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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 24.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4964/2024 (cui è riunita la causa n.r.g.
772/2023)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Domenica Riello, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta, alla via Tanucci n. 97
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.07.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 29.09.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3
e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n.r.g. 772/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 13.02.2025, il giudicante, ravvisatane la necessità, rinviava convocando il già nominato consulente affinché rendesse chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate in ricorso alla luce anche della nuova documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte istante.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
********** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 02.07.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 05.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 05.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso, evidenziando in questa sede anche un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.
Con ordinanza del 13.02.2025 il giudicante, ritenutane la necessità, richiedeva chiarimenti al CTU già nominato nel corso del procedimento per ATP in merito alle contestazioni sollevate in ricorso anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel corso del giudizio di opposizione.
Il CTU, nell'elaborato peritale integrativo, esaminata la documentazione medica in atti, ha accertato ed evidenziato che la ricorrente non è in grado di deambulare autonomamente a far data da novembre
2024 ed inoltre, con decorrenza dalla medesima data, è affetta da patologie che la rendono portatrice di handicap con connotazione di gravità - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio, ha acquisito quelle caratteristiche di gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato che CP_1
l'istante è inabile al 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a far data da novembre 2024 nonché è portatrice di handicap in situazione di gravità - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 a far data da novembre 2024.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n. 7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile al 100%, con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da novembre 2024 nonché portatrice di handicap in situazione di gravità - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 a far data da novembre 2024;
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 24 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 24.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4964/2024 (cui è riunita la causa n.r.g.
772/2023)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Domenica Riello, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta, alla via Tanucci n. 97
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.07.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 29.09.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3
e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n.r.g. 772/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 13.02.2025, il giudicante, ravvisatane la necessità, rinviava convocando il già nominato consulente affinché rendesse chiarimenti in merito alle contestazioni sollevate in ricorso alla luce anche della nuova documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte istante.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
********** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 02.07.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 05.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 05.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso, evidenziando in questa sede anche un peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.
Con ordinanza del 13.02.2025 il giudicante, ritenutane la necessità, richiedeva chiarimenti al CTU già nominato nel corso del procedimento per ATP in merito alle contestazioni sollevate in ricorso anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel corso del giudizio di opposizione.
Il CTU, nell'elaborato peritale integrativo, esaminata la documentazione medica in atti, ha accertato ed evidenziato che la ricorrente non è in grado di deambulare autonomamente a far data da novembre
2024 ed inoltre, con decorrenza dalla medesima data, è affetta da patologie che la rendono portatrice di handicap con connotazione di gravità - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio, ha acquisito quelle caratteristiche di gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato che CP_1
l'istante è inabile al 100% ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a far data da novembre 2024 nonché è portatrice di handicap in situazione di gravità - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 a far data da novembre 2024.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n. 7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile al 100%, con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da novembre 2024 nonché portatrice di handicap in situazione di gravità - ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 a far data da novembre 2024;
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 24 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni