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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18331/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18331/2022 promossa da:
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti LUCA FERRANDO e ALESSANDRO PONTREMOLI, elettivamente domiciliati in Pinerolo, Via Saluzzo nr. 58, presso il difensore Avv. Luca Ferrando Attrice opponente contro (C.F./P.I. ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA FROJO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
[...] pec del medesimo difensore Convenuta
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni di parte attrice:
“previa rimessa in istruttoria della causa ed ammissione di CTU contabile sui quesiti di cui alla seconda memora ex art. 183, c^ 6 n. 2 c.p.c. del 15.9.2023, contrariis reiectis: nel rito: sospendere l'efficacia esecutiva del d.i. opposto;
dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cuneo;
nel merito: accertare e dichiarare il difetto di prova circa la titolarità del credito azionato in capo alla società procedente e/o la carenza di legittimazione attiva;
accertare e dichiarare la nullità dei rapporti di conto corrente inter partes per i motivi di cui in premessa e dichiarare non dovuti gli addebiti a titolo di interessi, oneri, spese e commissioni;
per l'effetto, revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti;
dichiarare altresì nulla e/o inefficace la fideiussione sottoscritta dagli opponenti o, in subordine, dichiarare la nullità delle relative clausole in quanto
pagina 1 di 7 vessatorie e/o contrastanti con la Legge antitrust e con Trattato sul funzionamento dell'UE; con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta:
“In via pregiudiziale Dichiararsi l'improcedibilità della domanda per non essere stata formulata istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria ex art 5 del D.lvo 28/2010 (contratti bancari). In via preliminare 1- Respingersi l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e confermarsi la competenza del Tribunale di Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: 1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate. In via subordinata: 1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi con il vincolo della solidarietà la società (P IVA Parte_1
), in persona del sig. o altro diverso p.t, il sig. P.IVA_1 Parte_2 Parte_2
(nato a [...] [...] – CF ) e
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
(nata a [...] il [...] CF ) al pagamento a favore di CodiceFiscale_4 Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., della somma di euro € 55.924,50, oltre ad interessi successivi al 1/8/2017 sino al Pt_4 saldo, ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione ad eventuali Controparte_1 richieste risarcitorie/ restitutorie, essendo stata oggetto di cessione ex art 58 TUB la mera linea di credito attiva, e non anche le passività, trattandosi di cessione pro-soluto di crediti bancari. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione dei fatti di causa
per il tramite della società mandataria incaricata del recupero del credito Controparte_1
ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5028/2022, emesso dal Tribunale di Parte_5
Torino in data 6 luglio 2022, nei confronti della società e dei suoi Pt_1 Parte_1 Parte_2 fideiussori e per l'importo di euro 55.924,50, Parte_2 Parte_3 oltre interessi e spese. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione, sollevando eccezioni in ordine alla competenza del Tribunale di Torino all'emissione dell'ingiunzione, al quantum richiesto e alla validità della garanzia. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2022, con la quale ha contestato CP_1 integralmente le doglianze formulate dagli opponenti.
2. L'incompetenza per territorio La censura attorea relativa all'asserita incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, in favore del Tribunale di Cuneo, non è meritevole di accoglimento. Dalla documentazione versata in atti – segnatamente dal contratto di conto corrente, dai contratti di affidamento e dalla garanzia fideiussoria (cfr. docc. 4, art. 12; 5; 6, art. 21; 8, art. 12 del fascicolo monitorio) – risulta chiaramente la previsione di fori convenzionali, tra i quali è espressamente pagina 2 di 7 contemplato quello di Torino. Le parti hanno puntualmente stabilito che, in relazione a qualsiasi controversia, la possa adire, a sua scelta, uno dei fori indicati, ivi compreso quello di Torino e la CP_3 relativa clausola risulta munita di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Non è invocabile, inoltre, il foro inderogabile del consumatore, come invece sostenuto dall'opponente. Nessuno degli ingiunti riveste infatti la qualità di consumatore: la debitrice principale è una società ( , mentre i fideiussori sono o sono stati soci della medesima, come comprovato dalla Parte_1 visura camerale prodotta (cfr. doc. 3 opponente, da cui emerge che il Sig. è socio Pt_2 amministratore) e dalla dichiarazione resa all'udienza del 07.02.2023, dalla quale risulta che anche la Sig.ra ha rivestito la qualità di socia. Ne discende che la garanzia è stata prestata Parte_3 per finalità connesse all'attività sociale, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina consumeristica.
3. L'improcedibilità della domanda L'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione, sollevata dalla parte opposta nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta – conclusioni richiamate anche in sede di precisazione – deve ritenersi infondata. Essa risulta infatti superata dal deposito del verbale relativo al tentativo di mediazione esperito in data 22.03.2023, prodotto in atti con le note depositate il 27.03.2023.
4. La carenza di titolarità del credito Deve parimenti essere esaminata l'eccezione concernente la dedotta carenza di titolarità del credito in capo a , ancorché sollevata solo con la comparsa conclusionale e dunque apparentemente CP_1 tardiva, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione – richiamando il principio consolidato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016) – ha affermato che la carenza di titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Essa non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma attiene al merito della domanda e alla sua fondatezza, rientrando nel potere-dovere del giudice di verificarla anche d'iniziativa. In tema di crediti ceduti, inoltre, la Cassazione – in più pronunce recenti, tra cui l'ordinanza n. 39528/2021 – ha chiarito esplicitamente che l'eccezione sulla legittimazione attiva del cessionario è configurabile come mera difesa aperta all'esame d'ufficio del giudice e non può essere esclusa per tardività. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. Civ. n. 17944 del 22/06/2023).
pagina 3 di 7 Venendo ora al merito dell'eccezione, si rileva che la pubblicazione della cessione effettuata in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 del fascicolo monitorio), indica quali crediti oggetto di cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_4 derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
[...] concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, senza esclusioni;
parte attrice non contesta la circostanza che il proprio credito rientri nelle categorie sopra indicate, né offre elementi sulla base dei quali poter giungere a tale conclusione. Inoltre l'indicazione delle singole posizioni cedute risulta reperibile al sito web https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html, indicato in G.U. e tutt'ora attivo, pagina sulla quale è possibile scaricare il documento pdf contenente l'indicazione estesa di tutte le posizioni cedute, identificate tramite codice NDG/CERI; parte attrice non contesta che la propria posizione sia tra quelle ivi specificamente indicate. Da ultimo, si ritiene di poter trarre un ulteriore elemento indiziario del fatto che il rapporto oggetto di causa sia tra quelli ceduti alla , da possesso in capo all'odierna convenuta della relativa CP_1 documentazione contrattuale. Tutti gli elementi sopra indicati, in assenza di elementi specifici in senso contrario forniti dalla opponente, consentono ad avviso dello scrivente di ritenere che il credito azionato rientrasse nel perimetro della cessione di cui trattasi.
5. Nel merito: gli addebiti illegittimi 5.1. L'effetto anatocistico In materia di anatocismo, rileva il quadro normativo e giurisprudenziale succedutosi nel tempo. L'art. 1283 c.c. pone il divieto generale di produzione di interessi su interessi, salvo ipotesi tassative. L'art. 25 d.lgs. 342/1999 ha introdotto una deroga, modificando l'art. 120 TUB e demandando al CICR la disciplina delle modalità di capitalizzazione, imponendo la pari periodicità tra interessi attivi e passivi. La Delibera CICR 9 febbraio 2000 ha fissato il termine del 30 giugno 2000 per l'adeguamento dei contratti, consentendo la pubblicazione in G.U. solo se non vi fosse peggioramento delle condizioni, altrimenti richiedendo approvazione scritta. La Corte cost. n. 425/2000 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, con conseguente nullità delle clausole anatocistiche pregresse e la sentenza n. 341/2007 ha confermato la legittimità della capitalizzazione con pari periodicità. Successivi interventi (l. 147/2013; d.l. 18/2016 e Delibera CICR 3 agosto 2016) hanno vietato la produzione di interessi su interessi, salvo moratori, imponendo il calcolo sulla sola sorte capitale. Ne deriva che: per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, le clausole anatocistiche sono nulle;
per il periodo successivo, è valida la capitalizzazione conforme alla Delibera CICR, con pari periodicità e approvazione scritta ove vi sia peggioramento;
dal 1° gennaio 2014, vige divieto assoluto di anatocismo, salvo diversa pattuizione conforme alla normativa vigente. Applicando i principi sopra richiamati al caso concreto, i contratti oggetto di causa, stipulati dopo il 2003, risultano conformi alla disciplina vigente, prevedendo pari periodicità e clausola di pagina 4 di 7 capitalizzazione specificamente approvata per iscritto;
pertanto, non si ravvisano effetti anatocistici illegittimi sino al 31 marzo 2014. L'unico periodo rilevante è il trimestre successivo (1° aprile – 31 luglio 2014), in cui vigeva il divieto assoluto di anatocismo: gli interessi debitori liquidati al 31 marzo 2014 (€ 708,86) e quelli liquidati al 30 giugno 2014 (€ 717,69) non potevano produrre ulteriori interessi. Dall'analisi dell'estratto conto (cfr. pagg. 149-153 del file “scalari 2004–2014” allegati alla memoria 18.07.2023) emerge che la banca ha presumibilmente applicato interessi anche su tali importi, in violazione della disciplina vigente. Tuttavia, la rielaborazione evidenzia uno storno di entità minima: applicando il tasso del secondo trimestre 2014 (tra il 5,255% e il 5,331%), l'ammontare degli interessi indebitamente capitalizzati risulta inferiore a € 20. L'importo indebitamente capitalizzato – inferiore a 20 € – è privo di rilievo economico tale da giustificare la soppressione del decreto monitorio.
5.2 Sugli altri addebiti Parte attrice ha contestato la validità dei contratti e delle pattuizioni concernenti le condizioni economiche dei rapporti inter-partes (tassi debitori, commissioni, oneri di scoperto, spese, CIV, CMS, giorni di valuta, ius variandi), sostenendo l'irrilevanza del saldaconto ex art. 50 TUB prodotto da CP_1 unitamente al ricorso monitorio. La censura è infondata. La banca ha dimostrato il proprio credito mediante la produzione dei contratti di apertura di conto corrente e conto anticipi (cfr. docc. 4, 5, 6 fascicolo monitorio) e dell'estratto integrale del conto corrente n. 2497622 – sul quale confluivano i conti anticipi – dall'apertura sino all'estinzione (file allegato alla memoria del 18.07.2023). A fronte di tali allegazioni, le doglianze attoree si sono rivelate generiche e prive di specifica contestazione. Assume, peraltro, rilievo decisivo il piano di rimodulazione del debito (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio), qualificabile come ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio. Tale norma dispone che “la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11332/2009, citata anche dall'opposta) ha chiarito che la ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto sottostante, determinando l'astrazione processuale della causa debendi e dispensando il creditore dall'onere di provarne esistenza e validità, che si presumono fino a prova contraria. Essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma presuppone la validità del rapporto fondamentale, la cui inesistenza, invalidità o estinzione può essere provata dall'opponente, cui incombe l'onere di allegare e dimostrare i fatti idonei a privare di efficacia il riconoscimento. Richiamati i principi sopra esposti e considerato l'atto di riconoscimento del debito prodotto (cfr. doc. 10 cit.) – che, come chiarito da Cass. Civ. n. 26334/2016, fa prova anche a favore del cessionario quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura – in mancanza di elementi contrari deve ritenersi provata la validità del rapporto di credito dedotto.
pagina 5 di 7 Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa inesigibilità delle annotazioni concernenti i rapporti anticipi. Dalla documentazione in atti (cfr. file allegato alla memoria del 18.07.2023) risulta che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto sulla base delle risultanze del conto corrente n. 2497622, sul quale confluivano i due conti anticipi, sicché la ricostruzione del credito si fonda su dati contabili complessivi e coerenti.
6. La garanzia fideiussoria Quanto alla doglianza dei fideiussori, avente ad oggetto la nullità delle garanzie per asserita violazione della normativa antitrust, essa è infondata. La questione trae origine dallo schema di fideiussione predisposto dall'ABI l'11.07.2003, oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 14 L. n. 287/1990. Con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, l'Autorità ha accertato la contrarietà alla normativa antitrust di alcune clausole (c.d. di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c., di sopravvivenza). Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 41994/2021, hanno chiarito che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese vietate sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI, salvo diversa volontà delle parti (artt. 2, comma 3, L. 287/1990 e 1419 c.c.). Nel caso di specie, tale principio conduce a escludere la nullità integrale del contratto, non essendo stata fornita prova che il garante non avrebbe stipulato la fideiussione senza le clausole incriminate. Inoltre, la garanzia è stata sottoscritta nel 2012, ben oltre sette anni dopo il provvedimento del 2005: secondo Cass. n. 29810/2017 e Cass. n. 13846/2019, la presunzione di intesa anticoncorrenziale non si estende a fideiussioni stipulate a distanza di tempo significativa dall'istruttoria conclusa nel 2005. Né parte attrice ha fornito prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale nel periodo interessato. Va aggiunto che le clausole contestate non risultano nemmeno pedissequamente riprodotte nel testo negoziale: in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta una dispensa totale, ma una mera dilazione del termine da sei a trentasei mesi e, peraltro, nessuna eccezione di decadenza è stata sollevata dagli ingiunti. Per tutte queste ragioni, la fideiussione oggetto di causa deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
In definitiva, tutti i motivi di opposizione vanno rigettati e il decreto ingiuntivo nr. 5028/2022 deve essere confermato.
7. Le spese di lite Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
pagina 6 di 7 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 5028/2022 del
Tribunale di Torino;
− Condanna la nonché i Sigg. Parte_1 Parte_2
e tutti in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 [...]
delle spese di lite che liquida in € 8.433,00 (di cui € 2.552,00 per fase di Controparte_1 studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 16.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_5
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18331/2022 promossa da:
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti LUCA FERRANDO e ALESSANDRO PONTREMOLI, elettivamente domiciliati in Pinerolo, Via Saluzzo nr. 58, presso il difensore Avv. Luca Ferrando Attrice opponente contro (C.F./P.I. ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA FROJO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
[...] pec del medesimo difensore Convenuta
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni di parte attrice:
“previa rimessa in istruttoria della causa ed ammissione di CTU contabile sui quesiti di cui alla seconda memora ex art. 183, c^ 6 n. 2 c.p.c. del 15.9.2023, contrariis reiectis: nel rito: sospendere l'efficacia esecutiva del d.i. opposto;
dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cuneo;
nel merito: accertare e dichiarare il difetto di prova circa la titolarità del credito azionato in capo alla società procedente e/o la carenza di legittimazione attiva;
accertare e dichiarare la nullità dei rapporti di conto corrente inter partes per i motivi di cui in premessa e dichiarare non dovuti gli addebiti a titolo di interessi, oneri, spese e commissioni;
per l'effetto, revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti;
dichiarare altresì nulla e/o inefficace la fideiussione sottoscritta dagli opponenti o, in subordine, dichiarare la nullità delle relative clausole in quanto
pagina 1 di 7 vessatorie e/o contrastanti con la Legge antitrust e con Trattato sul funzionamento dell'UE; con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”.
