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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all' udienza del 03.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5992/2024
Tra
( nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli Corso Umberto I 147, elettivamente domiciliata in Giugliano alla Via Marchesella
102, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marano , da cui è rapp.ta C.F._2
e difesa.
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall' avv. Amodio Marzocchella
(P.E.C. t - cod. fisc. Email_1 C.F._3
) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via A. De
[...]
Gasperi n. 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 4 Con ricorso depositato in data 9.3.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- che, in data 19.5.23, presentava domanda n. 2113963500025 all' per ottenere CP_2 il riconoscimento dell'assegno sociale;
CP_
- che, in data 17.07.2023, l comunicava la reiezione della domanda, così statuendo
“si respinge richiesta di prestazione assistenziale ai sensi dell'art. 437 cpc cod. civ. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante”;
- che avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso in data 27/10/2023 al
Comitato , anch'esso respinto. Controparte_3
Concludeva chiedendo: All'Ill.mo Signor Giudice Unico di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, affinché, disposta la comparizione dell' in persona CP_2
del legale rapp.te p.t. dom.to presso la sede dello stesso, voglia così PROVVEDERE -
Previo accertamento dei requisiti anagrafici e reddituali come documentati in atti, accertare il diritto della ricorrente alla fruizione dell'assegno sociale categoria AS a far data dalla domanda del 19/5/2023 (primo giorno del mese successivo) nella misura intera prevista dalla legge;
-per l'effetto condannare l in persona del legale rapp.te p.t. al CP_2
pagamento dei ratei maturati e maturandi di assegno sociale nella misura intera prevista dalla Legge, dalla decorrenza sopra indicata, oltre interessi come per Legge;
-condannare altresì l in persona del Presidente, al pagamento delle spese e compensi, oltre CP_2
rimborso forfetario, Iva e Cpa con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l , deducendo di star provvedendo CP_2 all'esercizio dell'autotutela con riferimento alla richiesta di controparte.
Concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) dichiarare cessata la materia del contendere;
2) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
All'udienza del 03.03.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la pagina2 di 4 posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Orbene, come desumibile dalla documentazione versata in atti, l ha provveduto CP_2
alla liquidazione della prestazione -con decorrenza dal 1° giugno 2023, mese successivo alla domanda amministrativa, datata maggio 2023 – mediante TE08, datato 17/07/2024.
L' ha, poi, prodotto il cedolino di agosto 2024, comprovante il Controparte_4
pagamento della prestazione in favore della ricorrente, per un importo di euro 8.321,44
(cfr. modello TE08, cedolino del mese di agosto 2024, estratto del database di pagamento delle prestazioni, dettaglio del cassetto previdenziale).
Tanto premesso, essendo intervenuta tanto la liquidazione dei ratei che il pagamento in corso di causa, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il Giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda, per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
In applicazione del suddetto principio, posto che la liquidazione della prestazione e il pagamento della stessa avvenivano in pendenza del giudizio, le spese processuali vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, con attribuzione. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_2
complessivi euro 850,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 03.03.25
pagina3 di 4 Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina4 di 4