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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 726/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giosuè Mazzocca, presso il cui studio in Sapri (Sa) alla Via
Cagliari n. 1, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giosuè Mazzocca, presso il cui studio in Sapri (Sa) alla Via
Cagliari n. 1, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa;
il P.M. “nulla ha opposto” in data 4.11.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.07.2024 i coniugi e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso. Gli stessi hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio civile in Sapri (Sa) il 10.06.1978;
- che il regime patrimoniale adottato dalla coppia è stato quella della comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati i figli, (nato a [...] il [...]), Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] Persona_3
- che fra i coniugi sono sorti contrasti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
- che il Sig. percepisce una pensione di euro 1.200,00 al mese e che il suo Parte_1 reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a 20.348,94 nell'anno 2023;
- che la Sig.ra è una dipendente dell'Asl SA3 e lavora presso il Nosocomio Controparte_1 dell'Immacolata di Sapri, percependo uno stipendio di euro 1.603,00 e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a euro 27.700,00 nell'anno 2023. Gli stessi coniugi, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate (come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2024):
“1) I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non vi è bisogno del piano genitoriale.
2) La casa familiare sita in Ispani alla via Piave 5 sarà assegnata al sig. che vi Parte_1 continuerà a vivere, mente la sig.ra trasferirà la propria presenza altrove entro Controparte_1 un termine di 30 giorni, la stessa ha già preso i propri effetti personali;
3) I figli sono economicamente autosufficienti e maggiorenni e non vi è statuizione sulle spese o sul mantenimento gli stessi potranno recarsi nella casa familiare di via Piave nr. 5 quando lo vorranno.
4) Le parti rinunciano al reciproco mantenimento essendo autonome.
5) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi. che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
- siano prese atto delle ulteriori pattuizioni la casa coniugale/familiare sita in Ispani (SA) Casetta alla Via piave 5 composta da due vani terranei adibiti a legnaia e cantina come da allegato atto di compravendita e visura catastale aggiornata di cui alla Partita T.1 Zc.2 Cat. A/3 Clas U vani 5 sia assegnata e trasferita per volontà dei proprietari genitori ai figli nato a [...]
AL (SO) il 26.01.1991 CF e residente in [...]
14 di professione pilota in Marina Militare economicamente autosufficiente;
ato Persona_3
a Salerno 8 luglio 1982 CF , libero professionista e residente in [...]alla CodiceFiscale_4
Via Galileo Galilei 14 libero professionista ed economicamente autosufficiente;” I coniugi, all'udienza dell'11.11.2024, tenutasi in modalità c.d. cartolare, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte.
Il P.M. il 4.11.2024 nulla ha opposto alla pronuncia La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione che con sentenza pronunciava la separazione e con ordinanza rimetteva la causa sul Ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo. In data 3.12.2025 rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e chiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, confermando integralmente le condizioni già approvate in sede di separazione consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e dalla prima udienza dell'11 novembre 2025. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 22.10.2025. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987. Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti alle condizioni già statuite in sede di separazione. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Sapri (Sa) il 10.06.1978 (atto n. 1, p. I, Serie -, anno 1978 del
Comune di Sapri);
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74; Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore-
2) Dott.ssa Riccardo Sabato - Giudice–
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 726/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giosuè Mazzocca, presso il cui studio in Sapri (Sa) alla Via
Cagliari n. 1, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giosuè Mazzocca, presso il cui studio in Sapri (Sa) alla Via
Cagliari n. 1, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da atti di causa;
il P.M. “nulla ha opposto” in data 4.11.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18.07.2024 i coniugi e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso. Gli stessi hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio civile in Sapri (Sa) il 10.06.1978;
- che il regime patrimoniale adottato dalla coppia è stato quella della comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati i figli, (nato a [...] il [...]), Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]);
[...] Persona_3
- che fra i coniugi sono sorti contrasti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
- che il Sig. percepisce una pensione di euro 1.200,00 al mese e che il suo Parte_1 reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a 20.348,94 nell'anno 2023;
- che la Sig.ra è una dipendente dell'Asl SA3 e lavora presso il Nosocomio Controparte_1 dell'Immacolata di Sapri, percependo uno stipendio di euro 1.603,00 e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a euro 27.700,00 nell'anno 2023. Gli stessi coniugi, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate (come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2024):
“1) I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non vi è bisogno del piano genitoriale.
2) La casa familiare sita in Ispani alla via Piave 5 sarà assegnata al sig. che vi Parte_1 continuerà a vivere, mente la sig.ra trasferirà la propria presenza altrove entro Controparte_1 un termine di 30 giorni, la stessa ha già preso i propri effetti personali;
3) I figli sono economicamente autosufficienti e maggiorenni e non vi è statuizione sulle spese o sul mantenimento gli stessi potranno recarsi nella casa familiare di via Piave nr. 5 quando lo vorranno.
4) Le parti rinunciano al reciproco mantenimento essendo autonome.
5) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi. che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
- siano prese atto delle ulteriori pattuizioni la casa coniugale/familiare sita in Ispani (SA) Casetta alla Via piave 5 composta da due vani terranei adibiti a legnaia e cantina come da allegato atto di compravendita e visura catastale aggiornata di cui alla Partita T.1 Zc.2 Cat. A/3 Clas U vani 5 sia assegnata e trasferita per volontà dei proprietari genitori ai figli nato a [...]
AL (SO) il 26.01.1991 CF e residente in [...]
14 di professione pilota in Marina Militare economicamente autosufficiente;
ato Persona_3
a Salerno 8 luglio 1982 CF , libero professionista e residente in [...]alla CodiceFiscale_4
Via Galileo Galilei 14 libero professionista ed economicamente autosufficiente;” I coniugi, all'udienza dell'11.11.2024, tenutasi in modalità c.d. cartolare, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte.
Il P.M. il 4.11.2024 nulla ha opposto alla pronuncia La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione che con sentenza pronunciava la separazione e con ordinanza rimetteva la causa sul Ruolo del Giudice istruttore per il prosieguo. In data 3.12.2025 rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e chiesto di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, confermando integralmente le condizioni già approvate in sede di separazione consensuale, la causa è stata rimessa al Collegio. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473 bis. 49 c.p.c. della domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e dalla prima udienza dell'11 novembre 2025. È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 22.10.2025. Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987. Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti alle condizioni già statuite in sede di separazione. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in Sapri (Sa) il 10.06.1978 (atto n. 1, p. I, Serie -, anno 1978 del
Comune di Sapri);
- Nulla per le spese;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.
11. 2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 N. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74; Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente/Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco