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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5021/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 940 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5021/2024, depositato il 09/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento IMU n. 940, relativa a IMU anno 2014, nei confronti del Comune di Palagonia.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 13/03/2024, relativa a IMU anno 2014.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) llegittimità della ingiunzione di pagamento;
2) Omessa notifica degli atti prodromici;
3) Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006.
4) Avvenuta prescrizione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Il Comune di Palagonia, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22/01/2026.
Osserva dell'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 1366 del
08/11/2018. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per l'inammissibilità il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'operato dall'ufficio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente l'impugnata ingiunzione di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 1366 del 08/11/2018, avvenuta in data
02/03/2019 con consegna dell'atto a mani della destinatario.
L'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
L'avviso di accertamento essendo divenuto definitivo nel 2019 il termine di decadenza previsto per la predetta norma matura il 31 dicembre 2022, termine differito al 26 marzo 2023 per effetto della sospensione dei termini, dal 08/03/2020 al 31/05/2020 disposta dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. L'art. 157 comma 7-bis del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 prevede che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”. Essendo l'atto impugnato notificato il 13/03/2024, oltre il predetto termine differito, va accolta l'eccezione di intervenuta decadenza. Assorbiti i restanti motivi del ricorso.
Vanno compensate le spese del presente giudizio tenuto conto che trattasi di somme di cui non è dimostrato l'avvenuto pagamento e della natura dei vizi dedotti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5021/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 940 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5021/2024, depositato il 09/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento IMU n. 940, relativa a IMU anno 2014, nei confronti del Comune di Palagonia.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 13/03/2024, relativa a IMU anno 2014.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) llegittimità della ingiunzione di pagamento;
2) Omessa notifica degli atti prodromici;
3) Decadenza dal potere di riscuotere il tributo ex art. 1, commi 161 e 163 della Legge n. 296/2006.
4) Avvenuta prescrizione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Il Comune di Palagonia, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22/01/2026.
Osserva dell'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 1366 del
08/11/2018. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per l'inammissibilità il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'operato dall'ufficio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente l'impugnata ingiunzione di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 1366 del 08/11/2018, avvenuta in data
02/03/2019 con consegna dell'atto a mani della destinatario.
L'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
L'avviso di accertamento essendo divenuto definitivo nel 2019 il termine di decadenza previsto per la predetta norma matura il 31 dicembre 2022, termine differito al 26 marzo 2023 per effetto della sospensione dei termini, dal 08/03/2020 al 31/05/2020 disposta dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. L'art. 157 comma 7-bis del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 prevede che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”. Essendo l'atto impugnato notificato il 13/03/2024, oltre il predetto termine differito, va accolta l'eccezione di intervenuta decadenza. Assorbiti i restanti motivi del ricorso.
Vanno compensate le spese del presente giudizio tenuto conto che trattasi di somme di cui non è dimostrato l'avvenuto pagamento e della natura dei vizi dedotti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.