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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3033/2025
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(c.f. ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FERRARI DANIELA attrice contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 [...]
c.f. , assistiti e difesi dall'Avv. SALOGNI CP_2 C.F._3
MICOL convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 4/11/2025, conclusioni da intendersi qui trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21/03/2025 la ricorrente ha formulato domanda ex artt. 433 e 446
c.c. nei confronti dei convenuti deducendo quanto segue: i) la sig.ra madre Pt_1
dei convenuti e , è prodiga e risulta morosa rispetto al Controparte_1 CP_2
versamento del canone di locazione tanto da avere ricevuto un preavviso di rilascio dell'immobile per il 31/5/2025 (doc. 5); ii) stante l'età avanzata e la percezione di una pensione minima (€ 611,00/mese), ha chiesto condannarsi i figli, soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433, comma 1, n. 2, c.c., al versamento di un assegno alimentare pari ad € 250,00 cadauno.
Integrato il contraddittorio con i convenuti questi ultimi hanno contestato l'an ed il quantum dell'avversa pretesa e chiesto il rigetto del ricorso rendendosi tuttalpiù disponibili a contribuire al versamento del solo canone di locazione.
Preso atto di tale disponibilità, con ordinanza del 6/5/2025 in Tribunale disponeva nel senso di onerare i convenuti del versamento del canone di locazione sollecitando una definizione transattiva della vertenza.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 4/11/2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
* * *
Secondo la giurisprudenza: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023).
Nella fattispecie in esame le parti hanno congiuntamente dichiarato di avere raggiunto un accordo a definizione della lite chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Il Tribunale non può quindi che prenderne atto e disporre in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate. pag. 2/3 Si comunichi.
Brescia, lì 20/11/2025.
Il giudice
Andrea AR
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 3033/2025
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(c.f. ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FERRARI DANIELA attrice contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 [...]
c.f. , assistiti e difesi dall'Avv. SALOGNI CP_2 C.F._3
MICOL convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 4/11/2025, conclusioni da intendersi qui trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 21/03/2025 la ricorrente ha formulato domanda ex artt. 433 e 446
c.c. nei confronti dei convenuti deducendo quanto segue: i) la sig.ra madre Pt_1
dei convenuti e , è prodiga e risulta morosa rispetto al Controparte_1 CP_2
versamento del canone di locazione tanto da avere ricevuto un preavviso di rilascio dell'immobile per il 31/5/2025 (doc. 5); ii) stante l'età avanzata e la percezione di una pensione minima (€ 611,00/mese), ha chiesto condannarsi i figli, soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433, comma 1, n. 2, c.c., al versamento di un assegno alimentare pari ad € 250,00 cadauno.
Integrato il contraddittorio con i convenuti questi ultimi hanno contestato l'an ed il quantum dell'avversa pretesa e chiesto il rigetto del ricorso rendendosi tuttalpiù disponibili a contribuire al versamento del solo canone di locazione.
Preso atto di tale disponibilità, con ordinanza del 6/5/2025 in Tribunale disponeva nel senso di onerare i convenuti del versamento del canone di locazione sollecitando una definizione transattiva della vertenza.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 4/11/2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
* * *
Secondo la giurisprudenza: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023).
Nella fattispecie in esame le parti hanno congiuntamente dichiarato di avere raggiunto un accordo a definizione della lite chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Il Tribunale non può quindi che prenderne atto e disporre in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate. pag. 2/3 Si comunichi.
Brescia, lì 20/11/2025.
Il giudice
Andrea AR
pag. 3/3