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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 545 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Severino Gloria, giusta procura Parte_1
in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente Oggetto: opposizione accertamento tecnico preventivo provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.1220/2021 RG, deducendo che erroneamente il consulente della prima fase, dott. , non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti Persona_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alla luce delle patologie sofferte;
e dopo aver formulato espressamente il proprio dissenso, avverso tale risultanza peritale, parte ricorrente, presentava opposizione – chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' all'erogazione della corrispondente prestazione, CP_1
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte resistente, con memoria depositata in data 04.12.2023, contestando CP_1
le avverse deduzioni e chiedendo l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso, nonché il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Veniva disposta la rinnovazione dell'accertamento tecnico medico-legale, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, dott. . Persona_2
All'udienza, del 09.01.2023, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve CP_1
essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 02.03.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 17.02.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 17.03.2023.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Per ottenere l'indennità di accompagnamento, è necessario che il richiedente provi di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge. Nel caso di specie, in ordine alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge
18/80, per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, va detto, che dalla disposta consulenza
è risultata la fondatezza del ricorso proposto dalla parte ricorrente, il requisito veniva riconosciuto fin dalla data della visita medico legale CP_1
Il consulente d'ufficio nominato nella presente causa, dott. , Persona_2
pervenuto con argomentazioni logiche ed immuni da vizi e pienamente coerenti alla conclusione che
“” … omisiss … 1. Il Signor risulta affetto da “DISTURBO BIPOLARE, Parte_1
MISTO, GRAVE CON MANIFESTAZIONI PSICOTICHE E TURBE DEL COMPORTAMENTO,
DIABETE MELLITO TIPO II, IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO”.
2. Le suddette infermità hanno determinato una condizione di “Invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani”.
3. L'epoca di decorrenza, per quanto sopradetto e descritto, è stata determinata al 01/07/2021. “”
Non emergendo, pertanto, alcuna verificabile argomentazione che induca a discostarsi dalle valutazioni svolte, in sede di accertamento tecnico, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In base ad esse, va quindi accolta la richiesta del ricorrente di accedere alla provvidenza economica prevista dall'art. 1 della legge n. 18/1980, a partire
-dalla data della visita della Commissione Medico Legale avvenuta in data 07 gennaio 2021. CP_1
Il riconoscimento della prestazione dalla data della visita della Commissione Medico Legale
giustifica la condanna dell' al pagamento delle spese. CP_1 CP_1
Parte ricorrente ha depositato in atti, ammissione al gratuito patrocinio.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' così come CP_1 le spese di CTU, della precedente fase, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 07.01.2021 oltre interessi sino al soddisfo;
• liquida le spese di lite in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge, a carico dell' a favore dello Stato, essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito CP_1
patrocinio ; • pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di questa fase, come separatamente liquidate, e della precedente fase, definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_2
Catanzaro 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 545 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Severino Gloria, giusta procura Parte_1
in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente Oggetto: opposizione accertamento tecnico preventivo provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2023, parte ricorrente ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.1220/2021 RG, deducendo che erroneamente il consulente della prima fase, dott. , non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti Persona_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alla luce delle patologie sofferte;
e dopo aver formulato espressamente il proprio dissenso, avverso tale risultanza peritale, parte ricorrente, presentava opposizione – chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' all'erogazione della corrispondente prestazione, CP_1
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte resistente, con memoria depositata in data 04.12.2023, contestando CP_1
le avverse deduzioni e chiedendo l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso, nonché il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Veniva disposta la rinnovazione dell'accertamento tecnico medico-legale, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, dott. . Persona_2
All'udienza, del 09.01.2023, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve CP_1
essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 02.03.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 17.02.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 17.03.2023.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Per ottenere l'indennità di accompagnamento, è necessario che il richiedente provi di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge. Nel caso di specie, in ordine alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge
18/80, per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, va detto, che dalla disposta consulenza
è risultata la fondatezza del ricorso proposto dalla parte ricorrente, il requisito veniva riconosciuto fin dalla data della visita medico legale CP_1
Il consulente d'ufficio nominato nella presente causa, dott. , Persona_2
pervenuto con argomentazioni logiche ed immuni da vizi e pienamente coerenti alla conclusione che
“” … omisiss … 1. Il Signor risulta affetto da “DISTURBO BIPOLARE, Parte_1
MISTO, GRAVE CON MANIFESTAZIONI PSICOTICHE E TURBE DEL COMPORTAMENTO,
DIABETE MELLITO TIPO II, IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO”.
2. Le suddette infermità hanno determinato una condizione di “Invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani”.
3. L'epoca di decorrenza, per quanto sopradetto e descritto, è stata determinata al 01/07/2021. “”
Non emergendo, pertanto, alcuna verificabile argomentazione che induca a discostarsi dalle valutazioni svolte, in sede di accertamento tecnico, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In base ad esse, va quindi accolta la richiesta del ricorrente di accedere alla provvidenza economica prevista dall'art. 1 della legge n. 18/1980, a partire
-dalla data della visita della Commissione Medico Legale avvenuta in data 07 gennaio 2021. CP_1
Il riconoscimento della prestazione dalla data della visita della Commissione Medico Legale
giustifica la condanna dell' al pagamento delle spese. CP_1 CP_1
Parte ricorrente ha depositato in atti, ammissione al gratuito patrocinio.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' così come CP_1 le spese di CTU, della precedente fase, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per godere del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 07.01.2021 oltre interessi sino al soddisfo;
• liquida le spese di lite in complessivi € 1.200,00, oltre accessori come per legge, a carico dell' a favore dello Stato, essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito CP_1
patrocinio ; • pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di questa fase, come separatamente liquidate, e della precedente fase, definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_2
Catanzaro 05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro