Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 289/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. , nata a [...], il [...], e residente a [...]C.F._1
Paderno d'Adda (LC), via Roma n. 13, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA VALANDRO,
e
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
4.2.1987, e residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), via Don Battista Gardi n. 14, con il patrocinio dell'avv. ROSA APETINO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i sigg.ri e Pt_1 Parte_2
c h i e d o n o che […] il Collegio con sentenza accolga le seguenti c o n c l u s i
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto innanzi al
[...]
in Sant'Agnello (NA) in data 07.05.2016, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA), atto n. 9, parte II, serie A, anno 2016 e nel Comune di Verderio (LC) al n. 4, parte II, serie B, anno 2016;
• ordinare al Comune di Sant'Agnello (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di effettuare ogni altro incombente di Legge;
dando atto che i Legali hanno rinunciato alla solidarietà passiva ex art. 13, co. 8, Nuova Legge Professionale;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre e con la precisazione che ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie che riguardano il figlio nei momenti di permanenza presso di sé.
2) Salvi diversi migliori accordi di volta in volta raggiunti dai genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- dal lunedì al venerdì (esclusi i venerdì in cui il weekend è di spettanza paterna) dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
- a weekend alternati, con prelievo il venerdì alle ore 18.00 e riaccompagnamento la domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze scolastiche Natalizie ad anni alterni con la madre il giorno 25 o 26 dicembre e dal 26 dicembre sera al 01.01 sera o dal 01.01 sera al 06.01 sera;
- durante le vacanze scolastiche di carnevale e Pasqua ad anni alterni con la madre;
- durante i c.d. “ponti di calendario” ove concomitanti con un weekend di sua spettanza;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Parimenti la madre potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane, anche non consecutive da concordare con il padre entro la fine del mese di maggio. Ferma per il restante periodo la normale regolamentazione delle visite. Si precisa, occorrendo, che i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro il luogo o i luoghi in cui il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante Parte_2 Persona_1 corresponsione alla signora entro il giorno dieci di ogni mese, della somma mensile di € Pt_1
336,00 rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese documentate riferibili al figlio di seguito elencate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) visite/sedute logopedista in relazione alle quali le parti confermano la loro concorde volontà di proseguimento del percorso già in essere;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter.
4) L'Assegno Unico e Universale per il figlio spetterà e verrà percepito in via Persona_1 esclusiva ed integrale dalla sig.ra e, pertanto, il sig. si impegna, sin da ora ed anche Pt_1 Parte_2 pro futuro, a porre in essere ogni e qualsivoglia attività necessaria a consentirne l'integrale percezione da parte della medesima sig.ra Pt_1
5) Entrambe le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile;
6) Le Parti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stesse e per il figlio minore.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) La sig.ra rinuncia a quanto dovuto, e non corrisposto, dal sig. a titolo di Pt_1 Parte_2 rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento del figlio per il periodo da Persona_1 dicembre 2022 a settembre 2024 compresi.
8) Le Parti dichiarano di aver già precedentemente provveduto a regolare tutti i reciproci ulteriori pregressi rapporti di dare/avere e che, pertanto, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione e/o causa, anche con riferimento alla comunione legale dei beni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito della Chiesa Cristiana Pentecostale, il 7.5.2016 in Sant'Antangelo (NA), ad effetti civili, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2016. Dalla loro unione è nato il figlio (a Merate, il 12.12.2016), Persona_1 minorenne.
Con decreto del 29.12.2021, depositato in pari data, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24.2.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito della Chiesa Cristiana Pentecostale, il 7.5.2016 in Sant'Antangelo (NA), avente effetti civili, il 7.5.2016 tra e Parte_1
, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, Parte_2 reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte II, serie A, numero 9.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di SANT'ANGELO (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada