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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Paola
Caserta, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10122 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: “solo danni a cose” vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Portici alla via Diaz 3d Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Renato Veneruso (C.F. che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende;
giusta procura in atti;
-attrice-
E
Fatigati (c.f. e (c.f. Pt_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe C.F._4
EL (c.f. ) e ER FU (c.f. ) con studio in C.F._5 C.F._6
Napoli alla via Santa Caterina da Siena n. 52, giusta procura in atti;
-convenuti-
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 sig. e la sig.ra chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 Parte_3 di danni subiti dal proprio immobile sito in Afragola alla via Manzoni n.32, in seguito alle copiose infiltrazioni causate dallo smottamento del terreno adiacente.
Deduceva: che in data 29.6.2019 l'appartamento di cui era proprietaria, sito al livello terraneo, pativa il cedimento del piano di calpestio con interessamento della statica dei livelli superiori del fabbricato, per cui era stato necessario sgomberare gli stessi, all'esito dell'intervento della
Polizia Municipale di Afragola che ne disponeva la messa in sicurezza;
che, all'esito, i Vigili del
1 Fuoco di Napoli intervenuti accertavano la presenza di “…lesioni alla muratura portante dell'edificio con dissesti al piano delle fondazioni causa copiose infiltrazioni provenienti dal terreno adiacente l'edificio dove è presente un pozzo artesiano” (fono Comando Provinciale dei
VV.FF. di Napoli prot. n° 0029133 del 29.6.2019); che ulteriori accessi e accertamenti appuravano che lo smottamento del terreno adiacente, di proprietà dei convenuti, causato da copiose infiltrazioni idriche provenienti dalla serra agricola posta sullo stesso, determinarono il dilavamento delle fondazioni dell'attiguo corpo di fabbrica, provocando una buca, al limite perimetrale con lo stesso, di 3 mt di lunghezza X 1 mt di larghezza X 1 mt di profondità, ed il crollo di porzione del muro portante per un'altezza di ca 1 mt dal piano di campagna;
che, a seguito di tanto, furono necessari interventi di ripristino della piena funzionalità statica del fabbricato e di riparazione dell'appartamento, con la ricostruzione del bagno WC distruttosi all'esito del crollo, come meglio dettagliato nella relazione del tecnico di parte, che quantificava dette lavorazioni in € 20.727,95, cui doveva aggiungersi il costo della verifica sismica con i connessi interventi di miglioramento statico della struttura, sollecitata dal crollo fondale, per €
11.000, oltre ancora agli oneri tecnici e professionali all'uopo necessari pari ad € 5.000, per un totale di € 36.277,95.
L'attrice, aggiungeva poi la richiesta di lucro cessante per la indisponibilità degli immobili oggetto del crollo, il cui valore locatizio mensile era stimabile in € 1.692,00 e € 1.365,00 per il mancato incasso dei canoni locatizi relativi alle abitazioni poste ai livelli superiori nonché dell'appartamento adiacente a quello del crollo posto a livello terraneo, oggetto tutti di sgombero forzoso, per la mensilità intercorsa tra quest'ultimo ed il ripristino della piena funzionalità statica del fabbricato.
1.1. Si costituivano i sigg. e , i quali eccepivano Controparte_1 Parte_3 preliminarmente eccepire la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. IV comma, stante l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi; la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità della domanda attorea perché carente nella prospettazione di elementi di fatto e giuridici, non quantificando in maniera precisa i danni subiti e senza rassegnare le dovute conclusioni, di cui l'atto introduttivo era assolutamente carente. Nel merito, eccepiva che nessuna richiesta di risarcimento danni era mai stata ricevuta dai convenuti e la stessa lettera di messa in mora prodotta del 30 aprile 2020, mai giunta al destinatario, renderebbe edotto il convenuto solo a distanza di 10 mesi dall'accaduto, cioè quando quest'ultimo non avrebbe ovviamente potuto constatare i danni arrecati agli immobili, in quanto i lavori erano già stati eseguiti, mentre la convenuta non era stata minimamente considerata e neanche citata nella Parte_3
lettera di messa in mora, in ogni caso indirizzata esclusivamente al Sig. Controparte_1
2 Eccepivano, altresì, che la pretesa avanzata dall'istante in merito al risarcimento per lucro cessante, doveva essere rigorosamente provata e basata sulla dimostrazione di perdite di guadagno effettive.
Espletata la prova testimoniale di parte attrice nonché l'interrogatorio formale del convenuto sig.
e quella di parte convenuta con l'interrogatorio formale dell'attrice, veniva Controparte_1 nominato CTU l'Arch. e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note Persona_1 depositate per la trattazione cartolare, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
2.1. Risultano, altresì, dimostrate la legittimazione attiva e quella passiva, basandosi esse sulle allegazioni documentali allegate in atti.
Appare opportuno rimarcare che la legittimazione, attiva o passiva, delle parti riguarda l'astratta legittimazione dei soggetti a rivestire la qualità di attore o convenuto del giudizio, riferendosi alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale che si fa valere. La legittimatio ad causam va, quindi, distinta dalla titolarità in concreto del diritto che si fa valere in giudizio, che attiene al merito del processo.
