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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/10/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2024 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2024 Lav. promossa da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Carone, elettivamente domiciliata in Otranto, via Antonio Primaldo n. 109, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21/11/2024 la RA ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2024 00005018 50 000, formato CP_1 il 09.10.2024 e notificato in data 19.10.2024, contenente la richiesta di pagamento della somma di €
4.667,81, per mancato versamento dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani afferenti la quarta rata
2022 e prime tre rate 2023 nonché avverso tutti gli atti presupposti e conseguenti a detto avviso di addebito di cui, in via preliminare, chiedeva, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
A sostegno della domanda proposta, deduceva che non sussistevano i presupposti di legge posti a base della richiesta poiché per lo stesso periodo in cui l' – sede di Piacenza chiedeva CP_1
l'adempimento dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani la ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato full time (40 ore settimanali per otto ore giornaliere per 5 giornate lavorative settimanali) con la qualifica di operaia presso la (Società Parte_2 utilizzatrice) in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato stipulato con la Società
GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro (doc. 2 del ricorso). Detto contratto di lavoro stipulato originariamente per il periodo dal 1.9.2022 al 29.10.2022 era stato successivamente prorogato sino al
28.07.2023 (docc. 3, 4, 5, del ricorso). Alla scadenza, la RA rimaneva disoccupata, e non Pt_1 svolgeva alcuna attività autonoma artigiana, sino alla definitiva cancellazione dall'Albo artigiani.
Sosteneva, altresì che, in ogni caso, l'avviso di addebito impugnato fosse illegittimo per intervenuta decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D. lgs. 26.02.1999 n. 46.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 affermazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito. L'Istituto evidenziava che la sig.ra in conformità alle deliberazioni Parte_1 dell'Albo Artigiani, risultava iscritta alla gestione artigiani per il periodo dal 18.8.2021 al 31.01.2024; che il periodo di iscrizione alla previdenza artigiani era perfettamente in linea con quanto deliberato dall'Albo; che non entra nel merito delle iscrizioni/cancellazioni poiché si tratta di valutazioni CP_1 di esclusiva competenza dell'Albo; che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'Albo artigiani facendo presente il contemporaneo esercizio di lavoro dipendente;
che nel caso in cui l'Albo l'avesse cancellata, disconoscendo la qualifica di artigiana, l' a sua volta l'avrebbe cancellata anche dalla CP_1 gestione previdenziale artigiani. Contestava l'intervenuta decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D.
Lgs. 26.02.1999 n. 46 e chiedeva in via preliminare la revoca del provvedimento del 22.11.2024 con il quale il G.I. aveva concesso la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato. 1.2) All'udienza del 29.05.2025 (tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc dopo un rinvio dovuto alla necessità di provvedere alla rinotifica del ricorso), veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per discussione e decisione;
quindi, all'udienza del 02.10.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto occorre richiamare la L. n. 443/1985 che ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.
È imprenditore artigiano colui che svolge un'attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa.
L'imprenditore artigiano, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti: a) esercitare l'attività personalmente, in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio;
b) rispettare i limiti dimensionali previsti dalla L. n. 443/1985; c) assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione; d) svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo.
Dal possesso dei requisiti sopra descritti deriva, per un verso, l'obbligo di iscrizione all'Albo Artigiani
e dall'altro l'applicazione del regime previdenziale degli artigiani (Gestione Artigiani).
Circa i rapporti tra l'iscrizione all'Albo artigiani e gli obblighi contributivi, è la stessa Circolare CP_1
n. 80 dell'8 giugno 2012, richiamata dall' a supporto della propria tesi difensiva, che conferma CP_1 che l'obbligo di copertura contributiva è connesso all'esercizio effettivo dell'attività artigiana e non alle risultanze dell'Albo artigiani tenuto dalle Camere di commercio.
Questo principio è stato affermato nell'articolo 6, comma 2 della Legge n. 106 del 2011.
Il D.L. n. 6/93, all'articolo 1, aveva stabilito che iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate dalle
Commissioni per l'Albo avevano efficacia anche nei confronti dell' e dell' Questa norma CP_1 CP_2 del D.L. n. 6/93 è stata però abrogata dall'art. 9 della Legge n. 40/2007, ma solo con la Legge n.
