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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 3.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. e P. IVA ), con sede a in via dei Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Cappuccini n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto
Pagliaricci del Foro di Pt_1
opponente e
(C.F. e P.IVA ), con sede a Bari in via Caduti Controparte_1 P.IVA_2
Strage di Bologna n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paola Cruciano e Michele Perrone, entrambi del Foro di Bari, e dall'avv. Savino Tatoli del Foro di Trani,
domiciliata a Roma in via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'avv. Michele Perrone
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni dell'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le
ragioni menzionate, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 227/2023 emesso
dal Tribunale di Chieti in data 18.04.2023, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall' Parte_1
alla in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta
[...] Controparte_1
principale, escludere comunque l'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002; con vittoria di spese e di
competenze professionali di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni dell'opposta: “- rigettare l'opposizione proposta dalla perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto per le ragioni suesposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 227/2023
emesso in data 18.4.2023 con cui è stato ingiunto alla controparte il pagamento della somma di € 997.912,20 oltre Iva
nonché gli interessi di mora ex d.lgs 231 del 2002 e le spese della procedura di ingiunzione, liquidiate in € 870,00 per
esborsi ed € 5.712,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15% c.p.a. ed i.v.a. come per
legge, e per l'effetto; - Condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi moratori dal giorno della scadenza
delle fatture sino all'effettivo soddisfo così come saranno quantificati in sede giudiziaria. Allo scopo si chiede sin d'ora di ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatta quantificazione degli interessi moratori così come
dovuti. - Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese legali e competenze nei termini di legge da distrarsi
in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 227 del 18.4.2023 questo Tribunale ha ingiunto alla il Parte_1
pagamento della somma di € 997.912,20 (oltre interessi e spese della procedura) in favore della
[...]
, quale corrispettivo dovutole per servizi socio-sanitari ed infermieristici svolti. Controparte_1
La si è opposta al decreto eccependo la carenza di prova del credito, nell'an e nel quantum, Pt_1
evidenziando la mancata stipulazione del contratto, e l'inapplicabilità degli interessi di cui al d. lgs. n.
231/2002, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, e l'accertamento dell'insussistenza di suoi debiti nei confronti della in subordine chiedendo che venga dichiarata l'inapplicabilità degli interessi ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002.
Si è costituita la deducendo l'affidamento in suo favore dei servizi socio Controparte_1
sanitari ed infermieristici sulla base di una serie di determine aventi valore contrattuale, producendole in giudizio, e l'applicabilità degli interessi disciplinati dal d. lgs. n. 231/2002, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza del 17.1.2024, la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024.
1. Il titolo della pretesa della è costituito da più determine di affidamento di incarico, tutte CP_1
prodotte in giudizio, che, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, non costituiscono atti di natura programmatica o atti interni, bensì atti cui la medesima azienda opponente ha espressamente riconosciuto valore contrattuale, poiché contengono la testuale disposizione “determina…di dare valore
contrattuale al presente atto mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte della ditta affidataria”.
1.1 Ciascuna determina è sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Funzionario Contabile,
ai fini della regolarità contabile, e dal legale rappresentante della ed è stata pubblicata CP_1
sull'albo pretorio della per 15 giorni, ed ha quindi i requisiti formali richiesti dagli artt. 16 e 17 Pt_1
r.d. n. 2440/1923, riguardando, peraltro, un servizio affidato in via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) d. lgs. n. 50/2016 (vigente all'epoca dell'affidamento stesso).
1.2 L'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate è documentato dai fogli presenze del personale impiegato nei servizi infermieristico e socio sanitario, dal libro unico del lavoro degli anni 2021 e 2022,
dai cedolini-paga, dalle distinte di pagamento degli stipendi, ed è stato provato anche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte durante l'istruttoria.
