Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 106
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella

    Il giudice rileva che, anche in presenza di vizi di notifica, l'atto ha raggiunto lo scopo in quanto la ricorrente ha avuto certezza del soggetto da cui proveniva la notifica e del contenuto dell'atto, applicando l'effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Decadenza dalla pretesa tributaria

    Il giudice rileva che, trattandosi di somme dovute a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art 36 bis relativa a dichiarazione e modello Redditi 2020 per l'anno di imposta 2019, il termine decadenziale è scaduto il 31.12.2023 e la cartella, notificata il 10.6.2023, è stata tempestivamente notificata.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente presupposto

    Il giudice, pur riconoscendo la ratio della norma di cui all'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/92 che impone la presenza di entrambi i soggetti, ritiene che la mancata intimazione all'ente autore dell'atto presupposto non comporti l'inammissibilità del ricorso, ma l'onere per il concessionario di chiamare in causa l'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99. Inoltre, rileva che l'Agente della Riscossione si è comunque costituito in giudizio e che dal ricorso non emergono vizi di notifica di atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 106
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo