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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4043/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Indirizzo CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PER ESECUZ n. 09085682025 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5453/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e dichiara l'inammissibilità della documentazione presentate da parte dell'ufficio
Resistente/Appellato:chiede il rigetto del ricorso e dichiara che anche se la documenmtazione è tardiva comunque è indispensabile per la decisione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1,, elett.te dom.to in Aversa, alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'avv. Difensore_1
, propone ricorso avverso sollecito per esecuzione n. 090/8568/2025 emessa nei confronti dell'opponente, dalla C&C s.r.l. Concessionario per la riscossione coattiva Comune di Aversa, in persona dell.r.p.t., con Indirizzo (BT), alla Indirizzo_2, pervenuta a mezzo racc.ta a.r. con avviso del 12.08.2025 e successivamente ritirata presso il competente ufficio postale, ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 821,00, a titolo di omesso pagamento della Tassa rifiuti per l'anno
2018, comprensivo di spese di procedura e notifica.
Eccepisce:
1) Nullità della ingiunzione fiscale per mancata notifica degli atti prodromi.
L'atto di sollecito pre-esecuzione oggetto della odierna opposizione è affetto da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulta a questa difesa la previa e necessaria notifica degli avvisi di accertamento in esso richiamati, né tantomeno l'opponente ha mai ricevuto avvisi di mora, per cui non è stato mai messo nella condizione di poter verificare se la presunta pretesa di pagamento si sia formata nel rispetto della legge.
2) Decadenza - Tardiva Notifica
Atteso che l'ufficio non ha né emesso né notificato l'atto impugnato nei termini per legge previsti si eccepisce la decadenza dal potere concesso all'amministrazione.
3) Prescrizione del presunto credito
Si eccepisce la prescrizione del credito richiesto, giacché la somma, alla quale si applica la prescrizione quinquennale, è estinta per mancato esercizio del diritto. Pertanto, giacché nessun atto è stato mai notificato al ricorrente, appare chiaro che vi sia stato il mancato esercizio del diritto perpiù di cinque anni con conseguente perdita dello stesso da parte dell'ente creditore.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare
- nel merito, previa sospensione, si chiede l'annullamento del sollecito di pagamento pre-esecuzione n.
090/8568/2025, essendo lo stesso nullo e/o annullabile, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dellatassa di cui in narrativa.
Si chiede che il presente ricorso venga trattato in pubblica udienza.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Il Comune di Aversa (CE), C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla Indirizzo_3 - Indirizzo_4 - Aversa (CE), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 contesta le eccezioni del ricorrente, deposita atti e notifiche , conclude con la richiesta di rigettare le domande e le eccezioni avversarie tutte formulate, in quanto invalide, infondate in fatto ed in diritto, nonché indeterminate e, per l'effetto, confermare l'atto impugnato da parte ricorrentedichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Aversa;
condannare, infine, il ricorrente al pagamento di spese, diritti e competenze di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso inammissibile per i motivi che seguono.
Il Comune ha versato in atti copia dell'avviso di accerta manto , regolarmente notificato il 03 novembre
2023 e non impugnato nei termini.
Nel caso di specie l'atto impugnato dovrà, dunque, considerarsi legittimo, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
Il ricorso pertanto poteva essere presentato unicamente contro i vizi propri dell'atto. Infatti, risultando regolarmente notificati gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, tutti atti non impugnati tempestivamente, la pretesa dell'Ente è divenuta definitiva e risulta cristallizzata la relativa pretesa tributaria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18750/2024, ha chiarito che un avviso di accertamento definitivo, se non contestato nei termini, rende la pretesa fiscale non più discutibile
La ricorrente nel ricorso dichiara che l'atto impugnato è pervenuto a mezzo racc.ta a.r. con avviso del
12.08.2025 e successivamente ritirata presso il competente ufficio postale, ma non deposita la documentazione comprovante la data dell'avvenuto ritiro, non consentendo di verificare la corretta tempistica dell'impugnazione dell'atto.
Inoltre manca l'attestazione di conformità degli allegati introdotto dal edecreto legislativo delegato n.
220/2023. in particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell'articolo 25-bis del D.lgs. n. 546/1992,
L'intervento impone l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità
L'obbligo di attestazione di conformità si estende a tutti i documenti non nativi digitali, indipendentemente dalla loro origine o modalità di acquisizione. Tale interpretazione si pone in continuità con la disciplina del
Codice dell'Amministrazione Digitale concernente l'efficacia probatoria delle copie informatiche.
P.Q.M.
