Sentenza 20 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09311/2025REG.PROV.COLL.
N. 02701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2025, proposto da
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Comune di Ariccia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II, n. 16504 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. AN TI e udito per la parte appellante l’avvocato Degni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La E-Distribuzione s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 20 settembre 2024, n. 16504 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il suo ricorso avverso il “ regolamento dei cavi stradali ”, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Ariccia n. 17 in data 3 maggio 2019, e l’allegato disciplinare tecnico, nonché avverso la nota contenente la richiesta di adeguamento in data 12 marzo 2020 ed il provvedimento in data 20 aprile 2020 che, nell’autorizzare il primo intervento in applicazione delle disposizioni regolamentari e disciplinari tecniche, ha imposto al concessionario di effettuare il ripristino stradale “ con uno strato di bynter di cm. 10 nella sezione di scavo e uno strato di tappetino (manto d’usura) di cm. 3 previa fresatura di cm. 3 per l’intera lunghezza stradale ”.
La società E-Distribuzione, soggetto concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e gestore delle infrastrutture necessarie per l’erogazione della stessa, nell’impugnare i predetti atti, ne ha dedotto l’illegittimità avendo introdotto prescrizioni asseritamente troppo stringenti in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori e, analogamente, responsabilità ed obblighi eccessivi in capo ai titolari di autorizzazione per interventi nel sottosuolo stradale.
2. - Con il ricorso in primo grado la E-Distribuzione s.p.a. ha impugnato, in particolare, gli artt. 2, comma 5, 3, 4, comma 4, 8, comma 4, 10, 11, 12, comma 2, 13, 17, 19 e 20 del regolamento, gli artt. 10 e 13 del disciplinare tecnico, nonché le note comunali attuative.
3. - La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, nell’assunto che il regolamento e il disciplinare qui avversati siano riconducibili alle disposizioni di c.d. “volizione preliminare”, insuscettibili di arrecare in via immediata una lesione attuale dell’interesse della ricorrente, al pari dell’autorizzazione del Comune di Ariccia in data 20 aprile 2020 in difetto di atti applicativi idonei a ridondare in danno della ricorrente; per le stesse ragioni è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione della nota comunale in data 12 marzo 2020, la quale costituisce atto sprovvisto di giuridica vincolatività, il cui contenuto risulta peraltro superato proprio dall’autorizzazione allo scavo rilasciata il successivo 20 aprile 2020.
4.- Con il ricorso in appello la E-Distribuzione s.p.a. ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nella considerazione, in primo luogo, che la nota di adeguamento, indirizzata agli specifici operatori che svolgono nel territorio comunale i servizi di pubblica utilità, nel prescrivere che le richieste di apertura cavi siano uniformate al regolamento, ha sospeso medio tempore tutte quelle in itinere , così evidenziando la propria vincolatività; che, inoltre, la nota di autorizzazione ha consolidato la lesione della nota di adeguamento, portando all’applicazione delle prescrizioni lesive; che le contestate prescrizioni regolamentari e disciplinari tecniche non sono riconducibili al genus delle disposizioni di c.d. “volizione preliminare”, anche in ragione della suscettibilità all’immediata applicazione, costituendo condicio sine qua non per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’attività della società (si pensi alla disposizione secondo cui la mancata costituzione della cauzione o di altra polizza assicurativa precluderà il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di scavi su suolo pubblico). L’appellante ha inoltre reiterato, con il secondo motivo, le cinque censure di primo grado non esaminate, avendo il primo giudice adottato una pronuncia in rito.
5. – Nella mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata, all’udienza pubblica del 2 ottobre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo intende contestare la declaratoria di inammissibilità, anzitutto, dell’impugnativa della nota di adeguamento, nella considerazione che sia stata indirizzata ad operatori predeterminati (quelli che svolgono nel territorio comunale i servizi di pubblica utilità nei settori di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, nonché al gestore del servizio idrico integrato) e contenga la prescrizione di conformazione della richiesta di apertura cavi al regolamento, anche attraverso il versamento di garanzie, disponendo medio tempore la sospensione delle richieste in itinere , in ciò evidenziando la sua lesività, negata dal primo giudice, anche nell’erronea considerazione che le prescrizioni nella stessa contenute sarebbero state superate dalla successiva nota di autorizzazione; l’appellante allega come, al contrario, quest’ultima nota abbia consolidato la lesione, imponendo l’applicazione concreta delle previsioni regolamentari, che, a causa della gravosità delle prescrizioni introdotte, hanno avuto un impatto per la stessa negativo e pregiudizievole; l’efficacia temporanea (per trenta giorni) della nota di autorizzazione non inciderebbe sull’interesse al ricorso in quanto altrimenti sarebbe preclusa la tutela giurisdizionale. Con riguardo al regolamento, la circostanza che esclude la natura di “volizione preliminare” delle disposizioni contestate, per l’appellante, è ravvisabile nel fatto che le stesse sono di immediata applicazione, condizionando il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’esecuzione di scavi sul suolo pubblico; di qui la esigenza dell’immediata impugnazione delle prescrizioni regolamentari e disciplinari tecniche.
Il motivo è fondato.
Seguendo l’ordine di esposizione dell’appellante, appare al Collegio difficilmente contestabile la lesività della nota di adeguamento in data 12 marzo 2020, in quanto con la stessa il Comune di Ariccia non solo ha portato gli operatori interessati a conoscenza dell’intervenuta adozione del nuovo regolamento dei cavi stradali, chiedendo di uniformare allo stesso le richieste di apertura, ma ha anche comunicato che « in attesa dell’adeguamento al regolamento cavi, sono sospese tutte le richieste di apertura cavi in itinere », imponendo agli operatori la conformazione al nuovo regime.
Né può ritenersi che la lesività della nota di adeguamento sia stata superata da quella successiva di autorizzazione in data 20 aprile 2020, quasi che l’intervenuta autorizzazione abbia tolto rilievo alla richiesta di adeguamento; è infatti, se mai, vero che l’autorizzazione, nel pretendere il rispetto del regolamento e del disciplinare tecnico, ha consolidato l’efficacia lesiva del primo atto, oltre che, naturalmente, degli atti generali. E comunque l’autorizzazione è de per sé lesiva, riproducendo prescrizioni regolamentari particolarmente gravose (come quella del ripristino del manto con uno strato di bynter di cm. 10 nella sezione di scavo o quella dell’effettuazione dei ripristini stradali entro due giorni dalla fine lavori).
E’ dunque ravvisabile l’impugnazione di due note comunali con carattere provvedimentale e lesive della sfera giuridica dei soggetti destinatari, non potendosi dunque condividere la declaratoria di primo grado di inammissibilità per carenza di interesse.
Il che giustificava ( melius , rendeva ammissibile) la proposizione del ricorso di primo grado, a prescindere dalla natura giuridica delle disposizioni regolamentari gravate, atteso che, anche a volerne ipotizzare la natura di “volizione preliminare”, e dunque non direttamente lesiva delle posizioni soggettive dei destinatari, l’impugnativa è avvenuta unitamente a quella degli atti applicativi.
2.- Nella descritta cornice, osserva il Collegio come non sia consentita la disamina dei motivi di ricorso riproposti, in quanto la sentenza appellata si è limitata ad una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse motivata nella considerazione che le disposizioni regolamentari impugnate abbiano natura di “volizione preliminare” e che anche le note comunali impugnate siano prive di lesività.
A questo riguardo, l’Ad. plen. ha ritenuto che trovi applicazione l’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. in tutte le ipotesi di decisioni di inammissibilità, anche per esclusione della legittimazione o dell’interesse del ricorrente, nelle quali risulti omesso l’esame del merito del ricorso, inteso sia come “fatti di causa” (decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale), sia come “motivi di ricorso” (decisioni che difettano di un esame della totalità delle doglianze del ricorrente), ricorrendo in tali casi (come è quello oggetto di scrutinio) la nullità della sentenza per motivazione apparente, restando invece esclusa la sua applicazione nei casi di esame parziale dei motivi di ricorso e di pronuncia con doppia motivazione, in rito e nel merito, la quale, pur dichiarando inammissibile un ricorso, reca comunque un esame dei motivi di ricorso (Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16).
3. – Deve dunque essere dichiarata la nullità della sentenza, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, a mente dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
La pronuncia in rito integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa al giudice di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IO OL OT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
AN TI, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | LO IO OL OT |
IL SEGRETARIO