1.3 L'ulteriore contestazione, relativa alla mancata indicazione dei parametri di calcolo degli importi fatturati, è contraddetta dal fatto che le determine di affidamento di incarico prevedono che i costi del servizio sono quelli contenuti nel preventivo fatto pervenire dalla (che prevedeva per il CP_1
servizio socio-sanitario un costo orario diurno di € 18,92 oltre iva al 5%, ed un costo orario notturno di €
20,96 oltre i.v.a. al 5%, e per il servizio infermieristico un costo orario diurno di € 24,43 oltre i.v.a. al 5%,
ed un costo orario notturno di € 26,92 oltre i.v.a. al 5%).
2. Parte opponente ha contestato anche l'applicabilità nei suoi confronti degli interessi di cui al d. lgs. n.
231/2002, ritenendoli incompatibili con il contenuto dell'art. 159 t.u.e.l.
È evidente che quest'ultima disposizione, che contiene “Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti
locali” nessuna attinenza ha con gli interessi, e, più in generale, con l'accertamento dell'an e del quantum
del credito, riguardando, piuttosto, il quando ed il quomodo dell'esecuzione forzata.
Part
2.1 A sostegno della dedotta inoperatività degli interessi, la ha poi sostenuto che le somme richiestele dalla non rientrino tra quelle vincolate ai sensi dell'art. 159 comma 2 t.u.e.l., e che dovendo CP_1
saldare debiti più vecchi rispetto a quello nei confronti della società opposta, l'eventuale pagamento in favore di quest'ultima determinerebbe il venir meno dell'impignorabilità delle risorse stabilite dalla medesima disposizione normativa, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 211/2003.
Si è però limitata a produrre le delibere adottate ai sensi dell'art. 159 comma 3 del t.u.e.l., per entrambi i semestri degli anni 2021 e 2022, e per il primo semestre 2023, senza fornire la minima dimostrazione né
del fatto che le somme richiestele dalla non rientrino tra quelle di cui alla lettera c) del CP_1 comma 2 del medesimo art. 159 (in cui pure rientrano i “servizi connessi agli organi istituzionali, vitto,
assistenza medica, cooperative servizi igienici fondamentali, servizi assistenza primaria socio-sanitaria”), né del fatto che, nel momento in cui ha ricevuto le richieste di pagamento da parte della vi fossero CP_1
richieste precedentemente rivoltele da altri creditori e non ancora evase.
Part
2.2 L'autorevole precedente giurisprudenziale menzionato dall' opponente (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 118/2023) riguarda i soli interessi corrispettivi, non quelli moratori, come quelli di cui è stato chiesto il pagamento in via monitoria. La S.C. ha infatti affermato che “In tema di crediti vantati nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia
divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione
del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo
nell'espletamento della procedura di liquidazione”; peraltro l'obbligazione dedotta in giudizio scaturisce da più contratti, ciascuno dei quali ha previsto un impegno di una data somma di denaro, imputandola ad una specifica voce di bilancio. Come è noto, l'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002, che non prevede alcuna deroga in favore delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza necessità di
Part costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il pagamento, e la opponente non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, essendosi limitata a produrre le delibere adottate ai sensi dell'art. 159 del t.u.e.l., di scarsa rilevanza ai fini della decisione per le ragioni già dette.
Né la pattuizione, contenuta nelle determine agli atti, per cui “il pagamento avverrà nel rispetto della
normativa vigente per gli enti pubblici che erogano assistenza sanitaria” può, per la sua genericità, considerarsi un accordo in deroga ai termini stabiliti dall'art. 4 comma 2 d. lgs. n. 231/2002 (reso possibile dall'art. 4
comma 4 del medesimo d. lgs.).
Né può -infine- dubitarsi in alcun modo che quelle concluse tra la azienda opponente e la CP_1
siano delle transazioni commerciali nei termini stabiliti dall'art. 2 d. lgs. n. 231/2002, comportando la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
3. Si impone, quindi, il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto opposto.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 3.544,00, fase introduttiva € 2.338,00, fase istruttoria € 10.411,00, fase decisionale € 6.164,00), con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.m.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della , così decide: Parte_1 Controparte_1
• respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna parte opponente a rifondere le spese di lite sostenute da parte opposta, complessivamente liquidate in € 29.194,10 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, di cui dispone il pagamento in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
Chieti, 31.12.2024
Il giudice
Marcello Cozzolino