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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1678/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. IO Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1678/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Vaccaro;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico VI e
IO VI;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 560/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 03.04.2018, avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.560/2018 (R.g. n.1597/2015 – Repertorio 787/2018) emessa inter partes dal
Tribunale di Catanzaro, sez. spec. Imprese, nella persona dei magistrati: dott.ssa
1 RI CO EL (Presidente), dott.ssa Wanda Romanò (Giudice) e dott.ssa
Ermanna Grossi (Giudice relatore); depositata e pubblicata il 3.4.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:“Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: •in via principale: annullare e/o dichiarare nulla la delibera dell'assemblea dei soci della del Controparte_1
22.12.2014 assunta al punto all'ordine del giorno n.1 (aumento capitale sociale fino ad € 3.000.000,00), in quanto assunta in carenza assoluta d'informazione, e/o in violazione di Statuto.•In via subordinata: annullare e/o dichiarare nulla la delibera dell'assemblea dei soci della del 22.12.2014 Controparte_1 assunta al punto all'ordine del giorno n.1 (aumento capitale sociale fino ad €
3.000.000,00), in quanto assunta con abuso di maggioranza. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto” 3) Con vittoria di spese
e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “PRELIMINARMENTE, conferma del rigetto delle richieste istruttorie e dell'istanza di sospensione ex adverso promossa e condanna di controparte al pagamento della sanzione ex art. 283 secondo comma c.p.c., dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità e comunque l'integrale rigetto delle domande promosse dal socio in quanto destituite di fondamento Parte_1
e in ogni caso non provate, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. GRADATAMENTE NEL MERITO, confermare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate da questa difesa nella comparsa conclusionale depositata in primo grado il giorno del 08 settembre
2017. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 premettendo di essere socio di minoranza di (d'ora in Controparte_1 avanti, per brevità: ) per essere titolare del 15% delle quote, impugnava la CP_1 deliberazione del 22.12.2014 con la quale l'assemblea dei soci, in sua assenza, aveva deliberato l'aumento del capitale sociale da € 10.000,00 ad € 1.002.730,00 mediante emissione alla pari di nuove quote per euro 992.730,00 da offrire in opzione ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute.
2 A fondamento dell'impugnazione l'attore eccepiva il difetto assoluto di informazione, per non avere ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea all'esito della quale era stata adottata la deliberazione impugnata;
in particolare deduceva di aver ritirato solo in data 08.01.2015, presso l'ufficio postale di Scalea, ove era giacente, la raccomandata n. 14955056108-4 spedita dall'amministratore della società, contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea del 22.12.2014; specificava di non aver mai ricevuto l'avviso di giacenza, benchè sulla busta contenente il plico consegnatogli l'08.01.2015 fosse riportata la dicitura “avv.
17.12.2014”. In via subordinata eccepiva l'invalidità della deliberazione impugnata per essere stata la stessa adottata dal socio di maggioranza, , con Controparte_2
l'unico scopo di escludere l'attore dalla compagine societaria approfittando delle sue condizioni di indisponibilità finanziaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'ufficio postale di Scalea, finalizzata ad accertare se e quando l'avviso di giacenza della raccomandata n. 14955056108-4 Parte_2 per l'assemblea del 22.12.2014, fosse stato recapitato all'attore, con
[...] sentenza n. 560/2018 il Tribunale così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 6.738,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali,
IVA. e CPA come per legge”.
Segnatamente il Tribunale, dopo aver premesso che nel caso di specie con riferimento al procedimento di convocazione dell'assemblea operava l'art. 2479 bis c.c. a mente del quale l'assemblea deve ritenersi validamente costituita allorchè i relativi avvisi di convocazione vengano spediti almeno otto giorni prima della fissata adunanza e richiamato il principio sancito da Cass. S.U. n. 23218/2013 secondo cui
“Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non
3 imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”, rilevava che nella specie non era in contestazione e comunque risultava documentalmente che l'avviso di convocazione era stato spedito al socio il 13.12.2014 e che era pacifico che la Parte_1 raccomandata era rimasta giacente presso l'ufficio postale di Scalea sino all'08.01.2015, allorquando veniva ritirata dal Rilevava ancora il Tribunale Parte_1 che a seguito della richiesta di informazioni, il funzionario dell'ufficio postale di
Scalea, con comunicazione del 31.05.2016, aveva riferito che, con riguardo al plico trasmesso con raccomandata a.r. n. 14955056108-4, dalla documentazione di recapito (mod. 28/aut) si evinceva che il portalettere aveva tentato il recapito dell'invio e per assenza del destinatario aveva emesso avviso di giacenza in data
17.12.2014; la medesima data era indicata sulla busta del plico raccomandato ritirato dall'attore l'08.01.2015. Sulla scorta delle predette risultanze, ad avviso del
Tribunale, doveva escludersi che la mancata ricezione dell'avviso di convocazione per l'assemblea dei soci del 22.12.2014 fosse dipesa da causa non imputabile all'attore, dovendo piuttosto ritenersi che la raccomandata, spedita il 13.12.2014 a indirizzo corrispondente a quello dichiarato in citazione dal recante sulla Parte_1 busta un'annotazione di avviso in data 17.12.2014 (confermata dal mod. 28/aut allegato alla comunicazione del 31.05.2016 dell'ufficio postale di Scalea) non fosse stata ritirata dal destinatario per sua incuria.
Nel merito il Tribunale, dopo aver evidenziato l'irrilevanza dei profili relativi alla presunta responsabilità penale del per le condotte delittuose poste in essere Parte_1 ai danni di , oggetto di accertamento in sede penale, escludeva Controparte_2 innanzitutto che il non avesse ricevuto adeguata informazione in ordine alle Parte_1 motivazioni sottese alla deliberazione di aumento del capitale sociale. Rilevava in proposito che era stato lo stesso attore a confermare nei propri scritti difensivi la situazione di illiquidità in cui versava la società al momento dell'adozione della deliberazione impugnata;
che l'attore era inoltre presente all'assemblea del
06.11.2014 nel corso della quale i soci, col suo voto contrario, avevano deliberato l'aumento del capitale da €10.000,00 a €1.002.730,00 senza però sottoscriverlo
(circostanza che aveva determinato la necessità di riadottare la medesima deliberazione in data 22.12.2014, per come dichiarato dall'amministratore unico nel
4 verbale di tale ultima assemblea); dal verbale di quella assemblea risultava che l'amministratore unico aveva illustrato ai soci presenti, tra cui il le ragioni Parte_1
(coincidenti con quelle riportate nella relazione allegata al verbale della deliberazione impugnata) poste a fondamento della necessità di provvedere all'aumento del capitale sociale, addirittura sino a tre milioni di euro;
che l'attore non aveva contestato che, prima dell'assemblea del 06.11.2014, il rag. da Per_1 lui incaricato, aveva proceduto al ritiro, presso la società, del bilancio relativo all'anno 2010 con gli allegati, del verbale del 18.05.2012, della copia del lodo
Costruzioni Finroma s.r.l./Itacen Costruzioni s.r.l., della copia della bozza del bilancio relativo all'anno 2013 con nota integrativa e statuto societario, ed ancora della copia delle deliberazioni assembleari del 20.06.2006 e 08.08.2008, dalle quali si evinceva che l'operazione di aumento del capitale sociale era in programma sin da quelle date e che ad essa non si era dato seguito, almeno nella seconda occasione, a causa dell'assenza dell'attore per gravi motivi di salute.
Il Tribunale escludeva, poi, l'abusività della deliberazione impugnata in considerazione dell'accertata necessità di copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 e di ricapitalizzazione della società.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.09.2018, denunciando: A) erroneità della pronuncia nella Parte_1 parte in cui il Tribunale aveva escluso che la mancata ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il 22/12/2014 fosse dipesa da causa non imputabile all'appellante, ritenendo invece che tale raccomandata non fosse stata ritirata dal destinatario per sua incuria. Il Tribunale era giunto a tale contestata conclusione sull'errata considerazione che dal modello 28/aut., allegato da
[...] alla comunicazione di informazioni disposta dal Tribunale su istanza Controparte_3 del sig. si evinceva che il portalettere aveva tentato il recapito Parte_1 dell'invio e per assenza del destinatario aveva emesso avviso di giacenza in data
17.12.2014 e pertanto risultava provato che tale raccomandata non era stata ritirata dal sig. per sua incuria. Deduceva l'appellante che il modello Parte_1
28/aut. non era un documento idoneo a provare “se e quando sia stato recapitato a
l'avviso di giacenza” essendo invece all'uopo necessario il Parte_1
Modello n. 26 (c.d. avviso di giacenza) che viene rilasciato al destinatario e che lo stesso è obbligato a consegnare all'ufficio postale per il ritiro della raccomandata a.r., documento che nel caso di specie non era mai stato consegnato al per Parte_1
5 tale ragione il richiedeva integrazione istruttoria consistente nell'ordinare a Parte_1
di documentare l'effettiva consegna al sig. (classe CP_3 Parte_1
'59) dell'avviso di giacenza relativo alla raccomandata a/r n. 149550561084 ovvero di depositare l'eventuale avviso M26; rilevava inoltre che l'emissione dell'avviso di giacenza non era un atto idoneo all'applicazione della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., dovendosi ritenere che “la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” e nella specie dalla data di avviso 17.12.2014 la comunicazione doveva ritenersi eseguita il 27.12.2014 e dunque dopo che l'assemblea si era svolta (22.12.2014); B) erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente escluso la carenza d'informazione sostanziale del socio in merito all'ordine del giorno. Il Tribunale aveva omesso di valutare Parte_1 fatti e circostanze rappresentate in primo grado dall'appellante, in particolare la diffida inviata prima dell'assemblea del 4/6.11.2014 dal dott. Per_1 all'amministratore della convenuta ed allegata al verbale di assemblea del
4/6.11.2014 con la quale si dava atto dell'inidoneità dei documenti consegnati e che dimostrava che già in data 4.11.2014 il socio di minoranza sig. che non Parte_1 partecipava alla gestione ed amministrazione della società, chiedeva una serie di informazioni al fine di poter decidere in modo sufficientemente informato sui punti all'ordine del giorno;
il Tribunale dava atto in sentenza di aver esaminato il verbale di assemblea del 4/6.11.2014 rilevando come nello stesso fosse stato deliberato con il solo voto favorevole del socio di maggioranza un aumento di capitale pari circa €
1.000.000,00, poi non sottoscritto dai soci, nulla però diceva sulla richiesta di rinvio per difetto d'informazione avanzata proprio dal commercialista Dott. Per_1 delegato dal sig. a partecipare alla assemblea;
inoltre le dichiarazioni Parte_1 dell'amministratore unico p.t. verbalizzate in merito alla trattazione del punto all'ordine del giorno di aumento di capitale di certo non erano idonee a rendere edotto il socio sui motivi di un così ingente capitale, dal momento che, come riscontrabile dai documenti contabili depositati nel procedimento di primo grado dall'appellante e non valutati dal Tribunale, i debiti della società non giustificavano un aumento di tale proporzione circa € 3.000.000,00 ma neppure di € 1.000.000,00, neanche nel bilancio d'esercizio relativo all'anno 2014 e quindi relativo all'anno in cui era stato richiesto l'aumento di capitale;
ancora le delibere di approvazione dei bilanci al 2010 e 2013 erano oggetto d'impugnazione nel procedimento R.G. n.
6 659/2015 presso il Tribunale di Catanzaro;
in ogni caso anche nella denegata e contestata ipotesi in cui si fosse voluto ritenere che le dichiarazioni rese dall'amministratore unico p.t. in sede di assemblea del 4.11.2014 per l'aumento di capitale, approvato con il voto contrario del fossero sufficienti ad informare Parte_1 lo stesso dei motivi di aumento di capitale a circa € 1.000.000,00 di certo non erano sufficienti ad informare su un aumento di capitale di circa € 3.000.000,00 come riportato all'ordine del giorno nel verbale del 22.12.2014; il Tribunale aveva erroneamente valutato la comunicazione effettuata dal sig. in data 3.12.2014 Parte_1 alla società, con la quale non solo l'odierno appellante dichiarava di non avere la disponibilità economica per sottoscrivere un cospicuo aumento di capitale, ma altresì evidenziava come fossero insufficienti le informazioni assunte in merito all'eventuale aumento di capitale;
inoltre all'assemblea del 4-6.11.2014 non era stata depositata alcuna relazione da parte dell'amministratore circa il programma societario che giustificasse l'aumento di capitale;
C) erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che il socio sig. avesse Controparte_2 perpetrato un abuso di maggioranza nei confronti del sig. con l'adozione Parte_1 dell'impugnata delibera, ritenendo non adeguatamente provati dall'attore i presupposti della fattispecie abusiva dedotta. Il Tribunale aveva omesso di valutare circostanze e fatti dedotti e provati documentalmente in giudizio dall'appellante e in particolare il fatto che l'appellante aveva notificato l'atto di citazione per un'azione di responsabilità nei confronti del sig. imputandogli una Controparte_2 malagestio della società quale amministratore di fatto e di diritto proprio per circa €
3.000.000,00; il Tribunale non aveva valutato la documentazione depositata dall'appellante che aveva determinato la condizione di illiquidità della società. Sulla scorta di tali motivi chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, venisse annullata la deliberazione assembleare del 22.12.2014 e in via istruttoria insisteva nell'ordinare a di documentare l'effettiva consegna al sig. CP_3 Parte_1
(classe '59) dell'avviso di giacenza (M26) relativo alla raccomandata a/r n.
[...]
149550561084.
Con comparsa depositata il 05.06.2019 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.07.2019, la Corte rinviava al
24.09.2019 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
7 Con ordinanza del 02.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, la Corte dichiarava inammissibili tanto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata quanto la richiesta istruttoria avanzate dall'appellante e fissava l'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente va confermata l'ordinanza del 02.12.2019 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta istruttoria formulata dall'appellante in quanto non reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 12.06.2017.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (Cass. n. 34639/2023; Cass. n. 12791/2025).
Inoltre, sempre secondo indirizzo consolidato, “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”
(Cass. n. 22400/2023).
Nella specie nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del
12.06.2017 si legge che il difensore del “precisa le conclusioni riportandosi Parte_1
8 completamente agli scritti difensivi di parte chiedendone integrale accoglimento e, pertanto, il rigetto di tutto quanto opposto da parte convenuta perché irrilevante e privo di pregio giuridico. Inoltre, l'avv. Cicero insiste sull'ammissibilità della documentazione prodotta all'udienza del 11.07.2016 con nota di deposito, in quanto comprovante l'effettiva mancata consegna dell'avviso di giacenza”.
E', pertanto, precluso a questa Corte di esaminare le istanze istruttorie riproposte con l'atto di appello, ma non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
2.2. Il primo motivo di appello è infondato.
Come ricordato nella sentenza impugnata, con pronuncia resa a Sezioni Unite del
14 ottobre 2013, n. 23218, la Cassazione ha affermato che deve presumersi la valida costituzione dell'assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), salvo che il destinatario riesca a dimostrare, vincendo così tale presunzione, che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza (da ultimo Cass. n. 6900/2025).
Nella fattispecie in esame, accertato il tempestivo invio dell'avviso di convocazione (in data 13.12.2014), era onere dell'appellante dimostrare di non aver ricevuto l'avviso di convocazione in tempo utile per consentirgli di prendere parte all'adunanza. Tale circostanza non è stata dimostrata.
Invero dal mod. 28/aut allegato alla comunicazione dell'ufficio postale di Scalea del 31.05.2016 risulta che il portalettere ha tentato il recapito dell'invio e per assenza del destinatario ha emesso avviso di giacenza in data 17.12.2014. Inoltre, come pure rilevato dal Tribunale, la busta del plico raccomandato conteneva un'annotazione di avviso in data 17.12.2014.
Sulla scorta di tali risultanze documentali, non smentite da elementi di segno contrario, deve ritenersi che la mancata ricezione in tempo utile dell'avviso di convocazione dell'assemblea sia dipesa da fatto imputabile al il quale, Parte_1 benchè avvisato della giacenza del plico presso l'ufficio postale sin dal 17.12.2014, ne ha curato il ritiro solo in data 08.01.2015.
