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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9235 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18997 / 2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1 Prof. RICCARDO BOLOGNESI (C.F. e dall'Avv. GIAMMARIA C.F._2 LATTUCA (C.F. ), giusta procura in calce al ricorso, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso l'Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, con Studio in Roma (00192) in Via Crescenzio n. 38, fax 06/39038700; Ricorrente CONTRO
(C.F. e P.I.: ), corrente in Zola Predosa (BO), in persona del CP_1 P.IVA_1 procuratore speciale Dott. (C.F.: ), con domicilio Controparte_2 C.F._4 eletto in Napoli, Piazza della Repubblica n. 2, presso la persona e lo studio dell'Avv. Prof. Francesco Santoni (C.F.: pec: fax n. C.F._5 Email_1 081-7611341), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, unitamente all'Avv. Andrea Rondo (C.F.: ; pec: C.F._6
fax n. 051-309321), del Foro di Bologna;
Email_2 Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
1 conciliazione in sede sindacale, al ricorrente è stato attribuito il 5° Livello del CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi. In qualità di Building Manager, il ricorrente ha avuto la responsabilità della gestione operativa della commessa della resistente, occupandosi del rapporto con i Clienti/Committenti, della gestione economica della commessa (ad. es., dell'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto); ha avuto il compito di relazionare ai Clienti/Committenti sull'andamento della commessa e di eventuali problematiche tecniche e commerciali afferenti alla stessa;
ha provveduto a emissione e comunicazione dei preventivi dei nuovi lavori ai Clienti/Committenti; si è occupato della gestione amministrativa e operativa degli operai assegnati alla specifica commessa. A partire da marzo 2023, il ricorrente è stato assegnato, quale Building Manager, presso l'appalto denominato «Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti a servizio degli immobili dell' in Viale Controparte_5 Tommaso Campanella, n.11, Catanzaro (CZ)». Inizialmente, il ricorrente ha operato da remoto dalla propria sede contrattuale di ZZ (NA), recandosi presso il cliente periodicamente, all'incirca una volta ogni 15 giorni. Con lettera dell'8 febbraio 2024 con oggetto «invio in missione e successivo trasferimento», la in ragione di «specifiche esigenze tecnico/organizzative», CP_1 ha comunicato al ricorrente la variazione temporanea di sede lavorativa dal 19 febbraio 2024 sino al 20 marzo 2024 e il trasferimento di sede definitivo dal giorno 21 marzo 2024, dalla originaria sede di provenienza di ZZ (NA) alla sede della Committente presso la Commessa dell'Ospedale CP_5 Il ricorrente ha rifiutato la consegna della lettera in data 8.2.24 e dal 19.2.24 è stato in malattia. Con lettera inviata a mezzo del legale di fiducia del 12 marzo 2024, il ricorrente ha rifiutato e impugnato in via stragiudiziale il trasferimento, rappresentando le sue difficoltà di salute e la notevole distanza geografica della nuova sede lavorativa rispetto alla sua abitazione, tale da pregiudicare in modo irreparabile l'unità familiare;
ha, poi, offerto la prestazione presso la originaria sede contrattuale di assunzione di ZZ (Na), rendendosi disponibile a proseguire le prestazioni di lavoro dalla sede di provenienza. Il giorno 25 marzo 2024, in assenza di riscontro da parte della CP_1 all'impugnazione stragiudiziale del trasferimento, il ricorrente si è presentato presso la sede di ZZ (NA), ma è stato allontanato da alcuni dipendenti della società all'ingresso della sede;
in pari data, ha allora inviato all'azienda una comunicazione, rappresentando gli eventi e restando in attesa di un riscontro per riprendere servizio. Il responsabile aziendale, con mail del 25.3.24, ha dato atto che dal 21 marzo 2024 il ricorrente risultava trasferito presso la sede di Catanzaro “e pertanto non si spiega la sua presenza odierna nella sede di ZZ;
mi legge in copia il Prof. Bolognesi che potrà senz'altro chiarirle che una semplice impugnazione stragiudiziale del trasferimento non le consente di prendere servizio nella 'vecchia' sede di lavoro”. Con lettera datata 8 aprile 2024, la società - premesso che in data 8.2.24 vi era stato un incontro nel quale era stata manifestata l'insorgenza di “criticità operative presso la commessa” - ha contestato disciplinarmente al ricorrente di non essersi presentato sul posto di lavoro presso l'Ospedale Mater Domini di Catanzaro dal 25 marzo 2024, senza giustificare validamente l'assenza. Il ricorrente ha fornito le seguenti giustificazioni scritte in data 14 aprile 2024: «Riscontro la Vs lettera di contestazione disciplinare inviata in data 9 aprile u.s., ribadendo il contenuto della lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 11 marzo u.s. dal mio legale di fiducia Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, con la quale ho impugnato e contestato i presupposti di cui all'art. 2103 c.c. riguardo il trasferimento disposto presso la sede operativa dell'appalto dell' Controparte_5 in Viale Tommaso Campanella, n. 115 – 88100 Catanzaro (CZ). Ho impugnato, ad ogni effetto di legge, il trasferimento de quo, in quanto illegittimo e ingiustificato, stante, in particolare, la radicale insussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ed ho offerto formalmente le prestazioni lavorative e disponibilità a riprendere servizio presso la mia sede, ovvero ZZ, Via Campi Flegrei, n. 34, presso la quale mi sono reso anche materialmente disponibile a rendere la prestazione lavorativa, presentandomi in sede la mattina del 25 marzo u.s., salvo essere fermato e allontanato. Avuto riguardo alle circostanze concrete, il rifiuto al trasferimento trova legittimazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., quale eccezione di inadempimento, rispetto all'esercizio illegittimo del potere di trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. che va ad incidere significativamente su fondamentali esigenze di vita e familiari. Infatti, come ho già rappresentato all' , soffro di grave lombalgia acuta, che rende CP_5 oggettivamente impossibile il mio trasferimento stabile a Catanzaro. Si osserva, inoltre, che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 400 chilometri dal luogo di residenza incide negativamente sulla vita personale e di relazione, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento degli equilibri familiari. Considerata la notevole distanza geografica tra la mia residenza e Catanzaro, che di certo non può consentire il pendolarismo, il disposto trasferimento è idoneo a produrre un grave pregiudizio consistente innanzitutto nella irrimediabile lesione del diritto a una esistenza libera e dignitosa, di cui all'art. 36 Cost.. Le illustrate difficoltà di salute, la notevole distanza geografica della nuova sede lavorativa rispetto alla mia abitazione, il rischio di pregiudicare in modo irreparabile l'unità familiare e il diritto/dovere di cura della famiglia, nonché l'assenza di mezzi economici adeguati a sopportare il trasferimento, ancor più limitati a seguito del “taglio” di stipendio che ho recentemente avuto, giustificano e fanno emergere la buona fede e la proporzionalità del mio comportamento, dovendo, invece, rilevarsi l'assoluta infondatezza degli addebiti disciplinari, in quanto i fatti contestati sono del tutto insussistenti, sia dal punto di vista materiale che giuridico. Si contestano, peraltro, perché insussistenti, le asserite criticità operative che avrebbero reso indispensabile la presenza stabile in loco, dal momento che a Catanzaro è già presente un altro building manager e che la Committente non ha mai palesato alcuna criticità o lamentela di sorta, in un anno di attività. Confido, pertanto, che l' voglia CP_5 archiviare il procedimento disciplinare». Con lettera datata 24 aprile 2024, ha concluso il procedimento disciplinare CP_1 con lettera di licenziamento senza preavviso. Con lettera del 6 giugno 2024, il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento per giusta causa. 3 Nella presente impugnativa di licenziamento dovuto alla perdurante assenza dal servizio presso una nuova sede di destinazione, il ricorrente non ha contestato l'addebito, ma lo ha reputato giustificato, in quanto espressione di un rifiuto opposto al colpevole inadempimento del datore che avrebbe emesso un ordine di trasferimento illegittimo. In tal caso va osservato che, ai fini dell'individuazione dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro l'onere di provare la legittimità dell'ordine di trasferimento, quale fondamento della giusta causa, mediante l'allegazione delle sottese esigenze organizzative che lo giustificano ai sensi dell'art. 2103 c.c., mentre il lavoratore può limitarsi ad impugnare il licenziamento, sostenendo l'illegittimità dell'ordine inadempiuto, senza alcun onere iniziale di contestazione di fatti la cui prova ed allegazione ricade sul datore di lavoro (cfr. Cass. 14375/2016). La verifica della legittimita' del trasferimento, dunque, costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento della legittimita' del licenziamento in quanto la giusta causa e' individuata nella inottemperanza alle disposizioni impartite dal datore di lavoro: il trasferimento del lavoratore al di fuori delle condizioni tecniche, organizzative e produttive, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e può giustificare, quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. e in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato (cfr. Cass. 27844 del 30/12/2009). 4 Va poi osservato che è innegabile l'attribuzione del potere discrezionale in capo al datore di lavoro di organizzare il proprio ufficio in base a determinazioni unilaterali, ma queste ultime incontrano comunque dei limiti esterni nella posizione soggettiva su cui il provvedimento (nel qual caso di trasferimento) incide. In particolare, è l'art. 2103 c.c. a limitare lo ius variandi del datore ed a consentire il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra solo ove ricorrano
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Va subito precisato che il controllo giudiziale è limitato alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni di cui alla norma citata e non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea o meno a soddisfare le esigenze organizzative o se sia inevitabile, atteso l'esercizio della libertà dell'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 02/08/2002, n. 11624; Cass. civ., Sez. lav., 23/02/1998, n. 1912; Trib. Torino, 19/11/1994; Cass. civ., Sez. lav., 11/08/1992, n. 9487; Cass. civ., Sez. lav., 06/04/1992, n. 4178; Cass. civ., Sez. lav., 21/08/1991, n. 9011; Pret. Milano, 15/07/1991; Pret. Vicenza, 20/05/1990; Cass. civ., Sez. lav., 19/06/1987, n. 5432; Cass. civ., 14/06/1985, n. 3580). Ne consegue che non è ravvisabile un onere del datore (analogo a quello sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro) di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione. Ed infatti, “Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo” (Cass. Sentenza n. 5099 del 02/03/2011). Le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, quindi, devono intendersi in senso oggettivo come effettiva sussistenza delle ragioni indicate dal datore ed idoneità delle stesse a giustificare il trasferimento (con i limiti precisati del controllo giudiziale), ferma restando l'equivalenza delle mansioni rispetto a quelle svolte dal lavoratore nella sede di provenienza. Esse, inoltre, non impongono al datore di lavoro un onere di comparazione tra tutti i dipendenti astrattamente idonei al trasferimento, salvo il rispetto delle clausole generali di buona fede e correttezza o una diversa regolamentazione nel contratto collettivo. Dunque, il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento di una trasparente correlazione tra provvedimento datoriale, da una parte, e assetti delle unità produttive interessate e finalità tipiche dell'impresa, dall'altra, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
tale controllo trova limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore e/o l'opportunità del trasferimento, potendo tale scelta estrinsecarsi nell'opzione tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente opportune e non necessitando, ai fini della sua legittimità, anche del requisito dell'inevitabilità sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria. 5 Quanto al caso in esame, è pacifico che il si avvale di sistemi per il Parte_2 controllo e la supervisione degli edifici della commessa, coordina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della commessa, garantendo che le riparazioni e gli Co interventi siano eseguiti in modo tempestivo, efficiente e in sicurezza. Il è responsabile della sicurezza degli occupanti dell'edificio/edifici appartenenti alla commessa e della conformità alle norme e ai regolamenti vigenti: si occupa della gestione dei piani di emergenza, della formazione del personale e dell'implementazione di misure di sicurezza appropriate;
supervisiona i fornitori di servizi (es.: ascensori, estintori, CCTV, etc) ed eventuali problematiche relative all'interferenza tra loro e con i tecnici dell'azienda
. CP_1 Nel caso di lavori di ristrutturazione, il building manager assicura la consegna dei progetti tramite la pianificazione ed elaborazione di dichiarazioni metodologiche e la valutazione dei rischi. Egli è il referente dell'appaltatore e il punto di riferimento per clienti, subappaltatori, per la consegna e stoccaggio di attrezzature e materiali, nonché nella definizione dei requisiti di accesso e delle informazioni progettuali necessarie. Sul punto, il teste - che ha intentato una analoga causa contro la convenuta Testimone_1
- ha riferito che “Il profilo del Building Management richiede competenze relative alla gestione del personale, alla conoscenza delle norme di sicurezza, alla comprensione dei PMS (piano manutenzione straordinario), alla pianificazione delle attività di manutenzione, fino alla valutazione immobiliare. Fra le principali responsabilità, vi è la gestione delle operazioni quotidiane, settimanali e mensili e la supervisione del personale addetto alla manutenzione, alla pulizia e alla sicurezza, nonché la gestione dei fornitori esterni e degli appaltatori. In qualità di gestore, il Building Manager (BM) si avvale di sistemi per il controllo e la supervisione degli edifici della commessa;
coordina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della commessa, garantendo che le riparazioni e Co gli interventi siano eseguiti in modo tempestivo dal personale manutentivo. Il gestisce le apparecchiature relative alla sicurezza dell'edificio (attrezzature antiincendio, estintori, rilevatori di fumo)… Nel caso di lavori di ristrutturazione, il building manager assicura la consegna dei progetti tramite la pianificazione ed elaborazione di dichiarazioni metodologiche e la valutazione dei rischi. Egli è il referente dell'appaltatore in relazione alla singola commessa e Co risponde al responsabile della commessa;
il è il punto di riferimento per clienti, subappaltatori, per la consegna e stoccaggio di attrezzature necessarie”. Anche il teste , che lavora per la convenuta come Key account Testimone_2 Manager, ha confermato che “Il profilo del Building Management richiede competenze relative alla gestione del personale, alla conoscenza delle norme di sicurezza e del capitolato tecnico, alla sovraintendenza delle attività di natura ordinaria e straordinaria, alla garanzia delle attività manutentive, alla gestione dei guasti”. Co Quanto al luogo di svolgimento, dalla prova testimoniale è emerso che il si reca nelle sedi delle commesse in trasferta quando necessario e non per tutta la durata delle stesse. Co Il teste ha, infatti, riferito che “In base all'attività ordinaria, il si avvale dei Tes_1 tecnici (idraulici o elettricisti o antiincendio) dell'azienda o di una ditta CP_1 Co specializzata;
in caso di manutenzione straordinaria richiesta dal cliente, il gestisce da Co remoto l'attività da svolgere…. Quando prima ho indicato che l'attività di era svolta da remoto, volevo intendere che essa veniva resa dalla sede di ZZ”. Il teste ha poi riferito di avere svolto anch'egli l'attività di Building Manager “dalla Tes_1 sede della e non dalla sede del Cliente o della commessa”; parimenti, il collega CP_1
Building Manager, ha “seguito la commessa di in trasferta, Testimone_3 Pt_3 essendo la sua sede in ZZ;
ricordo che si recava dalla sua abitazione in Napoli, con auto aziendale a tutti i giorni, almeno dal 2019 al 2024; ricordo che chiedeva il Pt_3 rimborso delle spese sostenute nel luogo della commessa. Ricordo che a febbraio o marzo 2024 il sig è stato spostato alla commessa del comprensorio di ZZ, lasciando Tes_3 quella di ”. Pt_3 Co Anche il teste ha confermato che l'attività di è stata svolta dal sig. Tes_2 Tes_3
sulla commessa di , “in trasferta, essendo la sua sede in ZZ;
ricordo
[...] Pt_3 che si è recato dalla sua abitazione, in Napoli, con auto aziendale a tutti i giorni, Pt_3 almeno per 2 o 3 anni circa;
ricordo che ha chiesto il rimborso delle spese sostenute nel luogo della commessa ed è rientrato a Napoli tutti i giorni, attesa la breve distanza geografica. Ricordo che nel 2024 non è stata più necessaria nella commessa di la Pt_3 presenza di che è tornato ad occuparsi in prevalenza della sede di ZZ e Tes_3 delle attività edili”. Conseguentemente, l'iniziale riferimento del teste allo svolgimento dell'attività Tes_2 di Building Manager “presso la sede del Cliente o della commessa”, unitamente al Co richiamo al lavoro da remoto dello stesso , non induce a ritenere che l'azienda ricorra Co tutte le volte a trasferimenti dei propri dipendenti in base alle commesse: l'attività del è svolta presso il cliente con diverse frequenze a seconda delle singole esigenze. Parimenti, il teste ha dichiarato che il sig. “ha lavorato su commesse a Tes_4 Tes_3 Cassino… so che si è recato tutti i giorni a partendo dalla sua abitazione sita in Pt_3 Napoli. So che ha usufruito di auto aziendale;
so che ha avuto il rimborso delle spese per vitto, pedaggi, parcheggi”. Anche in tal caso, il riferimento del teste al lavoro Tes_4 dei BM “sui cantieri” non esclude che lo stesso sia effettuato con la modalità della trasferta. Quanto ai compiti svolti, il teste ha riferito che “Il Ricorrente aveva la Tes_1 responsabilità della gestione operativa di alcune commesse della Resistente, occupandosi in autonomia del rapporto con i Clienti/Committenti, della gestione economica della commessa (ad. es., dell'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto); relazionava ai Clienti/Committenti sull'andamento della commessa e su eventuali problematiche tecniche e commerciali afferenti alla stessa;
si occupava di emissioni e comunicazione dei preventivi dei nuovi lavori ai Clienti/Committenti; si occupava, altresì, della gestione amministrativa e operativa degli operai assegnati alla specifica commessa (quanto alla turnazione, reperibilità, straordinari)”. Il teste ha dichiarato, altresì, che “Negli anni 2018-2019, il Ricorrente ha lavorato Tes_1 dalla sede di ZZ (NA), sempre come Building Manager, insieme a me, su commesse in AM ( ) e in IA ( ) nonché in LI (Lagonegro e altre)”; Per_1 Per_1 ha, poi, precisato che “Quando il ricorrente si recava in trasferta presso le commesse (anche in Catanzaro) usufruiva dell'auto aziendale, dell'alloggio in hotel, del rimborso spese per vitto. Mi sembra che venisse erogato dall'azienda anche la somma forfetaria di euro 15 al giorno per il pernottamento a richiesta. Salve le trasferte, i contatti con clienti e operai della commessa avvenivano giornalmente da parte del Ricorrente tramite telefono o da remoto”. Il teste quanto alle commesse precedenti, ha riferito che il ricorrente “per la Tes_2 commessa in AM si è recato continuamente (circa 4-5- volte a settimana) in Per_1 diversi punti vendita del cliente;
quanto alle sedi di in IA, è partito ogni 15 Per_1 giorni e si è trattenuto circa due giorni, per come ricordo… Il ricorrente ha partecipato in una fase iniziale anche ad una commessa in LI (Lagonegro) da novembre 2022: in tal caso si è recato solo qualche volta nel cantiere. Quando il ricorrente si è recato in trasferta presso le commesse (anche in Catanzaro), ha usufruito dell'auto aziendale, dell'alloggio in hotel, del rimborso spese per vitto. Salve le trasferte, i contatti con clienti e operai della commessa sono avvenute giornalmente da parte del ricorrente tramite telefono”. Anche il teste che ha lavorato come manutentore, ha riferito che, in Testimone_5 occasione della commessa di (poi diventata Conad) nella sede di Casamassima in Per_1 Bari, “Il ricorrente si è recato ogni 2 settimane nel cantiere e si è intrattenuto circa 2-3 giorni;