106/2011 è stato chiarito espressamente che l' è autonomo nell'applicazione delle disposizioni CP_1 sull'obbligo contributivo per gli artigiani e che il solo parametro da utilizzare è quello dell'effettivo esercizio dell'attività, per cui si prescinde dal contenuto delle decisioni delle Commissioni provinciali e regionali. Nella Circolare n.80 del 2012 citata l' ha ribadito che le determinazioni delle Commissioni CP_1
Provinciali per l'Artigianato - ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (o registri equipollenti) – non hanno valore vincolante per l' che, dopo aver CP_1 acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani.
Dal quadro normativo delineato emerge quindi che l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla
Gestione Artigiani è legato alla esistenza di presupposti sostanziali (la titolarità dell'impresa, lavoro manuale personale svolto in modo abituale e prevalente;
l'assunzione della piena responsabilità della impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione), mentre la semplice iscrizione della impresa all'Albo degli Artigiani è requisito insufficiente di per sé ai fini previdenziali
(cfr., in termini, sent. Tribunale di Frosinone in data 8.10.2024 rgn 16/2024, est. Laureti;
sent.
Tribunale Napoli Nord in data 23.5.2019 rgn n. 8098 /2018, est. Colameo).
Tali principi erano già stati in precedenza affermati da Cassazione (sentenza n.8434 del 2003), che ha chiarito la differenza tra le disposizioni che attengono alla posizione assicurativa del titolare dell'impresa artigiana e le disposizioni che attengono all'impresa ed alle sue caratteristiche, precisando che non va fatta confusione tra l'elenco nominativo degli esercenti imprese artigiane, che riguarda le persone fisiche e che vale ai fini contributivi ed assicurativi e l'albo delle imprese artigiane, che attiene invece ai requisiti prescritti dalla legge per la configurazione della natura artigiana dell'impresa.
La Cassazione ha precisato che le amministrazioni competenti a tenere gli albi devono comunicare all' l'iscrizione di un'impresa all'albo delle imprese artigiane, affinché l' ne venga a CP_1 CP_1 conoscenza e provveda alla assicurazione IVS del titolare, ma nessuna norma prevede che l'iscrizione all'albo abbia valore costitutivo ai fini dell'insorgenza del rapporto assicurativo e del connesso obbligo contributivo, il quale sorge invece automaticamente con l'espletamento dell'attività oggettivamente artigiana, avente cioè le caratteristiche descritte agli artt. 3 e 4 della legge 443/85, che vale ad integrare lo status di artigiano, anche prima che l'impresa venga iscritta all'albo.
Di converso, l'obbligo contributivo viene meno quando venga meno uno dei suddetti requisiti, anche se l'impresa non venga di fatto cancellata dal relativo albo (cfr. anche Cass. n. 6625 del 24 luglio
1996).
Occorre ulteriormente evidenziare che la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui
“in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. 12.4.2010, n.
8651).
Nel caso di specie è pacifico (sulla base delle risultanze documentali) che la sig.ra Parte_1 per il periodo oggetto di accertamento (quarto trimestre 2022 e primi tre trimestri 2023) ha svolto attività di lavoro subordinato full time della durata di 40 ore settimanali (otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì) con la qualifica di operaia presso la Società (Società Parte_2 utilizzatrice) in forza di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la
Società GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro.
Tale circostanza non è neppure stata contestata dalla difesa . CP_1
Non risulta neppure né dedotto né provato dall' che la ricorrente per il periodo indicato abbia CP_1 svolto in modo abituale e prevalente attività artigiana, pur a fronte della formale iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Anzi, il contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendente con orario full-time è da considerarsi circostanza ostativa ai fini del riconoscimento del requisito sostanziale dello svolgimento dell'attività artigiana in misura prevalente.
