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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3541/2017 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3541 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 2 maggio 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
• , cod. fisc. , , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via C.F._2
Possidonea n. 46/B, presso lo studio dell'avv. Natale Carbone che le rappresenta e difende, giusta procura stesa a margine all'atto di citazione;
-Attrici- CONTRO
• cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Reggio Calabria, Via Vico Posta n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Marrara Alberto che la rappresenta e difende, giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato depositata in data 8 febbraio 2022;
-Convenuta- E
• , cod. fisc. elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliato in Reggio Calabria, Via Arcovito n. 9, presso lo studio dell'avv. Massimo Bambara che lo rappresenta e difende, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata in data 5 gennaio 2023;
-Convenuto- MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017, le signore e citavano al giudizio del Tribunale di Reggio Parte_1 Parte_2
1 ed esponendo che: in data Controparte_3 Controparte_2
12.06.2006, aveva stipulato con il defunto Parte_2 Parte_3 un contratto preliminare di permuta in forza del quale aveva promesso di cedergli un terreno di sua proprietà, sito in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova, identificato al NCT del medesimo Comune al foglio n. 89, particelle n. 1070 e 1071; il si impegnava a realizzare sul terreno de quo e, quindi, a trasferirle un CP_1 corpo di fabbrica della superficie di 80 mq, come da elaborati planimetrici e progettuali accettati e firmati dalle parti, oltre al terreno rimanente a monte e a valle del suddetto manufatto;
su espressa indicazione del conferivano la CP_1 progettazione dell'immobile allo studio tecnico dell'arch. Controparte_4
e, contestualmente, concludevano un contratto di appalto Controparte_2 per affidare alla ditta del l'esecuzione delle opere occorrenti per la CP_1 costruzione di un edificio destinato a civile abitazione posto su due livelli, prevedendo l'immediato inizio dei lavori, da ultimarsi entro e non oltre il 12.06.2009; deceduto il senza dare avvio ai suddetti lavori, venivano CP_1 contattate dalla di lui figlia, la quale manifestava l'intenzione di Controparte_1 dar seguito agli impegni precedentemente assunti dal padre, chiedendo di potere stipulare un nuovo atto di permuta;
nel settembre del 2006, la e l' CP_1 CP_2 chiedevano alle un supplemento negoziale con il quale, in ragione di un Pt_2 modificato progetto mai sottoposto alla visione delle attrici, si prospettava l'ampliamento dell'appartamento oggetto di permuta da 80 mq a 105 mq, dietro il versamento dell'importo di € 47.000,00, nonché la realizzazione di una recinzione in cemento armato, dietro il versamento della somma di € 5.700,00; non avendo la disponibilità economica necessaria, tentavano di rifiutare la proposta invitando la alla stipula dell'originario atto di permuta;
tuttavia, adducendo CP_1
l'impossibilità di apportare modifiche al progetto già presentato presso i competenti uffici urbanistici, la e l' negavano tale eventualità, invitandole CP_1 CP_2 dinanzi al Notaio per consacrare gli accordi intercorsi, persuadendole per stipulare un contratto di vendita anziché di permuta;
in data 21.12.2006, dinanzi al Notaio
“le superiori parti” concludevano un contratto di compravendita Persona_1
(rep. n. 79861, racc. n. 18826) avente ad oggetto due terreni tra loro contigui, formanti unico corpo e, più precisamente, trasferiva la porzione di Parte_1 terreno censita nel NCT di Reggio Calabria al foglio 89, particella 1070 e i diritti pari ad 1/3 indiviso sulla porzione di terreno censita al NCT di Reggio Calabria al foglio 89, particella 678, mentre, trasferiva la porzione di Parte_2 terreno censita, al NCT di Reggio Calabria, al foglio 89, particella 1071 ed i diritti di un terzo indiviso sulla porzione di terreno censita nel NCT di Reggio Calabria al foglio 89, particella 678; il corrispettivo dell'alienazione veniva fissato in € 60.000,00 (€ 30.000,00 per ciascuno); tuttavia, la e l' le avevano persuaso a CP_1 CP_2
2 stipulare il suddetto contratto con l'intesa che “esso non corrispondesse alla realtà del loro effettivo rapporto ed infatti, indipendentemente dalle dichiarazioni contenute nell'atto pubblico di vendita”, il prezzo pattuito non veniva corrisposto;
in particolare, in data 26.10.2006 (precedente alla stipula), la si era rivolta ad una sua conoscente CP_1
– sig. C. identificata con n. alla targhetta apposta – presso lo Per_2 Numer_1 sportello dell'Ufficio Postale di Reggio Calabria, sito in via F. Baracca, per richiedere l'emissione nei confronti di di 12 vaglia postali online Parte_1 dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, e nei confronti di Parte_2 altrettanti vaglia postali online;
i predetti vaglia erano stati emessi e stornati contestualmente;
tali operazioni postali erano avvenute anche alla presenza dell' e di , quale accompagnatore delle;
in CP_2 Persona_3 Pt_2 sostanza, si erano determinate a rogitare una vendita solo apparente sul presupposto che i convenuti avrebbero provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto del precedente contratto preliminare di permuta concluso con il defunto Pt_3
; avevano ricevuto continue rassicurazioni dai convenuti, sino ad ottobre
[...] del 2016, sulla esecuzione delle predette opere e sulla riconducibilità del ritardo maturato all'inerzia degli uffici urbanistici presso i quali pendeva la richiesta di permesso di costruire;
nel periodo interessato dalla stipula del menzionato contratto, era affetta da stati depressivi in conseguenza del decesso Parte_2 della propria madre avvenuto in data 04.09.2006 ed assumeva psicofarmaci che comportavano la difficoltà di curare i propri interessi;
invero, solo di recente avevano realizzato di essere state raggirate, di talché, dapprima, in data 22.06.2016, e, successivamente, in data 17.08.2016, avevano richiesto a Controparte_5 dietro il pagamento di complessivi € 723,00 (€ 361,50 per quanto chiesto da
[...] ed € 361,50 per quanto chiesto da , copia dei vaglia Pt_1 Parte_2 postali online eseguiti in data 26.10.2006 nei confronti della ma l'Ufficio CP_1 aveva inviato esclusivamente i vaglia che le avevano ricevuto in un primo Pt_2 momento dalla non ritenendo il contratto di compravendita CP_1 corrispondente alla loro effettiva volontà, con atto stragiudiziale notificato il 16.12.2016 avevano intimato il e l' alla restituzione degli immobili CP_1 CP_2 oggetto dell'atto di alienazione. Eccepivano, quindi, la nullità del contratto di compravendita per simulazione oggettiva assoluta, evidenziando due circostanze significative: da un lato, la mancata prova del pagamento del prezzo, dall'altro, la permanenza delle alienanti nel possesso delle unità immobiliari compravendute. Osservavano che il meccanismo utilizzato per far apparire l'intervenuto versamento del prezzo di vendita (erogazione e contestuale storno dei vaglia postali), all'uopo architettato dai convenuti, era confermato dalla circostanza che Parte_2 aveva attivato un conto BancoPosta in data 20.10.2006, pochi giorni prima
[...] dell'emissione dei vaglia, al fine di assicurare il buon esito delle operazioni effettuate
3 il successivo 26.10.2006.Richiamavano il contenuto delle conversazioni telefoniche intervenute tra e l , oggetto di trascrizione incaricata Parte_2 CP_2 dalle attrici. In tali trascrizioni, infatti, era possibile leggere che gli interlocutori avevano evidenziato più volte l'apparenza della vendita conclusa. Evidenziavano, inoltre, l'esistenza di una scrittura del 26.09.2006 “con cui l'odierna istante sottoscriveva una vera e propria controdichiarazione, accettata per presa visione” dalla CP_1 esemplificativa dell'esistenza di un accordo simulatorio di segno contrario rispetto alle risultanze del successivo atto di compravendita. Ancora, avuto riguardo a tale scrittura privata, chiarivano che la clausola ivi contenuta, in forza della quale “i pagamenti devono essere effettuati nel tempo previsto, il mancato pagamento prevede la sospensione die lavori”, non aveva mai trovato applicazione, benché le si fossero Pt_2 trovate nell'impossibilità di corrispondere il supplemento di prezzo concordato. Rappresentavano che le spese del rogito, contrariamente alla prassi, erano state interamente sostenute dalle venditrici e che, per farvi fronte, Parte_2 il 30.09.2006, aveva concluso un contratto di mutuo dell'importo lordo di € 18.144,00, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 96 quote del suo stipendio, di € 189,00 ciascuna, circostanza che confermava che nessun corrispettivo di vendita aveva incassato. In secondo luogo, eccepivano l'annullabilità del contratto di compravendita per dolo della controparte, quale vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c. Precisavano che, nella fattispecie, il dolo aveva interessato l'esecuzione del contratto, creando nelle attrici un affidamento sulla realizzazione del rapporto negoziale: le stesse avevano concluso il contratto di compravendita, accettando di restituire alla il relativo prezzo, sul presupposto che la CP_1 controparte edificasse sul terreno ceduto un fabbricato destinato a civile abitazione, in realtà mai costruito. In ciò si era, quindi, sostanziato il raggiro idoneo ad influire sul loro consenso, al punto da indurle a cedere alla la titolarità di due CP_1 appezzamenti di terreno senza pretendere il pagamento del prezzo. Eccepivano, infine, l'annullabilità del contratto di compravendita per incapacità naturale temporanea di – dovuta alla consapevolezza della malattia Parte_2 della madre e alla successiva morte della stessa – al tempo della stipula, ai sensi dell'art. 428 c.c. Da ultimo, formulavano richiesta di risarcimento dei danni ingiustamente subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale). Concludevano chiedendo di: “1) accertare e dichiarare, in primo luogo, la simulazione oggettiva assoluta della compravendita conclusa in data 21/12/2006 tra le odierne attrici e la sig.ra non essendo mai stato corrisposto il relativo Controparte_1 prezzo;
2) per l'effetto, dichiarare nullo il suddetto contratto di vendita ed ordinare alla sig.ra la restituzione, in favore delle sigg.re e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle unità immobiliari oggetto del negozio de quo;
nonché ordinare al Parte_2
Conservatore RR.II. di effettuare le relative annotazioni e volture;
3) in subordine, accertare
4 e dichiarare la simulazione relativa della compravendita conclusa il 21/12/2006, dichiarando la sussistenza di un contratto di permuta e per ciò stesso ordinare agli odierni convenuti l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dissimulato di permuta;
4) accertare e dichiarare comunque il dolo contrattuale degli odierni convenuti, perpetrato in danno delle sigg.re mediante artifizi e raggiri al fine di indurle a concludere l'atto di Pt_2 compravendita;
5) per l'effetto, annullare il contratto de quo, ordinando la restituzione alle odierne istanti dei terreni oggetto di simulata compravendita;
nonché ordinare al Conservatore RR.II. di effettuare le relative annotazioni e volture;
6) in via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra non era al tempo soggetto capace Parte_2 di stipulare valido contratto di compravendita, essendo la stessa a quel tempo palesemente incapace di intendere e volere;
7) per l'effetto, annullare il contratto de quo, ordinando la restituzione alle odierne istati delle unità immobiliari simultaneamente compravendute;
nonché ordinare al Conservatore RR.II. di effettuare le relative annotazioni e volture;
8) in conseguenza dell'accertate responsabilità, accertare e dichiarare l'obbligo congiunto e solidale dei sigg.ri e a corrispondere alle attrici congruo Controparte_1 Controparte_2 importo risarcitorio per i pregiudizi patiti e patendi quali danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle odierne attrici, nella misura di € 45.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dall'insorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
9) condannare, altresì, i sigg.ri e al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.01.2018, si costituiva in giudizio precisando di aver dato seguito all'impegno assunto dal Controparte_1 proprio padre, a seguito di insistenti richieste di ma, essendo Parte_2 emerse difficoltà ed incongruenze, non si addiveniva ad alcun accordo definitivo. Rappresentava, in particolare, che, rispetto all'originario contratto del 12.06.2006, risultava proprietaria unicamente della particella n. 1071, Parte_2 circostanza questa che aveva reso impossibile la successiva stipula del definitivo contratto e l'esecuzione dei lavori sull'intero terreno composto anche dalle particelle nn. 1069-1070. Da qui la decisione di accantonare il primo progetto negoziale in favore del contratto di compravendita in contesa, che era assolutamente valido ed efficace in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e conforme all'effettiva volontà delle parti. Deduceva la contraddittorietà delle richieste attoree di accertamento della simulazione assoluta ovvero della simulazione relativa, trovando origine, le due fattispecie, in situazioni tra loro antitetiche: la prima veniva invocata dalle attrici sul presupposto del mancato versamento del prezzo da parte dell'acquirente, circostanza smentita dalle prove documentali prodotte dalle stesse attrici, che non provavano l'asserita restituzione del prezzo dalle sorelle alla Pt_2
5 mediante vaglia postali. Eccepiva il decorso del termine prescrizionale CP_1 dell'azione di simulazione relativa tenuto conto che la stessa risultava essere imprescrittibile solo nell'ipotesi in cui fosse diretta a dimostrare la nullità del negozio simulato e non, come nel caso di specie, quando fosse esperita per far valere il contratto dissimulato. Contestava, altresì, la richiesta di annullamento del contratto di compravendita per effetto del dolo contrattuale dei convenuti tenuto conto che la stessa non era stata formulata in via alternativa a quella di accertamento della simulazione, ma in aggiunta e a supporto della stessa, oltre all'azione di annullabilità del contratto per incapacità naturale ex art. 428 c.c. di non essendoci alcun elemento a sostegno di tale pretesa. Parte_2
Eccepiva la prescrizione anche di tali ultime due ultime azioni nonché relativamente alla domanda risarcitoria, infondata e carente del nesso di causalità con i fatti di causa. Da ultimo, rilevava l'inutilizzabilità delle trascrizioni dei files audio contenenti registrazioni telefoniche in ragione della loro irritualità e della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie proprie di questo. Concludeva chiedendo di “rigettare le domande ex adverso spiegate perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, in relazione alle domande spiegate, accogliere le eccezioni di prescrizione così come formulate e, pertanto, dichiarare le relative azioni prescritte, ivi compresa quella risarcitoria;
in via ulteriormente subordinata e del tutto residuale – nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda di risarcimento – Voglia, comunque, ridurre il quantum debeatur, con riferimento al danno non patrimoniale in ossequio al principio della liquidazione unitaria dello stesso e avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, con riguardo al danno patrimoniale avuto riguardo esclusivo alle somme per le quali è fornita prova del loro effettivo pagamento. Condannate le signore e Parte_2 [...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore Pt_1 del costituito procuratore antistatario”.
All'udienza del 25.01.2018, si costituiva , mediante il Controparte_2 deposito della propria comparsa di costituzione e risposta con cui, preliminarmente, chiedeva l'estromissione dal processo per carenza di legittimazione passiva. Più specificamente, affermava di aver ricevuto dalla famiglia l'incarico di CP_1 elaborare un progetto per l' edificazione di un fabbricato su due piani f.t., la demolizione dei preesistenti corpi di fabbrica, preservando la cubatura condonata ex L. 47/85, l'accatastamento ed il frazionamento con la perequazione delle aree ai fini della presentazione presso gli uffici competenti della richiesta di permesso di costruire, la costruzione dei muri per la recinzione nonché la posa del cancello ai fini della presentazione presso i competenti uffici della pratica DIA/SCIA. Osservava che: nessun incarico gli era stato conferito dalla famiglia e che il compenso Pt_2 professionale era stato saldato, appunto, dalla famiglia le pratiche relative CP_1
6 al rilascio del permesso di costruire si erano arrestate alla mera predisposizione degli elaborati progettuali che non erano, tuttavia, mai stati presentati all'Ufficio Tecnico dell'Urbanistica per dichiarata indisponibilità da parte dei committenti delle correlate somme richieste dal Comune;
lo a seguito della Controparte_4 presentazione di apposita DIA/SCIA, aveva realizzato sull'immobile in causa le opere di demolizione dei ruderi, aveva spianato il terreno, rimosso il materiale portandolo in discarica, costruito le fondamenta ed i muri di sostegno che avevano delimitato l'area; che tali attività erano state saldate da Parte_3
Concludeva chiedendo: “1) in via principale: rigettare le domande avanzate dalle attrici e dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di tale parte CO per assoluta carenza di legittimazione processuale passiva;
2) in via subordinata: rigettare le domande avanzate dalle attrici poiché infondate in fatto ed in diritto una volta accertata l'estraneità dell'odierno convenuto ai negozi contrattuali stipulati in piena capacità naturale da tutte le parti contrattuali ed una volta accertato che il professionista ha adempiuto con diligenza, prudenza, perizia e buona fede il mandato conferitogli;
3) per entrambe le richieste, in via principale e subordinata, con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e depositate le relative memorie difensive, con ordinanza del 15.02.2019, il G.o.t. istruttore
“Ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale deferito da parte attrice alla CO sui capitoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 del capitolato Controparte_1 istruttorio di cui all'atto introduttivo del giudizio − ritenuto ammissibile e rilevante, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di dedotto da parte Controparte_5 attrice ed avente ad oggetto copia dei vaglia postali emessi on line in data 26/10/2006 da
e nei confronti di presso l'ufficio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 postale di Reggio Calabria con sede in via Francesco Baracca;
− ritenuto di riservare all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie” ammetteva l'interrogatorio formale ed ordinava a di copia dei superiori documenti indicati in Controparte_5 premessa, riservando all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
Con istanza del 23.05.2019, la CO rilevava “Che, per ciò che concerne CP_1
l'interrogatorio formale richiesto da controparte ed ammesso, lo stesso deve ritenersi inammissibile avuto riguardo alle circostanze sulle quali la SI è chiamata a CP_1 riferire - oltre che superfluo - per le ragioni indicate alla memoria ex art. 183 Co. VI. C.p.c. n. 3 (pagg. 4 e 5) cui si fa integrale rinvio;
Che, per quanto concerne l'ordine di esibizione a della documentazione richiesta da parte attrice, si ribadisce quanto già Controparte_5 eccepito in memoria ex art. 183 Co. VI. C.p.c. n. 3 (pagg. 5 e 6) ovvero che trattasi di
7 domanda già inoltrata a (v. All. 8 Atto Citazione) e da questa evasa (v. All. 9 CP_5
Atto Citazione), sicchè la relativa richiesta è assolutamente superflua e defatigatoria e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;
fermo restando che l'ordine di esibizione di un documento richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo (Cass. 02/11709) a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, detta esistenza sia stata contestata ed anzi già escluda dalle medesime In ogni caso, trattandosi di richiesta proveniente da CP_5 parte attrice, il relativo onere di notifica dell'Ordinanza alle Controparte_5
(certamente per mero refuso vengono menzionate le compagnie di assicurazione) va posto a carico della stessa e non anche di parte CO come riportato invece in Ordinanza”, e chiedeva la revoca delle determinazioni assunte con l'ordinanza summenzionata ovvero, in subordine, la modifica dell'ordinanza “nella parte in cui pone a carico di parte CO, anziché di parte attrice (ovvero la parte richiedente), la notifica dell'Ordinanza a affinchè dia seguito all'ordine di esibizione ex art. Controparte_5
210 c.p.c.”.
Il G.o.t., con provvedimento dell'11.06.2019, rilevava “l'errore materiale (refuso) di cui all'ordinanza del 15/2/2019 in merito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.” e disponeva “di decidere sul punto (ordine di esibizione) nel contraddittorio delle parti all'udienza già fissata per la data del 19/9/2019”, confermando “per il resto l'ordinanza del 15/2/2019”.
Con istanza del 14.06.2019, parte attrice rappresentava che “in ossequio al generale principio di diligenza, provvedeva tuttavia personalmente alla predetta notifica, comunicando la citata Ordinanza a mediante notifica telematica Controparte_5 effettuata in data 31/05/2019; che, solo successivamente, in data 10/06/2019, il medesimo GOT Toscano, a seguito di istanza depositata da parte CO, rilevava del tutto inaspettatamente l'errore materiale di cui alla suddetta Ordinanza del 15/02/2019 proprio in merito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, ritenendo opportuno decidere sul punto nel contraddittorio delle parti all'udienza già fissata per la data del 19/09/2019” e chiedeva
“una rivisitazione dell'ordinanza … depositata in data 10/06/2019”, sulla quale il G.O.t. rinviava all'udienza del 19 settembre 2019.
All'udienza de qua, il G.o.t. “rilevato che con precedente comunicazione Controparte_5 in atti ha dichiarato esistenti in loro possesso esclusivamente i vaglia di cui agli atti e relativi al prezzo di vendita dell'immobile. Revoca, le precedenti ordinanze istruttorie e dichiara inammissibile la prova testimoniale e l'interrogatorio formale.
Considerato che
la causa si presenta matura per la decisione rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/02/2020 ore 09.00”. 8 Con istanza del 24.11.2020, parte attrice “CONSIDERATO - che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., lungi dall'apparire inammissibile sotto i denunciati profili, appare – invece
- utile e conducente ai fini di causa, in quanto idoneo a dimostrare l'assoluta fondatezza della domanda giudiziale così come avanzata. Del resto, il fondamento di tale strumento risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice. Ed infatti, parte attrice ha fornito la prova di essersi mobilitata per ottenere da la documentazione di cui Controparte_5 chiede l'esibizione, senza tuttavia ottenere adeguato e motivato riscontro alle proprie istanze;
- che del pari utile e conducente ai fini del decidere, oltre che ammissibile nel caso di specie, debba ritenersi anche l'interrogatorio formale della CO atteso che la Controparte_1 prevalente giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni statuito che tale mezzo possa essere legittimamente assunto per provare la simulazione contrattuale: […] - che, nello specifico, si formalizza – dunque - espressa istanza di modifica dell'ordinanza adottata all'esito dell'udienza del 19/09/2019, insistendo nell'ammissione dell'interrogatorio formale deferito da parte attrice alla CO nonché nell'ordine di Controparte_1 esibizione ex art. 210 c.p.c. a Effettuate le superiori premesse e le Controparte_5 suesposte considerazioni, RITENUTO - che, peraltro, la portata riduttiva e, dunque, fortemente pregiudizievole per le attrici della resa ordinanza istruttoria appare censurabile sotto l'ulteriore profilo della più che ipotetica influenza che l'espletamento di tali sincopati mezzi istruttori avrà sull'esito del giudizio;
- che, del resto, al di là delle evidenze documentali idonee a dare atto della fondatezza della domanda e della gravità del danno subito dalle odierne deducenti, la specificità di molte delle circostanze capitolate sia con l'atto introduttivo del giudizio che con le successive memorie istruttorie, comporta l'assoluta rilevanza delle stesse. A ciò si aggiunga che non si può evitare di richiamare l'attenzione del Tribunale sul fatto che la domanda giudiziale non è circoscritta al solo accertamento della domanda di simulazione del contratto di vendita, ma trova il suo focus principale nella domanda risarcitoria connessa all'accertamento dell'illecita e raggirante condotta dei convenuti, sicché, in ordine a tale domanda ritualmente proposta, non trova spazio nessuna delle preclusioni istruttorie invocate dalla controparte, neppure con riguardo alla prova per testi” chiedeva al Giudice di procedere “in rivisitazione dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 19.09.2019, alla conferma della precedente Ordinanza del 15/02/2019, nonché all'ammissione di tutte le richieste istruttorie articolate da parte attrice”.
All'udienza del 26.11.2020, il G.o.t. “a modifica delle precedenti ordinanze in merito alla richiesta di ordine di esibizione avanzata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. rilevato che per errore materiale l'ordinanza del 15/2/2019 non prevedeva l'ordine di notifica a
[...] ma, per un refuso a compagnie assicurative;
dispone la correzione dell'errore Controparte_5 materiale e, conseguentemente, dove è scritto «compagnie di assicurazioni» deve leggersi
9 « ». Ritenuta pertanto la necessità di fissare un ulteriore termine per Controparte_5
l'ordine di esibizione de quo” ordinava a di esibire copia dei Controparte_5 documenti seguenti: “vaglia postali emessi online in data 26/10/2006 da Parte_1
(CF ) e (CF ) C.F._1 Parte_2 C.F._5 nei confronti di (CF ) presso l'ufficio postale di Controparte_1 C.F._3
Reggio Calabria con sede in via Francesco Baracca”.
All'udienza dell'08.02.2021, fissata per l'accertamento dei superiori adempimenti, parte attrice dava atto del mancato deposito da parte di dei Controparte_5 documenti oggetto dell'ordine di esibizione e chiedeva un breve differimento per ottenere tali documenti ovvero per proporre relative azioni penali;
i convenuti si opponevano a tale richiesta ritenendo la causa matura per la decisione e il G.o.t.
“dato atto di quanto sopra, rinvia la causa all'udienza del 22/2/2021 ore 10,00 per la produzione documentale già disposta nella precedente udienza nonché per la ricostruzione del fascicolo di parte attrice onerando a tal fine la medesima parte. Manda altresì alla Cancelleria per il rinvenimento del predetto fascicolo”.
All'udienza del 22/2/2021, parte attrice dava atto di aver adempiuto alla notifica via pec a della precedente ordinanza, comunicava che le proprie Controparte_5 assistite avevano sporto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del legale rappresentante di per Controparte_5 violazione dell'art. 388 c.p., chiedeva che il Giudice disponesse la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e che lo stesso, in rivisitazione dell'ordinanza del 19/9/2019 ammettesse la prova testimoniale;
le parti convenute si opponevano. Il G.o.t. “dato atto di quanto sopra, revocando l'ordinanza del 19/09/2019 sul punto” ammetteva “l'interrogatorio formale della CO sul capitolo n. 11 di cui all'atto introduttivo del giudizio, pagina 21 con esclusione degli altri capitoli in quanto inammissibili e/o irrilevanti”.
All'udienza del 18.03.2021 veniva interrogata la CO Controparte_1
Successivamente, all'udienza del 14.06.202, parte attrice reiterava la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. tenuto conto della pendenza del procedimento penale in fase di indagini e chiedeva che il Giudice, in rivisitazione dell'originaria ordinanza di ammissione delle prove, ammettesse l'audizione del personale delle poste aveva eseguito le procedure oggetto di causa, le controparti si opponevano, il GOT
“rilevato il silenzio delle in merito all'ordine di esibizione formulato in data CP_5
26.11.2020, ammette, rilevata la rilevanza, l'audizione della sig.ra , sui Testimone_1
10 capitoli di prova formulati da parte attrice con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 29.05.2018”.
All'udienza di escussione del teste del 09.12.2021, il GI “rilevato che non è presente la teste;
che non è stata depositata, siccome non pervenuta, la cartolina della Testimone_1 raccomandata contenente l'intimazione, sicché non c'è prova della conoscibilità dell'odierna udienza da parte della teste de qua, che va quindi nuovamente intimata per nuova udienza” rinviava all'udienza del 17.02.2022.