nelle altre giornate ci siamo sentiti al telefono. Il ricorrente è stato assegnato anche Co alla commessa in Bari via Napoli per un paio di anni circa;
anche in tal caso è venuto nel cantiere quando era necessario”. Il teste ha, poi, precisato che “Quanto alla a Tes_1 Parte_4
Catanzaro, il Ricorrente ha operato da remoto svolgendo le mansioni sopra descritte, dalla propria sede contrattuale di ZZ (NA); si è poi recato fisicamente presso il Cliente, in media una volta ogni 7-15 giorni. Per la commessa di Catanzaro, il Ricorrente ha lavorato con il Geom. , anch'esso che Controparte_8 Controparte_9 CP_1 svolgeva la prestazione stabilmente a Catanzaro”. Ha aggiunto che: “Presso la sede di ZZ (NA), ha lavorato anche il Sig. come Senior Contractor Controparte_10 Manager;
egli era a capo della a Catanzaro, di cui aveva Parte_4 la gestione amministrativa ed economica. Il Sig. benché fosse a capo Controparte_10 della commessa di Catanzaro, ha sempre lavorato stabilmente dalla sede di ZZ (NA), almeno sino alle sue dimissioni rese intorno al periodo natalizio anno 2023. In seguito alle dimissioni del Sig. la Società ha assunto sulla sede di ZZ (NA), Controparte_10 come riferitomi da colleghi, un uomo il cui nominativo non conosco”. Il teste ha confermato che il ricorrente “Inizialmente ha lavorato da remoto” a Tes_2 Catanzaro e ha riferito che ciò è accaduto “in quanto vi era una gestione di risorse iniziale che consentiva di non essere sempre presenti sul posto con continuità”. Ha poi riferito che
“ è il contract manager che ha la gestione del cliente anche dal punto di Controparte_10 vista amministrativo;
non lavora con continuità sul cantiere;
si è recato spesso in Catanzaro circa 2 volte a settimana, mentre gli altri giorni è rimasto nella sede di ZZ. Avviata la commessa, il sig ha anche ridotto le sue uscite a Tes_4 Catanzaro”. Il teste ha, inoltre, dichiarato che “I mq affidati durante la gara presso Tes_2 Catanzaro sono tuttavia aumentati di circa 18-20.000 mq e il cliente ha iniziato a lamentare, nella attività quotidiana, la mancanza di un BM che gestisse l'attività in loco. Sono a conoscenza di tale circostanza, perché io ho avuto contatti con il cliente che, alla fine del 2023, si è lamentato di ciò. Sul cantiere vi era un geometra, , Controparte_8 che aveva la gestione quotidiana dell'appalto per attività meccaniche ed edili;
è un BM;
tuttavia, non è stata sufficiente la sua sola presenza in cantiere quando è stata incrementata l'area”. Quanto agli uffici della convenuta a Catanzaro, il teste ha dichiarato che “vi Tes_2 sono uffici dislocati della convenuta ed operativi … presso l'azienda è Parte_4 Par presente l'ufficio di direzione tecnica e presidio, ove operano il direttore tecnico e RUP
, che lavoravano per il cliente”. Persona_2 Il teste ha confermato che “A Catanzaro, infatti, vi è un ufficio della convenuta, Tes_4 ove lavorano il geometra , quale BM, e qualche operaio (non ricordo i nomi), CP_8 quale elettricista e meccanico, tutti dipendenti della convenuta”. Il teste ha anche riferito che la società, dopo il rifiuto del ricorrente, ha “aperto Tes_2 una selezione di personale da dedicare alla commessa verso aprile 2024, se non ricordo male” (circostanza confermata dal teste . Tes_4 Il teste - che ha lavorato per la società convenuta dal 2001 al 19.2.2024 Controparte_10 con mansioni, da ultimo, di contract manager - ha dichiarato di essersi “spostato in trasferta nei cantieri in occasione delle commesse in Catanzaro dell' Controparte_5 (da marzo 2023 a febbraio 2024) e in IA (dal 2021 in poi)”. Il teste ha
[...] riferito di essere “stato a capo della commessa e di avere “avuto la Parte_4 gestione amministrativa e economica;
ho seguito la fase dell'appalto dalla aggiudicazione all'avvio della commessa;
mi sono interfacciato con il RUP del cliente , Persona_3 Contr
, e (direttore Esecuzione contratto) Mi sono recato all'inizio diverse
[...] Per_4 volte e mi sono intrattenuto anche diversi giorni;
poi quando vi è stato l'avvio, mi sono recato di meno;
all'incirca sono andato a Catanzaro ogni 15 giorni per 2-3 giorni. Mi sono recato sempre in trasferta: la società ha provveduto a sostenere i costi di vitto e alloggio”. Il teste ha, poi, riferito che “La convenuta ha ritenuto di trasferire il ricorrente a Catanzaro per ampliamento degli spazi su richiesta del cliente intorno alla fine del 2023 (io ero già dimissionario da novembre 2023)”. 6 Alla luce della prova orale raccolta, deve dunque rilevarsi che generalmente il BM opera dalla sede di ZZ e si reca presso le varie commesse con trasferte (cfr. Tes_3 Tes_1 e lo stesso ricorrente prima del marzo 2024); la società ha comunque anche impegnato un BM stabilmente presso i luoghi delle commesse (cfr. a Catanzaro). CP_8 Co La funzione svolta dal ricorrente quale è stata di coordinamento e supervisione dei lavori e delle risorse, non di esecuzione materiale. Sulla commessa Auchan/Conad di Casamassima (BA), è risultato che il ricorrente ha gestito la commessa da remoto e dunque da ZZ, con visite periodiche (2–3 giorni ogni due settimane) e contatti telefonici. Parimenti, su altre commesse (TIM Bari), il criterio non è mutato: presenza on demand, quando l'attività lo ha richiesto, e gestione corrente da remoto. E poi pacifico che la società si è aggiudicata un appalto di durata di 48 mesi dal 16/03/2023, prorogabili per altri 12, per la gestione del servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti a servizio agli immobili dell'azienda ospedaliero CP_5
sita in viale Tommaso Campanella n. 115 a Catanzaro. Parte_4 Dal capitolato dell'appalto risulta che “I servizi di manutenzione sono Parte_4 assicurati attraverso … presidio e reperibilità operativa” (cfr. doc 3 soc. pag. 45) e che “Il Responsabile di Commessa, che fungerà anche da interfaccia con il Responsabile del Procedimento/manager Direzione Tecnica, dovrà essere costantemente reperibile h24, 365 giorni all'anno in modo da garantire il governo, presidio e risoluzione di eventuali criticità non risolte. Inoltre, avrà il compito di attivare le squadre di emergenza che potranno rendersi necessarie per eliminare situazioni di pericolo incipiente” (doc 3 soc pag. 55). E' pacifico, inoltre, che sulla commessa è stato organizzato e dimensionato Parte_4 un gruppo di lavoro con la previsione di un BM, di alcuni supervisori di impianti, operatori, tecnici e manutentori;
dall'offerta tecnica allegata (cfr. doc 3 bis soc.) è stato, infatti, previsto un BM nel presidio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e parimenti è stata garantita la sua reperibilità h24 (oltre che quella del Responsabile di Commessa). Come indicato nell'offerta tecnica dell'azienda “Il Building Manager supporta attivamente il Responsabile di Commessa nell'esercizio delle sue mansioni;
è giornalmente presente all'interno del Campus (oltre che reperibile h24) ed ha in carico il coordinamento operativo del personale in campo, il monitoraggio della perfetta esecuzione delle prestazioni, l'applicazione corretta delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
la gestione delle richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'AOUMD”. Oltre le unità operative in presidio, la convenuta ha creato anche un'apposita Centrale Operativa allestita presso i locali messi a disposizione all'interno del Presidio Ospedaliero. E' pacifico, altresì, che del presidio locale ha fatto parte sin dall'inizio il CP_12 residente in Catanzaro, per come affermato dal ricorrente e non contestato. In occasione della commessa a Catanzaro, il ricorrente è stato chiamato ad occuparsi della medesima, recandosi periodicamente in loco in trasferta durante il primo anno, da marzo 2023 a febbraio 2024. La società ha sostenuto in memoria che l'iniziale gestione dell'attività da remoto, con episodiche trasferte a Catanzaro, era stata possibile in quanto il ricorrente era stato impegnato nella coda delle precedenti attività: di tale assunto non è stata, tuttavia, fornita la prova. Il teste ha, infatti, dichiarato che “Quando il ricorrente è stato assegnato alla Tes_1 commessa di Catanzaro, a marzo 2023, non aveva né la commessa né altre Per_1 commesse”. Anche il teste intimato dalla società, ha riferito che a marzo 2023 Tes_2
è terminata la proroga della commessa a Taranto;
ha poi specificato che il lavoro Per_1 attoreo da remoto era compatibile con una gestione di risorse che non richiedeva la presenza sul posto con continuità. Va poi rilevato che, unitamente al ricorrente, è stato impegnato nella commessa calabra anche il sig. n. q. di “capo della a Controparte_10 Parte_4 Catanzaro, di cui aveva la gestione amministrativa ed economica”: anche in tal caso il sig. ha sempre lavorato stabilmente dalla sede di ZZ sino alle sue dimissioni Tes_4 (19.2.24, per come dichiarato dallo stesso in qualità di teste). Tes_4 Il sopravvenuto trasferimento del ricorrente a Catanzaro, dal marzo 2024, è stato giustificato dalla società “a seguito della comunicazione del committente (e della richiesta di costui di implementare la struttura organizzativa e operativa dedicata alla commessa)”
“proprio per dar seguito all'invito del committente stesso di procedere “all'aumento del personale sia della struttura organizzativa che della struttura operativa (impianti elettrici, idrici e meccanici)” (cfr. pag. 4 della memoria). La convenuta ha, dunque, sostenuto che l'ampliamento delle superfici nella commessa e la Co richiesta della committente di un in loco hanno costituito le ragioni del trasferimento. A sostegno di tali ragioni, la convenuta, pur avendo indicato la delibera del committente (n. 208/2024 del 15 febbraio 2024) relativa ad un ampliamento delle superfici da gestire per circa 18.000 mq, non l'ha prodotta. La società ha, invece, depositato una PEC del 6 maggio 2024 del geometra Per_3
dal seguente tenore: “Vista la delibera N. 208/2024 del 15/02/2024, relativamente
