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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/07/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9418/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9418/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 24.4.2025 con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sant'Arpino alla Via Pertini n. 29 presso lo studio dell'Avv. LEGNANTE
FRANCESCO PAOLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
(c.f.: ) e dall'Avv. ALESSANDRO ALOIA (c.f.: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Afragola alla via Pavia n. 74 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. CARLA BALSAMO (c.f.: ), giusta C.F._5 procura in atti
OPPOSTA
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Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1625/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 5.5.2022 e pubblicato il 9.5.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3489/2022 r.g.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9.9.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1625/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 5.5.2022 e pubblicato il 9.5.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3489/2022 r.g., con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'opposta, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., della somma di € 10.620,78 oltre interessi e spese della procedura, fondata su fatture per somministrazione di energia elettrica/gas.
A sostegno della promossa opposizione, l'opponente deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi del
D.lgs. 28/2010. Nel merito contestava l'avversa pretesa, deducendo che nulla era dovuto all'opposta essendo il credito nullo, non provato e comunque estinto. In particolare,
l'opponente rilevava la mancata produzione, in sede monitoria, delle fatture non pagate e precisava che l'opposta aveva depositato solo un “giornale di crediti in contenzioso”, senza fornire alcuna prova che le fatture asseritamente non pagate fossero riferite all'opponente. Rappresentava, infine, che a causa della pandemia provocata da Covid
19, aveva subito gravi conseguenze economiche che avevano determinato una crisi anche di liquidità. Si dichiarava, pertanto, disponibile a rientrare di una propria presunta esposizione debitoria previa concessione di un piano di rientro e di dilazione.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare ed assorbente dichiararsi l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione;
b) Nel merito, annullare o revocare l'opposto D.I., accertando e dichiarando che nulla
è dovuto alla parte opposta;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
d) Il tutto in sentenza munita di clausola esecutiva come per legge.”
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.6.2023 si costituiva in giudizio la opposta, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., la quale contestava quanto avversamente dedotto. In punto di fatto, deduceva il mancato pagamento da parte dell'opponente delle seguenti fatture: n. 0611210430211333 del 31/01/2019 di €
1.008,82; n. 0611210430211334 del 30/03/2019 di € 954,64; n. 0611210430211335 del
30/05/2019 di € 950,47; n. 0611210430211336 del 30/07/2019 di € 954,19; n.
0611210430211337 del 30/09/2019 di € 982,12; n. 0611210430211338 del 30/11/2019 di € 903,97; n. 0611210430211339 del 31/01/2020 di € 943,21; n. 0611210430211331 del 30/03/2020 di € 898,87; n. 0611210430211332 del 01/06/2020 di € 840,44; n.
0611210430211333 del 30/07/2020 di € 363,32; n. 0611210430211334 del 30/09/2020 di € 418,39; n. 0611210430211335 del 30/11/2020 di € 407,55; n. 0611210430211336 del 01/02/2021 di € 499,79; n. 0611210430211337 del 30/03/2021 di € 495,00.
Assumeva di aver inviato in data 10.9.2021 lettera di diffida e messa in mora relativa alle predette fatture regolarmente ricevuta in data 12.10.2021.
In punto di diritto, assumeva che la mediazione non costituiva condizione di procedibilità dell'azione monitoria e che secondo la normativa applicabile al presente giudizio i contratti di somministrazione non rientravano nelle materie soggette a mediazione obbligatoria.
In relazione alle obiezioni sulla carenza di prova della pretesa creditoria evidenziava che nel procedimento monitorio l'onere probatorio era meno rigoroso rispetto a quello del processo ordinario di cognizione e che, pertanto, la prova scritta poteva essere costituita da qualsiasi documento proveniente dal creditore o da un terzo ritenuto dal Giudie meritevole quanto ad autenticità ed efficacia probatoria e dal quale risultasse l'esistenza del credito fatto valere. Rappresentava poi che le scritture contabili, come ogni altra prova, erano soggette al libero apprezzamento del Giudice e che nel corso del procedimento di opposizione, il creditore poteva integrare la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione. Assumeva, altresì, che l'opponente non aveva negato l'esistenza del rapporto di fornitura, avendo invero dichiarato di non aver potuto adempiere alle proprie obbligazioni a causa delle difficoltà economiche derivate dalla pandemia e manifestando la volontà di pagare all'opposta quanto a suo giudizio dovuto.
Insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Per tali ragioni, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
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“in via preliminare - accertato e dichiarato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice nei confronti del sig. , confermare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 1625/22 del Tribunale di Napoli Nord, condannandolo a pagare la somma capitale di € 10.620,78, oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore di Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., della somma di € 10.620,78 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che verrà, a qualsiasi titolo o ragione, ritenuta dovuta nel corso del giudizio;
in ogni caso: - condannare l'opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e CPA nella misura di legge;
”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1625/2022, all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 24.4.2025, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente atteso che l'oggetto del presente giudizio non rientra tra le materie per le quali, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis del D. Lgs. 28/2010, è previsto che chi proponga la domanda giudiziale, come condizione di procedibilità della stessa, esperisca in via preventiva il procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto.
Al riguardo, si osserva che le controversie relative alla fornitura di energia sono soggette alla procedura di conciliazione prevista dal TICO e che il tentativo di conciliazione in materia di energia e gas costituisce condizione di procedibilità solo nelle controversie promosse dall'utente. Sono dunque tra le altre escluse le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
Nelle controversie fra utenti e fornitori di energia elettrica e gas l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione ricade dunque sull'utente-opponente.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
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17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02). Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica, poi, un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato e pertanto l'esistenza del credito (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass.
25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n.
1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629), ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e delle difese ed eccezioni sollevate dalle parti, la pretesa creditoria avanzata da parte opposta si è rilevata sostanzialmente fondata. Ed invero, anche all'esito della spiegata opposizione, sono risultati sostanzialmente incontestati tra le parti il rapporto di fornitura di energia ed i consumi di energia che, nel suo ambito, sono stati addebitati all'opponente.
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Cassazione, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova ha, con massime consolidate, affermato come la bolletta o la fattura sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi o dei corrispettivi esposti nella fattura da parte
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dell'utente, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (cfr. Cass.
10313/2004; Cass. 13193/2011; Cass. 23699/2016)
Sebbene il suddetto principio deponga nel senso di addossare al fornitore l'onere di dimostrare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (cfr. Cass. nn. 17041/2002, 10313/2004, 13193/2011), è pur vero che la stessa giurisprudenza ha chiarito tuttavia la necessità di coordinare il detto criterio con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui venga contestata l'effettività dei consumi addebitati senza che tuttavia sia stata fatta questione di possibile manomissione del contatore, l'utente, a fondamento di tale contestazione, ha l'onere di contestare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); in alternativa, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
(Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297)
A fronte delle risultanze fornite dall'opposta, la parte opponente si è limitata ad eccezioni generiche e infondate e non risulta aver mai contestato, in modo specifico e circostanziato, l'erogazione dei servizi di fornitura dell'energia elettrica e i consumi che risultano essere stati analiticamente addebitati nelle fatture prodotte in atti né risulta aver mai prospettato un ipotetico malfunzionamento del misuratore posto a servizio della propria utenza. Ed infatti si è dichiarato disponibile a rientrare Parte_1 dalla propria esposizione debitoria previa concessione di un piano di rientro e di
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dilazione adducendo gravi conseguenze economiche, che hanno determinato una crisi anche di liquidità, a causa della pandemia Covid 19 e ha affermato di avere comunicato in passato all'opposta, per le vie brevi, tali difficoltà. Pertanto l'esistenza del rapporto di fornitura non solo non è stato contestato dall'opponente, ma è stato dallo stesso riconosciuto.
Ciò posto, deve ritenersi che la parte opposta abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio a suo carico sia in ordine all'an che al quantum del credito vantato, sulla base del fatto che al creditore spetta provare la fonte del proprio diritto ed allegare l'inadempimento dell'altra parte, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio adempimento.
Parte opposta ha prodotto copia delle fatture insolute relative al rapporto non contestato nelle quali sono riportati tutti gli elementi relativi alla fornitura ( luogo di fornitura,
POD, dettagli dei consumi effettuati e periodo di riferimento) , il libro giornale dei crediti in contenzioso autenticato dal Notaio, in relazione alla regolarità contabile delle partite creditorie annotate, nonché la diffida di pagamento contenente l'elencazione analitica delle fatture insolute.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2967 c.c..
Quanto precede deve essere poi coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di citazione in opposizione (nel quale l'attore-opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe avuto l'onere di prendere precisa posizione sui fatti di causa e contestare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa creditoria), l'opponente mai risulta aver specificamente contestato il rapporto contrattuale di somministrazione di energia intercorrente tra le parti o i consumi ad egli addebitati nell'ambito dello stesso, ovvero dedotto e contestato un presunto malfunzionamento del misuratore posto a servizio della propria utenza.
L'opposizione va, pertanto, rigettata e conseguentemente va dichiarato definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1625/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 5.5.2022 e pubblicato il 9.5.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3489/2022
r.g., così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in €. 2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 26/07/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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