2.3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, nell'affermare la corretta informazione del in merito alle motivazioni sottese alla Parte_1
9 deliberazione di aumento di capitale, abbia omesso di valutare fatti e circostanze rappresentate in primo grado, in particolare la diffida inviata prima dell'assemblea del 4/6.11.2014 dal dott. (delegato dal all'amministratore della Per_1 Parte_1 convenuta ed allegata al verbale di assemblea del 4/6.11.2014 con la quale si dava atto dell'inidoneità dei documenti consegnati e che dimostrava che già in data
4.11.2014 il socio di minoranza sig. chiedeva una serie di informazioni al Parte_1 fine di poter decidere in modo sufficientemente informato sui punti all'ordine del giorno.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Come esattamente osservato dal Tribunale l'assemblea del 22.12.2014 ha assunto la medesima deliberazione, relativamente al solo aumento di capitale, già adottata nel corso dell'assemblea del 4/6.11.2014, alla quale il socio aveva Parte_1 regolarmente preso parte. In quella occasione i soci, col voto contrario del Parte_1 avevano deliberato l'aumento del capitale da €10.000,00 a €1.002.730,00 senza però sottoscriverlo, ciò che aveva determinato la necessità di riadottare la medesima deliberazione in data 22.12.2014. Anche la delibera assembleare del 4/6.11.2014 è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellante sempre sul rilievo che sarebbe stata adottata in difetto di informazione e la relativa domanda è stata rigettata con sentenza del Tribunale di Catanzaro Sezione Imprese n. 951/2019
(all. 3 della produzione di parte appellata), avverso la quale non consta essere stata proposta impugnazione. In tale pronuncia è stato evidenziato che la società aveva messo a disposizione per tempo i seguenti documenti: bilancio anno 2010 con relativi allegati;
verbale del 18.05.2012 relativo al trasferimento sede, ratifica restituzione anticipazione soci, riapprovazione compenso amministratore 2011; copia lodo arbitrale tra la e la con ordinanza Controparte_1 Controparte_4 di liquidazione competenze collegio arbitrale;
copia bozza bilancio anno 2013 con relativa nota integrativa;
copia statuto societario in vigore;
copia delibere assembleari del 20.06.2006 e dell'08.08.2008. Tale documentazione è stata ritenuta dal Tribunale idonea a consentire al socio di partecipare all'assemblea con una conoscenza sufficiente dell'oggetto della delibera.
Esclusa la carenza di informazione con riferimento alla deliberazione del
4/6.11.2014, non può che pervenirsi alla medesima conclusione con riguardo alla deliberazione del 22.12.2014 meramente riproduttiva della precedente.
10 Occorre poi considerare che, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza impugnata, dal verbale dell'assemblea del 06.11.2014 risulta che l'amministratore ha illustrato ai soci presenti, tra cui il le ragioni della necessità di procedere Parte_1 all'aumento di capitale (addirittura sino a 3 milioni di euro), ragioni coincidenti con quelle riportate nella relazione allegata alla deliberazione impugnata;
che il Parte_1 ha confermato nei propri scritti difensivi la situazione di illiquidità in cui versava la società al momento dell'adozione della delibera del 22.12.2014 (pag. 6 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata il 02.11.2015) e che l'operazione dell'aumento di capitale era già in programma sin dalle delibere del 2006 e del 2008
(in particolare con la delibera del 20.06.2006 veniva deliberato un finanziamento soci per un importo fino ad €3.000.000,00 poi non effettuato e quella dell'08.08.2008 recava all'ordine del giorno la questione relativa all'aumento del capitale sociale che non veniva trattata per assenza del socio per motivi di salute). Parte_1
2.4. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della pronuncia di primo grado per aver escluso l'invalidità della delibera per “abuso di maggioranza”.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Come noto, la fattispecie di creazione giurisprudenziale dell'abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza che determina l'annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.
La ravvisabilità dell'interesse sociale all'adozione della delibera esclude, quindi, in radice la configurabilità dell'abuso di potere dei soci di maggioranza, fermo restando che, in ogni caso, il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall'ordinamento migliore interprete dell'interesse sociale in considerazione dell'entità maggiore del rischio che corre nell'esercizio dell'attività imprenditoriale comune, deve arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l'esame di aspetti all'evidenza sintomatici della violazione della buona fede senza spingersi a complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all'opportunità delle scelte di gestione e programma dell'attività comune sottese alla delibera adottata.
L'appellante deduce l'abusività della deliberazione di aumento del capitale, finalizzata alla sua esclusione dalla società, evidenziando in particolare che
11 l'aumento di capitale sarebbe stato deliberato per avere il paventato nei Parte_1 confronti del socio di maggioranza il promovimento di un'azione di responsabilità e nonostante la sua condizione di carenza di liquidità espressamente comunicata all'amministratore.
Orbene, dalla relazione dell'amministratore allegata al verbale dell'assemblea dei soci del 22.12.2014, si ricava che la decisione di procedere all'aumento del capitale sociale è stata determinata dalla necessità di consentire la copertura delle perdite, nonché il pagamento dei debiti sino a quel momento maturati, e di immettere le risorse necessarie per l'avvio o, meglio, il rilancio dell'attività imprenditoriale, oltre che dalle difficoltà relative al recupero del credito nei confronti di Controparte_5
[...]
Come sopra evidenziato, la situazione di illiquidità in cui versava la società è un dato ammesso dallo stesso appellante e comunque emerge inconfutabilmente dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 che pure registrava un patrimonio netto negativo di €98.293,00 (a fronte di un capitale sociale di €10.000), di tal che la procedura di ricapitalizzazione avrebbe consentito alla società di evitare l'avvio della procedura di liquidazione, come sottolineato nella citata relazione dell'amministratore. Tali dati, la cui veridicità ed attendibilità trae conferma dalla sentenza n. 951/2019 sopra citata che ha rigettato l'impugnazione proposta dal avverso la delibera del 4/6.11.2014 anche con riferimento all'approvazione Parte_1 del bilancio 2013, rendono inconsistente la censura di omessa valutazione di fatti da parte del Tribunale.
Quanto alle condotte di mala gestio imputate al socio di maggioranza ritenuto amministratore di fatto, rileva la Corte che l'azione di responsabilità intentata dal
è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro Sezione Imprese con sentenza n. Parte_1
1919/2018 (all. 2 della produzione di parte appellata).
L'indubbia rispondenza della delibera all'interesse sociale dell'operazione di aumento di capitale rende inconfigurabile l'abuso della maggioranza a danno dell'odierno appellante che, peraltro, ha subito la diluizione della sua partecipazione per effetto della sua libera scelta di rinunciare ad esercitare il diritto di opzione, non avendo neppure dimostrato l'impossibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale legittimamente deliberato.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
12 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 3 maggio 2018, nei confronti di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Catanzaro n. 560/2018 pubblicata in data 03.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 6.079,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
13 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. IO Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1678/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Vaccaro;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico VI e
IO VI;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 560/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 03.04.2018, avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.560/2018 (R.g. n.1597/2015 – Repertorio 787/2018) emessa inter partes dal
Tribunale di Catanzaro, sez. spec. Imprese, nella persona dei magistrati: dott.ssa
1 RI CO EL (Presidente), dott.ssa Wanda Romanò (Giudice) e dott.ssa
Ermanna Grossi (Giudice relatore); depositata e pubblicata il 3.4.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:“Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: •in via principale: annullare e/o dichiarare nulla la delibera dell'assemblea dei soci della del Controparte_1
22.12.2014 assunta al punto all'ordine del giorno n.1 (aumento capitale sociale fino ad € 3.000.000,00), in quanto assunta in carenza assoluta d'informazione, e/o in violazione di Statuto.•In via subordinata: annullare e/o dichiarare nulla la delibera dell'assemblea dei soci della del 22.12.2014 Controparte_1 assunta al punto all'ordine del giorno n.1 (aumento capitale sociale fino ad €
3.000.000,00), in quanto assunta con abuso di maggioranza. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto” 3) Con vittoria di spese
e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata: “PRELIMINARMENTE, conferma del rigetto delle richieste istruttorie e dell'istanza di sospensione ex adverso promossa e condanna di controparte al pagamento della sanzione ex art. 283 secondo comma c.p.c., dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità e comunque l'integrale rigetto delle domande promosse dal socio in quanto destituite di fondamento Parte_1
e in ogni caso non provate, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite. GRADATAMENTE NEL MERITO, confermare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate da questa difesa nella comparsa conclusionale depositata in primo grado il giorno del 08 settembre
2017. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 premettendo di essere socio di minoranza di (d'ora in Controparte_1 avanti, per brevità: ) per essere titolare del 15% delle quote, impugnava la CP_1 deliberazione del 22.12.2014 con la quale l'assemblea dei soci, in sua assenza, aveva deliberato l'aumento del capitale sociale da € 10.000,00 ad € 1.002.730,00 mediante emissione alla pari di nuove quote per euro 992.730,00 da offrire in opzione ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute.
2 A fondamento dell'impugnazione l'attore eccepiva il difetto assoluto di informazione, per non avere ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea all'esito della quale era stata adottata la deliberazione impugnata;
in particolare deduceva di aver ritirato solo in data 08.01.2015, presso l'ufficio postale di Scalea, ove era giacente, la raccomandata n. 14955056108-4 spedita dall'amministratore della società, contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea del 22.12.2014; specificava di non aver mai ricevuto l'avviso di giacenza, benchè sulla busta contenente il plico consegnatogli l'08.01.2015 fosse riportata la dicitura “avv.
17.12.2014”. In via subordinata eccepiva l'invalidità della deliberazione impugnata per essere stata la stessa adottata dal socio di maggioranza, , con Controparte_2
l'unico scopo di escludere l'attore dalla compagine societaria approfittando delle sue condizioni di indisponibilità finanziaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'ufficio postale di Scalea, finalizzata ad accertare se e quando l'avviso di giacenza della raccomandata n. 14955056108-4 Parte_2 per l'assemblea del 22.12.2014, fosse stato recapitato all'attore, con
[...] sentenza n. 560/2018 il Tribunale così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 6.738,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali,
IVA. e CPA come per legge”.
Segnatamente il Tribunale, dopo aver premesso che nel caso di specie con riferimento al procedimento di convocazione dell'assemblea operava l'art. 2479 bis c.c. a mente del quale l'assemblea deve ritenersi validamente costituita allorchè i relativi avvisi di convocazione vengano spediti almeno otto giorni prima della fissata adunanza e richiamato il principio sancito da Cass. S.U. n. 23218/2013 secondo cui
“Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non
3 imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”, rilevava che nella specie non era in contestazione e comunque risultava documentalmente che l'avviso di convocazione era stato spedito al socio il 13.12.2014 e che era pacifico che la Parte_1 raccomandata era rimasta giacente presso l'ufficio postale di Scalea sino all'08.01.2015, allorquando veniva ritirata dal Rilevava ancora il Tribunale Parte_1 che a seguito della richiesta di informazioni, il funzionario dell'ufficio postale di
Scalea, con comunicazione del 31.05.2016, aveva riferito che, con riguardo al plico trasmesso con raccomandata a.r. n. 14955056108-4, dalla documentazione di recapito (mod. 28/aut) si evinceva che il portalettere aveva tentato il recapito dell'invio e per assenza del destinatario aveva emesso avviso di giacenza in data
17.12.2014; la medesima data era indicata sulla busta del plico raccomandato ritirato dall'attore l'08.01.2015. Sulla scorta delle predette risultanze, ad avviso del
Tribunale, doveva escludersi che la mancata ricezione dell'avviso di convocazione per l'assemblea dei soci del 22.12.2014 fosse dipesa da causa non imputabile all'attore, dovendo piuttosto ritenersi che la raccomandata, spedita il 13.12.2014 a indirizzo corrispondente a quello dichiarato in citazione dal recante sulla Parte_1 busta un'annotazione di avviso in data 17.12.2014 (confermata dal mod. 28/aut allegato alla comunicazione del 31.05.2016 dell'ufficio postale di Scalea) non fosse stata ritirata dal destinatario per sua incuria.
Nel merito il Tribunale, dopo aver evidenziato l'irrilevanza dei profili relativi alla presunta responsabilità penale del per le condotte delittuose poste in essere Parte_1 ai danni di , oggetto di accertamento in sede penale, escludeva Controparte_2 innanzitutto che il non avesse ricevuto adeguata informazione in ordine alle Parte_1 motivazioni sottese alla deliberazione di aumento del capitale sociale. Rilevava in proposito che era stato lo stesso attore a confermare nei propri scritti difensivi la situazione di illiquidità in cui versava la società al momento dell'adozione della deliberazione impugnata;
che l'attore era inoltre presente all'assemblea del
06.11.2014 nel corso della quale i soci, col suo voto contrario, avevano deliberato l'aumento del capitale da €10.000,00 a €1.002.730,00 senza però sottoscriverlo
(circostanza che aveva determinato la necessità di riadottare la medesima deliberazione in data 22.12.2014, per come dichiarato dall'amministratore unico nel
4 verbale di tale ultima assemblea); dal verbale di quella assemblea risultava che l'amministratore unico aveva illustrato ai soci presenti, tra cui il le ragioni Parte_1
(coincidenti con quelle riportate nella relazione allegata al verbale della deliberazione impugnata) poste a fondamento della necessità di provvedere all'aumento del capitale sociale, addirittura sino a tre milioni di euro;
che l'attore non aveva contestato che, prima dell'assemblea del 06.11.2014, il rag. da Per_1 lui incaricato, aveva proceduto al ritiro, presso la società, del bilancio relativo all'anno 2010 con gli allegati, del verbale del 18.05.2012, della copia del lodo
Costruzioni Finroma s.r.l./Itacen Costruzioni s.r.l., della copia della bozza del bilancio relativo all'anno 2013 con nota integrativa e statuto societario, ed ancora della copia delle deliberazioni assembleari del 20.06.2006 e 08.08.2008, dalle quali si evinceva che l'operazione di aumento del capitale sociale era in programma sin da quelle date e che ad essa non si era dato seguito, almeno nella seconda occasione, a causa dell'assenza dell'attore per gravi motivi di salute.
Il Tribunale escludeva, poi, l'abusività della deliberazione impugnata in considerazione dell'accertata necessità di copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 e di ricapitalizzazione della società.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.09.2018, denunciando: A) erroneità della pronuncia nella Parte_1 parte in cui il Tribunale aveva escluso che la mancata ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il 22/12/2014 fosse dipesa da causa non imputabile all'appellante, ritenendo invece che tale raccomandata non fosse stata ritirata dal destinatario per sua incuria. Il Tribunale era giunto a tale contestata conclusione sull'errata considerazione che dal modello 28/aut., allegato da
[...] alla comunicazione di informazioni disposta dal Tribunale su istanza Controparte_3 del sig. si evinceva che il portalettere aveva tentato il recapito Parte_1 dell'invio e per assenza del destinatario aveva emesso avviso di giacenza in data
17.12.2014 e pertanto risultava provato che tale raccomandata non era stata ritirata dal sig. per sua incuria. Deduceva l'appellante che il modello Parte_1
28/aut. non era un documento idoneo a provare “se e quando sia stato recapitato a
l'avviso di giacenza” essendo invece all'uopo necessario il Parte_1
Modello n. 26 (c.d. avviso di giacenza) che viene rilasciato al destinatario e che lo stesso è obbligato a consegnare all'ufficio postale per il ritiro della raccomandata a.r., documento che nel caso di specie non era mai stato consegnato al per Parte_1
5 tale ragione il richiedeva integrazione istruttoria consistente nell'ordinare a Parte_1
di documentare l'effettiva consegna al sig. (classe CP_3 Parte_1
'59) dell'avviso di giacenza relativo alla raccomandata a/r n. 149550561084 ovvero di depositare l'eventuale avviso M26; rilevava inoltre che l'emissione dell'avviso di giacenza non era un atto idoneo all'applicazione della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., dovendosi ritenere che “la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” e nella specie dalla data di avviso 17.12.2014 la comunicazione doveva ritenersi eseguita il 27.12.2014 e dunque dopo che l'assemblea si era svolta (22.12.2014); B) erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente escluso la carenza d'informazione sostanziale del socio in merito all'ordine del giorno. Il Tribunale aveva omesso di valutare Parte_1 fatti e circostanze rappresentate in primo grado dall'appellante, in particolare la diffida inviata prima dell'assemblea del 4/6.11.2014 dal dott. Per_1 all'amministratore della convenuta ed allegata al verbale di assemblea del
4/6.11.2014 con la quale si dava atto dell'inidoneità dei documenti consegnati e che dimostrava che già in data 4.11.2014 il socio di minoranza sig. che non Parte_1 partecipava alla gestione ed amministrazione della società, chiedeva una serie di informazioni al fine di poter decidere in modo sufficientemente informato sui punti all'ordine del giorno;
il Tribunale dava atto in sentenza di aver esaminato il verbale di assemblea del 4/6.11.2014 rilevando come nello stesso fosse stato deliberato con il solo voto favorevole del socio di maggioranza un aumento di capitale pari circa €
1.000.000,00, poi non sottoscritto dai soci, nulla però diceva sulla richiesta di rinvio per difetto d'informazione avanzata proprio dal commercialista Dott. Per_1 delegato dal sig. a partecipare alla assemblea;
inoltre le dichiarazioni Parte_1 dell'amministratore unico p.t. verbalizzate in merito alla trattazione del punto all'ordine del giorno di aumento di capitale di certo non erano idonee a rendere edotto il socio sui motivi di un così ingente capitale, dal momento che, come riscontrabile dai documenti contabili depositati nel procedimento di primo grado dall'appellante e non valutati dal Tribunale, i debiti della società non giustificavano un aumento di tale proporzione circa € 3.000.000,00 ma neppure di € 1.000.000,00, neanche nel bilancio d'esercizio relativo all'anno 2014 e quindi relativo all'anno in cui era stato richiesto l'aumento di capitale;
ancora le delibere di approvazione dei bilanci al 2010 e 2013 erano oggetto d'impugnazione nel procedimento R.G. n.
6 659/2015 presso il Tribunale di Catanzaro;
in ogni caso anche nella denegata e contestata ipotesi in cui si fosse voluto ritenere che le dichiarazioni rese dall'amministratore unico p.t. in sede di assemblea del 4.11.2014 per l'aumento di capitale, approvato con il voto contrario del fossero sufficienti ad informare Parte_1 lo stesso dei motivi di aumento di capitale a circa € 1.000.000,00 di certo non erano sufficienti ad informare su un aumento di capitale di circa € 3.000.000,00 come riportato all'ordine del giorno nel verbale del 22.12.2014; il Tribunale aveva erroneamente valutato la comunicazione effettuata dal sig. in data 3.12.2014 Parte_1 alla società, con la quale non solo l'odierno appellante dichiarava di non avere la disponibilità economica per sottoscrivere un cospicuo aumento di capitale, ma altresì evidenziava come fossero insufficienti le informazioni assunte in merito all'eventuale aumento di capitale;
inoltre all'assemblea del 4-6.11.2014 non era stata depositata alcuna relazione da parte dell'amministratore circa il programma societario che giustificasse l'aumento di capitale;
C) erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva escluso che il socio sig. avesse Controparte_2 perpetrato un abuso di maggioranza nei confronti del sig. con l'adozione Parte_1 dell'impugnata delibera, ritenendo non adeguatamente provati dall'attore i presupposti della fattispecie abusiva dedotta. Il Tribunale aveva omesso di valutare circostanze e fatti dedotti e provati documentalmente in giudizio dall'appellante e in particolare il fatto che l'appellante aveva notificato l'atto di citazione per un'azione di responsabilità nei confronti del sig. imputandogli una Controparte_2 malagestio della società quale amministratore di fatto e di diritto proprio per circa €
3.000.000,00; il Tribunale non aveva valutato la documentazione depositata dall'appellante che aveva determinato la condizione di illiquidità della società. Sulla scorta di tali motivi chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, venisse annullata la deliberazione assembleare del 22.12.2014 e in via istruttoria insisteva nell'ordinare a di documentare l'effettiva consegna al sig. CP_3 Parte_1
(classe '59) dell'avviso di giacenza (M26) relativo alla raccomandata a/r n.
[...]
149550561084.
Con comparsa depositata il 05.06.2019 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 09.07.2019, la Corte rinviava al
24.09.2019 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
7 Con ordinanza del 02.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, la Corte dichiarava inammissibili tanto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata quanto la richiesta istruttoria avanzate dall'appellante e fissava l'udienza del 14.12.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente va confermata l'ordinanza del 02.12.2019 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta istruttoria formulata dall'appellante in quanto non reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 12.06.2017.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (Cass. n. 34639/2023; Cass. n. 12791/2025).
Inoltre, sempre secondo indirizzo consolidato, “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione”
(Cass. n. 22400/2023).
Nella specie nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del
12.06.2017 si legge che il difensore del “precisa le conclusioni riportandosi Parte_1
8 completamente agli scritti difensivi di parte chiedendone integrale accoglimento e, pertanto, il rigetto di tutto quanto opposto da parte convenuta perché irrilevante e privo di pregio giuridico. Inoltre, l'avv. Cicero insiste sull'ammissibilità della documentazione prodotta all'udienza del 11.07.2016 con nota di deposito, in quanto comprovante l'effettiva mancata consegna dell'avviso di giacenza”.
E', pertanto, precluso a questa Corte di esaminare le istanze istruttorie riproposte con l'atto di appello, ma non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
2.2. Il primo motivo di appello è infondato.
Come ricordato nella sentenza impugnata, con pronuncia resa a Sezioni Unite del
14 ottobre 2013, n. 23218, la Cassazione ha affermato che deve presumersi la valida costituzione dell'assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), salvo che il destinatario riesca a dimostrare, vincendo così tale presunzione, che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza (da ultimo Cass. n. 6900/2025).
Nella fattispecie in esame, accertato il tempestivo invio dell'avviso di convocazione (in data 13.12.2014), era onere dell'appellante dimostrare di non aver ricevuto l'avviso di convocazione in tempo utile per consentirgli di prendere parte all'adunanza. Tale circostanza non è stata dimostrata.
Invero dal mod. 28/aut allegato alla comunicazione dell'ufficio postale di Scalea del 31.05.2016 risulta che il portalettere ha tentato il recapito dell'invio e per assenza del destinatario ha emesso avviso di giacenza in data 17.12.2014. Inoltre, come pure rilevato dal Tribunale, la busta del plico raccomandato conteneva un'annotazione di avviso in data 17.12.2014.
Sulla scorta di tali risultanze documentali, non smentite da elementi di segno contrario, deve ritenersi che la mancata ricezione in tempo utile dell'avviso di convocazione dell'assemblea sia dipesa da fatto imputabile al il quale, Parte_1 benchè avvisato della giacenza del plico presso l'ufficio postale sin dal 17.12.2014, ne ha curato il ritiro solo in data 08.01.2015.
2.3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, nell'affermare la corretta informazione del in merito alle motivazioni sottese alla Parte_1
9 deliberazione di aumento di capitale, abbia omesso di valutare fatti e circostanze rappresentate in primo grado, in particolare la diffida inviata prima dell'assemblea del 4/6.11.2014 dal dott. (delegato dal all'amministratore della Per_1 Parte_1 convenuta ed allegata al verbale di assemblea del 4/6.11.2014 con la quale si dava atto dell'inidoneità dei documenti consegnati e che dimostrava che già in data
4.11.2014 il socio di minoranza sig. chiedeva una serie di informazioni al Parte_1 fine di poter decidere in modo sufficientemente informato sui punti all'ordine del giorno.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Come esattamente osservato dal Tribunale l'assemblea del 22.12.2014 ha assunto la medesima deliberazione, relativamente al solo aumento di capitale, già adottata nel corso dell'assemblea del 4/6.11.2014, alla quale il socio aveva Parte_1 regolarmente preso parte. In quella occasione i soci, col voto contrario del Parte_1 avevano deliberato l'aumento del capitale da €10.000,00 a €1.002.730,00 senza però sottoscriverlo, ciò che aveva determinato la necessità di riadottare la medesima deliberazione in data 22.12.2014. Anche la delibera assembleare del 4/6.11.2014 è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellante sempre sul rilievo che sarebbe stata adottata in difetto di informazione e la relativa domanda è stata rigettata con sentenza del Tribunale di Catanzaro Sezione Imprese n. 951/2019
(all. 3 della produzione di parte appellata), avverso la quale non consta essere stata proposta impugnazione. In tale pronuncia è stato evidenziato che la società aveva messo a disposizione per tempo i seguenti documenti: bilancio anno 2010 con relativi allegati;
verbale del 18.05.2012 relativo al trasferimento sede, ratifica restituzione anticipazione soci, riapprovazione compenso amministratore 2011; copia lodo arbitrale tra la e la con ordinanza Controparte_1 Controparte_4 di liquidazione competenze collegio arbitrale;
copia bozza bilancio anno 2013 con relativa nota integrativa;
copia statuto societario in vigore;
copia delibere assembleari del 20.06.2006 e dell'08.08.2008. Tale documentazione è stata ritenuta dal Tribunale idonea a consentire al socio di partecipare all'assemblea con una conoscenza sufficiente dell'oggetto della delibera.
Esclusa la carenza di informazione con riferimento alla deliberazione del
4/6.11.2014, non può che pervenirsi alla medesima conclusione con riguardo alla deliberazione del 22.12.2014 meramente riproduttiva della precedente.
10 Occorre poi considerare che, come sottolineato dal Tribunale nella sentenza impugnata, dal verbale dell'assemblea del 06.11.2014 risulta che l'amministratore ha illustrato ai soci presenti, tra cui il le ragioni della necessità di procedere Parte_1 all'aumento di capitale (addirittura sino a 3 milioni di euro), ragioni coincidenti con quelle riportate nella relazione allegata alla deliberazione impugnata;
che il Parte_1 ha confermato nei propri scritti difensivi la situazione di illiquidità in cui versava la società al momento dell'adozione della delibera del 22.12.2014 (pag. 6 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata il 02.11.2015) e che l'operazione dell'aumento di capitale era già in programma sin dalle delibere del 2006 e del 2008
(in particolare con la delibera del 20.06.2006 veniva deliberato un finanziamento soci per un importo fino ad €3.000.000,00 poi non effettuato e quella dell'08.08.2008 recava all'ordine del giorno la questione relativa all'aumento del capitale sociale che non veniva trattata per assenza del socio per motivi di salute). Parte_1
2.4. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della pronuncia di primo grado per aver escluso l'invalidità della delibera per “abuso di maggioranza”.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
Come noto, la fattispecie di creazione giurisprudenziale dell'abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza che determina l'annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.
La ravvisabilità dell'interesse sociale all'adozione della delibera esclude, quindi, in radice la configurabilità dell'abuso di potere dei soci di maggioranza, fermo restando che, in ogni caso, il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall'ordinamento migliore interprete dell'interesse sociale in considerazione dell'entità maggiore del rischio che corre nell'esercizio dell'attività imprenditoriale comune, deve arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l'esame di aspetti all'evidenza sintomatici della violazione della buona fede senza spingersi a complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all'opportunità delle scelte di gestione e programma dell'attività comune sottese alla delibera adottata.
L'appellante deduce l'abusività della deliberazione di aumento del capitale, finalizzata alla sua esclusione dalla società, evidenziando in particolare che
11 l'aumento di capitale sarebbe stato deliberato per avere il paventato nei Parte_1 confronti del socio di maggioranza il promovimento di un'azione di responsabilità e nonostante la sua condizione di carenza di liquidità espressamente comunicata all'amministratore.
Orbene, dalla relazione dell'amministratore allegata al verbale dell'assemblea dei soci del 22.12.2014, si ricava che la decisione di procedere all'aumento del capitale sociale è stata determinata dalla necessità di consentire la copertura delle perdite, nonché il pagamento dei debiti sino a quel momento maturati, e di immettere le risorse necessarie per l'avvio o, meglio, il rilancio dell'attività imprenditoriale, oltre che dalle difficoltà relative al recupero del credito nei confronti di Controparte_5
[...]
Come sopra evidenziato, la situazione di illiquidità in cui versava la società è un dato ammesso dallo stesso appellante e comunque emerge inconfutabilmente dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 che pure registrava un patrimonio netto negativo di €98.293,00 (a fronte di un capitale sociale di €10.000), di tal che la procedura di ricapitalizzazione avrebbe consentito alla società di evitare l'avvio della procedura di liquidazione, come sottolineato nella citata relazione dell'amministratore. Tali dati, la cui veridicità ed attendibilità trae conferma dalla sentenza n. 951/2019 sopra citata che ha rigettato l'impugnazione proposta dal avverso la delibera del 4/6.11.2014 anche con riferimento all'approvazione Parte_1 del bilancio 2013, rendono inconsistente la censura di omessa valutazione di fatti da parte del Tribunale.
Quanto alle condotte di mala gestio imputate al socio di maggioranza ritenuto amministratore di fatto, rileva la Corte che l'azione di responsabilità intentata dal
è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro Sezione Imprese con sentenza n. Parte_1
1919/2018 (all. 2 della produzione di parte appellata).
L'indubbia rispondenza della delibera all'interesse sociale dell'operazione di aumento di capitale rende inconfigurabile l'abuso della maggioranza a danno dell'odierno appellante che, peraltro, ha subito la diluizione della sua partecipazione per effetto della sua libera scelta di rinunciare ad esercitare il diritto di opzione, non avendo neppure dimostrato l'impossibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale legittimamente deliberato.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
12 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata il 3 maggio 2018, nei confronti di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Catanzaro n. 560/2018 pubblicata in data 03.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 6.079,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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