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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2687/2025 RG. VG. promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ardizzone, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Olga Maria Cavallaro presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla oppone.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.10.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2025, i coniugi e Parte_1
, premesso di essersi separati giusta decreto di omologa n. 2902/2021 emesso dal Parte_2
Tribunale di Catania il 17.06.2021 e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Catania, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(18.08.1996) e (24.04.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del 17.06.2021 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“Tutto quanto sopra premesso, si chiede a questo Tribunale di accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti, senza alcuna altra statuizione, dal momento che i figli e sono da tempo maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1
autonomi ed i coniugi dichiarano di provvedere ciascuno al proprio mantenimento in ragione delle modeste condizioni reddituali di entrambi”.
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di
2 carattere imperativo va pertanto statuito in senso conforme.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il
26.06.1994 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 340, parte II, serie A, anno
1994, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Guarnera Dott.ssa Sonia Di Gesu
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