Con deposito del 31.12.2021 l'avv. Francesca Marzio rinunciava al mandato difensivo conferito dalla CO . Con memoria dell'08.02.2022, Controparte_1 si costituiva in giudizio l'avv. Marrara Alberto quale nuovo difensore della CO . Controparte_1
All'udienza del 17.02.2022 , questa Giudice, subentrata nel ruolo istruttorio, “dato atto di quanto sopra, rilevato che non è stata intimata la teste SI , Testimone_1 né risulta certificazione anagrafica che non è stata prodotta dalla parte, per come comandato all'udienza del 9/12/2021, né risulta documentata l'impossibilità ad ottenere siffatta certificazione” dichiarava parte attrice decaduta dall'escussione del teste non intimato e non comparso e riservava la decisione in merito alle deduzioni di parte attrice su
“;ulteriori richieste istruttorie avanzate”.
Con successiva ordinanza “rilevato che non risultano altre richieste istruttorie di parte attrice non esaminate dal Tribunale, atteso che le offerte di prova che la parte de qua ha avanzato nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (interrogatorio formale, prova testimoniale e richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.) sono state tutte vagliate dal Tribunale;
che, in particolare, l'interrogatorio formale è stato esperito, l'ordine di esibizione è stato ammesso e disposto e la prova testimoniale è stata ritenuta rilevante solo in relazione all'audizione della SI , giusta ordinanza all'udienza Testimone_1 del 24 giugno 2021 - ordinanza che non è stata oggetto di istanza di revoca e/o modifica ad opera di parte attrice -; ritenuta la causa matura per la decisione;
” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con deposito del 20.12.2022 l'avv. Claudia Simonetta rinunciava al mandato difensivo conferito dal convenuto Con comparsa, Controparte_2 depositata il 05.01.2023, si costituiva in giudizio l'avv. Massimo Bambara quale nuovo difensore di . Controparte_2
11 Con deposito del 19.01.2023, l'avv. Romeo rinunciava al mandato conferito dalle attrici, le quali, tuttavia, rimanevano difese dall'avv. Carbone.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 02.05.2024. La causa veniva assegnata a sentenza, riservando la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – Le domande delle attrici sono infondate e vanno, pertanto, respinte per quanto dappresso si espone.
3. - Preliminarmente va rilevata la intempestiva costituzione dei convenuti, che si sono costituiti in data 25 gennaio 2018, ovverosia all'udienza di prima comparizione (si veda il processo verbale dell'udienza nonché, relativamente alla CO
, il depositato apposto sul fascicolo cartaceo di parte), quindi oltre il Controparte_1 termine previsto dall'art. 166 c.p.c. (ratione temporis applicabile) di “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”, nella specie stabilita proprio per 22 gennaio 2018. Con la conseguente inammissibilità per tardività delle eccezioni di prescrizioni delle domande attoree - come noto eccezioni in senso proprio e stretto, non rilevabili d'ufficio dal Giudice -, sollevate dalla CO ai sensi degli artt. 167 e 171, comma 2, c.p.c. (ratione temporis applicabile). CP_1
3.1 – Del resto, il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata autoritativamente dal Giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. Più precisamente, secondo il Giudice della regolamentazione, la ratio delle decadenze stabilite nella disposizione di cui all'art. 167 c.p.c. è quella di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, per cui l'inosservanza va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali (si veda, in punto di ratio delle decadenze di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., Cass. Civ., sent. 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. Civ., sent. 7 aprile 2000, n. 4376).
4. – Sempre in premessa, destituita di fondamento è l'eccezione di
“inammissibilità/inutilizzabilità delle trascrizioni dei files audio contenenti registrazioni telefoniche di cui all'all. 14) di produzione attrice in ragione della irritualità della trascrizione stessa e della loro formazione fuori dal processo e sena le garanzie proprie di quest'ultimo, conversazioni nelle quali l'odierna CO non è parte e riportanti
12 dichiarazioni non rispondenti al reale accadimento dei fatti di causa” sollevata dalla CO CP_1
4.1 - Invero, posto che il convenuto nulla ha eccepito, ed, anzi, ha richiamato, CP_2 sul punto, le difese avverse affermando che la propria diligenza è dimostrata “dallo stesso tenore delle conversazioni registrate e trascritte dalle controparti”, atteso che “la lettura testuale delle conversazioni telefoniche registrate e trascritte consente di notare come sia stato lo stesso Arch. a consigliare alle attrici di rivolgersi ai competenti Uffici per CP_2 ottenere copia dei vaglia postali e far valere le loro eventuali ragioni” (così pag. 3 della comparsa di costituzione), in materia, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima ha infatti chiarito “che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (sentenza 11 settembre 1996, n. 8219, in linea con la precedente sentenza 11 dicembre 1993, n. 12206). Tale giurisprudenza ha anche chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa” (così Cass. Civ., parte motiva ord. n. 5259 dell'uno marzo 2017; nello stesso senso Cass. Civ., ord. n. 30977 del 3 dicembre 2024).
4.2 – Va, quindi, affermata l'astratta utilizzabilità delle registrazioni de quibus.
5. – Infondata è l'eccezione di “carenza di legittimazione processuale passiva” denunciata dal convenuto . CP_2
5.1 - Invero, va rilevato che, alla luce di quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta (laddove si afferma a pag. 3 “Non si riesce a comprendere sulla scorta di quale collegamento giuridico, le parti attrici, convengono l'Arch. nel presente CP_2 procedimento, addebitandogli responsabilità ultronee alla condotta responsabilmente tenuta in pieno adempimento dei suoi doveri professionali… Appare gravissima l'affermazione che parte attrice muove nell'atto introduttivo laddove addebita all'Arch. presunte CP_2 condotte di “artifizi” e “raggiri”, tipici della truffa contrattuale- omettendo peraltro l'indicazione di quale sia il comportamento censurabile da un punto di vista prettamente giuridico che costui avrebbe realizzato – trasponendo tale asserzione in un atto diretto all'Autorità”), quella proposta dal convenuto deve intendersi quale carenza di CP_2 legittimazione nel merito delle domande avanzate dalle controparti, e non (come proposta e da verificare in via officiosa) quale difetto di legittimazione a contraddire 13 in giudizio, c.d. legittimatio ad causam, determinante la richiesta di “estromissione dal presente processo”.
5.2 – Così intesa, infatti, sussiste la suddetta legittimatio avuto riguardo alle allegazioni delle attrici che, in citazione, hanno dedotto che, proprio le condotte di
“artifizi” e “raggiri” asseritamente poste in essere dal convenuto e dalla contraente le “inducevano … alla stipula” del contratto oggetto delle istanze di CP_1 invalidità (si veda pag. 9 libello introduttivo). Altro è la fondatezza nel merito dell'attività assertiva de qua.
6. – Tanto posto, rispetto all'azione di simulazione (assoluta – conclusione n. 1 atto di citazione, relativa – conclusione n. 3 della citazione) proposta da parte attrice, giova rammentare che è risaputo che l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta sia con riferimento al “petitum” che alla “causa petendi”, comportando le due menzionate domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, a conseguire il riconoscimento della produzione di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c. (cfr., per idonei riferimenti, Cass. Civ. n. 869/1995 e Cass. Civ. n. 25055/2009). E' pacifico, infatti, che la volontà di concludere un contratto simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione: nel caso della simulazione assoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse concluso (l'esempio classico è proprio quello in cui le parti non vogliono la vendita che hanno stipulato e che il bene venduto resta, perciò, di proprietà del simulato venditore); nell'ipotesi della simulazione relativa le parti dichiarano di volere, in luogo dell'apparente contratto simulato, un diverso contratto, di cui intendono, quindi, ottenere la produzione dei relativi effetti (l'esempio tradizionale è quello in cui le parti vogliono una donazione e non una vendita e che l'acquirente, perciò, non è obbligato a pagare il prezzo emergente dal contratto simulato) (cfr. Cass. Civ. sent. n. 34024 del 2019).
6.1 – In conseguenza della superiore precisazione relativa alla diversità delle azioni, avuto riguardo alle allegazioni di parte attrice, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di simulazione relativa proposta in via subordinata (conclusione n. 3 atto di citazione) a quella principale di simulazione assoluta.
6.1.1 - Invero, l'unica azione che è stata compiutamente allegata (c.d. causa petendi), in punto di fatto e di diritto, è solo quella assoluta: si vedano le deduzioni della narrativa introduttiva (pag. 5 e ss. citazione) laddove si argomenta la sola (I°
14 motivo) “nullità del contratto di compravendita per simulazione oggettiva assoluta” (cui poi si aggiunge il II° motivo dell' “Annullabilità del contratto di compravendita per dolo della controparte quale vizio del consenso” e il III° motivo “Annullabilità del contratto di compravendita per incapacità naturale temporanea di una contraente al tempo della stipula”), ma non anche la diversa azione di simulazione relativa, rispetto alla quale non risulta allegazione dei differenti fatti da accertare. E conferma detta conclusione la difesa che parte attrice ha articolato nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nella quale ha precisato “con specifico riferimento al merito della controversia, … la nullità del contratto di compravendita stipulato tra le odierne istanti e la sig.ra CP_1 in data 21/12/2006, attesa la simulazione oggettiva assoluta del negozio in
[...] questione. Ed infatti, …, si consideri che il pagamento del prezzo, elemento essenziale ai fini del perfezionamento del contratto, non è mai avvenuto, stante la riconsegna all'acquirente dell'intero corrispettivo pattuito per la vendita. … A conferma della circostanza che le parti non intendessero affatto concludere un contratto di compravendita, si evidenzia – inoltre – l'esistenza di un accordo simulatorio si segno opposto rispetto al contenuto dell'atto di compravendita, rappresentato dalla scrittura privata sottoscritta in data 26/09/2006” (si vedano pagg.
4-6 memoria citata).
7. – Ciò detto, va respinta l'azione di simulazione assoluta per difetto di prova dell'accordo simulatorio ex art. 1414, comma 1, c.c..
7.1 – Occorre premettere che il contratto di compravendita immobiliare oggetto della predetta domanda, concluso, per atto pubblico rogato dal notaio Persona_1 rep. n. 7986, racc. n. 18826, il 21 dicembre 2006, dalle attrici (quale parte
[...] venditrice) e dalla CO (quale parte acquirente), contiene la CP_1 dichiarazione delle contraenti che i “prezzi … convenuti” - euro 30.000,00 per quanto veduto da ed euro 30.000,00 per quanto venduto da Parte_2 [...]
– “sono stati corrisposti”, mediante dodici vaglia postali online “non Pt_1 trasferibili” dell'importo di euro 2.500,00 ciascuno a favore di e dodici Parte_1 vaglia postali online “non trasferibili” del medesimo importo a favore di
[...]
(tutti meglio precisati nel contratto), eseguiti da Parte_2 Controparte_1 in data 26 ottobre 2006, e che di dette somme “come sopra convenute le venditrici rilasciano ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non avere altro a pretendere…”.
7.2 - Ora l' indicazione (contenuta nell'atto notarile di compravendita) della parte venditrice che il pagamento del prezzo complessivo della vendita è stato corrisposto prima dell'atto stesso, come in specie, non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c, ma ha natura confessoria, con la conseguenza “che il quietanziante non è ammesso
15 alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza
o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 20520 del 29 settembre 2020).
7.3 – Ebbene, nella fattispecie, manca proprio detta ultima prova. Le attrici non hanno fornito la prova dell'accordo simulatorio offrendo la controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella (la CO CP_1
contro cui questa è prodotta.
[...]
Hanno depositato (cfr. allegato 3 fascicolo attrici), ritenendola scrittura
“assolutamente esemplificativa dell'esistenza di un accordo simulatorio di segno contrario rispetto alle risultanze del successivo atto di compravendita”, un documento del 26 settembre 2006 “con cui l'odierna istante sottoscriveva una vera e propria controdichiarazione, accettata per presa visione dalla sig.ra ” (così pag. 7 Controparte_1 citazione). Trattasi di una dichiarazione unilaterale (definita “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”) dell'attrice , che, al di là del contenuto, afferente a Parte_2 costi aggiuntivi da versare per aumenti di metratura e per l'edificazione di un muro, non presenta i requisiti sopra menzionati necessari per dimostrare l'accordo simulatorio che ha la funzione di smascherare l'apparenza del negozio simulato.
7.4 – Né il difetto dell'atto scritto, recte la mancanza della controdichiarazione, è stata superata dalle risultanze dell'interrogatorio formale della CO CP_1
la quale non ha assolutamente confessato l'inesistenza della compravendita
[...]
o fornito elementi indiziari sull'apparenza de qua, idonei a consentire la prova testimoniale. La stessa ha dichiarato “nel 2006 mi sono recata in Posta unitamente alla SI
[...]
e ed ho versato la somma con vaglia per un totale di € Parte_2 Parte_1
60.000,00, mi sembra € 30000,00 intestati a ed € 30000,00 intestati a Parte_1 [...]
. Successivamente è stata stipulato l'atto di vendita. Dichiaro di non avere mai Pt_2 ricevuto alcuna somma di denaro, sia liquidi e/o mediante assegni o altro mezzo di pagamento da parte delle signore né nel 2006 nell'immediatezza della somma da me Pt_2 versata a titolo di corrispettivo del contratto di compravendita, né successivamente . … Il corrispettivo è stato pagato tramite vaglia postali ma non ricordo chi ha stabilito le modalità di pagamento. Il pagamento è stato fatto allo sportello” (si veda processo verbale dell'udienza del 18 marzo 2021).
16 7.4.1 – Sull'ammissibilità dell'interrogatorio, va ricordato che, in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili che esigono la forma scritta ad substantiam, l'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile anche inter partes quando tale mezzo sia diretto a provare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita (Cass. n. 15582/1991; n. 1011/1992; n. 3869/2004). È stato anche chiarito che, attraverso le risposte date in sede di interrogatorio formale, può essere acquisita sia la prova della simulazione assoluta (se in riguardo ad essa si ha confessione piena e completa) sia un principio di prova, se le risposte date sono tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto (Cass. n. 19435/2008).
8. – Infondata è la domanda di “annullabilità del contratto per dolo della controparte quale vizio del consenso” ex art. 1439 c.c. (disposizione espressamente richiamata nel libello introduttivo).
8.1 – Orbene, in relazione alla suddetta domanda non possono non rappresentarsi, preliminarmente, le contraddizioni in cui sono incorse le attrici, le quali, per un verso, hanno dedotto che la compravendita stipulata era “destinata a creare una semplice esterna apparenza” (così pag. 8 citazione), quindi, di fatto non esisteva, per altro verso, hanno dedotto la veridicità della alienazione adducendo però di essere state indotte “con la menzogna, idonea ad influire sul consenso delle odierne attrici al punto da indurle a cedere alla la titolarità di due appezzamenti di terreno senza CP_1 pretendere il pagamento del prezzo” (così pag. 11 citazione). Le stesse hanno, inoltre, dapprima allegato il vizio del consenso all'atto della formazione e stipula del contratto di compravendita, in conseguenza di assunti artifici e raggiri della controparte (pag. 10 citazione), e, dappoi, che il dolo “ha interessato – in particolare – l'esecuzione del contratto, creando nelle sigg.re un affidamento sulla realizzazione del Pt_2 rapporto negoziale” (così pag. 11 citazione).
8.2 – Ciò premesso, occorre rilevare che, sul piano descrittivo, il dolo-vizio del consenso consiste sia nel trarre in inganno la parte interessata con false notizie, con parole o fatti, direttamente o tramite terzi (dolo commissivo), sia nel nascondere circostanze o fatti decisivi alla conoscenza altrui (dolo omissivo). In sostanza, il dolo è causa di annullamento del contratto allorchè gli artifici, i raggiri, le menzogne e gli altri comportamenti ritenuti giuridicamente rilevanti ai fini del vizio in esame, abbiano determinato nella controparte una rappresentazione alterata della realtà inducendola a prestare un consenso che altrimenti sarebbe mancato (cfr. Cass. Civ.
17 sent. n. 5166/2003). Sul piano strutturale, la fattispecie del dolo contrattuale richiede il concorso di più elementi: la condotta suscettibile di essere qualificata come raggiro – e, rispetto alla menzogna vale la pena chiarire che non è sufficiente la semplice menzogna: questa per rilevare deve essere effettivamente idonea a trarre in inganno il deceptus -, la volontà di ingannare l'altro contraente (detta intenzione è subordinata, per un verso, alla conoscenza della falsità della rappresentazione che si produce nella vittima, per altro verso, alla credenza che la volontà possa essere determinata con quegli artifizi), infine il nesso causale fra il vizio e la stipula del contratto.
8.3 – Orbene, nel caso di specie, le attrici, non solo non hanno chiaramente dedotto in che cosa si fosse concretizzato il dolo contrattuale, così difettando la condotta suscettibile di essere qualificata come raggiro, ma non hanno, men che meno, provato l'idoneità della menzogna – se questa deve ritenersi invocata quale forma di condotta ingannevole – a trarre in inganno le stesse, nonché gli altri aspetti rilevanti, sul piano strutturale, del dolo contrattuale, ovverosia la volontà di ingannare e il nesso causale fra il vizio e la stipula del contratto di compravendita immobiliare in contesa.
8.3.1 - Ed invero, le istanti, nella parte dell'atto di citazione dedicata alla domanda in questione (vedi pagg. 10-13), dopo generiche considerazioni sul vizio de quo e richiami giurisprudenziali, si sono limitate ad asserire “Nell'ipotesi che qui ci occupa, il dolo ha interessato - in particolare - l'esecuzione del contratto, creando nelle sigg.re un Pt_2 affidamento sulla realizzazione del rapporto negoziale. Occorre ribadire, infatti, che le odierne attrici hanno concluso il suddetto contratto di compravendita, accettando di restituire alla sig.ra il relativo prezzo, sul presupposto che la controparte edificasse sul terreno CP_1 oggetto di cessione un fabbricato destinato a covile abitazione, in verità ad oggi mai costruito. Il raggiro si è consumato – dunque – con la menzogna, idonea ad influire sul consenso delle odierne attrici al punto da indurle a cedere alla la titolarità di due CP_1 appezzamenti di terreno senza pretendere il pagamento del prezzo, elemento essenziale ai fini del perfezionamento del negozio, la cui assenza non può che condurre alla nullità del contratto stesso”. Ed hanno concluso il motivo “Dal che, anche alla luce delle trascrizioni sopra indicate, è del tutto evidente che le odierne attrici siano pienamente legittimate ad agire per far annullare la suddetta compravendita in ragione del dolo di controparte, atteso che il loro consenso è stato viziato da un errore essenziale cagionato da artifici e raggiri e, contestualmente, per ottenere la restituzione delle unità immobiliari in questione”.
8.3.2 – E nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. hanno dedotto “il dolo ha interessati proprio l'esecuzione del contratto in argomento, creando nelle
18 sigg.re un affidamento sulla realizzazione del rapporto negoziale. Si ribadisce, infatti, Pt_2 che le odierne attrici abbiano concluso il contratto di vendita sul presupposto che la controparte edificasse sul terreno oggetto di cessione un fabbricato destinato a civile abitazione, in verità ad oggi mai costruito”.
9. – Va respinta la domanda subordinata di cui al numero 6 e, in conseguenza, la correlata di cui al n. 7 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ovverosia di
“annullabilità del contrato di compravendita per incapacità naturale temporanea di una contraente al tempo della stipula” (così pag. 13 atto di citazione).
9.1 - L'art. 428, primo e secondo comma, del codice civile stabilisce che “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”. Secondo questa norma, quindi, la dimostrazione da parte di una persona maggiorenne e non interdetta di uno stato di incapacità di intendere o di volere, c.d. incapacità naturale per distinguerla dall'incapacità legale, consente all'interessato di chiedere l'annullamento dell'atto, se è accompagnata dalla prova di un grave pregiudizio per l'autore dell'atto stesso e, nei contratti, della malafede dell'altro contraente (art. 1425, comma 2, c.c. statuisce che è annullabile
“quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere”). Si tratta di una norma chiaramente dettata per gli atti tra vivi a contenuto patrimoniale (contratti e atti unilaterali diretti a regolare interessi di natura patrimoniale) che consente al soggetto legalmente capace di avvalersi, alle superiori condizioni probatorie e tenendo conto, nei contratti, che la tutela dell'incapace naturale non è incondizionata, ma limitata dall'esigenza di considerare anche gli interessi della controparte, del regime di protezione offerto dall'annullabilità dell'atto.
9.2 – Sulla prova dell'incapacità di intendere o di volere la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4539/2002, ha rammentato che costituiscono principi pacificamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità, quelli per cui “1) al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del
19 negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente;
2) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo, ed il giudice è libero di utilizzare , ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio diverso (…), intercorso tra le stesse parti o tra altre, o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possano essere decisivi ai fini della sua configurabilità, specie quando i risultati dei mezzi istruttori espletati trovino rispondenza nella realtà dei fatti e delle situazioni giuridiche;
3) accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo;
4) l'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ. nn. 1123/1971, 2302/1971, 3173/1975, 619/1978, 4584/1978, 3137/1980, 112/1982, 1206/1984, 3724/1985, 4955/1985, 969/1989, 7914/1990, 3569/1991, 2085/1995, 6756/1995, 10505/1997, 11833/1997). E nella pronuncia n. 4677/2009 ha avuto modo di precisare e ribadire che “peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto”.
9.2.1 – Al fine di annullare l'atto dispositivo, quindi, occorre che si dimostri, con prova puntuale e rigorosa, che la contraente-venditrice (nella specie la sola
[...]
) al momento della formazione e stipulazione del contratto, versasse in Parte_2 uno stato tale da compromettere il formarsi di una volontà cosciente, non essendo necessaria la prova della totale ed assoluta incapacità di autodeterminarsi. Dinanzi poi alla presunzione iuris tantum di incapacità della stessa nel periodo intermedio tra due momenti prossimi nel tempo di certa e totale incapacità, l'onere probatorio s'inverte e ricade sull'avverso litigante il compito di dimostrare che la controparte contrattuale abbia agito in condizione di lucidità.
9.3 – Ciò acclarato, nella fattispecie in causa, le attrici hanno dedotto che “al tempo della stipula del contratto, …, la sig.ra soffriva di stati depressivi e difettava per tale Pt_2 ragione di lucidità nel rapportarsi con gli altri, risultando particolarmente compromessa la sua capacità di critica e di giudizio.… Le facoltà intellettive e volitive dell'odierna deducente erano perturbate, infatti, al punto tale da impedirle anche una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio che la e l' le sottoponevano. Ebbene, CP_1 CP_2 questi ultimi approfittavano dell'evidenziata situazione, inducendo le odierne attrici alla stipulazione di un contratto che altrimenti non avrebbero concluso, pur nella inequivocabile consapevolezza della menomazione intellettiva e volitivi della sig.ra ”. Parte_2
20 A supporto della tesi dell'incapacità naturale temporanea non risultano richiamati specifici documenti sanitari e, nel fascicolo di parte attrice si rinvengono solo i seguenti documenti:
- un certificato dell'uno agosto 2017, a firma del dott. Testimone_2 specialista in psichiatria e neuropsichiatria che attesta che la SI Parte_2
“è affetta da depressione reattiva con stato d'ansia. Dai dati anamnestici riferiti, la
[...] patologia sarebbe insorta dopo la morte della madre avvenuta nel settembre 2006. … da allora la pz ha avuto terapia con ansiolitici ed antidepressivi con scarso controllo della sintomatologia. In atto presenta umore depresso, presenza di episodi di panico e di ansia generalizzata. Si consiglia terapia…”;
- la conseguente prescrizione di terapia farmacologica, sempre datata 1° agosto 2017; - un ulteriore certificato rilasciato da un medico chirurgo (il cui nome non è leggibile) del 28 luglio 2017 che attesta che l'attrice è “affetta Parte_2 da sindrome vertiginosa” (cfr. documenti allegati al n. 13 del fascicolo cartaceo di parte attrice).
9.4 – Orbene, non vi è chi non veda l'assoluto difetto di prova dell'asserito stato di incapacità di intendere e di volere della venditrice e Parte_2
l'assoluta inconferenza degli unici certificati sanitari depositati che, a tacere di altre valutazioni, emessi oltre dieci anni dopo rispetto alla data (21 dicembre 2006) di conclusione del contratto di compravendita immobiliare oggetto delle domande di invalidità, nulla possono provare circa l'eventuale perturbamento o menomazione della sfera cognitiva e volitiva dell'attrice al tempo della Parte_2 stipula de qua.
9.4.1 - Con la conseguenza che, in difetto di alcuna benchè minima prova o indizio rivelatore di affezioni fisiche o psichiche dell'anzidetta alienante, se ne deve arguire la di lei sussistenza della piena capacità di intendere e di volere al momento (anno 2006) della stipula del contratto di compravendita.
10. - Destituita di fondamento è la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, spinta dalle attrici. Trattasi di domanda del tutto sfornita di adeguate allegazioni e del tutto indimostrata sia sul piano causale che delle asserite conseguenze dannose (si pensi che, per dimostrare causalità e nocumenti, è stata offerta la prova testimoniale su capitolo di prova - n. 22 dell'articolato probatorio contenuto in citazione “vero che tale situazione ha provocato e provoca tutt'oggi alle odierne istanti un forte sconvolgimento emotivo, oltre che delle gravi conseguenze sul piano economico-patrimoniale” - inammissibile perchè palesemente generico e valutativo).
21 11. – Le spese di lite vanno compensate in ragione della metà tra le parti avuto riguardo al rigetto delle eccezioni proposte dalla (di prescrizione e di CP_1 inammissibilità delle trascrizioni) e di quella di carenza di legittimazione processuale passiva sollevata dal convenuto . Le restanti spese vanno poste a carico di CP_2 parte attrice e vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività difensiva spiegata: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, per un totale, al netto della compensazione, di euro 1.904,50 Non sono state chieste spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3541/2017 R.G.A.C. promossa da
[...]
e nei confronti di e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così Controparte_2 provvede:
-rigetta le eccezioni sollevate dalla CO CP_1
-rigetta l'eccezione di difetto di “legittimazione processuale passiva” sollevata dal convenuto;
CP_2
- rigetta tutte le domande di parte attrice, per quanto indicato in parte motiva;
- compensa in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2
a le restanti spese di lite, che vengono liquidate, con distrazione in Controparte_1 favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma di euro 1.904,50, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie;
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2
a , le restanti spese di lite, che vengono liquidate, con Controparte_2 distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma di euro 1.904,50, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 20 febbraio 2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosaria Leonello
22 23
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3541 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 2 maggio 2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
• , cod. fisc. , , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via C.F._2
Possidonea n. 46/B, presso lo studio dell'avv. Natale Carbone che le rappresenta e difende, giusta procura stesa a margine all'atto di citazione;
-Attrici- CONTRO
• cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Reggio Calabria, Via Vico Posta n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Marrara Alberto che la rappresenta e difende, giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato depositata in data 8 febbraio 2022;
-Convenuta- E
• , cod. fisc. elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliato in Reggio Calabria, Via Arcovito n. 9, presso lo studio dell'avv. Massimo Bambara che lo rappresenta e difende, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata in data 5 gennaio 2023;
-Convenuto- MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017, le signore e citavano al giudizio del Tribunale di Reggio Parte_1 Parte_2
1 ed esponendo che: in data Controparte_3 Controparte_2
12.06.2006, aveva stipulato con il defunto Parte_2 Parte_3 un contratto preliminare di permuta in forza del quale aveva promesso di cedergli un terreno di sua proprietà, sito in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova, identificato al NCT del medesimo Comune al foglio n. 89, particelle n. 1070 e 1071; il si impegnava a realizzare sul terreno de quo e, quindi, a trasferirle un CP_1 corpo di fabbrica della superficie di 80 mq, come da elaborati planimetrici e progettuali accettati e firmati dalle parti, oltre al terreno rimanente a monte e a valle del suddetto manufatto;
su espressa indicazione del conferivano la CP_1 progettazione dell'immobile allo studio tecnico dell'arch. Controparte_4
e, contestualmente, concludevano un contratto di appalto Controparte_2 per affidare alla ditta del l'esecuzione delle opere occorrenti per la CP_1 costruzione di un edificio destinato a civile abitazione posto su due livelli, prevedendo l'immediato inizio dei lavori, da ultimarsi entro e non oltre il 12.06.2009; deceduto il senza dare avvio ai suddetti lavori, venivano CP_1 contattate dalla di lui figlia, la quale manifestava l'intenzione di Controparte_1 dar seguito agli impegni precedentemente assunti dal padre, chiedendo di potere stipulare un nuovo atto di permuta;
nel settembre del 2006, la e l' CP_1 CP_2 chiedevano alle un supplemento negoziale con il quale, in ragione di un Pt_2 modificato progetto mai sottoposto alla visione delle attrici, si prospettava l'ampliamento dell'appartamento oggetto di permuta da 80 mq a 105 mq, dietro il versamento dell'importo di € 47.000,00, nonché la realizzazione di una recinzione in cemento armato, dietro il versamento della somma di € 5.700,00; non avendo la disponibilità economica necessaria, tentavano di rifiutare la proposta invitando la alla stipula dell'originario atto di permuta;
tuttavia, adducendo CP_1
l'impossibilità di apportare modifiche al progetto già presentato presso i competenti uffici urbanistici, la e l' negavano tale eventualità, invitandole CP_1 CP_2 dinanzi al Notaio per consacrare gli accordi intercorsi, persuadendole per stipulare un contratto di vendita anziché di permuta;
in data 21.12.2006, dinanzi al Notaio
“le superiori parti” concludevano un contratto di compravendita Persona_1
(rep. n. 79861, racc. n. 18826) avente ad oggetto due terreni tra loro contigui, formanti unico corpo e, più precisamente, trasferiva la porzione di Parte_1 terreno censita nel NCT di Reggio Calabria al foglio 89, particella 1070 e i diritti pari ad 1/3 indiviso sulla porzione di terreno censita al NCT di Reggio Calabria al foglio 89, particella 678, mentre, trasferiva la porzione di Parte_2 terreno censita, al NCT di Reggio Calabria, al foglio 89, particella 1071 ed i diritti di un terzo indiviso sulla porzione di terreno censita nel NCT di Reggio Calabria al foglio 89, particella 678; il corrispettivo dell'alienazione veniva fissato in € 60.000,00 (€ 30.000,00 per ciascuno); tuttavia, la e l' le avevano persuaso a CP_1 CP_2
2 stipulare il suddetto contratto con l'intesa che “esso non corrispondesse alla realtà del loro effettivo rapporto ed infatti, indipendentemente dalle dichiarazioni contenute nell'atto pubblico di vendita”, il prezzo pattuito non veniva corrisposto;
in particolare, in data 26.10.2006 (precedente alla stipula), la si era rivolta ad una sua conoscente CP_1
– sig. C. identificata con n. alla targhetta apposta – presso lo Per_2 Numer_1 sportello dell'Ufficio Postale di Reggio Calabria, sito in via F. Baracca, per richiedere l'emissione nei confronti di di 12 vaglia postali online Parte_1 dell'importo di € 2.500,00 ciascuno, e nei confronti di Parte_2 altrettanti vaglia postali online;
i predetti vaglia erano stati emessi e stornati contestualmente;
tali operazioni postali erano avvenute anche alla presenza dell' e di , quale accompagnatore delle;
in CP_2 Persona_3 Pt_2 sostanza, si erano determinate a rogitare una vendita solo apparente sul presupposto che i convenuti avrebbero provveduto alla realizzazione del manufatto oggetto del precedente contratto preliminare di permuta concluso con il defunto Pt_3
; avevano ricevuto continue rassicurazioni dai convenuti, sino ad ottobre
[...] del 2016, sulla esecuzione delle predette opere e sulla riconducibilità del ritardo maturato all'inerzia degli uffici urbanistici presso i quali pendeva la richiesta di permesso di costruire;
nel periodo interessato dalla stipula del menzionato contratto, era affetta da stati depressivi in conseguenza del decesso Parte_2 della propria madre avvenuto in data 04.09.2006 ed assumeva psicofarmaci che comportavano la difficoltà di curare i propri interessi;
invero, solo di recente avevano realizzato di essere state raggirate, di talché, dapprima, in data 22.06.2016, e, successivamente, in data 17.08.2016, avevano richiesto a Controparte_5 dietro il pagamento di complessivi € 723,00 (€ 361,50 per quanto chiesto da
[...] ed € 361,50 per quanto chiesto da , copia dei vaglia Pt_1 Parte_2 postali online eseguiti in data 26.10.2006 nei confronti della ma l'Ufficio CP_1 aveva inviato esclusivamente i vaglia che le avevano ricevuto in un primo Pt_2 momento dalla non ritenendo il contratto di compravendita CP_1 corrispondente alla loro effettiva volontà, con atto stragiudiziale notificato il 16.12.2016 avevano intimato il e l' alla restituzione degli immobili CP_1 CP_2 oggetto dell'atto di alienazione. Eccepivano, quindi, la nullità del contratto di compravendita per simulazione oggettiva assoluta, evidenziando due circostanze significative: da un lato, la mancata prova del pagamento del prezzo, dall'altro, la permanenza delle alienanti nel possesso delle unità immobiliari compravendute. Osservavano che il meccanismo utilizzato per far apparire l'intervenuto versamento del prezzo di vendita (erogazione e contestuale storno dei vaglia postali), all'uopo architettato dai convenuti, era confermato dalla circostanza che Parte_2 aveva attivato un conto BancoPosta in data 20.10.2006, pochi giorni prima
[...] dell'emissione dei vaglia, al fine di assicurare il buon esito delle operazioni effettuate
3 il successivo 26.10.2006.Richiamavano il contenuto delle conversazioni telefoniche intervenute tra e l , oggetto di trascrizione incaricata Parte_2 CP_2 dalle attrici. In tali trascrizioni, infatti, era possibile leggere che gli interlocutori avevano evidenziato più volte l'apparenza della vendita conclusa. Evidenziavano, inoltre, l'esistenza di una scrittura del 26.09.2006 “con cui l'odierna istante sottoscriveva una vera e propria controdichiarazione, accettata per presa visione” dalla CP_1 esemplificativa dell'esistenza di un accordo simulatorio di segno contrario rispetto alle risultanze del successivo atto di compravendita. Ancora, avuto riguardo a tale scrittura privata, chiarivano che la clausola ivi contenuta, in forza della quale “i pagamenti devono essere effettuati nel tempo previsto, il mancato pagamento prevede la sospensione die lavori”, non aveva mai trovato applicazione, benché le si fossero Pt_2 trovate nell'impossibilità di corrispondere il supplemento di prezzo concordato. Rappresentavano che le spese del rogito, contrariamente alla prassi, erano state interamente sostenute dalle venditrici e che, per farvi fronte, Parte_2 il 30.09.2006, aveva concluso un contratto di mutuo dell'importo lordo di € 18.144,00, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 96 quote del suo stipendio, di € 189,00 ciascuna, circostanza che confermava che nessun corrispettivo di vendita aveva incassato. In secondo luogo, eccepivano l'annullabilità del contratto di compravendita per dolo della controparte, quale vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c. Precisavano che, nella fattispecie, il dolo aveva interessato l'esecuzione del contratto, creando nelle attrici un affidamento sulla realizzazione del rapporto negoziale: le stesse avevano concluso il contratto di compravendita, accettando di restituire alla il relativo prezzo, sul presupposto che la CP_1 controparte edificasse sul terreno ceduto un fabbricato destinato a civile abitazione, in realtà mai costruito. In ciò si era, quindi, sostanziato il raggiro idoneo ad influire sul loro consenso, al punto da indurle a cedere alla la titolarità di due CP_1 appezzamenti di terreno senza pretendere il pagamento del prezzo. Eccepivano, infine, l'annullabilità del contratto di compravendita per incapacità naturale temporanea di – dovuta alla consapevolezza della malattia Parte_2 della madre e alla successiva morte della stessa – al tempo della stipula, ai sensi dell'art. 428 c.c. Da ultimo, formulavano richiesta di risarcimento dei danni ingiustamente subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale). Concludevano chiedendo di: “1) accertare e dichiarare, in primo luogo, la simulazione oggettiva assoluta della compravendita conclusa in data 21/12/2006 tra le odierne attrici e la sig.ra non essendo mai stato corrisposto il relativo Controparte_1 prezzo;
2) per l'effetto, dichiarare nullo il suddetto contratto di vendita ed ordinare alla sig.ra la restituzione, in favore delle sigg.re e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle unità immobiliari oggetto del negozio de quo;
nonché ordinare al Parte_2
Conservatore RR.II. di effettuare le relative annotazioni e volture;
3) in subordine, accertare
4 e dichiarare la simulazione relativa della compravendita conclusa il 21/12/2006, dichiarando la sussistenza di un contratto di permuta e per ciò stesso ordinare agli odierni convenuti l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dissimulato di permuta;
4) accertare e dichiarare comunque il dolo contrattuale degli odierni convenuti, perpetrato in danno delle sigg.re mediante artifizi e raggiri al fine di indurle a concludere l'atto di Pt_2 compravendita;
5) per l'effetto, annullare il contratto de quo, ordinando la restituzione alle odierne istanti dei terreni oggetto di simulata compravendita;
nonché ordinare al Conservatore RR.II. di effettuare le relative annotazioni e volture;
6) in via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra non era al tempo soggetto capace Parte_2 di stipulare valido contratto di compravendita, essendo la stessa a quel tempo palesemente incapace di intendere e volere;
7) per l'effetto, annullare il contratto de quo, ordinando la restituzione alle odierne istati delle unità immobiliari simultaneamente compravendute;
nonché ordinare al Conservatore RR.II. di effettuare le relative annotazioni e volture;
8) in conseguenza dell'accertate responsabilità, accertare e dichiarare l'obbligo congiunto e solidale dei sigg.ri e a corrispondere alle attrici congruo Controparte_1 Controparte_2 importo risarcitorio per i pregiudizi patiti e patendi quali danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle odierne attrici, nella misura di € 45.000,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dall'insorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
9) condannare, altresì, i sigg.ri e al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.01.2018, si costituiva in giudizio precisando di aver dato seguito all'impegno assunto dal Controparte_1 proprio padre, a seguito di insistenti richieste di ma, essendo Parte_2 emerse difficoltà ed incongruenze, non si addiveniva ad alcun accordo definitivo. Rappresentava, in particolare, che, rispetto all'originario contratto del 12.06.2006, risultava proprietaria unicamente della particella n. 1071, Parte_2 circostanza questa che aveva reso impossibile la successiva stipula del definitivo contratto e l'esecuzione dei lavori sull'intero terreno composto anche dalle particelle nn. 1069-1070. Da qui la decisione di accantonare il primo progetto negoziale in favore del contratto di compravendita in contesa, che era assolutamente valido ed efficace in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e conforme all'effettiva volontà delle parti. Deduceva la contraddittorietà delle richieste attoree di accertamento della simulazione assoluta ovvero della simulazione relativa, trovando origine, le due fattispecie, in situazioni tra loro antitetiche: la prima veniva invocata dalle attrici sul presupposto del mancato versamento del prezzo da parte dell'acquirente, circostanza smentita dalle prove documentali prodotte dalle stesse attrici, che non provavano l'asserita restituzione del prezzo dalle sorelle alla Pt_2
5 mediante vaglia postali. Eccepiva il decorso del termine prescrizionale CP_1 dell'azione di simulazione relativa tenuto conto che la stessa risultava essere imprescrittibile solo nell'ipotesi in cui fosse diretta a dimostrare la nullità del negozio simulato e non, come nel caso di specie, quando fosse esperita per far valere il contratto dissimulato. Contestava, altresì, la richiesta di annullamento del contratto di compravendita per effetto del dolo contrattuale dei convenuti tenuto conto che la stessa non era stata formulata in via alternativa a quella di accertamento della simulazione, ma in aggiunta e a supporto della stessa, oltre all'azione di annullabilità del contratto per incapacità naturale ex art. 428 c.c. di non essendoci alcun elemento a sostegno di tale pretesa. Parte_2
Eccepiva la prescrizione anche di tali ultime due ultime azioni nonché relativamente alla domanda risarcitoria, infondata e carente del nesso di causalità con i fatti di causa. Da ultimo, rilevava l'inutilizzabilità delle trascrizioni dei files audio contenenti registrazioni telefoniche in ragione della loro irritualità e della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie proprie di questo. Concludeva chiedendo di “rigettare le domande ex adverso spiegate perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, in relazione alle domande spiegate, accogliere le eccezioni di prescrizione così come formulate e, pertanto, dichiarare le relative azioni prescritte, ivi compresa quella risarcitoria;
in via ulteriormente subordinata e del tutto residuale – nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda di risarcimento – Voglia, comunque, ridurre il quantum debeatur, con riferimento al danno non patrimoniale in ossequio al principio della liquidazione unitaria dello stesso e avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, con riguardo al danno patrimoniale avuto riguardo esclusivo alle somme per le quali è fornita prova del loro effettivo pagamento. Condannate le signore e Parte_2 [...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore Pt_1 del costituito procuratore antistatario”.
