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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
CO IS, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA190012231U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1738/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e' presente per la pratica forense il Dr.
Nominativo_1 Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento n. MUA190012231U (prot. 37685 del 03.06.2024) riferito all'Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 D.lgs.
23 dicembre 1998 n. 504) - anno 2019 – notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei
Monopoli per Sicilia – Sezione Operativa di Agrigento il 03.06.2024 sia al predetto ricorrente che alla Società_1.
La pretesa qui in contestazione scaturisce da un controllo eseguito il 28/11/2022 e dal relativo pvc redatto dai Funzionari delle Dogane congiuntamente ai Carabinieri di Aragona dal quale è emerso che il predetto gestiva un'attività di raccolta di giocate relative a scommesse riconducibili alla Società estera
“Società_1 LTD”.
In assenza di documentazione utile per la ricostruzione dell'effettivo ammontare della raccolta di scommesse nel periodo oggetto di accertamento (01.01.2018 – 28.11.2022),veniva applicata la “metodologia induttiva”
(artt. 24, c. 10, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, e 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014): aliquota massima su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia in cui risulta ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel Totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il Ricorrente ha versato in atti documentazione e proposta di conciliazione rivolta all'Agenzia delle Dogane
(cfr. fascicolo processuale).
L'Agenzia delle Dogane ha versato in atti richiesta di estinzione del giudizio significando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'Avviso in contestazione: “ … considerato che, con atto del 67180 del
05.11.2024 notificato via pec l'Ufficio ha proceduto ai sensi degli articoli 10 - quater e 10 - quinquies della legge n. 212/00 all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato …” (cfr. memoria illustrativa del 26 novembre 2024).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede va disposta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: richiesta, con rispettivi atti, sia dal ricorrente che dall'Agenzia delle Dogane (cfr. documentazione in atti).
L'art. 44 d.lvo 546 del 1992 dispone che le spese restino carico delle Parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate. Palermo, 15 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI EN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
CO IS, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA190012231U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1738/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e' presente per la pratica forense il Dr.
Nominativo_1 Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento n. MUA190012231U (prot. 37685 del 03.06.2024) riferito all'Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 D.lgs.
23 dicembre 1998 n. 504) - anno 2019 – notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei
Monopoli per Sicilia – Sezione Operativa di Agrigento il 03.06.2024 sia al predetto ricorrente che alla Società_1.
La pretesa qui in contestazione scaturisce da un controllo eseguito il 28/11/2022 e dal relativo pvc redatto dai Funzionari delle Dogane congiuntamente ai Carabinieri di Aragona dal quale è emerso che il predetto gestiva un'attività di raccolta di giocate relative a scommesse riconducibili alla Società estera
“Società_1 LTD”.
In assenza di documentazione utile per la ricostruzione dell'effettivo ammontare della raccolta di scommesse nel periodo oggetto di accertamento (01.01.2018 – 28.11.2022),veniva applicata la “metodologia induttiva”
(artt. 24, c. 10, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, e 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014): aliquota massima su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia in cui risulta ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel Totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
Il Ricorrente ha versato in atti documentazione e proposta di conciliazione rivolta all'Agenzia delle Dogane
(cfr. fascicolo processuale).
L'Agenzia delle Dogane ha versato in atti richiesta di estinzione del giudizio significando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'Avviso in contestazione: “ … considerato che, con atto del 67180 del
05.11.2024 notificato via pec l'Ufficio ha proceduto ai sensi degli articoli 10 - quater e 10 - quinquies della legge n. 212/00 all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato …” (cfr. memoria illustrativa del 26 novembre 2024).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede va disposta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: richiesta, con rispettivi atti, sia dal ricorrente che dall'Agenzia delle Dogane (cfr. documentazione in atti).
L'art. 44 d.lvo 546 del 1992 dispone che le spese restino carico delle Parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate. Palermo, 15 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI EN