con applicazione dei valori medi dello scaglione di valore fino ad €.
26.000,00 per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti principali e gli appellanti incidentali, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da
, e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto , , , , CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Controparte_2 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e dal Condominio Corso Italia n. 52 in Quarto avverso Parte_15 Controparte_3
la sentenza n. 5924/2020 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra loro, al pagamento in favore di , , , CP_1 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_2 Pt_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 1306 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
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[...] , e del Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_3
Condominio Corso Italia n. 52 in Quarto, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap
come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giovanni Marino, dichiaratosi anticipatario;
4- dà atto che gli appellanti principali e gli appellanti incidentali sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli l'11.12.2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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