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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 936/2022 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
dalla con sede legale a Porto Empedocle nella SS Parte_1
115, complesso Rosa dei Venti, Pal. B, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Falzone dal Parte_2
quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata a Napoli presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grimaldi che la rappresenta e difende in virtu' di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
La società ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
187/2022, per chiederne la revoca in ragione della contestata debenza dell'importo ingiunto. A sostegno dell'opposizione in premessa ha allegato che: a) l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo quale cessionaria del credito della società B2B Italia s.r.l. con la quale l'opponente aveva stipulato in data 10.07.2029 un contratto con il quale la suddetta B2B s.r.l. si obbligava alla presentazione di clienti per l'ampliamento commerciale della Caffè Cortè s.r.l. e si prevedeva altresì il compenso in favore della B2B s.r.l. al raggiungimento dei due obiettivi affari prefissati in contratto costituiti dall'obiettivo affari 100% -intendendosi per tale un volume d'affari pari ad € 100.000,00- e dall'obiettivo affari minimo 30% - intendendosi per tale un volume d'affari pari ad € 30.000,00-, compenso pari rispettivamente ad € 5.000,00 nel caso di raggiungimento dell'obiettivo affari 100%
e ad € 1.500,00 nel caso di raggiungimento dell'obiettivo affari 30%; b) che l'art. 5 del contratto prevedeva tra gli altri l'obbligo a carico del fornitore, ovvero la Caffè Cortè s.r.l., dell'invio a mezzo raccomandata o pec alla B2B di una relazione dettagliata su tutte le presentazioni, le trattative ed i relativi esiti entro la scadenza della prima e della seconda annualità (rispettivamente 30.06.2020 e
30.06.2021) ed in caso di inottemperanza al detto obbligo la facoltà per la B2B di applicare una penale nella misura del compenso previsto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo affari del 100%; c) che i contatti procurati dalla B2B alla Caffè Cortè nel periodo dal 13.09.2019 al 17.07.2020 non sono andati a buon fine e di non avere inviato entro il termine del 30.06.2020 la relazione neanche successivamente agli inviti della B2B pervenuti con pec del 25.05.2020 e pec del 17.06.2020 di fare pervenire i report dei contatti procurati poiché ritenuti mere formule di stile;
e) che la B2B con pec del 1.9.2020 comunicava la risoluzione contrattuale per inadempimento, l'applicazione della penale ed il relativo estratto conto;
f) che la Caffè Cortè con pec del 3.09.2020 comunicava che nessuno dei contatti commerciali procurati dalla B2B era andato a buon fine, contestava di essere incorso in inadempimento e l'applicazione della penale.
Indi, in punto di diritto, ha eccepito la violazione dei principi della buona fede contrattuale, la vessatorietà della clausola prevista dall'art. 10 del contratto ed allegato che, anche quando la parte abbia comunicato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'altra parte attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi.
La cessionaria del credito per cui è causa, fatto valere in sede monitoria, nel costituirsi in CP_3
giudizio ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione ed a tal uopo ha contestato l'eccepita vessatorietà della clausola di cui all'art. 10 del contratto ed evidenziato la doppia sottoscrizione del contratto e delle clausole in esso contenute che ha allegato essere chiaramente individuate nel loro numero e contenuto. Assunta pertanto la sussistenza del credito in quanto provato dalla documentazione prodotta, ha instato per il rigetto dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie il contratto prodotto dall'opposta quale fonte del credito è stato concluso tra imprese, da tanto consegue che si applica la tutela generale prevista dall'art. 1341 cod. civ., a tenore del quale:
“ Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.”
Ora, secondo la previsione dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto de quo, rubricato obblighi del fornitore, “….. il partner/fornitore si obbliga a redigere in modo completo ed esaustivo in una unica soluzione , relazione … da inviarsi a mezzo lettera a.r./pec entro e non oltre la scadenza della 1 e della 2 annualità, che le parti intendono quali termini di natura essenziale.-……La relazione obbligatoria dovrà contenere tutte le presentazioni, trattative, esiti: positivi, negativi, mancati o ancora in trattativa ( stand by) nonché il conseguente valore economico incassato anche se pari a zero, in tale caso B2B Italia potrà chiedere i motivi onde migliorare il proprio operato professionale.
Viene espressamente pattuito che, se tale importantissima e unica obbligazione in capo al
Partner/Fornitore, non venisse ottemperata nel predetto termine…v. altrp…., nella forma stabilita, per tacita soddisfazione o per altra mera motivazione, B2B Italia potrà, a sua discrezione, applicare
l'art. 10 vedi clausola risolutiva espressa.”
Ora, l'obbligo della comunicazione a carico del partner/fornitore alla B2B della relazione è stato previsto in funzione dell'interesse di quest'ultima alla verifica ed al miglioramento dell'efficacia del proprio operato professionale, interesse dalla indubbia rilevanza obiettiva tanto che il relativo termine per l'adempimento è stato qualificato essenziale.
L'inadempimento in questione è stato pertanto convenzionalmente considerato così importante da prevedere al suo verificarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. nonché il risarcimento del danno. La tesi difensiva di parte attrice circa la scarsa importanza dell'inadempimento integrato dal mancato invio della relazione nel termine previsto non può pertanto essere accolta. Quanto alla eccepita vessatorietà della clausola penale di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa”, si osserva che, pur essendo stata specificamente approvata per iscritto, non è una clausola vessatoria.
Invero, la clausola penale, inserita in un contratto non si considera vessatoria e, pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace, “le caparre, le clausole penali e altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione” ( Cassazione civ. n. 18550 del 30.06.2021).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 187/2022 che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessive € 1.600,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali ed accessori, come per legge, se dovuti.
