Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art.83,terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' nell'intestazione della citazione proposta da una società, ne' nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva eventuale indagine sulla titolarità dei poteri rappresentativi, determina l'invalidità della procura e, di conseguenza, dell'atto di citazione sul quale essa è apposta (fattispecie relativa alla citazione in appello proposta da società rimasta contumace in primo grado).
Commentario • 1
- 1. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP IO TITOLARE DELLA SP CERAMICHE DITTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato FIORMONTE, difeso dall'avvocato SESTRI LEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
KIS CERAMICA SPA, OLIVIERI RENATO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 194/98 del Tribunale di FERMO, depositata il 15/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN CE, titolare della ditta CE Ceramiche, conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Ripatransone la s.p.a. Kings Ceramica per sentirle, condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla vendita al terzo (avv. VI) di parte di una fornitura di mattonelle difettose, danni consistenti nel risarcimento dovuto dalla CE al cliente (avv. VI) nonché dagli ulteriori danni che essa CE aveva subito, compreso il danno alla sua immagine commerciale.
La G's restava contumace.
Riunita la causa a quella introdotta davanti allo stesso giudice dall'avv. VI contro la ditta CE per il risarcimento dei danni delle mattonelle da questa vendutegli, il Giudice di pace. Con sentenza 3/4/1 99 pronunciata nella persistente contumacia della convenuta G's, riconosciuti i vizi delle mattonelle, dichiarava risolti entrambi i contratti condannando la CE a risarcire i danni all'VI nella misura di lire 3.000.000 e la G's a risarcire i danni alla CE nella misura di lire 5.000.000.
Proponeva appello la G's chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla CE. Nel merito negava l'esistenza dei difetti lamentando anche la mancanza di prova dei danni.
Resistevano entrambi gli appellati.
All'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, che accertava che i vizi erano dovuti a difettosa fabbricazione e riguardavano l'intera fornitura, il Tribunale di Fermo, con sentenza 15/4/98, accoglieva il gravame della G's e, riformata la sentenza di primo grado nel capo relativo al rapporto CE-G's (restando, perciò, immutato il capo relativo al rapporto VI-CE) rigettava la domanda della CE.
Contro la sentenza la CE ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo di ricorso sì deduce la nullità
dell'impugnata sentenza per nullità della citazione in appello, non essendo possibile in base alla procura alle liti, "comprendere il nominativo del legale rappresentante" della G's. La censura è fondata.
Ai fini della validità della procura alle liti occorre che essa venga rilasciata dal soggetto titolare della posizione giuridica controversa il quale, nel caso si tratti di una società, deve coincidere con la persona fisica che è titolare dei poteri rappresentativi. A tal fine occorre che l'identità del conferente sia certa, al fine di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità alla parte dell'attività svolta dal difensore. Il potere riconosciuto al difensore dall'art. 83 c.p.c. di autenticazione della firma del conferente postula, infatti, l'accertamento dell'identità del conferente e, quindi, del nome, che deve essere chiaramente indicato o nella firma leggibile, o nel corpo della procura o comunque desumibile aliunde. L'assoluta incertezza sull'identità della persona che ha conferito il mandato, traducendosi nella incertezza sull'identificazione della parte e, nel caso di società, del soggetto che ha il potere di rappresentarla, determina la nullità della procura e, di conseguenza, dell'atto in quanto questo non può essere riferito alla parte.
Nella specie, non risulta dagli atti chi fosse il legale rappresentante della spa G's essendo la detta società rimasta contumace in primo grado, e non contenendo l'atto d'appello, redatto a nome della G's dall'avv. Pistelli e dal dott. proc. Corti alcuna indicazione in proposito ne' nell'intestazione (dove risulta riportata soltanto la sede sociale) ne' nella procura apposta margine dell'atto (in calce alla quale appare soltanto una firma illeggibile sovrapposta al nome stampigliato della società).
Dal che consegue l'invalidità della procura e dell'atto di citazione in appello sul quale essa è apposta.
Ne consegue, con riferimento al rapporto processuale CE-Kings al quale il predetto atto si riferisce, la nullità dell'intero giudizio d'appello e della sentenza che all'esito è stata pronunziata, la quale va, perciò, cassata senza rinvio. Il restante motivo di ricorso resta assorbito dalla cassazione. La G's va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, secondo la liquidazione fattane in dispositivo, mentre sembra equo avuto riguardo al motivo di annullamento - compensare tra le dette parti le spese del giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nella parte oggetto del gravame, la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna la G's al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 1.343.200 (euro 693,70), di cui L. 1.000.000 (euro 516,46) per onorari. Compensa tra le dette parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002