Il G.M dichiara il ricorso inammissibile –Condanna il ricorrente al pagamento di spese per € 300,00 per diritti e competenze di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4043/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Indirizzo CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - P.I.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PER ESECUZ n. 09085682025 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5453/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e dichiara l'inammissibilità della documentazione presentate da parte dell'ufficio
Resistente/Appellato:chiede il rigetto del ricorso e dichiara che anche se la documenmtazione è tardiva comunque è indispensabile per la decisione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1,, elett.te dom.to in Aversa, alla Indirizzo_1, presso lo studio dell'avv. Difensore_1
, propone ricorso avverso sollecito per esecuzione n. 090/8568/2025 emessa nei confronti dell'opponente, dalla C&C s.r.l. Concessionario per la riscossione coattiva Comune di Aversa, in persona dell.r.p.t., con Indirizzo (BT), alla Indirizzo_2, pervenuta a mezzo racc.ta a.r. con avviso del 12.08.2025 e successivamente ritirata presso il competente ufficio postale, ed intimante il pagamento dell'importo complessivo di € 821,00, a titolo di omesso pagamento della Tassa rifiuti per l'anno
2018, comprensivo di spese di procedura e notifica.
Eccepisce:
1) Nullità della ingiunzione fiscale per mancata notifica degli atti prodromi.
L'atto di sollecito pre-esecuzione oggetto della odierna opposizione è affetto da nullità e/o annullabilità, in ragione del fatto che non risulta a questa difesa la previa e necessaria notifica degli avvisi di accertamento in esso richiamati, né tantomeno l'opponente ha mai ricevuto avvisi di mora, per cui non è stato mai messo nella condizione di poter verificare se la presunta pretesa di pagamento si sia formata nel rispetto della legge.
2) Decadenza - Tardiva Notifica
Atteso che l'ufficio non ha né emesso né notificato l'atto impugnato nei termini per legge previsti si eccepisce la decadenza dal potere concesso all'amministrazione.
3) Prescrizione del presunto credito
Si eccepisce la prescrizione del credito richiesto, giacché la somma, alla quale si applica la prescrizione quinquennale, è estinta per mancato esercizio del diritto. Pertanto, giacché nessun atto è stato mai notificato al ricorrente, appare chiaro che vi sia stato il mancato esercizio del diritto perpiù di cinque anni con conseguente perdita dello stesso da parte dell'ente creditore.
Conclude con la richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare
- nel merito, previa sospensione, si chiede l'annullamento del sollecito di pagamento pre-esecuzione n.
090/8568/2025, essendo lo stesso nullo e/o annullabile, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dellatassa di cui in narrativa.
Si chiede che il presente ricorso venga trattato in pubblica udienza.
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Il Comune di Aversa (CE), C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla Indirizzo_3 - Indirizzo_4 - Aversa (CE), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 contesta le eccezioni del ricorrente, deposita atti e notifiche , conclude con la richiesta di rigettare le domande e le eccezioni avversarie tutte formulate, in quanto invalide, infondate in fatto ed in diritto, nonché indeterminate e, per l'effetto, confermare l'atto impugnato da parte ricorrentedichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Aversa;
condannare, infine, il ricorrente al pagamento di spese, diritti e competenze di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso inammissibile per i motivi che seguono.
Il Comune ha versato in atti copia dell'avviso di accerta manto , regolarmente notificato il 03 novembre
2023 e non impugnato nei termini.
Nel caso di specie l'atto impugnato dovrà, dunque, considerarsi legittimo, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
Il ricorso pertanto poteva essere presentato unicamente contro i vizi propri dell'atto. Infatti, risultando regolarmente notificati gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, tutti atti non impugnati tempestivamente, la pretesa dell'Ente è divenuta definitiva e risulta cristallizzata la relativa pretesa tributaria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18750/2024, ha chiarito che un avviso di accertamento definitivo, se non contestato nei termini, rende la pretesa fiscale non più discutibile
La ricorrente nel ricorso dichiara che l'atto impugnato è pervenuto a mezzo racc.ta a.r. con avviso del
12.08.2025 e successivamente ritirata presso il competente ufficio postale, ma non deposita la documentazione comprovante la data dell'avvenuto ritiro, non consentendo di verificare la corretta tempistica dell'impugnazione dell'atto.
Inoltre manca l'attestazione di conformità degli allegati introdotto dal edecreto legislativo delegato n.
220/2023. in particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell'articolo 25-bis del D.lgs. n. 546/1992,
L'intervento impone l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità
L'obbligo di attestazione di conformità si estende a tutti i documenti non nativi digitali, indipendentemente dalla loro origine o modalità di acquisizione. Tale interpretazione si pone in continuità con la disciplina del
Codice dell'Amministrazione Digitale concernente l'efficacia probatoria delle copie informatiche.
P.Q.M.
Il G.M dichiara il ricorso inammissibile –Condanna il ricorrente al pagamento di spese per € 300,00 per diritti e competenze di causa, oltre IVA e C.P.A. come per legge se dovuti.