[...] all'aumento delle superfici per circa 18.000,00 mq, si precisa che è necessario procedere all'aumento del personale sia della struttura organizzativa che della struttura operativa (impianti elettrici, idrici e meccanici). Si chiede inoltre la trasmissione del cronoprogramma dei lavori relativi all'offerta tecnica migliorativa presentata in fase di gara”. Con tale pec, dunque, risulta che effettivamente la committente ha aumentato le superfici e ha richiesto alla convenuta l'aumento del personale: tuttavia, l'aumento delle superfici risulta determinato con delibera del 15 Febbraio 2024 dalla committente e, dunque, in data successiva all'impugnato trasferimento;
parimenti, la richiesta di aumento del personale risale al maggio del 2024 e, anche in tal caso, successivamente al trasferimento del ricorrente;
infine, non è specificamente richiesto dalla committente un aumento della figura del building manager che, come già precisato, faceva già parte del presidio in loco a Catanzaro. Quanto poi alla pec del 26.11.24 dell'ing. , Tes_6 responsabile Area Servizi Tecnici e Negoziali Università degli Studi di Catanzaro (cfr. doc 11 soc), deve rilevarsi che nella stessa è stata rappresentata una criticità contingente e personale per la difficoltà di reperire sul cellulare il geometra è stata quindi CP_8 invitata la convenuta a “comunicare almeno un numero di telefono attivo e sempre raggiungibile di un vostro referente sul campo che possa dare informazioni precise in tempo reale della situazione degli impianti da voi gestiti”. E' evidente che l'esigenza della Co committente di comunicare con il è determinata dalla impossibilità di reperire telefonicamente il in concreto assegnato a Catanzaro, e non dall'aumento CP_12 delle superfici. Nella stessa mail la committente “considerata la complessità degli impianti da voi gestiti e la loro vitale importanza per garantire i servizi dell'università e del Policlinico universitario” ha rinnovato “l'invito di potenziare settore tecnico sul campo a servizio della commessa in questione mediante il reclutamento di almeno un ingegnere impiantista di comprovata esperienza che possa dare garanzia di efficienza e competenza”: appare, quindi, che a novembre 2024 la committente abbia richiesto nuovamente (come desumibile dalla locuzione “si rinnova l'invito”) un potenziamento del settore tecnico specialistico (ingegnere impiantista) e non già dello staff direttivo e organizzativo relativo alla figura del building manager, rivestita dal ricorrente. In base ai documenti esaminati, quindi, non sono stati riscontrati specifici fatti anteriori o comunque coevi alla decisione aziendale sul trasferimento del 8.2.2024 e idonei a provare la richiesta della committente di un rafforzamento della figura del BM. La prova orale non consente, poi, di superare le lacune documentali. Il teste dipendente della fino al 19.02.2024, si è limitato a riportare la Tes_4 CP_1 volontà della convenuta di trasferire il ricorrente “per ampliamento degli spazi su richiesta del cliente intorno alla fine del 2023 (io ero già dimissionario da novembre 2023): la sua conoscenza sulla genesi del trasferimento è dunque mediata, non fondata su atti da lui percepiti direttamente. Il teste ha confermato l'aumento delle superfici e le lamentele del cliente dalla Tes_2 fine del 2023 sulla mancanza di “un BM che gestisse l'attività in loco”; ha poi specificato che la presenza a Catanzaro di un BM (il geometra non è stata sufficiente CP_8 quando è stata incrementata l'area. Tuttavia, il richiamo all'anno 2023 appare sconfessato dalle stesse allegazioni della convenuta che ha indicato sia l'ampliamento delle superfici a febbraio 2024 (come da delibera del 15.2.24 n. 104, non depositata) sia la richiesta del rafforzamento della struttura organizzativa “contestualmente” (cfr. pag. 4 della memoria capo 13). Non può, poi, trascurarsi che la società, in memoria difensiva, non ha indicato che, sin dall'avvio dell'appalto, la presenza di un building manager in Catanzaro era stata già garantita con il geometra anzi, dopo avere sottolineato che, nell'offerta tecnica, CP_8 era stata prevista la presenza giornaliera del building manager all'interno del campus, ha dichiarato che il ricorrente era ancora impegnato nella coda delle precedenti attività (circostanza smentita dalla prova orale) al fine di giustificare l'iniziale gestione da remoto delle attività. Dunque, in memoria difensiva, la società non ha specificamente allegato la sopravvenuta esigenza di potenziare il numero dei Building Manager a Catanzaro, da aumentare a due unità: tale circostanza è stata indicata espressamente solo dal teste al di là delle Tes_2 allegazioni della parte. Ad ogni modo, l'effettività delle ragioni indicate dalla società risulta sminuita anche dal potenziamento di risorse nella sede di ZZ, originariamente assegnata al ricorrente. Si consideri che, in seguito alle dimissioni (2.2024) del Senior Contractor Manager
che è stato “a capo” della la società ha assunto sulla Controparte_10 Parte_4 sede di ZZ GI OL;
inoltre, da febbraio – marzo 2024 ha impegnato il
[...] non più sulla commessa di ma sulla sede di ZZ: è evidente che il CP_13 Pt_3 baricentro organizzativo aziendale è da configurarsi nella sede campana, nonostante le invocate esigenze organizzative a Catanzaro. Non può poi nemmeno trascurarsi che, successivamente al rifiuto del ricorrente di trasferirsi a Catanzaro, la società, pur avendo aperto una selezione ad aprile 2024, non ha Co assunto nessuno per il ruolo di a Catanzaro. L'assenza di impiego a Catanzaro di un secondo BM (da rinvenirsi potenzialmente tra i Building manager già in forza all'azienda o tra nuovi eventuali assunti) esclude la reale urgenza organizzativa nella sede della commessa. Nello stesso modo non è stato allegato e provato che la committente abbia contestato l'assenza di un secondo BM a Catanzaro. In conclusione, pur essendo indiscutibile che la scelta delle modalità di esecuzione della prestazione (se da remoto con trasferte sul cantiere oppure in loco a seguito di trasferimento) è rimessa alla discrezionalità del datore, nel caso di specie le ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art 2103 c.c., indicate in memoria (le richieste del committente e le effettive esigenze organizzative di governo della commessa), e le criticità operative presso la commessa, indicate nella contestazione degli addebiti, non sono state provate. Il trasferimento è, dunque, illegittimo. 7 L'illegittimità del trasferimento integra un inadempimento del datore, con la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. 18209/2002; 4709/2012). Tenuto conto di una comparazione delle condotte delle parti (cfr Cass. n. 5444 del 15.4.2002: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma”), a fronte della gravità della condotta del datore che ha trasferito il lavoratore in una sede lontana circa 400 km dalla residenza, con notevole incidenza sull'assetto familiare ed economico ed in assenza di puntuale e formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, non risulta contrario a buona fede il parziale rifiuto di adempimento del lavoratore che, offrendo la disponibilità a lavorare nella sede di provenienza (corrispondente alla sede di ZZ), ha impugnato l'assegnazione nella sede lontana con missiva del 12.3.24, si è recato il 25.3.24 presso la sede campana in assenza di riscontro aziendale ed è stato allontanato e sottoposto al procedimento disciplinare. Ai fini della comparazione tra le condotte, si consideri anche che il lavoratore, già con pec del 12.3.2024, non solo aveva impugnato il trasferimento e messo a disposizione del datore la propria prestazione lavorativa presso la sede di ZZ, ma aveva anche avvertito la società che, in caso di mancato riscontro entro 10 gg, sarebbe stato costretto a adire l'autorità giudiziaria per ottenere la rimozione degli effetti. Il rifiuto al trasferimento, accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, risulta dunque conforme a buona fede in quanto proporzionato in considerazione della distanza notevole, dei tempi stretti, della concreta incidenza su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore. 8 Dall'insussistenza del fatto contestato deriva l'applicazione del 4° comma dell'art 18 St. Lav. e, dunque, la tutela reintegratoria attenuata: nella specie, infatti, non sussiste proprio il fatto illecito da intendersi quale condotta inadempiente (assenza ingiustificata) del lavoratore (cfr. Cass. 19579-2019). In termini analoghi, la Suprema Corte, con sentenza n. 18418/2016, ha sottolineato che
“l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. Nella specie la sentenza impugnata ha accertato la sostanziale non illiceità dei fatti addebitati, e tale accertamento non ha formato oggetto di adeguata censura ad opera della ricorrente. Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile”. Ai sensi del 4° comma dell'art 18 St. Lav. novellato, il licenziamento irrogato con lettera del 24.4.2024 va, pertanto, annullato e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
9 Va, per completezza, precisato che la legge prevede la deduzione di quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Nella specie, nessuna allegazione e prova è stata offerta dalla convenuta in merito allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del ricorrente ovvero alla mancata diligenza nella ricerca di nuova occupazione.
10 Va accolta anche la domanda attorea di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta dalla società, circostanza non contestata da quest'ultima e risultante dalla busta paga di aprile 2024 (cfr. trattenute € 3.947,66 per mancato preavviso): in assenza di ragioni volte a giustificare la trattenuta da parte della datrice di lavoro di somme a titolo di preavviso, segue, pertanto, la condanna della convenuta alla relativa restituzione in favore del ricorrente.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di e dichiara la illegittimità del trasferimento Parte_1 impugnato;
- annulla il licenziamento irrogato con lettera del 24.04.2024 e condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna, altresì, la convenuta alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.700,00, oltre spese per contributo unificato pari a € 259,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 12/12/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La lite instaurata il 06.09.2024 verte sull'impugnativa del licenziamento irrogato con lettera del 24.04.2024 con decorrenza dal 09.04.2024.