All'udienza del 25.01.2018, si costituiva , mediante il Controparte_2 deposito della propria comparsa di costituzione e risposta con cui, preliminarmente, chiedeva l'estromissione dal processo per carenza di legittimazione passiva. Più specificamente, affermava di aver ricevuto dalla famiglia l'incarico di CP_1 elaborare un progetto per l' edificazione di un fabbricato su due piani f.t., la demolizione dei preesistenti corpi di fabbrica, preservando la cubatura condonata ex L. 47/85, l'accatastamento ed il frazionamento con la perequazione delle aree ai fini della presentazione presso gli uffici competenti della richiesta di permesso di costruire, la costruzione dei muri per la recinzione nonché la posa del cancello ai fini della presentazione presso i competenti uffici della pratica DIA/SCIA. Osservava che: nessun incarico gli era stato conferito dalla famiglia e che il compenso Pt_2 professionale era stato saldato, appunto, dalla famiglia le pratiche relative CP_1
6 al rilascio del permesso di costruire si erano arrestate alla mera predisposizione degli elaborati progettuali che non erano, tuttavia, mai stati presentati all'Ufficio Tecnico dell'Urbanistica per dichiarata indisponibilità da parte dei committenti delle correlate somme richieste dal Comune;
lo a seguito della Controparte_4 presentazione di apposita DIA/SCIA, aveva realizzato sull'immobile in causa le opere di demolizione dei ruderi, aveva spianato il terreno, rimosso il materiale portandolo in discarica, costruito le fondamenta ed i muri di sostegno che avevano delimitato l'area; che tali attività erano state saldate da Parte_3
Concludeva chiedendo: “1) in via principale: rigettare le domande avanzate dalle attrici e dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di tale parte CO per assoluta carenza di legittimazione processuale passiva;
2) in via subordinata: rigettare le domande avanzate dalle attrici poiché infondate in fatto ed in diritto una volta accertata l'estraneità dell'odierno convenuto ai negozi contrattuali stipulati in piena capacità naturale da tutte le parti contrattuali ed una volta accertato che il professionista ha adempiuto con diligenza, prudenza, perizia e buona fede il mandato conferitogli;
3) per entrambe le richieste, in via principale e subordinata, con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e depositate le relative memorie difensive, con ordinanza del 15.02.2019, il G.o.t. istruttore
“Ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale deferito da parte attrice alla CO sui capitoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 del capitolato Controparte_1 istruttorio di cui all'atto introduttivo del giudizio − ritenuto ammissibile e rilevante, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di dedotto da parte Controparte_5 attrice ed avente ad oggetto copia dei vaglia postali emessi on line in data 26/10/2006 da
e nei confronti di presso l'ufficio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 postale di Reggio Calabria con sede in via Francesco Baracca;
− ritenuto di riservare all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie” ammetteva l'interrogatorio formale ed ordinava a di copia dei superiori documenti indicati in Controparte_5 premessa, riservando all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
Con istanza del 23.05.2019, la CO rilevava “Che, per ciò che concerne CP_1
l'interrogatorio formale richiesto da controparte ed ammesso, lo stesso deve ritenersi inammissibile avuto riguardo alle circostanze sulle quali la SI è chiamata a CP_1 riferire - oltre che superfluo - per le ragioni indicate alla memoria ex art. 183 Co. VI. C.p.c. n. 3 (pagg. 4 e 5) cui si fa integrale rinvio;
Che, per quanto concerne l'ordine di esibizione a della documentazione richiesta da parte attrice, si ribadisce quanto già Controparte_5 eccepito in memoria ex art. 183 Co. VI. C.p.c. n. 3 (pagg. 5 e 6) ovvero che trattasi di
7 domanda già inoltrata a (v. All. 8 Atto Citazione) e da questa evasa (v. All. 9 CP_5
Atto Citazione), sicchè la relativa richiesta è assolutamente superflua e defatigatoria e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;
fermo restando che l'ordine di esibizione di un documento richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo (Cass. 02/11709) a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, detta esistenza sia stata contestata ed anzi già escluda dalle medesime In ogni caso, trattandosi di richiesta proveniente da CP_5 parte attrice, il relativo onere di notifica dell'Ordinanza alle Controparte_5
(certamente per mero refuso vengono menzionate le compagnie di assicurazione) va posto a carico della stessa e non anche di parte CO come riportato invece in Ordinanza”, e chiedeva la revoca delle determinazioni assunte con l'ordinanza summenzionata ovvero, in subordine, la modifica dell'ordinanza “nella parte in cui pone a carico di parte CO, anziché di parte attrice (ovvero la parte richiedente), la notifica dell'Ordinanza a affinchè dia seguito all'ordine di esibizione ex art. Controparte_5
210 c.p.c.”.
Il G.o.t., con provvedimento dell'11.06.2019, rilevava “l'errore materiale (refuso) di cui all'ordinanza del 15/2/2019 in merito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.” e disponeva “di decidere sul punto (ordine di esibizione) nel contraddittorio delle parti all'udienza già fissata per la data del 19/9/2019”, confermando “per il resto l'ordinanza del 15/2/2019”.
Con istanza del 14.06.2019, parte attrice rappresentava che “in ossequio al generale principio di diligenza, provvedeva tuttavia personalmente alla predetta notifica, comunicando la citata Ordinanza a mediante notifica telematica Controparte_5 effettuata in data 31/05/2019; che, solo successivamente, in data 10/06/2019, il medesimo GOT Toscano, a seguito di istanza depositata da parte CO, rilevava del tutto inaspettatamente l'errore materiale di cui alla suddetta Ordinanza del 15/02/2019 proprio in merito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, ritenendo opportuno decidere sul punto nel contraddittorio delle parti all'udienza già fissata per la data del 19/09/2019” e chiedeva
“una rivisitazione dell'ordinanza … depositata in data 10/06/2019”, sulla quale il G.O.t. rinviava all'udienza del 19 settembre 2019.
All'udienza de qua, il G.o.t. “rilevato che con precedente comunicazione Controparte_5 in atti ha dichiarato esistenti in loro possesso esclusivamente i vaglia di cui agli atti e relativi al prezzo di vendita dell'immobile. Revoca, le precedenti ordinanze istruttorie e dichiara inammissibile la prova testimoniale e l'interrogatorio formale.
Considerato che
la causa si presenta matura per la decisione rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/02/2020 ore 09.00”. 8 Con istanza del 24.11.2020, parte attrice “CONSIDERATO - che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., lungi dall'apparire inammissibile sotto i denunciati profili, appare – invece
- utile e conducente ai fini di causa, in quanto idoneo a dimostrare l'assoluta fondatezza della domanda giudiziale così come avanzata. Del resto, il fondamento di tale strumento risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice. Ed infatti, parte attrice ha fornito la prova di essersi mobilitata per ottenere da la documentazione di cui Controparte_5 chiede l'esibizione, senza tuttavia ottenere adeguato e motivato riscontro alle proprie istanze;
- che del pari utile e conducente ai fini del decidere, oltre che ammissibile nel caso di specie, debba ritenersi anche l'interrogatorio formale della CO atteso che la Controparte_1 prevalente giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni statuito che tale mezzo possa essere legittimamente assunto per provare la simulazione contrattuale: […] - che, nello specifico, si formalizza – dunque - espressa istanza di modifica dell'ordinanza adottata all'esito dell'udienza del 19/09/2019, insistendo nell'ammissione dell'interrogatorio formale deferito da parte attrice alla CO nonché nell'ordine di Controparte_1 esibizione ex art. 210 c.p.c. a Effettuate le superiori premesse e le Controparte_5 suesposte considerazioni, RITENUTO - che, peraltro, la portata riduttiva e, dunque, fortemente pregiudizievole per le attrici della resa ordinanza istruttoria appare censurabile sotto l'ulteriore profilo della più che ipotetica influenza che l'espletamento di tali sincopati mezzi istruttori avrà sull'esito del giudizio;
- che, del resto, al di là delle evidenze documentali idonee a dare atto della fondatezza della domanda e della gravità del danno subito dalle odierne deducenti, la specificità di molte delle circostanze capitolate sia con l'atto introduttivo del giudizio che con le successive memorie istruttorie, comporta l'assoluta rilevanza delle stesse. A ciò si aggiunga che non si può evitare di richiamare l'attenzione del Tribunale sul fatto che la domanda giudiziale non è circoscritta al solo accertamento della domanda di simulazione del contratto di vendita, ma trova il suo focus principale nella domanda risarcitoria connessa all'accertamento dell'illecita e raggirante condotta dei convenuti, sicché, in ordine a tale domanda ritualmente proposta, non trova spazio nessuna delle preclusioni istruttorie invocate dalla controparte, neppure con riguardo alla prova per testi” chiedeva al Giudice di procedere “in rivisitazione dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 19.09.2019, alla conferma della precedente Ordinanza del 15/02/2019, nonché all'ammissione di tutte le richieste istruttorie articolate da parte attrice”.
All'udienza del 26.11.2020, il G.o.t. “a modifica delle precedenti ordinanze in merito alla richiesta di ordine di esibizione avanzata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. rilevato che per errore materiale l'ordinanza del 15/2/2019 non prevedeva l'ordine di notifica a
[...] ma, per un refuso a compagnie assicurative;
dispone la correzione dell'errore Controparte_5 materiale e, conseguentemente, dove è scritto «compagnie di assicurazioni» deve leggersi
9 « ». Ritenuta pertanto la necessità di fissare un ulteriore termine per Controparte_5
l'ordine di esibizione de quo” ordinava a di esibire copia dei Controparte_5 documenti seguenti: “vaglia postali emessi online in data 26/10/2006 da Parte_1
(CF ) e (CF ) C.F._1 Parte_2 C.F._5 nei confronti di (CF ) presso l'ufficio postale di Controparte_1 C.F._3
Reggio Calabria con sede in via Francesco Baracca”.
All'udienza dell'08.02.2021, fissata per l'accertamento dei superiori adempimenti, parte attrice dava atto del mancato deposito da parte di dei Controparte_5 documenti oggetto dell'ordine di esibizione e chiedeva un breve differimento per ottenere tali documenti ovvero per proporre relative azioni penali;
i convenuti si opponevano a tale richiesta ritenendo la causa matura per la decisione e il G.o.t.
“dato atto di quanto sopra, rinvia la causa all'udienza del 22/2/2021 ore 10,00 per la produzione documentale già disposta nella precedente udienza nonché per la ricostruzione del fascicolo di parte attrice onerando a tal fine la medesima parte. Manda altresì alla Cancelleria per il rinvenimento del predetto fascicolo”.
All'udienza del 22/2/2021, parte attrice dava atto di aver adempiuto alla notifica via pec a della precedente ordinanza, comunicava che le proprie Controparte_5 assistite avevano sporto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del legale rappresentante di per Controparte_5 violazione dell'art. 388 c.p., chiedeva che il Giudice disponesse la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e che lo stesso, in rivisitazione dell'ordinanza del 19/9/2019 ammettesse la prova testimoniale;
le parti convenute si opponevano. Il G.o.t. “dato atto di quanto sopra, revocando l'ordinanza del 19/09/2019 sul punto” ammetteva “l'interrogatorio formale della CO sul capitolo n. 11 di cui all'atto introduttivo del giudizio, pagina 21 con esclusione degli altri capitoli in quanto inammissibili e/o irrilevanti”.
All'udienza del 18.03.2021 veniva interrogata la CO Controparte_1
Successivamente, all'udienza del 14.06.202, parte attrice reiterava la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. tenuto conto della pendenza del procedimento penale in fase di indagini e chiedeva che il Giudice, in rivisitazione dell'originaria ordinanza di ammissione delle prove, ammettesse l'audizione del personale delle poste aveva eseguito le procedure oggetto di causa, le controparti si opponevano, il GOT
“rilevato il silenzio delle in merito all'ordine di esibizione formulato in data CP_5
26.11.2020, ammette, rilevata la rilevanza, l'audizione della sig.ra , sui Testimone_1
10 capitoli di prova formulati da parte attrice con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 29.05.2018”.
All'udienza di escussione del teste del 09.12.2021, il GI “rilevato che non è presente la teste;
che non è stata depositata, siccome non pervenuta, la cartolina della Testimone_1 raccomandata contenente l'intimazione, sicché non c'è prova della conoscibilità dell'odierna udienza da parte della teste de qua, che va quindi nuovamente intimata per nuova udienza” rinviava all'udienza del 17.02.2022.