Così deciso in Agrigento il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 936/2022 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
dalla con sede legale a Porto Empedocle nella SS Parte_1
115, complesso Rosa dei Venti, Pal. B, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Falzone dal Parte_2
quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
-ATTRICE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata a Napoli presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grimaldi che la rappresenta e difende in virtu' di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
La società ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
187/2022, per chiederne la revoca in ragione della contestata debenza dell'importo ingiunto. A sostegno dell'opposizione in premessa ha allegato che: a) l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo quale cessionaria del credito della società B2B Italia s.r.l. con la quale l'opponente aveva stipulato in data 10.07.2029 un contratto con il quale la suddetta B2B s.r.l. si obbligava alla presentazione di clienti per l'ampliamento commerciale della Caffè Cortè s.r.l. e si prevedeva altresì il compenso in favore della B2B s.r.l. al raggiungimento dei due obiettivi affari prefissati in contratto costituiti dall'obiettivo affari 100% -intendendosi per tale un volume d'affari pari ad € 100.000,00- e dall'obiettivo affari minimo 30% - intendendosi per tale un volume d'affari pari ad € 30.000,00-, compenso pari rispettivamente ad € 5.000,00 nel caso di raggiungimento dell'obiettivo affari 100%
e ad € 1.500,00 nel caso di raggiungimento dell'obiettivo affari 30%; b) che l'art. 5 del contratto prevedeva tra gli altri l'obbligo a carico del fornitore, ovvero la Caffè Cortè s.r.l., dell'invio a mezzo raccomandata o pec alla B2B di una relazione dettagliata su tutte le presentazioni, le trattative ed i relativi esiti entro la scadenza della prima e della seconda annualità (rispettivamente 30.06.2020 e
30.06.2021) ed in caso di inottemperanza al detto obbligo la facoltà per la B2B di applicare una penale nella misura del compenso previsto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo affari del 100%; c) che i contatti procurati dalla B2B alla Caffè Cortè nel periodo dal 13.09.2019 al 17.07.2020 non sono andati a buon fine e di non avere inviato entro il termine del 30.06.2020 la relazione neanche successivamente agli inviti della B2B pervenuti con pec del 25.05.2020 e pec del 17.06.2020 di fare pervenire i report dei contatti procurati poiché ritenuti mere formule di stile;
e) che la B2B con pec del 1.9.2020 comunicava la risoluzione contrattuale per inadempimento, l'applicazione della penale ed il relativo estratto conto;
f) che la Caffè Cortè con pec del 3.09.2020 comunicava che nessuno dei contatti commerciali procurati dalla B2B era andato a buon fine, contestava di essere incorso in inadempimento e l'applicazione della penale.
Indi, in punto di diritto, ha eccepito la violazione dei principi della buona fede contrattuale, la vessatorietà della clausola prevista dall'art. 10 del contratto ed allegato che, anche quando la parte abbia comunicato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'altra parte attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi.
La cessionaria del credito per cui è causa, fatto valere in sede monitoria, nel costituirsi in CP_3
giudizio ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione ed a tal uopo ha contestato l'eccepita vessatorietà della clausola di cui all'art. 10 del contratto ed evidenziato la doppia sottoscrizione del contratto e delle clausole in esso contenute che ha allegato essere chiaramente individuate nel loro numero e contenuto. Assunta pertanto la sussistenza del credito in quanto provato dalla documentazione prodotta, ha instato per il rigetto dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie il contratto prodotto dall'opposta quale fonte del credito è stato concluso tra imprese, da tanto consegue che si applica la tutela generale prevista dall'art. 1341 cod. civ., a tenore del quale:
“ Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.”
Ora, secondo la previsione dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto de quo, rubricato obblighi del fornitore, “….. il partner/fornitore si obbliga a redigere in modo completo ed esaustivo in una unica soluzione , relazione … da inviarsi a mezzo lettera a.r./pec entro e non oltre la scadenza della 1 e della 2 annualità, che le parti intendono quali termini di natura essenziale.-……La relazione obbligatoria dovrà contenere tutte le presentazioni, trattative, esiti: positivi, negativi, mancati o ancora in trattativa ( stand by) nonché il conseguente valore economico incassato anche se pari a zero, in tale caso B2B Italia potrà chiedere i motivi onde migliorare il proprio operato professionale.
Viene espressamente pattuito che, se tale importantissima e unica obbligazione in capo al
Partner/Fornitore, non venisse ottemperata nel predetto termine…v. altrp…., nella forma stabilita, per tacita soddisfazione o per altra mera motivazione, B2B Italia potrà, a sua discrezione, applicare
l'art. 10 vedi clausola risolutiva espressa.”
Ora, l'obbligo della comunicazione a carico del partner/fornitore alla B2B della relazione è stato previsto in funzione dell'interesse di quest'ultima alla verifica ed al miglioramento dell'efficacia del proprio operato professionale, interesse dalla indubbia rilevanza obiettiva tanto che il relativo termine per l'adempimento è stato qualificato essenziale.
L'inadempimento in questione è stato pertanto convenzionalmente considerato così importante da prevedere al suo verificarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. nonché il risarcimento del danno. La tesi difensiva di parte attrice circa la scarsa importanza dell'inadempimento integrato dal mancato invio della relazione nel termine previsto non può pertanto essere accolta. Quanto alla eccepita vessatorietà della clausola penale di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa”, si osserva che, pur essendo stata specificamente approvata per iscritto, non è una clausola vessatoria.
Invero, la clausola penale, inserita in un contratto non si considera vessatoria e, pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace, “le caparre, le clausole penali e altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione” ( Cassazione civ. n. 18550 del 30.06.2021).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 187/2022 che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessive € 1.600,00 oltre il rimborso forfettario delle spese generali ed accessori, come per legge, se dovuti.
Così deciso in Agrigento il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò