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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52647 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2018 n. 52647 del 30/09/2023, emesso dal Comune di Reggio Calabria (€ 889,00), notificato in data 31.10.2023.
Censura l'atto per omessa notifica di atti presupposti;
inoltre rappresenta di essere residente dal 2001 in altra abitazione, nonché doversi comunque effettuare il calcolo dei componenti del nucleo familiare nel numero di 3 (tre), per cui è erroneo il calcolo su 4 (quattro componenti).
Deduce, poi, esservi un ulteriore errore nel calcolo della tassa, con riguardo ai metri quadrati catastali dell'immobile, che non sarebbero 134, bensì 112, sulla base della riduzione prevista dal provvedimento
29 marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate (superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% della superficie catastale).
Specifica, inoltre, che, in relazione all'anno d'imposta 2019, è stato proposto analogo ricorso e che il
Comune, con provvedimento Prot. 29/08/2023 0202073. U (allegato) ha accolto l'eccezione sull'errato calcolo del tributo, con ricalcolo dell'importo dovuto (quindi, essendoci un precedente sulla stessa questione, vanno ritenuti non dovuti sanzioni, interessi e spese di notifica).
Con distinti motivi di censura vengono censurati il difetto di motivazione, il difetto di sottoscrizione, la mancanza del visto di esecutorietà e della sottoscrizione del funzionario comunale responsabile del tributo.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente in relazione al numero degli occupanti e alla superficie e ritenendo infondate le altre ragioni di censura.
Ha presentato memorie parte ricorrente, concludendo per la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma ricalcolata e, comunque, chiedendo la condanna di controparte alle spese.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in parte, con ricalcolo del dovuto.
Il resistente Comune ha riconosciuto le ragioni di parte ricorrente con riferimento alle doglianze sul numero degli occupanti e sulla superficie, ricalcolando il dovuto in € 734,00.
La citata somma è da ritenersi, perciò, quella esatta, tenuto anche conto che il ricorrente, con le memorie, ne ha riconosciuto la giustezza (la decisione, quindi, deve essere di accoglimento parziale e non di estinzione per cessazione della materia del contendere, per come aveva chiesto il ricorrente nelle stesse memorie).
Le spese vanno comunque poste a carico del Comune, tenuto conto dell'oggettiva risalenza delle ragioni sottese al ricalcolo (in particolare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esatto calcolo della superficie tassabile, adottato sin dal 2013), con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, stabilendo in € 734,00 il dovuto e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52647 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2018 n. 52647 del 30/09/2023, emesso dal Comune di Reggio Calabria (€ 889,00), notificato in data 31.10.2023.
Censura l'atto per omessa notifica di atti presupposti;
inoltre rappresenta di essere residente dal 2001 in altra abitazione, nonché doversi comunque effettuare il calcolo dei componenti del nucleo familiare nel numero di 3 (tre), per cui è erroneo il calcolo su 4 (quattro componenti).
Deduce, poi, esservi un ulteriore errore nel calcolo della tassa, con riguardo ai metri quadrati catastali dell'immobile, che non sarebbero 134, bensì 112, sulla base della riduzione prevista dal provvedimento
29 marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate (superficie assoggettabile alla TARI pari all'80% della superficie catastale).
Specifica, inoltre, che, in relazione all'anno d'imposta 2019, è stato proposto analogo ricorso e che il
Comune, con provvedimento Prot. 29/08/2023 0202073. U (allegato) ha accolto l'eccezione sull'errato calcolo del tributo, con ricalcolo dell'importo dovuto (quindi, essendoci un precedente sulla stessa questione, vanno ritenuti non dovuti sanzioni, interessi e spese di notifica).
Con distinti motivi di censura vengono censurati il difetto di motivazione, il difetto di sottoscrizione, la mancanza del visto di esecutorietà e della sottoscrizione del funzionario comunale responsabile del tributo.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente in relazione al numero degli occupanti e alla superficie e ritenendo infondate le altre ragioni di censura.
Ha presentato memorie parte ricorrente, concludendo per la cessazione della materia del contendere in relazione alla somma ricalcolata e, comunque, chiedendo la condanna di controparte alle spese.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in parte, con ricalcolo del dovuto.
Il resistente Comune ha riconosciuto le ragioni di parte ricorrente con riferimento alle doglianze sul numero degli occupanti e sulla superficie, ricalcolando il dovuto in € 734,00.
La citata somma è da ritenersi, perciò, quella esatta, tenuto anche conto che il ricorrente, con le memorie, ne ha riconosciuto la giustezza (la decisione, quindi, deve essere di accoglimento parziale e non di estinzione per cessazione della materia del contendere, per come aveva chiesto il ricorrente nelle stesse memorie).
Le spese vanno comunque poste a carico del Comune, tenuto conto dell'oggettiva risalenza delle ragioni sottese al ricalcolo (in particolare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esatto calcolo della superficie tassabile, adottato sin dal 2013), con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, stabilendo in € 734,00 il dovuto e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.