Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 76, 6 e 5 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1.