2 I rilevanti fatti storici sono pacifici. Il ricorrente, assunto da dal 01.01.2006 Controparte_3 come Building Manager (BM), inquadrato al 6° liv. è passato a Controparte_4 seguito di incorporazione della società a lavorare per la convenuta (originariamente denominata Manutencoop Facility Management) dal 1.1.2010; dal 1.1.2012, è mutato il CCNL, essendo stato applicato al rapporto di lavoro il CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi, con parità di qualifica e mansione;
in data 9 ottobre 2018, in seguito a processo di riorganizzazione aziendale e razionalizzazione dei ruoli e con verbale di
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18997 / 2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1 Prof. RICCARDO BOLOGNESI (C.F. e dall'Avv. GIAMMARIA C.F._2 LATTUCA (C.F. ), giusta procura in calce al ricorso, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso l'Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, con Studio in Roma (00192) in Via Crescenzio n. 38, fax 06/39038700; Ricorrente CONTRO
(C.F. e P.I.: ), corrente in Zola Predosa (BO), in persona del CP_1 P.IVA_1 procuratore speciale Dott. (C.F.: ), con domicilio Controparte_2 C.F._4 eletto in Napoli, Piazza della Repubblica n. 2, presso la persona e lo studio dell'Avv. Prof. Francesco Santoni (C.F.: pec: fax n. C.F._5 Email_1 081-7611341), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, unitamente all'Avv. Andrea Rondo (C.F.: ; pec: C.F._6
fax n. 051-309321), del Foro di Bologna;
Email_2 Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
1 conciliazione in sede sindacale, al ricorrente è stato attribuito il 5° Livello del CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi. In qualità di Building Manager, il ricorrente ha avuto la responsabilità della gestione operativa della commessa della resistente, occupandosi del rapporto con i Clienti/Committenti, della gestione economica della commessa (ad. es., dell'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto); ha avuto il compito di relazionare ai Clienti/Committenti sull'andamento della commessa e di eventuali problematiche tecniche e commerciali afferenti alla stessa;
ha provveduto a emissione e comunicazione dei preventivi dei nuovi lavori ai Clienti/Committenti; si è occupato della gestione amministrativa e operativa degli operai assegnati alla specifica commessa. A partire da marzo 2023, il ricorrente è stato assegnato, quale Building Manager, presso l'appalto denominato «Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti a servizio degli immobili dell' in Viale Controparte_5 Tommaso Campanella, n.11, Catanzaro (CZ)». Inizialmente, il ricorrente ha operato da remoto dalla propria sede contrattuale di ZZ (NA), recandosi presso il cliente periodicamente, all'incirca una volta ogni 15 giorni. Con lettera dell'8 febbraio 2024 con oggetto «invio in missione e successivo trasferimento», la in ragione di «specifiche esigenze tecnico/organizzative», CP_1 ha comunicato al ricorrente la variazione temporanea di sede lavorativa dal 19 febbraio 2024 sino al 20 marzo 2024 e il trasferimento di sede definitivo dal giorno 21 marzo 2024, dalla originaria sede di provenienza di ZZ (NA) alla sede della Committente presso la Commessa dell'Ospedale CP_5 Il ricorrente ha rifiutato la consegna della lettera in data 8.2.24 e dal 19.2.24 è stato in malattia. Con lettera inviata a mezzo del legale di fiducia del 12 marzo 2024, il ricorrente ha rifiutato e impugnato in via stragiudiziale il trasferimento, rappresentando le sue difficoltà di salute e la notevole distanza geografica della nuova sede lavorativa rispetto alla sua abitazione, tale da pregiudicare in modo irreparabile l'unità familiare;
ha, poi, offerto la prestazione presso la originaria sede contrattuale di assunzione di ZZ (Na), rendendosi disponibile a proseguire le prestazioni di lavoro dalla sede di provenienza. Il giorno 25 marzo 2024, in assenza di riscontro da parte della CP_1 all'impugnazione stragiudiziale del trasferimento, il ricorrente si è presentato presso la sede di ZZ (NA), ma è stato allontanato da alcuni dipendenti della società all'ingresso della sede;
in pari data, ha allora inviato all'azienda una comunicazione, rappresentando gli eventi e restando in attesa di un riscontro per riprendere servizio. Il responsabile aziendale, con mail del 25.3.24, ha dato atto che dal 21 marzo 2024 il ricorrente risultava trasferito presso la sede di Catanzaro “e pertanto non si spiega la sua presenza odierna nella sede di ZZ;
mi legge in copia il Prof. Bolognesi che potrà senz'altro chiarirle che una semplice impugnazione stragiudiziale del trasferimento non le consente di prendere servizio nella 'vecchia' sede di lavoro”. Con lettera datata 8 aprile 2024, la società - premesso che in data 8.2.24 vi era stato un incontro nel quale era stata manifestata l'insorgenza di “criticità operative presso la commessa” - ha contestato disciplinarmente al ricorrente di non essersi presentato sul posto di lavoro presso l'Ospedale Mater Domini di Catanzaro dal 25 marzo 2024, senza giustificare validamente l'assenza. Il ricorrente ha fornito le seguenti giustificazioni scritte in data 14 aprile 2024: «Riscontro la Vs lettera di contestazione disciplinare inviata in data 9 aprile u.s., ribadendo il contenuto della lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 11 marzo u.s. dal mio legale di fiducia Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, con la quale ho impugnato e contestato i presupposti di cui all'art. 2103 c.c. riguardo il trasferimento disposto presso la sede operativa dell'appalto dell' Controparte_5 in Viale Tommaso Campanella, n. 115 – 88100 Catanzaro (CZ). Ho impugnato, ad ogni effetto di legge, il trasferimento de quo, in quanto illegittimo e ingiustificato, stante, in particolare, la radicale insussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ed ho offerto formalmente le prestazioni lavorative e disponibilità a riprendere servizio presso la mia sede, ovvero ZZ, Via Campi Flegrei, n. 34, presso la quale mi sono reso anche materialmente disponibile a rendere la prestazione lavorativa, presentandomi in sede la mattina del 25 marzo u.s., salvo essere fermato e allontanato. Avuto riguardo alle circostanze concrete, il rifiuto al trasferimento trova legittimazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., quale eccezione di inadempimento, rispetto all'esercizio illegittimo del potere di trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. che va ad incidere significativamente su fondamentali esigenze di vita e familiari. Infatti, come ho già rappresentato all' , soffro di grave lombalgia acuta, che rende CP_5 oggettivamente impossibile il mio trasferimento stabile a Catanzaro. Si osserva, inoltre, che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 400 chilometri dal luogo di residenza incide negativamente sulla vita personale e di relazione, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento degli equilibri familiari. Considerata la notevole distanza geografica tra la mia residenza e Catanzaro, che di certo non può consentire il pendolarismo, il disposto trasferimento è idoneo a produrre un grave pregiudizio consistente innanzitutto nella irrimediabile lesione del diritto a una esistenza libera e dignitosa, di cui all'art. 36 Cost.. Le illustrate difficoltà di salute, la notevole distanza geografica della nuova sede lavorativa rispetto alla mia abitazione, il rischio di pregiudicare in modo irreparabile l'unità familiare e il diritto/dovere di cura della famiglia, nonché l'assenza di mezzi economici adeguati a sopportare il trasferimento, ancor più limitati a seguito del “taglio” di stipendio che ho recentemente avuto, giustificano e fanno emergere la buona fede e la proporzionalità del mio comportamento, dovendo, invece, rilevarsi l'assoluta infondatezza degli addebiti disciplinari, in quanto i fatti contestati sono del tutto insussistenti, sia dal punto di vista materiale che giuridico. Si contestano, peraltro, perché insussistenti, le asserite criticità operative che avrebbero reso indispensabile la presenza stabile in loco, dal momento che a Catanzaro è già presente un altro building manager e che la Committente non ha mai palesato alcuna criticità o lamentela di sorta, in un anno di attività. Confido, pertanto, che l' voglia CP_5 archiviare il procedimento disciplinare». Con lettera datata 24 aprile 2024, ha concluso il procedimento disciplinare CP_1 con lettera di licenziamento senza preavviso. Con lettera del 6 giugno 2024, il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento per giusta causa. 3 Nella presente impugnativa di licenziamento dovuto alla perdurante assenza dal servizio presso una nuova sede di destinazione, il ricorrente non ha contestato l'addebito, ma lo ha reputato giustificato, in quanto espressione di un rifiuto opposto al colpevole inadempimento del datore che avrebbe emesso un ordine di trasferimento illegittimo. In tal caso va osservato che, ai fini dell'individuazione dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro l'onere di provare la legittimità dell'ordine di trasferimento, quale fondamento della giusta causa, mediante l'allegazione delle sottese esigenze organizzative che lo giustificano ai sensi dell'art. 2103 c.c., mentre il lavoratore può limitarsi ad impugnare il licenziamento, sostenendo l'illegittimità dell'ordine inadempiuto, senza alcun onere iniziale di contestazione di fatti la cui prova ed allegazione ricade sul datore di lavoro (cfr. Cass. 14375/2016). La verifica della legittimita' del trasferimento, dunque, costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento della legittimita' del licenziamento in quanto la giusta causa e' individuata nella inottemperanza alle disposizioni impartite dal datore di lavoro: il trasferimento del lavoratore al di fuori delle condizioni tecniche, organizzative e produttive, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e può giustificare, quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. e in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato (cfr. Cass. 27844 del 30/12/2009). 4 Va poi osservato che è innegabile l'attribuzione del potere discrezionale in capo al datore di lavoro di organizzare il proprio ufficio in base a determinazioni unilaterali, ma queste ultime incontrano comunque dei limiti esterni nella posizione soggettiva su cui il provvedimento (nel qual caso di trasferimento) incide. In particolare, è l'art. 2103 c.c. a limitare lo ius variandi del datore ed a consentire il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra solo ove ricorrano
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Va subito precisato che il controllo giudiziale è limitato alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni di cui alla norma citata e non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea o meno a soddisfare le esigenze organizzative o se sia inevitabile, atteso l'esercizio della libertà dell'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 02/08/2002, n. 11624; Cass. civ., Sez. lav., 23/02/1998, n. 1912; Trib. Torino, 19/11/1994; Cass. civ., Sez. lav., 11/08/1992, n. 9487; Cass. civ., Sez. lav., 06/04/1992, n. 4178; Cass. civ., Sez. lav., 21/08/1991, n. 9011; Pret. Milano, 15/07/1991; Pret. Vicenza, 20/05/1990; Cass. civ., Sez. lav., 19/06/1987, n. 5432; Cass. civ., 14/06/1985, n. 3580). Ne consegue che non è ravvisabile un onere del datore (analogo a quello sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro) di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione. Ed infatti, “Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo” (Cass. Sentenza n. 5099 del 02/03/2011). Le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, quindi, devono intendersi in senso oggettivo come effettiva sussistenza delle ragioni indicate dal datore ed idoneità delle stesse a giustificare il trasferimento (con i limiti precisati del controllo giudiziale), ferma restando l'equivalenza delle mansioni rispetto a quelle svolte dal lavoratore nella sede di provenienza. Esse, inoltre, non impongono al datore di lavoro un onere di comparazione tra tutti i dipendenti astrattamente idonei al trasferimento, salvo il rispetto delle clausole generali di buona fede e correttezza o una diversa regolamentazione nel contratto collettivo. Dunque, il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento di una trasparente correlazione tra provvedimento datoriale, da una parte, e assetti delle unità produttive interessate e finalità tipiche dell'impresa, dall'altra, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
tale controllo trova limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore e/o l'opportunità del trasferimento, potendo tale scelta estrinsecarsi nell'opzione tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente opportune e non necessitando, ai fini della sua legittimità, anche del requisito dell'inevitabilità sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria. 5 Quanto al caso in esame, è pacifico che il si avvale di sistemi per il Parte_2 controllo e la supervisione degli edifici della commessa, coordina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della commessa, garantendo che le riparazioni e gli Co interventi siano eseguiti in modo tempestivo, efficiente e in sicurezza. Il è responsabile della sicurezza degli occupanti dell'edificio/edifici appartenenti alla commessa e della conformità alle norme e ai regolamenti vigenti: si occupa della gestione dei piani di emergenza, della formazione del personale e dell'implementazione di misure di sicurezza appropriate;
supervisiona i fornitori di servizi (es.: ascensori, estintori, CCTV, etc) ed eventuali problematiche relative all'interferenza tra loro e con i tecnici dell'azienda
. CP_1 Nel caso di lavori di ristrutturazione, il building manager assicura la consegna dei progetti tramite la pianificazione ed elaborazione di dichiarazioni metodologiche e la valutazione dei rischi. Egli è il referente dell'appaltatore e il punto di riferimento per clienti, subappaltatori, per la consegna e stoccaggio di attrezzature e materiali, nonché nella definizione dei requisiti di accesso e delle informazioni progettuali necessarie. Sul punto, il teste - che ha intentato una analoga causa contro la convenuta Testimone_1
- ha riferito che “Il profilo del Building Management richiede competenze relative alla gestione del personale, alla conoscenza delle norme di sicurezza, alla comprensione dei PMS (piano manutenzione straordinario), alla pianificazione delle attività di manutenzione, fino alla valutazione immobiliare. Fra le principali responsabilità, vi è la gestione delle operazioni quotidiane, settimanali e mensili e la supervisione del personale addetto alla manutenzione, alla pulizia e alla sicurezza, nonché la gestione dei fornitori esterni e degli appaltatori. In qualità di gestore, il Building Manager (BM) si avvale di sistemi per il controllo e la supervisione degli edifici della commessa;
coordina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della commessa, garantendo che le riparazioni e Co gli interventi siano eseguiti in modo tempestivo dal personale manutentivo. Il gestisce le apparecchiature relative alla sicurezza dell'edificio (attrezzature antiincendio, estintori, rilevatori di fumo)… Nel caso di lavori di ristrutturazione, il building manager assicura la consegna dei progetti tramite la pianificazione ed elaborazione di dichiarazioni metodologiche e la valutazione dei rischi. Egli è il referente dell'appaltatore in relazione alla singola commessa e Co risponde al responsabile della commessa;
il è il punto di riferimento per clienti, subappaltatori, per la consegna e stoccaggio di attrezzature necessarie”. Anche il teste , che lavora per la convenuta come Key account Testimone_2 Manager, ha confermato che “Il profilo del Building Management richiede competenze relative alla gestione del personale, alla conoscenza delle norme di sicurezza e del capitolato tecnico, alla sovraintendenza delle attività di natura ordinaria e straordinaria, alla garanzia delle attività manutentive, alla gestione dei guasti”. Co Quanto al luogo di svolgimento, dalla prova testimoniale è emerso che il si reca nelle sedi delle commesse in trasferta quando necessario e non per tutta la durata delle stesse. Co Il teste ha, infatti, riferito che “In base all'attività ordinaria, il si avvale dei Tes_1 tecnici (idraulici o elettricisti o antiincendio) dell'azienda o di una ditta CP_1 Co specializzata;
in caso di manutenzione straordinaria richiesta dal cliente, il gestisce da Co remoto l'attività da svolgere…. Quando prima ho indicato che l'attività di era svolta da remoto, volevo intendere che essa veniva resa dalla sede di ZZ”. Il teste ha poi riferito di avere svolto anch'egli l'attività di Building Manager “dalla Tes_1 sede della e non dalla sede del Cliente o della commessa”; parimenti, il collega CP_1
Building Manager, ha “seguito la commessa di in trasferta, Testimone_3 Pt_3 essendo la sua sede in ZZ;
ricordo che si recava dalla sua abitazione in Napoli, con auto aziendale a tutti i giorni, almeno dal 2019 al 2024; ricordo che chiedeva il Pt_3 rimborso delle spese sostenute nel luogo della commessa. Ricordo che a febbraio o marzo 2024 il sig è stato spostato alla commessa del comprensorio di ZZ, lasciando Tes_3 quella di ”. Pt_3 Co Anche il teste ha confermato che l'attività di è stata svolta dal sig. Tes_2 Tes_3
sulla commessa di , “in trasferta, essendo la sua sede in ZZ;
ricordo
[...] Pt_3 che si è recato dalla sua abitazione, in Napoli, con auto aziendale a tutti i giorni, Pt_3 almeno per 2 o 3 anni circa;
ricordo che ha chiesto il rimborso delle spese sostenute nel luogo della commessa ed è rientrato a Napoli tutti i giorni, attesa la breve distanza geografica. Ricordo che nel 2024 non è stata più necessaria nella commessa di la Pt_3 presenza di che è tornato ad occuparsi in prevalenza della sede di ZZ e Tes_3 delle attività edili”. Conseguentemente, l'iniziale riferimento del teste allo svolgimento dell'attività Tes_2 di Building Manager “presso la sede del Cliente o della commessa”, unitamente al Co richiamo al lavoro da remoto dello stesso , non induce a ritenere che l'azienda ricorra Co tutte le volte a trasferimenti dei propri dipendenti in base alle commesse: l'attività del è svolta presso il cliente con diverse frequenze a seconda delle singole esigenze. Parimenti, il teste ha dichiarato che il sig. “ha lavorato su commesse a Tes_4 Tes_3 Cassino… so che si è recato tutti i giorni a partendo dalla sua abitazione sita in Pt_3 Napoli. So che ha usufruito di auto aziendale;
so che ha avuto il rimborso delle spese per vitto, pedaggi, parcheggi”. Anche in tal caso, il riferimento del teste al lavoro Tes_4 dei BM “sui cantieri” non esclude che lo stesso sia effettuato con la modalità della trasferta. Quanto ai compiti svolti, il teste ha riferito che “Il Ricorrente aveva la Tes_1 responsabilità della gestione operativa di alcune commesse della Resistente, occupandosi in autonomia del rapporto con i Clienti/Committenti, della gestione economica della commessa (ad. es., dell'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto); relazionava ai Clienti/Committenti sull'andamento della commessa e su eventuali problematiche tecniche e commerciali afferenti alla stessa;
si occupava di emissioni e comunicazione dei preventivi dei nuovi lavori ai Clienti/Committenti; si occupava, altresì, della gestione amministrativa e operativa degli operai assegnati alla specifica commessa (quanto alla turnazione, reperibilità, straordinari)”. Il teste ha dichiarato, altresì, che “Negli anni 2018-2019, il Ricorrente ha lavorato Tes_1 dalla sede di ZZ (NA), sempre come Building Manager, insieme a me, su commesse in AM ( ) e in IA ( ) nonché in LI (Lagonegro e altre)”; Per_1 Per_1 ha, poi, precisato che “Quando il ricorrente si recava in trasferta presso le commesse (anche in Catanzaro) usufruiva dell'auto aziendale, dell'alloggio in hotel, del rimborso spese per vitto. Mi sembra che venisse erogato dall'azienda anche la somma forfetaria di euro 15 al giorno per il pernottamento a richiesta. Salve le trasferte, i contatti con clienti e operai della commessa avvenivano giornalmente da parte del Ricorrente tramite telefono o da remoto”. Il teste quanto alle commesse precedenti, ha riferito che il ricorrente “per la Tes_2 commessa in AM si è recato continuamente (circa 4-5- volte a settimana) in Per_1 diversi punti vendita del cliente;
quanto alle sedi di in IA, è partito ogni 15 Per_1 giorni e si è trattenuto circa due giorni, per come ricordo… Il ricorrente ha partecipato in una fase iniziale anche ad una commessa in LI (Lagonegro) da novembre 2022: in tal caso si è recato solo qualche volta nel cantiere. Quando il ricorrente si è recato in trasferta presso le commesse (anche in Catanzaro), ha usufruito dell'auto aziendale, dell'alloggio in hotel, del rimborso spese per vitto. Salve le trasferte, i contatti con clienti e operai della commessa sono avvenute giornalmente da parte del ricorrente tramite telefono”. Anche il teste che ha lavorato come manutentore, ha riferito che, in Testimone_5 occasione della commessa di (poi diventata Conad) nella sede di Casamassima in Per_1 Bari, “Il ricorrente si è recato ogni 2 settimane nel cantiere e si è intrattenuto circa 2-3 giorni;
nelle altre giornate ci siamo sentiti al telefono. Il ricorrente è stato assegnato anche Co alla commessa in Bari via Napoli per un paio di anni circa;
anche in tal caso è venuto nel cantiere quando era necessario”. Il teste ha, poi, precisato che “Quanto alla a Tes_1 Parte_4
Catanzaro, il Ricorrente ha operato da remoto svolgendo le mansioni sopra descritte, dalla propria sede contrattuale di ZZ (NA); si è poi recato fisicamente presso il Cliente, in media una volta ogni 7-15 giorni. Per la commessa di Catanzaro, il Ricorrente ha lavorato con il Geom. , anch'esso che Controparte_8 Controparte_9 CP_1 svolgeva la prestazione stabilmente a Catanzaro”. Ha aggiunto che: “Presso la sede di ZZ (NA), ha lavorato anche il Sig. come Senior Contractor Controparte_10 Manager;
egli era a capo della a Catanzaro, di cui aveva Parte_4 la gestione amministrativa ed economica. Il Sig. benché fosse a capo Controparte_10 della commessa di Catanzaro, ha sempre lavorato stabilmente dalla sede di ZZ (NA), almeno sino alle sue dimissioni rese intorno al periodo natalizio anno 2023. In seguito alle dimissioni del Sig. la Società ha assunto sulla sede di ZZ (NA), Controparte_10 come riferitomi da colleghi, un uomo il cui nominativo non conosco”. Il teste ha confermato che il ricorrente “Inizialmente ha lavorato da remoto” a Tes_2 Catanzaro e ha riferito che ciò è accaduto “in quanto vi era una gestione di risorse iniziale che consentiva di non essere sempre presenti sul posto con continuità”. Ha poi riferito che
“ è il contract manager che ha la gestione del cliente anche dal punto di Controparte_10 vista amministrativo;
non lavora con continuità sul cantiere;
si è recato spesso in Catanzaro circa 2 volte a settimana, mentre gli altri giorni è rimasto nella sede di ZZ. Avviata la commessa, il sig ha anche ridotto le sue uscite a Tes_4 Catanzaro”. Il teste ha, inoltre, dichiarato che “I mq affidati durante la gara presso Tes_2 Catanzaro sono tuttavia aumentati di circa 18-20.000 mq e il cliente ha iniziato a lamentare, nella attività quotidiana, la mancanza di un BM che gestisse l'attività in loco. Sono a conoscenza di tale circostanza, perché io ho avuto contatti con il cliente che, alla fine del 2023, si è lamentato di ciò. Sul cantiere vi era un geometra, , Controparte_8 che aveva la gestione quotidiana dell'appalto per attività meccaniche ed edili;
è un BM;
tuttavia, non è stata sufficiente la sua sola presenza in cantiere quando è stata incrementata l'area”. Quanto agli uffici della convenuta a Catanzaro, il teste ha dichiarato che “vi Tes_2 sono uffici dislocati della convenuta ed operativi … presso l'azienda è Parte_4 Par presente l'ufficio di direzione tecnica e presidio, ove operano il direttore tecnico e RUP
, che lavoravano per il cliente”. Persona_2 Il teste ha confermato che “A Catanzaro, infatti, vi è un ufficio della convenuta, Tes_4 ove lavorano il geometra , quale BM, e qualche operaio (non ricordo i nomi), CP_8 quale elettricista e meccanico, tutti dipendenti della convenuta”. Il teste ha anche riferito che la società, dopo il rifiuto del ricorrente, ha “aperto Tes_2 una selezione di personale da dedicare alla commessa verso aprile 2024, se non ricordo male” (circostanza confermata dal teste . Tes_4 Il teste - che ha lavorato per la società convenuta dal 2001 al 19.2.2024 Controparte_10 con mansioni, da ultimo, di contract manager - ha dichiarato di essersi “spostato in trasferta nei cantieri in occasione delle commesse in Catanzaro dell' Controparte_5 (da marzo 2023 a febbraio 2024) e in IA (dal 2021 in poi)”. Il teste ha
[...] riferito di essere “stato a capo della commessa e di avere “avuto la Parte_4 gestione amministrativa e economica;
ho seguito la fase dell'appalto dalla aggiudicazione all'avvio della commessa;
mi sono interfacciato con il RUP del cliente , Persona_3 Contr
, e (direttore Esecuzione contratto) Mi sono recato all'inizio diverse
[...] Per_4 volte e mi sono intrattenuto anche diversi giorni;
poi quando vi è stato l'avvio, mi sono recato di meno;
all'incirca sono andato a Catanzaro ogni 15 giorni per 2-3 giorni. Mi sono recato sempre in trasferta: la società ha provveduto a sostenere i costi di vitto e alloggio”. Il teste ha, poi, riferito che “La convenuta ha ritenuto di trasferire il ricorrente a Catanzaro per ampliamento degli spazi su richiesta del cliente intorno alla fine del 2023 (io ero già dimissionario da novembre 2023)”. 6 Alla luce della prova orale raccolta, deve dunque rilevarsi che generalmente il BM opera dalla sede di ZZ e si reca presso le varie commesse con trasferte (cfr. Tes_3 Tes_1 e lo stesso ricorrente prima del marzo 2024); la società ha comunque anche impegnato un BM stabilmente presso i luoghi delle commesse (cfr. a Catanzaro). CP_8 Co La funzione svolta dal ricorrente quale è stata di coordinamento e supervisione dei lavori e delle risorse, non di esecuzione materiale. Sulla commessa Auchan/Conad di Casamassima (BA), è risultato che il ricorrente ha gestito la commessa da remoto e dunque da ZZ, con visite periodiche (2–3 giorni ogni due settimane) e contatti telefonici. Parimenti, su altre commesse (TIM Bari), il criterio non è mutato: presenza on demand, quando l'attività lo ha richiesto, e gestione corrente da remoto. E poi pacifico che la società si è aggiudicata un appalto di durata di 48 mesi dal 16/03/2023, prorogabili per altri 12, per la gestione del servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti a servizio agli immobili dell'azienda ospedaliero CP_5
sita in viale Tommaso Campanella n. 115 a Catanzaro. Parte_4 Dal capitolato dell'appalto risulta che “I servizi di manutenzione sono Parte_4 assicurati attraverso … presidio e reperibilità operativa” (cfr. doc 3 soc. pag. 45) e che “Il Responsabile di Commessa, che fungerà anche da interfaccia con il Responsabile del Procedimento/manager Direzione Tecnica, dovrà essere costantemente reperibile h24, 365 giorni all'anno in modo da garantire il governo, presidio e risoluzione di eventuali criticità non risolte. Inoltre, avrà il compito di attivare le squadre di emergenza che potranno rendersi necessarie per eliminare situazioni di pericolo incipiente” (doc 3 soc pag. 55). E' pacifico, inoltre, che sulla commessa è stato organizzato e dimensionato Parte_4 un gruppo di lavoro con la previsione di un BM, di alcuni supervisori di impianti, operatori, tecnici e manutentori;
dall'offerta tecnica allegata (cfr. doc 3 bis soc.) è stato, infatti, previsto un BM nel presidio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e parimenti è stata garantita la sua reperibilità h24 (oltre che quella del Responsabile di Commessa). Come indicato nell'offerta tecnica dell'azienda “Il Building Manager supporta attivamente il Responsabile di Commessa nell'esercizio delle sue mansioni;
è giornalmente presente all'interno del Campus (oltre che reperibile h24) ed ha in carico il coordinamento operativo del personale in campo, il monitoraggio della perfetta esecuzione delle prestazioni, l'applicazione corretta delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
la gestione delle richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'AOUMD”. Oltre le unità operative in presidio, la convenuta ha creato anche un'apposita Centrale Operativa allestita presso i locali messi a disposizione all'interno del Presidio Ospedaliero. E' pacifico, altresì, che del presidio locale ha fatto parte sin dall'inizio il CP_12 residente in Catanzaro, per come affermato dal ricorrente e non contestato. In occasione della commessa a Catanzaro, il ricorrente è stato chiamato ad occuparsi della medesima, recandosi periodicamente in loco in trasferta durante il primo anno, da marzo 2023 a febbraio 2024. La società ha sostenuto in memoria che l'iniziale gestione dell'attività da remoto, con episodiche trasferte a Catanzaro, era stata possibile in quanto il ricorrente era stato impegnato nella coda delle precedenti attività: di tale assunto non è stata, tuttavia, fornita la prova. Il teste ha, infatti, dichiarato che “Quando il ricorrente è stato assegnato alla Tes_1 commessa di Catanzaro, a marzo 2023, non aveva né la commessa né altre Per_1 commesse”. Anche il teste intimato dalla società, ha riferito che a marzo 2023 Tes_2
è terminata la proroga della commessa a Taranto;
ha poi specificato che il lavoro Per_1 attoreo da remoto era compatibile con una gestione di risorse che non richiedeva la presenza sul posto con continuità. Va poi rilevato che, unitamente al ricorrente, è stato impegnato nella commessa calabra anche il sig. n. q. di “capo della a Controparte_10 Parte_4 Catanzaro, di cui aveva la gestione amministrativa ed economica”: anche in tal caso il sig. ha sempre lavorato stabilmente dalla sede di ZZ sino alle sue dimissioni Tes_4 (19.2.24, per come dichiarato dallo stesso in qualità di teste). Tes_4 Il sopravvenuto trasferimento del ricorrente a Catanzaro, dal marzo 2024, è stato giustificato dalla società “a seguito della comunicazione del committente (e della richiesta di costui di implementare la struttura organizzativa e operativa dedicata alla commessa)”
“proprio per dar seguito all'invito del committente stesso di procedere “all'aumento del personale sia della struttura organizzativa che della struttura operativa (impianti elettrici, idrici e meccanici)” (cfr. pag. 4 della memoria). La convenuta ha, dunque, sostenuto che l'ampliamento delle superfici nella commessa e la Co richiesta della committente di un in loco hanno costituito le ragioni del trasferimento. A sostegno di tali ragioni, la convenuta, pur avendo indicato la delibera del committente (n. 208/2024 del 15 febbraio 2024) relativa ad un ampliamento delle superfici da gestire per circa 18.000 mq, non l'ha prodotta. La società ha, invece, depositato una PEC del 6 maggio 2024 del geometra Per_3
dal seguente tenore: “Vista la delibera N. 208/2024 del 15/02/2024, relativamente
[...] all'aumento delle superfici per circa 18.000,00 mq, si precisa che è necessario procedere all'aumento del personale sia della struttura organizzativa che della struttura operativa (impianti elettrici, idrici e meccanici). Si chiede inoltre la trasmissione del cronoprogramma dei lavori relativi all'offerta tecnica migliorativa presentata in fase di gara”. Con tale pec, dunque, risulta che effettivamente la committente ha aumentato le superfici e ha richiesto alla convenuta l'aumento del personale: tuttavia, l'aumento delle superfici risulta determinato con delibera del 15 Febbraio 2024 dalla committente e, dunque, in data successiva all'impugnato trasferimento;
