Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23821 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14705/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14705 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune,
degli esiti delle prove scritte tenutesi in seno al concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia 23 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre 2020, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno in data 23 settembre 2022;
della scheda di correzione dell'elaborato del ricorrente, del verbale di correzione, non cognito, nonché del verbale n. 42, del 22 febbraio 2022, che stabilisce i criteri di correzione degli elaborati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI NI IO il 31/7/2023:
della graduatoria definitiva del concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia 23.12.2020, datata 5.6.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. MI Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso principale, ritualmente notificato in data 21.11.2022 e depositato nelle forme e nei termini di rito in data 30.11.2022, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: aspira al transito nel ruolo Ispettori della Polizia di Stato; già militare per due anni nell’Esercito Italiano, conclusa assai positivamente la precitata esperienza, ha deciso di partecipare al concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia 23.12.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29.12.2020; dopo avere effettuato la prova scritta, ha appreso il 23 settembre 2022, ad esito della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Interno, di avere riportato una votazione inferiore a “6/10” (complessivi 4,5/10), che lo ha escluso dalla prosecuzione dell’iter concorsuale; dubitando della valutazione ed essendo convinto di avere consegnato una buona prova, ha richiesto gli atti al Ministero ai sensi della L. n. 241/1990.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati in via principale e tanto sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCC. MOD.; VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 E 15 DEL D.P.R. N. 487/1994;
B) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETA’; VIZIO E SVIAMENTO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA, VIZIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI ATTENDIBILITA’; SVIAMENTO DI POTERE; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; ERRORE NEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
C) VIOLAZIONE DEI CRITERI PRELIMINARI ALLA CORREZIONE, COME STABILITI AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/1994.
3. Nello specifico, ha lamentato l’arbitrarietà e l’irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova scritta, la violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione.
Inoltre, a dire di parte ricorrente, sarebbe illegittima la possibilità che voti decimali nel livello deputato alla sufficienza determinino valutazioni finali insufficienti.
Infine, il ricorrente ha lamentato che la scala dei punteggi, realizzata attraverso l’utilizzo dei decimali, sarebbe sostanzialmente priva di un supporto motivazionale.
4. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento del ricorso.
5. Con ordinanza cautelare n. 202207745, del 20.12.2022, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata.
6. Con ricorso per motivi aggiunti del 31.07.2023, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, lamentando vizi della stessa per invalidità derivata.
7. Si è costituito il Ministero resistente.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 12.12.2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
10. Anzitutto, quanto alle censure lamentate, il Collegio rileva l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della valutazione formulata dalla commissione e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302; 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione cultura scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
11. Pertanto, deve rilevarsi l’infondatezza dell’interno gravame in quanto le censure sollevate non prospettano alcun vizio della funzione valutativa avente i ricordati caratteri di macroscopicità, irragionevolezza ed immediata evidenza, risolvendosi esse in mere asserzioni di natura soggettiva in ordine alla meritevolezza dell’elaborato.
12. Con riguardo alla censura concernente i criteri valutativi e i relativi livelli descrittori, non si ravvisa la lamentata discrasia nel giudizio reso all’elaborato del ricorrente laddove è stato assegnato il punteggio di 1,5 punti entro il livello II, livello entro il quale il punteggio poteva essere assegnato “fino a” 2 punti.
Come si evince dal verbale di concorso n. 42 del 22 febbraio 2022, la Commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, ha predisposto una griglia recante i criteri di valutazione delle prove scritte, ripartiti in “indicatori” e “descrittori”, a loro volta graduati per livelli I, II, III.
Proprio, in relazione a questi ultimi l’attribuzione del punteggio non è stabilito in maniera fissa, bensì graduata tra un minimo ed un massimo: in questo senso depone la locuzione “fino a” da intendersi come possibilità, per la commissione, di attribuire un punteggio compreso nella cornice prevista per ciascun descrittore.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è nessuna previsione che impedisca una valutazione espressa in numeri decimali, anzi tale modus operandi ha consentito alla commissione di differenziare, nel range previsto per ciascun descrittore, le singole valutazioni riferite a centinaia di candidati.
Se il livello descrittore II di ciascuno dei tre criteri valutativi, infatti, esprime, con il punteggio massimo attribuibile, un livello di sufficienza, appare del tutto coerente assegnare punti da 1 a 2, avvalendosi dei decimali, per un livello dell'elaborato ritenuto compreso tra 1 (insufficiente) e 2 (sufficiente), sino al raggiungimento del livello di piena sufficienza dell’elaborato, esprimibile per l’appunto solo con il punteggio di 2.
13. Parimenti infondata è la censura nella parte in cui sostiene che la scala dei punteggi, realizzata attraverso l’utilizzo dei decimali, sarebbe sostanzialmente priva di un supporto motivazionale.
La stessa graduazione attraverso un punteggio numerico rende palese la progressività del soddisfacimento del criterio in ragione del punteggio attribuito in corrispondenza degli indicatori e dei relativi descrittori.
In argomento, è appena il caso di rilevare che , secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, “L’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto, inoltre, dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornito l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, dovendosi escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse il merito dell’azione amministrativa, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, nella specie da escludere. Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi. Infatti, l’introduzione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, con correlazione a scale numeriche di riferimento, non solo non può ritenersi irragionevole e arbitraria ma persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza. Quanto esposto esclude, pertanto, la sussistenza dei contestati vizi” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7075).
14. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti va respinta, non risultando sussistenti i vizi denunziati da parte ricorrente.
15. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AR AV, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
MI Di AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di AR | RI AR AV |
IL SEGRETARIO