Ne consegue – sulla base delle considerazioni sopra svolte - che la formale iscrizione della RA all'Albo artigiani quale impresa artigiana individuale è un presupposto di per sé Parte_1 inidoneo ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo. Pertanto, l'avviso di addebito impugnato n. 385 2024 00005018 50 000, formato il 09.10.2024, notificato in data 19.10.2024 deve ritenersi illegittimo e deve essere annullato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo della RA , Parte_1
(c.f. ), nei confronti dell' , e per l'effetto C.F._1 CP_1
2. annulla l'avviso di addebito n. 385 2024 00005018 50 000, formato il 09.10.2024, notificato CP_1 in data 19.10.2024 per l'importo €. 4.667,81;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 2.800,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 22.10.2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Paola Bailo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2024 Lav. promossa da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Carone, elettivamente domiciliata in Otranto, via Antonio Primaldo n. 109, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
- (c.f. – P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21/11/2024 la RA ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2024 00005018 50 000, formato CP_1 il 09.10.2024 e notificato in data 19.10.2024, contenente la richiesta di pagamento della somma di €
4.667,81, per mancato versamento dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani afferenti la quarta rata
2022 e prime tre rate 2023 nonché avverso tutti gli atti presupposti e conseguenti a detto avviso di addebito di cui, in via preliminare, chiedeva, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
A sostegno della domanda proposta, deduceva che non sussistevano i presupposti di legge posti a base della richiesta poiché per lo stesso periodo in cui l' – sede di Piacenza chiedeva CP_1
l'adempimento dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani la ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato full time (40 ore settimanali per otto ore giornaliere per 5 giornate lavorative settimanali) con la qualifica di operaia presso la (Società Parte_2 utilizzatrice) in forza di contratto di somministrazione a tempo determinato stipulato con la Società
GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro (doc. 2 del ricorso). Detto contratto di lavoro stipulato originariamente per il periodo dal 1.9.2022 al 29.10.2022 era stato successivamente prorogato sino al
28.07.2023 (docc. 3, 4, 5, del ricorso). Alla scadenza, la RA rimaneva disoccupata, e non Pt_1 svolgeva alcuna attività autonoma artigiana, sino alla definitiva cancellazione dall'Albo artigiani.
Sosteneva, altresì che, in ogni caso, l'avviso di addebito impugnato fosse illegittimo per intervenuta decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D. lgs. 26.02.1999 n. 46.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le CP_1 affermazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito. L'Istituto evidenziava che la sig.ra in conformità alle deliberazioni Parte_1 dell'Albo Artigiani, risultava iscritta alla gestione artigiani per il periodo dal 18.8.2021 al 31.01.2024; che il periodo di iscrizione alla previdenza artigiani era perfettamente in linea con quanto deliberato dall'Albo; che non entra nel merito delle iscrizioni/cancellazioni poiché si tratta di valutazioni CP_1 di esclusiva competenza dell'Albo; che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'Albo artigiani facendo presente il contemporaneo esercizio di lavoro dipendente;
che nel caso in cui l'Albo l'avesse cancellata, disconoscendo la qualifica di artigiana, l' a sua volta l'avrebbe cancellata anche dalla CP_1 gestione previdenziale artigiani. Contestava l'intervenuta decadenza ex art. 25, comma 1, lett. a) D.
Lgs. 26.02.1999 n. 46 e chiedeva in via preliminare la revoca del provvedimento del 22.11.2024 con il quale il G.I. aveva concesso la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato. 1.2) All'udienza del 29.05.2025 (tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc dopo un rinvio dovuto alla necessità di provvedere alla rinotifica del ricorso), veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per discussione e decisione;
quindi, all'udienza del 02.10.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata e merita accoglimento.
In punto di diritto occorre richiamare la L. n. 443/1985 che ha definito le nozioni di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.
È imprenditore artigiano colui che svolge un'attività che ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, la somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa.
L'imprenditore artigiano, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti: a) esercitare l'attività personalmente, in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio;
b) rispettare i limiti dimensionali previsti dalla L. n. 443/1985; c) assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione; d) svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale nel processo produttivo.
Dal possesso dei requisiti sopra descritti deriva, per un verso, l'obbligo di iscrizione all'Albo Artigiani
e dall'altro l'applicazione del regime previdenziale degli artigiani (Gestione Artigiani).
Circa i rapporti tra l'iscrizione all'Albo artigiani e gli obblighi contributivi, è la stessa Circolare CP_1
n. 80 dell'8 giugno 2012, richiamata dall' a supporto della propria tesi difensiva, che conferma CP_1 che l'obbligo di copertura contributiva è connesso all'esercizio effettivo dell'attività artigiana e non alle risultanze dell'Albo artigiani tenuto dalle Camere di commercio.
Questo principio è stato affermato nell'articolo 6, comma 2 della Legge n. 106 del 2011.
Il D.L. n. 6/93, all'articolo 1, aveva stabilito che iscrizioni, variazioni e cancellazioni effettuate dalle
Commissioni per l'Albo avevano efficacia anche nei confronti dell' e dell' Questa norma CP_1 CP_2 del D.L. n. 6/93 è stata però abrogata dall'art. 9 della Legge n. 40/2007, ma solo con la Legge n.