Con deposito del 31.12.2021 l'avv. Francesca Marzio rinunciava al mandato difensivo conferito dalla CO . Con memoria dell'08.02.2022, Controparte_1 si costituiva in giudizio l'avv. Marrara Alberto quale nuovo difensore della CO . Controparte_1
All'udienza del 17.02.2022 , questa Giudice, subentrata nel ruolo istruttorio, “dato atto di quanto sopra, rilevato che non è stata intimata la teste SI , Testimone_1 né risulta certificazione anagrafica che non è stata prodotta dalla parte, per come comandato all'udienza del 9/12/2021, né risulta documentata l'impossibilità ad ottenere siffatta certificazione” dichiarava parte attrice decaduta dall'escussione del teste non intimato e non comparso e riservava la decisione in merito alle deduzioni di parte attrice su
“;ulteriori richieste istruttorie avanzate”.
Con successiva ordinanza “rilevato che non risultano altre richieste istruttorie di parte attrice non esaminate dal Tribunale, atteso che le offerte di prova che la parte de qua ha avanzato nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (interrogatorio formale, prova testimoniale e richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.) sono state tutte vagliate dal Tribunale;
che, in particolare, l'interrogatorio formale è stato esperito, l'ordine di esibizione è stato ammesso e disposto e la prova testimoniale è stata ritenuta rilevante solo in relazione all'audizione della SI , giusta ordinanza all'udienza Testimone_1 del 24 giugno 2021 - ordinanza che non è stata oggetto di istanza di revoca e/o modifica ad opera di parte attrice -; ritenuta la causa matura per la decisione;
” rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con deposito del 20.12.2022 l'avv. Claudia Simonetta rinunciava al mandato difensivo conferito dal convenuto Con comparsa, Controparte_2 depositata il 05.01.2023, si costituiva in giudizio l'avv. Massimo Bambara quale nuovo difensore di . Controparte_2
11 Con deposito del 19.01.2023, l'avv. Romeo rinunciava al mandato conferito dalle attrici, le quali, tuttavia, rimanevano difese dall'avv. Carbone.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 02.05.2024. La causa veniva assegnata a sentenza, riservando la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – Le domande delle attrici sono infondate e vanno, pertanto, respinte per quanto dappresso si espone.
3. - Preliminarmente va rilevata la intempestiva costituzione dei convenuti, che si sono costituiti in data 25 gennaio 2018, ovverosia all'udienza di prima comparizione (si veda il processo verbale dell'udienza nonché, relativamente alla CO
, il depositato apposto sul fascicolo cartaceo di parte), quindi oltre il Controparte_1 termine previsto dall'art. 166 c.p.c. (ratione temporis applicabile) di “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”, nella specie stabilita proprio per 22 gennaio 2018. Con la conseguente inammissibilità per tardività delle eccezioni di prescrizioni delle domande attoree - come noto eccezioni in senso proprio e stretto, non rilevabili d'ufficio dal Giudice -, sollevate dalla CO ai sensi degli artt. 167 e 171, comma 2, c.p.c. (ratione temporis applicabile). CP_1
3.1 – Del resto, il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata autoritativamente dal Giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. Più precisamente, secondo il Giudice della regolamentazione, la ratio delle decadenze stabilite nella disposizione di cui all'art. 167 c.p.c. è quella di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, per cui l'inosservanza va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali (si veda, in punto di ratio delle decadenze di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., Cass. Civ., sent. 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. Civ., sent. 7 aprile 2000, n. 4376).
4. – Sempre in premessa, destituita di fondamento è l'eccezione di
“inammissibilità/inutilizzabilità delle trascrizioni dei files audio contenenti registrazioni telefoniche di cui all'all. 14) di produzione attrice in ragione della irritualità della trascrizione stessa e della loro formazione fuori dal processo e sena le garanzie proprie di quest'ultimo, conversazioni nelle quali l'odierna CO non è parte e riportanti
12 dichiarazioni non rispondenti al reale accadimento dei fatti di causa” sollevata dalla CO CP_1
4.1 - Invero, posto che il convenuto nulla ha eccepito, ed, anzi, ha richiamato, CP_2 sul punto, le difese avverse affermando che la propria diligenza è dimostrata “dallo stesso tenore delle conversazioni registrate e trascritte dalle controparti”, atteso che “la lettura testuale delle conversazioni telefoniche registrate e trascritte consente di notare come sia stato lo stesso Arch. a consigliare alle attrici di rivolgersi ai competenti Uffici per CP_2 ottenere copia dei vaglia postali e far valere le loro eventuali ragioni” (così pag. 3 della comparsa di costituzione), in materia, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima ha infatti chiarito “che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (sentenza 11 settembre 1996, n. 8219, in linea con la precedente sentenza 11 dicembre 1993, n. 12206). Tale giurisprudenza ha anche chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa” (così Cass. Civ., parte motiva ord. n. 5259 dell'uno marzo 2017; nello stesso senso Cass. Civ., ord. n. 30977 del 3 dicembre 2024).
4.2 – Va, quindi, affermata l'astratta utilizzabilità delle registrazioni de quibus.
5. – Infondata è l'eccezione di “carenza di legittimazione processuale passiva” denunciata dal convenuto . CP_2
5.1 - Invero, va rilevato che, alla luce di quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta (laddove si afferma a pag. 3 “Non si riesce a comprendere sulla scorta di quale collegamento giuridico, le parti attrici, convengono l'Arch. nel presente CP_2 procedimento, addebitandogli responsabilità ultronee alla condotta responsabilmente tenuta in pieno adempimento dei suoi doveri professionali… Appare gravissima l'affermazione che parte attrice muove nell'atto introduttivo laddove addebita all'Arch. presunte CP_2 condotte di “artifizi” e “raggiri”, tipici della truffa contrattuale- omettendo peraltro l'indicazione di quale sia il comportamento censurabile da un punto di vista prettamente giuridico che costui avrebbe realizzato – trasponendo tale asserzione in un atto diretto all'Autorità”), quella proposta dal convenuto deve intendersi quale carenza di CP_2 legittimazione nel merito delle domande avanzate dalle controparti, e non (come proposta e da verificare in via officiosa) quale difetto di legittimazione a contraddire 13 in giudizio, c.d. legittimatio ad causam, determinante la richiesta di “estromissione dal presente processo”.
5.2 – Così intesa, infatti, sussiste la suddetta legittimatio avuto riguardo alle allegazioni delle attrici che, in citazione, hanno dedotto che, proprio le condotte di
“artifizi” e “raggiri” asseritamente poste in essere dal convenuto e dalla contraente le “inducevano … alla stipula” del contratto oggetto delle istanze di CP_1 invalidità (si veda pag. 9 libello introduttivo). Altro è la fondatezza nel merito dell'attività assertiva de qua.
6. – Tanto posto, rispetto all'azione di simulazione (assoluta – conclusione n. 1 atto di citazione, relativa – conclusione n. 3 della citazione) proposta da parte attrice, giova rammentare che è risaputo che l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta sia con riferimento al “petitum” che alla “causa petendi”, comportando le due menzionate domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, a conseguire il riconoscimento della produzione di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c. (cfr., per idonei riferimenti, Cass. Civ. n. 869/1995 e Cass. Civ. n. 25055/2009). E' pacifico, infatti, che la volontà di concludere un contratto simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione: nel caso della simulazione assoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse concluso (l'esempio classico è proprio quello in cui le parti non vogliono la vendita che hanno stipulato e che il bene venduto resta, perciò, di proprietà del simulato venditore); nell'ipotesi della simulazione relativa le parti dichiarano di volere, in luogo dell'apparente contratto simulato, un diverso contratto, di cui intendono, quindi, ottenere la produzione dei relativi effetti (l'esempio tradizionale è quello in cui le parti vogliono una donazione e non una vendita e che l'acquirente, perciò, non è obbligato a pagare il prezzo emergente dal contratto simulato) (cfr. Cass. Civ. sent. n. 34024 del 2019).
6.1 – In conseguenza della superiore precisazione relativa alla diversità delle azioni, avuto riguardo alle allegazioni di parte attrice, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di simulazione relativa proposta in via subordinata (conclusione n. 3 atto di citazione) a quella principale di simulazione assoluta.
6.1.1 - Invero, l'unica azione che è stata compiutamente allegata (c.d. causa petendi), in punto di fatto e di diritto, è solo quella assoluta: si vedano le deduzioni della narrativa introduttiva (pag. 5 e ss. citazione) laddove si argomenta la sola (I°
14 motivo) “nullità del contratto di compravendita per simulazione oggettiva assoluta” (cui poi si aggiunge il II° motivo dell' “Annullabilità del contratto di compravendita per dolo della controparte quale vizio del consenso” e il III° motivo “Annullabilità del contratto di compravendita per incapacità naturale temporanea di una contraente al tempo della stipula”), ma non anche la diversa azione di simulazione relativa, rispetto alla quale non risulta allegazione dei differenti fatti da accertare. E conferma detta conclusione la difesa che parte attrice ha articolato nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nella quale ha precisato “con specifico riferimento al merito della controversia, … la nullità del contratto di compravendita stipulato tra le odierne istanti e la sig.ra CP_1 in data 21/12/2006, attesa la simulazione oggettiva assoluta del negozio in
[...] questione. Ed infatti, …, si consideri che il pagamento del prezzo, elemento essenziale ai fini del perfezionamento del contratto, non è mai avvenuto, stante la riconsegna all'acquirente dell'intero corrispettivo pattuito per la vendita. … A conferma della circostanza che le parti non intendessero affatto concludere un contratto di compravendita, si evidenzia – inoltre – l'esistenza di un accordo simulatorio si segno opposto rispetto al contenuto dell'atto di compravendita, rappresentato dalla scrittura privata sottoscritta in data 26/09/2006” (si vedano pagg.
4-6 memoria citata).
7. – Ciò detto, va respinta l'azione di simulazione assoluta per difetto di prova dell'accordo simulatorio ex art. 1414, comma 1, c.c..
7.1 – Occorre premettere che il contratto di compravendita immobiliare oggetto della predetta domanda, concluso, per atto pubblico rogato dal notaio Persona_1 rep. n. 7986, racc. n. 18826, il 21 dicembre 2006, dalle attrici (quale parte
[...] venditrice) e dalla CO (quale parte acquirente), contiene la CP_1 dichiarazione delle contraenti che i “prezzi … convenuti” - euro 30.000,00 per quanto veduto da ed euro 30.000,00 per quanto venduto da Parte_2 [...]
– “sono stati corrisposti”, mediante dodici vaglia postali online “non Pt_1 trasferibili” dell'importo di euro 2.500,00 ciascuno a favore di e dodici Parte_1 vaglia postali online “non trasferibili” del medesimo importo a favore di
[...]
(tutti meglio precisati nel contratto), eseguiti da Parte_2 Controparte_1 in data 26 ottobre 2006, e che di dette somme “come sopra convenute le venditrici rilasciano ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non avere altro a pretendere…”.
7.2 - Ora l' indicazione (contenuta nell'atto notarile di compravendita) della parte venditrice che il pagamento del prezzo complessivo della vendita è stato corrisposto prima dell'atto stesso, come in specie, non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c, ma ha natura confessoria, con la conseguenza “che il quietanziante non è ammesso
15 alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza
o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 20520 del 29 settembre 2020).
7.3 – Ebbene, nella fattispecie, manca proprio detta ultima prova. Le attrici non hanno fornito la prova dell'accordo simulatorio offrendo la controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella (la CO CP_1
contro cui questa è prodotta.
[...]
Hanno depositato (cfr. allegato 3 fascicolo attrici), ritenendola scrittura
“assolutamente esemplificativa dell'esistenza di un accordo simulatorio di segno contrario rispetto alle risultanze del successivo atto di compravendita”, un documento del 26 settembre 2006 “con cui l'odierna istante sottoscriveva una vera e propria controdichiarazione, accettata per presa visione dalla sig.ra ” (così pag. 7 Controparte_1 citazione). Trattasi di una dichiarazione unilaterale (definita “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”) dell'attrice , che, al di là del contenuto, afferente a Parte_2 costi aggiuntivi da versare per aumenti di metratura e per l'edificazione di un muro, non presenta i requisiti sopra menzionati necessari per dimostrare l'accordo simulatorio che ha la funzione di smascherare l'apparenza del negozio simulato.
7.4 – Né il difetto dell'atto scritto, recte la mancanza della controdichiarazione, è stata superata dalle risultanze dell'interrogatorio formale della CO CP_1
la quale non ha assolutamente confessato l'inesistenza della compravendita
[...]
o fornito elementi indiziari sull'apparenza de qua, idonei a consentire la prova testimoniale. La stessa ha dichiarato “nel 2006 mi sono recata in Posta unitamente alla SI
[...]
e ed ho versato la somma con vaglia per un totale di € Parte_2 Parte_1
60.000,00, mi sembra € 30000,00 intestati a ed € 30000,00 intestati a Parte_1 [...]
. Successivamente è stata stipulato l'atto di vendita. Dichiaro di non avere mai Pt_2 ricevuto alcuna somma di denaro, sia liquidi e/o mediante assegni o altro mezzo di pagamento da parte delle signore né nel 2006 nell'immediatezza della somma da me Pt_2 versata a titolo di corrispettivo del contratto di compravendita, né successivamente . … Il corrispettivo è stato pagato tramite vaglia postali ma non ricordo chi ha stabilito le modalità di pagamento. Il pagamento è stato fatto allo sportello” (si veda processo verbale dell'udienza del 18 marzo 2021).