parimenti, la richiesta di aumento del personale risale al maggio del 2024 e, anche in tal caso, successivamente al trasferimento del ricorrente;
infine, non è specificamente richiesto dalla committente un aumento della figura del building manager che, come già precisato, faceva già parte del presidio in loco a Catanzaro. Quanto poi alla pec del 26.11.24 dell'ing. , Tes_6 responsabile Area Servizi Tecnici e Negoziali Università degli Studi di Catanzaro (cfr. doc 11 soc), deve rilevarsi che nella stessa è stata rappresentata una criticità contingente e personale per la difficoltà di reperire sul cellulare il geometra è stata quindi CP_8 invitata la convenuta a “comunicare almeno un numero di telefono attivo e sempre raggiungibile di un vostro referente sul campo che possa dare informazioni precise in tempo reale della situazione degli impianti da voi gestiti”. E' evidente che l'esigenza della Co committente di comunicare con il è determinata dalla impossibilità di reperire telefonicamente il in concreto assegnato a Catanzaro, e non dall'aumento CP_12 delle superfici. Nella stessa mail la committente “considerata la complessità degli impianti da voi gestiti e la loro vitale importanza per garantire i servizi dell'università e del Policlinico universitario” ha rinnovato “l'invito di potenziare settore tecnico sul campo a servizio della commessa in questione mediante il reclutamento di almeno un ingegnere impiantista di comprovata esperienza che possa dare garanzia di efficienza e competenza”: appare, quindi, che a novembre 2024 la committente abbia richiesto nuovamente (come desumibile dalla locuzione “si rinnova l'invito”) un potenziamento del settore tecnico specialistico (ingegnere impiantista) e non già dello staff direttivo e organizzativo relativo alla figura del building manager, rivestita dal ricorrente. In base ai documenti esaminati, quindi, non sono stati riscontrati specifici fatti anteriori o comunque coevi alla decisione aziendale sul trasferimento del 8.2.2024 e idonei a provare la richiesta della committente di un rafforzamento della figura del BM. La prova orale non consente, poi, di superare le lacune documentali. Il teste dipendente della fino al 19.02.2024, si è limitato a riportare la Tes_4 CP_1 volontà della convenuta di trasferire il ricorrente “per ampliamento degli spazi su richiesta del cliente intorno alla fine del 2023 (io ero già dimissionario da novembre 2023): la sua conoscenza sulla genesi del trasferimento è dunque mediata, non fondata su atti da lui percepiti direttamente. Il teste ha confermato l'aumento delle superfici e le lamentele del cliente dalla Tes_2 fine del 2023 sulla mancanza di “un BM che gestisse l'attività in loco”; ha poi specificato che la presenza a Catanzaro di un BM (il geometra non è stata sufficiente CP_8 quando è stata incrementata l'area. Tuttavia, il richiamo all'anno 2023 appare sconfessato dalle stesse allegazioni della convenuta che ha indicato sia l'ampliamento delle superfici a febbraio 2024 (come da delibera del 15.2.24 n. 104, non depositata) sia la richiesta del rafforzamento della struttura organizzativa “contestualmente” (cfr. pag. 4 della memoria capo 13). Non può, poi, trascurarsi che la società, in memoria difensiva, non ha indicato che, sin dall'avvio dell'appalto, la presenza di un building manager in Catanzaro era stata già garantita con il geometra anzi, dopo avere sottolineato che, nell'offerta tecnica, CP_8 era stata prevista la presenza giornaliera del building manager all'interno del campus, ha dichiarato che il ricorrente era ancora impegnato nella coda delle precedenti attività (circostanza smentita dalla prova orale) al fine di giustificare l'iniziale gestione da remoto delle attività. Dunque, in memoria difensiva, la società non ha specificamente allegato la sopravvenuta esigenza di potenziare il numero dei Building Manager a Catanzaro, da aumentare a due unità: tale circostanza è stata indicata espressamente solo dal teste al di là delle Tes_2 allegazioni della parte. Ad ogni modo, l'effettività delle ragioni indicate dalla società risulta sminuita anche dal potenziamento di risorse nella sede di ZZ, originariamente assegnata al ricorrente. Si consideri che, in seguito alle dimissioni (2.2024) del Senior Contractor Manager
che è stato “a capo” della la società ha assunto sulla Controparte_10 Parte_4 sede di ZZ GI OL;
inoltre, da febbraio – marzo 2024 ha impegnato il
[...] non più sulla commessa di ma sulla sede di ZZ: è evidente che il CP_13 Pt_3 baricentro organizzativo aziendale è da configurarsi nella sede campana, nonostante le invocate esigenze organizzative a Catanzaro. Non può poi nemmeno trascurarsi che, successivamente al rifiuto del ricorrente di trasferirsi a Catanzaro, la società, pur avendo aperto una selezione ad aprile 2024, non ha Co assunto nessuno per il ruolo di a Catanzaro. L'assenza di impiego a Catanzaro di un secondo BM (da rinvenirsi potenzialmente tra i Building manager già in forza all'azienda o tra nuovi eventuali assunti) esclude la reale urgenza organizzativa nella sede della commessa. Nello stesso modo non è stato allegato e provato che la committente abbia contestato l'assenza di un secondo BM a Catanzaro. In conclusione, pur essendo indiscutibile che la scelta delle modalità di esecuzione della prestazione (se da remoto con trasferte sul cantiere oppure in loco a seguito di trasferimento) è rimessa alla discrezionalità del datore, nel caso di specie le ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art 2103 c.c., indicate in memoria (le richieste del committente e le effettive esigenze organizzative di governo della commessa), e le criticità operative presso la commessa, indicate nella contestazione degli addebiti, non sono state provate. Il trasferimento è, dunque, illegittimo. 7 L'illegittimità del trasferimento integra un inadempimento del datore, con la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, che imponga l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr. Cass. 18209/2002; 4709/2012). Tenuto conto di una comparazione delle condotte delle parti (cfr Cass. n. 5444 del 15.4.2002: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma”), a fronte della gravità della condotta del datore che ha trasferito il lavoratore in una sede lontana circa 400 km dalla residenza, con notevole incidenza sull'assetto familiare ed economico ed in assenza di puntuale e formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, non risulta contrario a buona fede il parziale rifiuto di adempimento del lavoratore che, offrendo la disponibilità a lavorare nella sede di provenienza (corrispondente alla sede di ZZ), ha impugnato l'assegnazione nella sede lontana con missiva del 12.3.24, si è recato il 25.3.24 presso la sede campana in assenza di riscontro aziendale ed è stato allontanato e sottoposto al procedimento disciplinare. Ai fini della comparazione tra le condotte, si consideri anche che il lavoratore, già con pec del 12.3.2024, non solo aveva impugnato il trasferimento e messo a disposizione del datore la propria prestazione lavorativa presso la sede di ZZ, ma aveva anche avvertito la società che, in caso di mancato riscontro entro 10 gg, sarebbe stato costretto a adire l'autorità giudiziaria per ottenere la rimozione degli effetti. Il rifiuto al trasferimento, accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, risulta dunque conforme a buona fede in quanto proporzionato in considerazione della distanza notevole, dei tempi stretti, della concreta incidenza su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore. 8 Dall'insussistenza del fatto contestato deriva l'applicazione del 4° comma dell'art 18 St. Lav. e, dunque, la tutela reintegratoria attenuata: nella specie, infatti, non sussiste proprio il fatto illecito da intendersi quale condotta inadempiente (assenza ingiustificata) del lavoratore (cfr. Cass. 19579-2019). In termini analoghi, la Suprema Corte, con sentenza n. 18418/2016, ha sottolineato che
“l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. Nella specie la sentenza impugnata ha accertato la sostanziale non illiceità dei fatti addebitati, e tale accertamento non ha formato oggetto di adeguata censura ad opera della ricorrente. Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile”. Ai sensi del 4° comma dell'art 18 St. Lav. novellato, il licenziamento irrogato con lettera del 24.4.2024 va, pertanto, annullato e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
9 Va, per completezza, precisato che la legge prevede la deduzione di quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Nella specie, nessuna allegazione e prova è stata offerta dalla convenuta in merito allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del ricorrente ovvero alla mancata diligenza nella ricerca di nuova occupazione.
10 Va accolta anche la domanda attorea di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta dalla società, circostanza non contestata da quest'ultima e risultante dalla busta paga di aprile 2024 (cfr. trattenute € 3.947,66 per mancato preavviso): in assenza di ragioni volte a giustificare la trattenuta da parte della datrice di lavoro di somme a titolo di preavviso, segue, pertanto, la condanna della convenuta alla relativa restituzione in favore del ricorrente.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di e dichiara la illegittimità del trasferimento Parte_1 impugnato;
- annulla il licenziamento irrogato con lettera del 24.04.2024 e condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con il limite delle 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna, altresì, la convenuta alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.700,00, oltre spese per contributo unificato pari a € 259,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 12/12/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La lite instaurata il 06.09.2024 verte sull'impugnativa del licenziamento irrogato con lettera del 24.04.2024 con decorrenza dal 09.04.2024.
2 I rilevanti fatti storici sono pacifici. Il ricorrente, assunto da dal 01.01.2006 Controparte_3 come Building Manager (BM), inquadrato al 6° liv. è passato a Controparte_4 seguito di incorporazione della società a lavorare per la convenuta (originariamente denominata Manutencoop Facility Management) dal 1.1.2010; dal 1.1.2012, è mutato il CCNL, essendo stato applicato al rapporto di lavoro il CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi, con parità di qualifica e mansione;
in data 9 ottobre 2018, in seguito a processo di riorganizzazione aziendale e razionalizzazione dei ruoli e con verbale di