106/2011 è stato chiarito espressamente che l' è autonomo nell'applicazione delle disposizioni CP_1 sull'obbligo contributivo per gli artigiani e che il solo parametro da utilizzare è quello dell'effettivo esercizio dell'attività, per cui si prescinde dal contenuto delle decisioni delle Commissioni provinciali e regionali. Nella Circolare n.80 del 2012 citata l' ha ribadito che le determinazioni delle Commissioni CP_1
Provinciali per l'Artigianato - ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (o registri equipollenti) – non hanno valore vincolante per l' che, dopo aver CP_1 acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani.
Dal quadro normativo delineato emerge quindi che l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla
Gestione Artigiani è legato alla esistenza di presupposti sostanziali (la titolarità dell'impresa, lavoro manuale personale svolto in modo abituale e prevalente;
l'assunzione della piena responsabilità della impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione), mentre la semplice iscrizione della impresa all'Albo degli Artigiani è requisito insufficiente di per sé ai fini previdenziali
(cfr., in termini, sent. Tribunale di Frosinone in data 8.10.2024 rgn 16/2024, est. Laureti;
sent.
Tribunale Napoli Nord in data 23.5.2019 rgn n. 8098 /2018, est. Colameo).
Tali principi erano già stati in precedenza affermati da Cassazione (sentenza n.8434 del 2003), che ha chiarito la differenza tra le disposizioni che attengono alla posizione assicurativa del titolare dell'impresa artigiana e le disposizioni che attengono all'impresa ed alle sue caratteristiche, precisando che non va fatta confusione tra l'elenco nominativo degli esercenti imprese artigiane, che riguarda le persone fisiche e che vale ai fini contributivi ed assicurativi e l'albo delle imprese artigiane, che attiene invece ai requisiti prescritti dalla legge per la configurazione della natura artigiana dell'impresa.
La Cassazione ha precisato che le amministrazioni competenti a tenere gli albi devono comunicare all' l'iscrizione di un'impresa all'albo delle imprese artigiane, affinché l' ne venga a CP_1 CP_1 conoscenza e provveda alla assicurazione IVS del titolare, ma nessuna norma prevede che l'iscrizione all'albo abbia valore costitutivo ai fini dell'insorgenza del rapporto assicurativo e del connesso obbligo contributivo, il quale sorge invece automaticamente con l'espletamento dell'attività oggettivamente artigiana, avente cioè le caratteristiche descritte agli artt. 3 e 4 della legge 443/85, che vale ad integrare lo status di artigiano, anche prima che l'impresa venga iscritta all'albo.
Di converso, l'obbligo contributivo viene meno quando venga meno uno dei suddetti requisiti, anche se l'impresa non venga di fatto cancellata dal relativo albo (cfr. anche Cass. n. 6625 del 24 luglio
1996).
Occorre ulteriormente evidenziare che la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui
“in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. 12.4.2010, n.
8651).
Nel caso di specie è pacifico (sulla base delle risultanze documentali) che la sig.ra Parte_1 per il periodo oggetto di accertamento (quarto trimestre 2022 e primi tre trimestri 2023) ha svolto attività di lavoro subordinato full time della durata di 40 ore settimanali (otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì) con la qualifica di operaia presso la Società (Società Parte_2 utilizzatrice) in forza di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la
Società GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro.
Tale circostanza non è neppure stata contestata dalla difesa . CP_1
Non risulta neppure né dedotto né provato dall' che la ricorrente per il periodo indicato abbia CP_1 svolto in modo abituale e prevalente attività artigiana, pur a fronte della formale iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Anzi, il contestuale svolgimento di attività di lavoro dipendente con orario full-time è da considerarsi circostanza ostativa ai fini del riconoscimento del requisito sostanziale dello svolgimento dell'attività artigiana in misura prevalente.
Ne consegue – sulla base delle considerazioni sopra svolte - che la formale iscrizione della RA all'Albo artigiani quale impresa artigiana individuale è un presupposto di per sé Parte_1 inidoneo ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo. Pertanto, l'avviso di addebito impugnato n. 385 2024 00005018 50 000, formato il 09.10.2024, notificato in data 19.10.2024 deve ritenersi illegittimo e deve essere annullato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo della RA , Parte_1
(c.f. ), nei confronti dell' , e per l'effetto C.F._1 CP_1
2. annulla l'avviso di addebito n. 385 2024 00005018 50 000, formato il 09.10.2024, notificato CP_1 in data 19.10.2024 per l'importo €. 4.667,81;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 2.800,00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 22.10.2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Paola Bailo