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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2023 0017428808000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il 4.2.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale notificatale il 10.6.2023 e contenente la richiesta di pagamento della somma di € 507,00 dalla stessa dovuta a titolo di Irap per l'anno 2019 .
Deduceva la nullità della notifica della cartella e l'intervenuta decadenza dalla pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio AD che svolgeva eccezioni preliminari e chiedeva in ogni caso il rigeto del ricorso.
Si costituiva altresi Ade che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'udienza del 16.9.2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'AdER ha eccepito – invocando l'art. 14, comma 6 bis, d.lgs. 546/92 – l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente intimato solo l'AdER.
Sul punto è d'uopo precisare quanto segue
Il comma 6-bis dello stesso art. 14, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ora, poiché quella citata è una delle disposizioni “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del…decreto”, cioè dal
04.01.2024, e il ricorso in esame è stato depositato il 22.05.2024, va applicata anche a questo giudizio.
Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell'atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti;
perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l'ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica. Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell'ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente;
tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l'inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92,
l'ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l'art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”).
Va poi rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all'art. 23 del d.lgs. n.
546/92, il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c'è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l'ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l'onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest'ultimo, ai sensi del citato art. 39.
Va peraltro osservato che dal contenuto del ricorso non pare che la ricorrente abbia lamentato vizi di notifica di atti presuposti alla cartella e, in ogni caso, Ade si è costituita in giudizio.
Tanto premesso va rilevata la mancanza di fondamento del motivo di ricorso afferente la nullità della cartella per vizi di notifica della stessa .
Va al riguardo affermato l'effetto sanante per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., in quanto, a seguito del ricorso, non può esservi nessun dubbio sul fatto che il ricorrente abbia avuto certezza sia del soggetto da cui proveniva la notifica e sia del contenuto dell'atto.
Sul punto non c'è motivo di discostarsi dall'orientamento secondo cui la natura, sostanziale e non processuale, delle cartelle di pagamento, non esclude in materia l'applicabilità delle norme dettate in materia processuale, essendo - tali ultime norme - espressamente richiamate nella disciplina tributaria;
infatti, l'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73, concernente la notifica delle cartelle di pagamento, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, in materia di notifica degli avvisi di accertamento, che rinvia a sua volta alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compresa la norma di cui all'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
27/09/2021 n. 26099).
Non sussiste poi la lamentata decadenza, atteso che trattandosi di somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art 36 bis relativa a dichiarazione e modello Redditi 2020 per l'anno di imposta
2019 il termine decadenziale è scaduto il 31.12.2023 e, dunque, la cartella, notifica il 10.6.2023 , è stata tempestivamente notificata.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle ricorrente che liquida in
€ 232,00 per compensi oltre accessoridi legge per ognuna delle parti costituite.
Siracusa 16.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298 2023 0017428808000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il 4.2.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale notificatale il 10.6.2023 e contenente la richiesta di pagamento della somma di € 507,00 dalla stessa dovuta a titolo di Irap per l'anno 2019 .
Deduceva la nullità della notifica della cartella e l'intervenuta decadenza dalla pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio AD che svolgeva eccezioni preliminari e chiedeva in ogni caso il rigeto del ricorso.
Si costituiva altresi Ade che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'udienza del 16.9.2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'AdER ha eccepito – invocando l'art. 14, comma 6 bis, d.lgs. 546/92 – l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente intimato solo l'AdER.
Sul punto è d'uopo precisare quanto segue
Il comma 6-bis dello stesso art. 14, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Ora, poiché quella citata è una delle disposizioni “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del…decreto”, cioè dal
04.01.2024, e il ricorso in esame è stato depositato il 22.05.2024, va applicata anche a questo giudizio.
Sul tipo di fattispecie che il legislatore ha voluto disciplinare, se ci si limitasse alla lettera della legge bisognerebbe ritenere che la presenza in giudizio di altro soggetto, e precisamente di “un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”, è considerata necessaria qualora vengano fatti valere “vizi della notificazione…nei riguardi di un atto presupposto” emesso da tale altro soggetto: nel caso cioè in cui il ricorrente abbia fatto valere vizi che attengano alla notificazione, rituale o meno, di atti presupposti di quello impugnato.
Tuttavia, pur in presenza di una formulazione della disposizione non esemplare, una interpretazione più complessiva della sua ratio induce a ritenere che, in generale, si sia voluto disciplinare il caso in cui il ricorrente faccia valere, come vizio proprio dell'atto impugnato, anche solo la “mancata” notifica di atti presupposti;
perché, di solito, i vizi che attengono alla notificazione (rituale o meno) degli atti presupposti possono essere fatti valere, nella forma dei motivi aggiunti, solo dopo che l'ente intimato abbia depositato in giudizio la prova della loro avvenuta notifica. Se per “proposizione” del ricorso la disposizione intende fare riferimento alla sua “notifica”, bisogna interrogarsi su quale sia la conseguenza della mancata intimazione anche dell'ente autore degli atti presupposti.
Nella descritta formulazione, la disposizione de qua sembra fare, seppure implicitamente, riferimento a un onere del ricorrente;
tuttavia, poiché il suo mancato assolvimento non è sanzionato, tantomeno con l'inammissibilità del ricorso, questo Collegio non ritiene che una siffatta conseguenza possa essere desunta in via interpretativa, se non altro perché quando il legislatore ha voluto prevederla, nello stesso d.lgs. 546/92,
l'ha fatto esplicitamente.
Semmai, può ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere la “necessità” che, nel caso descritto, tutti i soggetti coinvolti diventino parti del giudizio.
Poiché il d.lgs. 546/92 non disciplina specificamente tale aspetto, e secondo il suo art. 1, comma 2, “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”, va applicato l'art. 102 cpc, relativo proprio al “litisconsorzio necessario”, il quale prevede che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, e “se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito” (cfr. Cass. civ., sez. trib., 13/08/2020 n.17061, per la precisazione che “la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame giacché la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso”).
Va poi rilevato che con il citato d.lgs. n. 220/2023 non sono state apportate modifiche all'art. 23 del d.lgs. n.
546/92, il quale, nel disciplinare la “costituzione in giudizio della parte resistente”, dopo aver disposto, al comma 1, che gli enti intimati “si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale”, continua a prevedere, al comma 3, che “nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”.
Analogamente, non c'è motivo di ritenere che, nel riformare, col citato d.lgs. 220/2023, il processo tributario, sia stata implicitamente abrogata la previsione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, ai sensi del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In sostanza, questo Giudice ritiene che la previsione – di cui al citato comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.
546/92 – secondo cui nei casi sopra indicati “il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, vada intesa nel senso che entrambi i soggetti vadano fatti partecipare al giudizio, e che qualora l'ente intimato sia il concessionario della riscossione (che è il soggetto che il ricorrente ha sempre l'onere di intimare tutte le volte che impugna suoi atti), tale onere debba essere posto a carico di quest'ultimo, ai sensi del citato art. 39.
Va peraltro osservato che dal contenuto del ricorso non pare che la ricorrente abbia lamentato vizi di notifica di atti presuposti alla cartella e, in ogni caso, Ade si è costituita in giudizio.
Tanto premesso va rilevata la mancanza di fondamento del motivo di ricorso afferente la nullità della cartella per vizi di notifica della stessa .
Va al riguardo affermato l'effetto sanante per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., in quanto, a seguito del ricorso, non può esservi nessun dubbio sul fatto che il ricorrente abbia avuto certezza sia del soggetto da cui proveniva la notifica e sia del contenuto dell'atto.
Sul punto non c'è motivo di discostarsi dall'orientamento secondo cui la natura, sostanziale e non processuale, delle cartelle di pagamento, non esclude in materia l'applicabilità delle norme dettate in materia processuale, essendo - tali ultime norme - espressamente richiamate nella disciplina tributaria;
infatti, l'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73, concernente la notifica delle cartelle di pagamento, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, in materia di notifica degli avvisi di accertamento, che rinvia a sua volta alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compresa la norma di cui all'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
27/09/2021 n. 26099).
Non sussiste poi la lamentata decadenza, atteso che trattandosi di somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art 36 bis relativa a dichiarazione e modello Redditi 2020 per l'anno di imposta
2019 il termine decadenziale è scaduto il 31.12.2023 e, dunque, la cartella, notifica il 10.6.2023 , è stata tempestivamente notificata.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III in persona del giudice monocratico rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle ricorrente che liquida in
€ 232,00 per compensi oltre accessoridi legge per ognuna delle parti costituite.
Siracusa 16.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Concetta Grillo