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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Procuratore Generale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028087781000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028087781000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028087781000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso con condanna alle spese del giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22/23.12.2024 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in oggetto, deducendo, tra l'altro, prescrizione del credito e vizi dell'atto (anche per asseriti profili di violazione dell'art. 7 L. 212/2000), con domanda di annullamento.
Si costituiva AdER, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.Lgs.
220/2023, atteso che la ricorrente ha censurato vizi di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento esecutivo) emesso dall'Agenzia delle Entrate. In subordine, chiedeva l'integrazione del contraddittorio..pdf)
[
Con memoria illustrativa la parte ricorrente contestava l'eccezione di AdER, sostenendo che la domanda è fondata sulla prescrizione e non già su un “vizio di notifica” in senso tecnico dell'atto presupposto, e ribadendo di non dover evocare in giudizio l'ente impositore;
in ogni caso, chiedeva solo in subordine, ove ritenuto,
l'integrazione del contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul quadro normativo applicabile
L'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992, come introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023, stabilisce che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Tale precetto configura un litisconsorzio necessario processuale quando siano dedotti vizi (anche solo) della notificazione dell'atto presupposto, imponendo il cumulus soggettivo tra agente della riscossione ed ente impositore..pdf)
2. Sulla posizione processuale assunta dalle parti
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo e le successive difese non si limitano a dedurre la mera prescrizione in astratto, ma veicolano censure riferite alla filiera procedimentale e, segnatamente, alla notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e alla carenza/invalidità dei presupposti motivazionali dell'intimazione. In particolare, AdER ha puntualmente allegato che la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico (o comunque vizi della sua notificazione), assumendo – a confutazione – che dagli atti risulterebbe la notifica dell'avviso presupposto. Tali allegazioni attengono, dunque, a vizi della notificazione dell'atto presupposto emesso dall'ente impositore..pdf)
Per contro, la ricorrente, pur consapevole del thema decidendum così conformato, non ha inteso evocare in giudizio l'ente impositore, ritenendo non necessario farlo e limitandosi a prospettare, solo in via subordinata, l'eventuale integrazione del contraddittorio. Ciò risulta dalla memoria illustrativa depositata, nella quale si sostiene l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e si chiede l'integrazione del contraddittorio solo in subordine.
3. Conseguenze processuali
Alla luce dell'art. 14, comma 6-bis, cit., l'azione doveva essere proposta sin dall'origine anche nei confronti dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate), stante la deduzione – comunque veicolata nel thema – di vizi di notificazione dell'atto presupposto. La mancata evocazione dell'ente impositore integra una violazione del litisconsorzio necessario, che comporta l'inammissibilità del ricorso.
È vero che la resistente ha chiesto, in subordine, l'integrazione del contraddittorio;
tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente scelto di non convenire l'ente impositore, pur a fronte dell'eccezione preliminare spiegata da AdER e pur trattandosi di condizione imposta ex lege;
tale scelta, anche alla luce della fase in cui è intervenuta la trattazione, non consente di disporre un'integrazione ufficiosa elusiva della ratio del “sempre proposto nei confronti di entrambi”. In ogni caso, l'assenza del litisconsorte necessario inficia l'intero rapporto processuale e non consente a questo Collegio di conoscere del merito (prescrizione, vizi dell'intimazione ex art. 7 L. 212/2000, ecc.).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo -in composizione monocratica
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Rappresentante_1, n.q. di procuratrice generale di Ricorrente_1, avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249028087781000
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo 12.1.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Procuratore Generale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028087781000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028087781000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249028087781000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso con condanna alle spese del giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22/23.12.2024 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in oggetto, deducendo, tra l'altro, prescrizione del credito e vizi dell'atto (anche per asseriti profili di violazione dell'art. 7 L. 212/2000), con domanda di annullamento.
Si costituiva AdER, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.Lgs.
220/2023, atteso che la ricorrente ha censurato vizi di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento esecutivo) emesso dall'Agenzia delle Entrate. In subordine, chiedeva l'integrazione del contraddittorio..pdf)
[
Con memoria illustrativa la parte ricorrente contestava l'eccezione di AdER, sostenendo che la domanda è fondata sulla prescrizione e non già su un “vizio di notifica” in senso tecnico dell'atto presupposto, e ribadendo di non dover evocare in giudizio l'ente impositore;
in ogni caso, chiedeva solo in subordine, ove ritenuto,
l'integrazione del contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul quadro normativo applicabile
L'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992, come introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023, stabilisce che: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Tale precetto configura un litisconsorzio necessario processuale quando siano dedotti vizi (anche solo) della notificazione dell'atto presupposto, imponendo il cumulus soggettivo tra agente della riscossione ed ente impositore..pdf)
2. Sulla posizione processuale assunta dalle parti
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo e le successive difese non si limitano a dedurre la mera prescrizione in astratto, ma veicolano censure riferite alla filiera procedimentale e, segnatamente, alla notificazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e alla carenza/invalidità dei presupposti motivazionali dell'intimazione. In particolare, AdER ha puntualmente allegato che la ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico (o comunque vizi della sua notificazione), assumendo – a confutazione – che dagli atti risulterebbe la notifica dell'avviso presupposto. Tali allegazioni attengono, dunque, a vizi della notificazione dell'atto presupposto emesso dall'ente impositore..pdf)
Per contro, la ricorrente, pur consapevole del thema decidendum così conformato, non ha inteso evocare in giudizio l'ente impositore, ritenendo non necessario farlo e limitandosi a prospettare, solo in via subordinata, l'eventuale integrazione del contraddittorio. Ciò risulta dalla memoria illustrativa depositata, nella quale si sostiene l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e si chiede l'integrazione del contraddittorio solo in subordine.
3. Conseguenze processuali
Alla luce dell'art. 14, comma 6-bis, cit., l'azione doveva essere proposta sin dall'origine anche nei confronti dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate), stante la deduzione – comunque veicolata nel thema – di vizi di notificazione dell'atto presupposto. La mancata evocazione dell'ente impositore integra una violazione del litisconsorzio necessario, che comporta l'inammissibilità del ricorso.
È vero che la resistente ha chiesto, in subordine, l'integrazione del contraddittorio;
tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente scelto di non convenire l'ente impositore, pur a fronte dell'eccezione preliminare spiegata da AdER e pur trattandosi di condizione imposta ex lege;
tale scelta, anche alla luce della fase in cui è intervenuta la trattazione, non consente di disporre un'integrazione ufficiosa elusiva della ratio del “sempre proposto nei confronti di entrambi”. In ogni caso, l'assenza del litisconsorte necessario inficia l'intero rapporto processuale e non consente a questo Collegio di conoscere del merito (prescrizione, vizi dell'intimazione ex art. 7 L. 212/2000, ecc.).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo -in composizione monocratica
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Rappresentante_1, n.q. di procuratrice generale di Ricorrente_1, avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249028087781000
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo 12.1.26
IL GIUDICE MONOCRATICO