16 7.4.1 – Sull'ammissibilità dell'interrogatorio, va ricordato che, in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili che esigono la forma scritta ad substantiam, l'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile anche inter partes quando tale mezzo sia diretto a provare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita (Cass. n. 15582/1991; n. 1011/1992; n. 3869/2004). È stato anche chiarito che, attraverso le risposte date in sede di interrogatorio formale, può essere acquisita sia la prova della simulazione assoluta (se in riguardo ad essa si ha confessione piena e completa) sia un principio di prova, se le risposte date sono tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto (Cass. n. 19435/2008).
8. – Infondata è la domanda di “annullabilità del contratto per dolo della controparte quale vizio del consenso” ex art. 1439 c.c. (disposizione espressamente richiamata nel libello introduttivo).
8.1 – Orbene, in relazione alla suddetta domanda non possono non rappresentarsi, preliminarmente, le contraddizioni in cui sono incorse le attrici, le quali, per un verso, hanno dedotto che la compravendita stipulata era “destinata a creare una semplice esterna apparenza” (così pag. 8 citazione), quindi, di fatto non esisteva, per altro verso, hanno dedotto la veridicità della alienazione adducendo però di essere state indotte “con la menzogna, idonea ad influire sul consenso delle odierne attrici al punto da indurle a cedere alla la titolarità di due appezzamenti di terreno senza CP_1 pretendere il pagamento del prezzo” (così pag. 11 citazione). Le stesse hanno, inoltre, dapprima allegato il vizio del consenso all'atto della formazione e stipula del contratto di compravendita, in conseguenza di assunti artifici e raggiri della controparte (pag. 10 citazione), e, dappoi, che il dolo “ha interessato – in particolare – l'esecuzione del contratto, creando nelle sigg.re un affidamento sulla realizzazione del Pt_2 rapporto negoziale” (così pag. 11 citazione).
8.2 – Ciò premesso, occorre rilevare che, sul piano descrittivo, il dolo-vizio del consenso consiste sia nel trarre in inganno la parte interessata con false notizie, con parole o fatti, direttamente o tramite terzi (dolo commissivo), sia nel nascondere circostanze o fatti decisivi alla conoscenza altrui (dolo omissivo). In sostanza, il dolo è causa di annullamento del contratto allorchè gli artifici, i raggiri, le menzogne e gli altri comportamenti ritenuti giuridicamente rilevanti ai fini del vizio in esame, abbiano determinato nella controparte una rappresentazione alterata della realtà inducendola a prestare un consenso che altrimenti sarebbe mancato (cfr. Cass. Civ.
17 sent. n. 5166/2003). Sul piano strutturale, la fattispecie del dolo contrattuale richiede il concorso di più elementi: la condotta suscettibile di essere qualificata come raggiro – e, rispetto alla menzogna vale la pena chiarire che non è sufficiente la semplice menzogna: questa per rilevare deve essere effettivamente idonea a trarre in inganno il deceptus -, la volontà di ingannare l'altro contraente (detta intenzione è subordinata, per un verso, alla conoscenza della falsità della rappresentazione che si produce nella vittima, per altro verso, alla credenza che la volontà possa essere determinata con quegli artifizi), infine il nesso causale fra il vizio e la stipula del contratto.
8.3 – Orbene, nel caso di specie, le attrici, non solo non hanno chiaramente dedotto in che cosa si fosse concretizzato il dolo contrattuale, così difettando la condotta suscettibile di essere qualificata come raggiro, ma non hanno, men che meno, provato l'idoneità della menzogna – se questa deve ritenersi invocata quale forma di condotta ingannevole – a trarre in inganno le stesse, nonché gli altri aspetti rilevanti, sul piano strutturale, del dolo contrattuale, ovverosia la volontà di ingannare e il nesso causale fra il vizio e la stipula del contratto di compravendita immobiliare in contesa.
8.3.1 - Ed invero, le istanti, nella parte dell'atto di citazione dedicata alla domanda in questione (vedi pagg. 10-13), dopo generiche considerazioni sul vizio de quo e richiami giurisprudenziali, si sono limitate ad asserire “Nell'ipotesi che qui ci occupa, il dolo ha interessato - in particolare - l'esecuzione del contratto, creando nelle sigg.re un Pt_2 affidamento sulla realizzazione del rapporto negoziale. Occorre ribadire, infatti, che le odierne attrici hanno concluso il suddetto contratto di compravendita, accettando di restituire alla sig.ra il relativo prezzo, sul presupposto che la controparte edificasse sul terreno CP_1 oggetto di cessione un fabbricato destinato a covile abitazione, in verità ad oggi mai costruito. Il raggiro si è consumato – dunque – con la menzogna, idonea ad influire sul consenso delle odierne attrici al punto da indurle a cedere alla la titolarità di due CP_1 appezzamenti di terreno senza pretendere il pagamento del prezzo, elemento essenziale ai fini del perfezionamento del negozio, la cui assenza non può che condurre alla nullità del contratto stesso”. Ed hanno concluso il motivo “Dal che, anche alla luce delle trascrizioni sopra indicate, è del tutto evidente che le odierne attrici siano pienamente legittimate ad agire per far annullare la suddetta compravendita in ragione del dolo di controparte, atteso che il loro consenso è stato viziato da un errore essenziale cagionato da artifici e raggiri e, contestualmente, per ottenere la restituzione delle unità immobiliari in questione”.
8.3.2 – E nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. hanno dedotto “il dolo ha interessati proprio l'esecuzione del contratto in argomento, creando nelle
18 sigg.re un affidamento sulla realizzazione del rapporto negoziale. Si ribadisce, infatti, Pt_2 che le odierne attrici abbiano concluso il contratto di vendita sul presupposto che la controparte edificasse sul terreno oggetto di cessione un fabbricato destinato a civile abitazione, in verità ad oggi mai costruito”.
9. – Va respinta la domanda subordinata di cui al numero 6 e, in conseguenza, la correlata di cui al n. 7 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ovverosia di
“annullabilità del contrato di compravendita per incapacità naturale temporanea di una contraente al tempo della stipula” (così pag. 13 atto di citazione).
9.1 - L'art. 428, primo e secondo comma, del codice civile stabilisce che “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”. Secondo questa norma, quindi, la dimostrazione da parte di una persona maggiorenne e non interdetta di uno stato di incapacità di intendere o di volere, c.d. incapacità naturale per distinguerla dall'incapacità legale, consente all'interessato di chiedere l'annullamento dell'atto, se è accompagnata dalla prova di un grave pregiudizio per l'autore dell'atto stesso e, nei contratti, della malafede dell'altro contraente (art. 1425, comma 2, c.c. statuisce che è annullabile
“quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere”). Si tratta di una norma chiaramente dettata per gli atti tra vivi a contenuto patrimoniale (contratti e atti unilaterali diretti a regolare interessi di natura patrimoniale) che consente al soggetto legalmente capace di avvalersi, alle superiori condizioni probatorie e tenendo conto, nei contratti, che la tutela dell'incapace naturale non è incondizionata, ma limitata dall'esigenza di considerare anche gli interessi della controparte, del regime di protezione offerto dall'annullabilità dell'atto.
9.2 – Sulla prova dell'incapacità di intendere o di volere la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4539/2002, ha rammentato che costituiscono principi pacificamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità, quelli per cui “1) al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del
19 negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente;
2) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo, ed il giudice è libero di utilizzare , ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio diverso (…), intercorso tra le stesse parti o tra altre, o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possano essere decisivi ai fini della sua configurabilità, specie quando i risultati dei mezzi istruttori espletati trovino rispondenza nella realtà dei fatti e delle situazioni giuridiche;
3) accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo;
4) l'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto” (cfr. Cass. Civ. nn. 1123/1971, 2302/1971, 3173/1975, 619/1978, 4584/1978, 3137/1980, 112/1982, 1206/1984, 3724/1985, 4955/1985, 969/1989, 7914/1990, 3569/1991, 2085/1995, 6756/1995, 10505/1997, 11833/1997). E nella pronuncia n. 4677/2009 ha avuto modo di precisare e ribadire che “peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto”.
9.2.1 – Al fine di annullare l'atto dispositivo, quindi, occorre che si dimostri, con prova puntuale e rigorosa, che la contraente-venditrice (nella specie la sola
[...]
) al momento della formazione e stipulazione del contratto, versasse in Parte_2 uno stato tale da compromettere il formarsi di una volontà cosciente, non essendo necessaria la prova della totale ed assoluta incapacità di autodeterminarsi. Dinanzi poi alla presunzione iuris tantum di incapacità della stessa nel periodo intermedio tra due momenti prossimi nel tempo di certa e totale incapacità, l'onere probatorio s'inverte e ricade sull'avverso litigante il compito di dimostrare che la controparte contrattuale abbia agito in condizione di lucidità.
9.3 – Ciò acclarato, nella fattispecie in causa, le attrici hanno dedotto che “al tempo della stipula del contratto, …, la sig.ra soffriva di stati depressivi e difettava per tale Pt_2 ragione di lucidità nel rapportarsi con gli altri, risultando particolarmente compromessa la sua capacità di critica e di giudizio.… Le facoltà intellettive e volitive dell'odierna deducente erano perturbate, infatti, al punto tale da impedirle anche una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio che la e l' le sottoponevano. Ebbene, CP_1 CP_2 questi ultimi approfittavano dell'evidenziata situazione, inducendo le odierne attrici alla stipulazione di un contratto che altrimenti non avrebbero concluso, pur nella inequivocabile consapevolezza della menomazione intellettiva e volitivi della sig.ra ”. Parte_2
20 A supporto della tesi dell'incapacità naturale temporanea non risultano richiamati specifici documenti sanitari e, nel fascicolo di parte attrice si rinvengono solo i seguenti documenti:
- un certificato dell'uno agosto 2017, a firma del dott. Testimone_2 specialista in psichiatria e neuropsichiatria che attesta che la SI Parte_2
“è affetta da depressione reattiva con stato d'ansia. Dai dati anamnestici riferiti, la
[...] patologia sarebbe insorta dopo la morte della madre avvenuta nel settembre 2006. … da allora la pz ha avuto terapia con ansiolitici ed antidepressivi con scarso controllo della sintomatologia. In atto presenta umore depresso, presenza di episodi di panico e di ansia generalizzata. Si consiglia terapia…”;
- la conseguente prescrizione di terapia farmacologica, sempre datata 1° agosto 2017; - un ulteriore certificato rilasciato da un medico chirurgo (il cui nome non è leggibile) del 28 luglio 2017 che attesta che l'attrice è “affetta Parte_2 da sindrome vertiginosa” (cfr. documenti allegati al n. 13 del fascicolo cartaceo di parte attrice).
9.4 – Orbene, non vi è chi non veda l'assoluto difetto di prova dell'asserito stato di incapacità di intendere e di volere della venditrice e Parte_2
l'assoluta inconferenza degli unici certificati sanitari depositati che, a tacere di altre valutazioni, emessi oltre dieci anni dopo rispetto alla data (21 dicembre 2006) di conclusione del contratto di compravendita immobiliare oggetto delle domande di invalidità, nulla possono provare circa l'eventuale perturbamento o menomazione della sfera cognitiva e volitiva dell'attrice al tempo della Parte_2 stipula de qua.
9.4.1 - Con la conseguenza che, in difetto di alcuna benchè minima prova o indizio rivelatore di affezioni fisiche o psichiche dell'anzidetta alienante, se ne deve arguire la di lei sussistenza della piena capacità di intendere e di volere al momento (anno 2006) della stipula del contratto di compravendita.
10. - Destituita di fondamento è la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, spinta dalle attrici. Trattasi di domanda del tutto sfornita di adeguate allegazioni e del tutto indimostrata sia sul piano causale che delle asserite conseguenze dannose (si pensi che, per dimostrare causalità e nocumenti, è stata offerta la prova testimoniale su capitolo di prova - n. 22 dell'articolato probatorio contenuto in citazione “vero che tale situazione ha provocato e provoca tutt'oggi alle odierne istanti un forte sconvolgimento emotivo, oltre che delle gravi conseguenze sul piano economico-patrimoniale” - inammissibile perchè palesemente generico e valutativo).
21 11. – Le spese di lite vanno compensate in ragione della metà tra le parti avuto riguardo al rigetto delle eccezioni proposte dalla (di prescrizione e di CP_1 inammissibilità delle trascrizioni) e di quella di carenza di legittimazione processuale passiva sollevata dal convenuto . Le restanti spese vanno poste a carico di CP_2 parte attrice e vengono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività difensiva spiegata: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, per un totale, al netto della compensazione, di euro 1.904,50 Non sono state chieste spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3541/2017 R.G.A.C. promossa da
[...]
e nei confronti di e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così Controparte_2 provvede:
-rigetta le eccezioni sollevate dalla CO CP_1
-rigetta l'eccezione di difetto di “legittimazione processuale passiva” sollevata dal convenuto;
CP_2
- rigetta tutte le domande di parte attrice, per quanto indicato in parte motiva;
- compensa in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2
a le restanti spese di lite, che vengono liquidate, con distrazione in Controparte_1 favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma di euro 1.904,50, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie;
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_2
a , le restanti spese di lite, che vengono liquidate, con Controparte_2 distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma di euro 1.904,50, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 20 febbraio 2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosaria Leonello
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