Conclusioni di parte convenuta:
“In via pregiudiziale Dichiararsi l'improcedibilità della domanda per non essere stata formulata istanza di mediazione trattandosi di materia obbligatoria ex art 5 del D.lvo 28/2010 (contratti bancari). In via preliminare 1- Respingersi l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio e confermarsi la competenza del Tribunale di Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: 1) Rigettarsi l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate. In via subordinata: 1-) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parte opponente ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi con il vincolo della solidarietà la società (P IVA Parte_1
), in persona del sig. o altro diverso p.t, il sig. P.IVA_1 Parte_2 Parte_2
(nato a [...] [...] – CF ) e
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
(nata a [...] il [...] CF ) al pagamento a favore di CodiceFiscale_4 Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., della somma di euro € 55.924,50, oltre ad interessi successivi al 1/8/2017 sino al Pt_4 saldo, ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. 2-) Sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione ad eventuali Controparte_1 richieste risarcitorie/ restitutorie, essendo stata oggetto di cessione ex art 58 TUB la mera linea di credito attiva, e non anche le passività, trattandosi di cessione pro-soluto di crediti bancari. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione dei fatti di causa
per il tramite della società mandataria incaricata del recupero del credito Controparte_1
ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5028/2022, emesso dal Tribunale di Parte_5
Torino in data 6 luglio 2022, nei confronti della società e dei suoi Pt_1 Parte_1 Parte_2 fideiussori e per l'importo di euro 55.924,50, Parte_2 Parte_3 oltre interessi e spese. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione, sollevando eccezioni in ordine alla competenza del Tribunale di Torino all'emissione dell'ingiunzione, al quantum richiesto e alla validità della garanzia. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2022, con la quale ha contestato CP_1 integralmente le doglianze formulate dagli opponenti.
2. L'incompetenza per territorio La censura attorea relativa all'asserita incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, in favore del Tribunale di Cuneo, non è meritevole di accoglimento. Dalla documentazione versata in atti – segnatamente dal contratto di conto corrente, dai contratti di affidamento e dalla garanzia fideiussoria (cfr. docc. 4, art. 12; 5; 6, art. 21; 8, art. 12 del fascicolo monitorio) – risulta chiaramente la previsione di fori convenzionali, tra i quali è espressamente pagina 2 di 7 contemplato quello di Torino. Le parti hanno puntualmente stabilito che, in relazione a qualsiasi controversia, la possa adire, a sua scelta, uno dei fori indicati, ivi compreso quello di Torino e la CP_3 relativa clausola risulta munita di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Non è invocabile, inoltre, il foro inderogabile del consumatore, come invece sostenuto dall'opponente. Nessuno degli ingiunti riveste infatti la qualità di consumatore: la debitrice principale è una società ( , mentre i fideiussori sono o sono stati soci della medesima, come comprovato dalla Parte_1 visura camerale prodotta (cfr. doc. 3 opponente, da cui emerge che il Sig. è socio Pt_2 amministratore) e dalla dichiarazione resa all'udienza del 07.02.2023, dalla quale risulta che anche la Sig.ra ha rivestito la qualità di socia. Ne discende che la garanzia è stata prestata Parte_3 per finalità connesse all'attività sociale, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina consumeristica.
3. L'improcedibilità della domanda L'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione, sollevata dalla parte opposta nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta – conclusioni richiamate anche in sede di precisazione – deve ritenersi infondata. Essa risulta infatti superata dal deposito del verbale relativo al tentativo di mediazione esperito in data 22.03.2023, prodotto in atti con le note depositate il 27.03.2023.
4. La carenza di titolarità del credito Deve parimenti essere esaminata l'eccezione concernente la dedotta carenza di titolarità del credito in capo a , ancorché sollevata solo con la comparsa conclusionale e dunque apparentemente CP_1 tardiva, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio dal giudice. La Corte di Cassazione – richiamando il principio consolidato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016) – ha affermato che la carenza di titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Essa non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma attiene al merito della domanda e alla sua fondatezza, rientrando nel potere-dovere del giudice di verificarla anche d'iniziativa. In tema di crediti ceduti, inoltre, la Cassazione – in più pronunce recenti, tra cui l'ordinanza n. 39528/2021 – ha chiarito esplicitamente che l'eccezione sulla legittimazione attiva del cessionario è configurabile come mera difesa aperta all'esame d'ufficio del giudice e non può essere esclusa per tardività. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. Civ. n. 17944 del 22/06/2023).
pagina 3 di 7 Venendo ora al merito dell'eccezione, si rileva che la pubblicazione della cessione effettuata in Gazzetta Ufficiale (doc. 2 del fascicolo monitorio), indica quali crediti oggetto di cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_4 derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
[...] concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, senza esclusioni;
parte attrice non contesta la circostanza che il proprio credito rientri nelle categorie sopra indicate, né offre elementi sulla base dei quali poter giungere a tale conclusione. Inoltre l'indicazione delle singole posizioni cedute risulta reperibile al sito web https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html, indicato in G.U. e tutt'ora attivo, pagina sulla quale è possibile scaricare il documento pdf contenente l'indicazione estesa di tutte le posizioni cedute, identificate tramite codice NDG/CERI; parte attrice non contesta che la propria posizione sia tra quelle ivi specificamente indicate. Da ultimo, si ritiene di poter trarre un ulteriore elemento indiziario del fatto che il rapporto oggetto di causa sia tra quelli ceduti alla , da possesso in capo all'odierna convenuta della relativa CP_1 documentazione contrattuale. Tutti gli elementi sopra indicati, in assenza di elementi specifici in senso contrario forniti dalla opponente, consentono ad avviso dello scrivente di ritenere che il credito azionato rientrasse nel perimetro della cessione di cui trattasi.
5. Nel merito: gli addebiti illegittimi 5.1. L'effetto anatocistico In materia di anatocismo, rileva il quadro normativo e giurisprudenziale succedutosi nel tempo. L'art. 1283 c.c. pone il divieto generale di produzione di interessi su interessi, salvo ipotesi tassative. L'art. 25 d.lgs. 342/1999 ha introdotto una deroga, modificando l'art. 120 TUB e demandando al CICR la disciplina delle modalità di capitalizzazione, imponendo la pari periodicità tra interessi attivi e passivi. La Delibera CICR 9 febbraio 2000 ha fissato il termine del 30 giugno 2000 per l'adeguamento dei contratti, consentendo la pubblicazione in G.U. solo se non vi fosse peggioramento delle condizioni, altrimenti richiedendo approvazione scritta. La Corte cost. n. 425/2000 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, con conseguente nullità delle clausole anatocistiche pregresse e la sentenza n. 341/2007 ha confermato la legittimità della capitalizzazione con pari periodicità. Successivi interventi (l. 147/2013; d.l. 18/2016 e Delibera CICR 3 agosto 2016) hanno vietato la produzione di interessi su interessi, salvo moratori, imponendo il calcolo sulla sola sorte capitale. Ne deriva che: per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, le clausole anatocistiche sono nulle;
per il periodo successivo, è valida la capitalizzazione conforme alla Delibera CICR, con pari periodicità e approvazione scritta ove vi sia peggioramento;
dal 1° gennaio 2014, vige divieto assoluto di anatocismo, salvo diversa pattuizione conforme alla normativa vigente. Applicando i principi sopra richiamati al caso concreto, i contratti oggetto di causa, stipulati dopo il 2003, risultano conformi alla disciplina vigente, prevedendo pari periodicità e clausola di pagina 4 di 7 capitalizzazione specificamente approvata per iscritto;
pertanto, non si ravvisano effetti anatocistici illegittimi sino al 31 marzo 2014. L'unico periodo rilevante è il trimestre successivo (1° aprile – 31 luglio 2014), in cui vigeva il divieto assoluto di anatocismo: gli interessi debitori liquidati al 31 marzo 2014 (€ 708,86) e quelli liquidati al 30 giugno 2014 (€ 717,69) non potevano produrre ulteriori interessi. Dall'analisi dell'estratto conto (cfr. pagg. 149-153 del file “scalari 2004–2014” allegati alla memoria 18.07.2023) emerge che la banca ha presumibilmente applicato interessi anche su tali importi, in violazione della disciplina vigente. Tuttavia, la rielaborazione evidenzia uno storno di entità minima: applicando il tasso del secondo trimestre 2014 (tra il 5,255% e il 5,331%), l'ammontare degli interessi indebitamente capitalizzati risulta inferiore a € 20. L'importo indebitamente capitalizzato – inferiore a 20 € – è privo di rilievo economico tale da giustificare la soppressione del decreto monitorio.
5.2 Sugli altri addebiti Parte attrice ha contestato la validità dei contratti e delle pattuizioni concernenti le condizioni economiche dei rapporti inter-partes (tassi debitori, commissioni, oneri di scoperto, spese, CIV, CMS, giorni di valuta, ius variandi), sostenendo l'irrilevanza del saldaconto ex art. 50 TUB prodotto da CP_1 unitamente al ricorso monitorio. La censura è infondata. La banca ha dimostrato il proprio credito mediante la produzione dei contratti di apertura di conto corrente e conto anticipi (cfr. docc. 4, 5, 6 fascicolo monitorio) e dell'estratto integrale del conto corrente n. 2497622 – sul quale confluivano i conti anticipi – dall'apertura sino all'estinzione (file allegato alla memoria del 18.07.2023). A fronte di tali allegazioni, le doglianze attoree si sono rivelate generiche e prive di specifica contestazione. Assume, peraltro, rilievo decisivo il piano di rimodulazione del debito (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio), qualificabile come ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio. Tale norma dispone che “la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11332/2009, citata anche dall'opposta) ha chiarito che la ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto sottostante, determinando l'astrazione processuale della causa debendi e dispensando il creditore dall'onere di provarne esistenza e validità, che si presumono fino a prova contraria. Essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma presuppone la validità del rapporto fondamentale, la cui inesistenza, invalidità o estinzione può essere provata dall'opponente, cui incombe l'onere di allegare e dimostrare i fatti idonei a privare di efficacia il riconoscimento. Richiamati i principi sopra esposti e considerato l'atto di riconoscimento del debito prodotto (cfr. doc. 10 cit.) – che, come chiarito da Cass. Civ. n. 26334/2016, fa prova anche a favore del cessionario quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura – in mancanza di elementi contrari deve ritenersi provata la validità del rapporto di credito dedotto.
pagina 5 di 7 Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa inesigibilità delle annotazioni concernenti i rapporti anticipi. Dalla documentazione in atti (cfr. file allegato alla memoria del 18.07.2023) risulta che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto sulla base delle risultanze del conto corrente n. 2497622, sul quale confluivano i due conti anticipi, sicché la ricostruzione del credito si fonda su dati contabili complessivi e coerenti.
6. La garanzia fideiussoria Quanto alla doglianza dei fideiussori, avente ad oggetto la nullità delle garanzie per asserita violazione della normativa antitrust, essa è infondata. La questione trae origine dallo schema di fideiussione predisposto dall'ABI l'11.07.2003, oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 14 L. n. 287/1990. Con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, l'Autorità ha accertato la contrarietà alla normativa antitrust di alcune clausole (c.d. di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c., di sopravvivenza). Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 41994/2021, hanno chiarito che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese vietate sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI, salvo diversa volontà delle parti (artt. 2, comma 3, L. 287/1990 e 1419 c.c.). Nel caso di specie, tale principio conduce a escludere la nullità integrale del contratto, non essendo stata fornita prova che il garante non avrebbe stipulato la fideiussione senza le clausole incriminate. Inoltre, la garanzia è stata sottoscritta nel 2012, ben oltre sette anni dopo il provvedimento del 2005: secondo Cass. n. 29810/2017 e Cass. n. 13846/2019, la presunzione di intesa anticoncorrenziale non si estende a fideiussioni stipulate a distanza di tempo significativa dall'istruttoria conclusa nel 2005. Né parte attrice ha fornito prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale nel periodo interessato. Va aggiunto che le clausole contestate non risultano nemmeno pedissequamente riprodotte nel testo negoziale: in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta una dispensa totale, ma una mera dilazione del termine da sei a trentasei mesi e, peraltro, nessuna eccezione di decadenza è stata sollevata dagli ingiunti. Per tutte queste ragioni, la fideiussione oggetto di causa deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
In definitiva, tutti i motivi di opposizione vanno rigettati e il decreto ingiuntivo nr. 5028/2022 deve essere confermato.
7. Le spese di lite Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
pagina 6 di 7 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 5028/2022 del
Tribunale di Torino;
− Condanna la nonché i Sigg. Parte_1 Parte_2
e tutti in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 [...]
delle spese di lite che liquida in € 8.433,00 (di cui € 2.552,00 per fase di Controparte_1 studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 16.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_5
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