2.2.Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di danni derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.
Con riferimento a tale questione, la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra disposizione implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della
3 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la
“causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia
4 (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
5 La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001,
6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del
04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate
6 all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, la sussistenza di danni alla proprietà dell'attrice a seguito delle infiltrazioni provenienti dal terreno adiacente di proprietà dei convenuti è stata confermata dalla istruttoria espletata nel corso del giudizio.
I testi di parte attrice hanno confermato quanto descritto nell'atto introduttivo ed in particolare l'arch. dichiara: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché Persona_2
chiamato dall'attrice quando si è verificato il cedimento e quando sono arrivato c'erano i vigili del fuoco e stavamo aspettando i tecnici del comune. Ho redatto la relazione tecnica in atti.
Preciso che mi sono recato a giugno 2019 nel primo pomeriggio presso l'appartamento sito al piano terra a via Manzoni 32 e ho visto che la muratura esterna era crollata e poi era crollato anche parte della pavimentazione interna di una delle stanze e anche sotto al pavimento era vuoto. Al piano superiore in corrispondenza del crollo c'erano lesioni verticali con modifica della staticità. Poi mi sono recato nel terreno adiacente del e ho visto che il terreno era Pt_3 bagnato e c'era nei pressi una tubazione di acqua a servizio di una serra rivolta in direzione del muro e quindi ho ipotizzato che lo scorrere dell'acqua ha dilavato il terreno vicino alle fondazioni, determinandone il crollo. Si tratta di un edificio di tufo e le fondazioni non erano tanto profonde e quindi non più di un metro o metro e mezzo;
Ricordo che la buca era circa di 3 metri e per effetto del crollo si è formato un arco. Preciso che per recuperare il fabbricato sono state effettuate demolizioni e ricostruzioni e sono state effettuate anche verifiche sismiche e di
7 staticità anche perché il Comune ha sgomberato l'intero stabile. Ricordo che l'edificio è stato sgomberato per tutta la durata dei lavori circa uno o due mesi. ADR sono stato presente all'effettuazione delle verifiche sismiche effettuate dalla ditta incaricata dall'attrice. Al momento dell'evento il piano terra era abitato e vi era un inquilino. ADR ho fatto io il certificato di eliminato pericolo. ADR riconosco in quelle che mi vengono mostrate le foto riproducenti la tubazione rivolta contro il muro che ho descritto prima”.
Anche l'altro teste afferma: “Sono a conoscenza dei fatti perché io facevo parte Testimone_1 dell'associazione immigrati di Afragola e mi recavo presso una famiglia di immigrati del
Burkina Faso che alloggiava nel fabbricato della sig. al piano terra e ho visto che CP_2 trasudava acqua dal pavimento. Ricordo che era circa dieci anni fa, quando sono andato
l'ultima volta e mi ricordo che la sig.ra che vi abitava diceva che succedeva spesso. Posso dire che era un immobile del 1800 e prima di essere adibito ad abitazione il piano terra era una stalla. Tanto posso dire perché ero di quello zona. Ricordo che all'epoca i proprietari si chiamavano e poi sarà cambiato successivamente il titolare. Credo che la famiglia di Per_3 immigrati che ho detto prima avesse locato l'appartamento ma non posso dirlo con certezza.
ADR dopo che la famiglia di immigrati è andata via non so cosa sia successo ma quando ci sono stato io l'appartamento era umido e non so se il proprietario abbia mai fatto lavori di manutenzione. ADR sono a conoscenza del fatto che si è verificato un cedimento perché sono andato a controllare nel giardino del convenuto, in quanto amico da una vita del e ho Pt_3 visto che sono stati fatti lavori durati credo circa una settimana nel periodo estivo. Ricordo che hanno messo un ponteggio nel giardino del per effettuare i lavori. So che c'erano Pt_3
Il convenuto nel rendere l'interrogatorio formale dichiara: “Sul capo 1: è in Controparte_1 parte vero. C'è stato il cedimento ma la staticità del fabbricato non è stata pregiudicata. Capo 2
è vero. Ma le dimensioni della buca erano inferiori. Questi palazzi risalenti al 700 sono più vulnerabili perché le fondazioni sono meno resistenti;
Capo 3 non ne sono a conoscenza. Posso dire che le case in oggetto prima del terremoto erano costituite solo da un piano e poi sono stati aggiunti altri piani e questo ha inciso sulla staticità; Capo 4 è vero in parte. So che hanno sgomberato per circa 4 giorni e poi gli inquilini sono rientrati anzi l'inquilino dell'ultimo piano non ha mai lasciato;
Capo 5 non è vero. Solo io ne sono venuto a conoscenza perché ho aperto io ai vigili per il sopralluogo. Gli altri proprietari non sanno ancora niente”.
D'altra parte, nello stesso rapporto dei VV.UU. e UTC intervenuti si legge: “Comunicasi che in data odierna personale di questo Comando con rapporto d'intervento n.13929 è intervenuto in
Afragola, via Manzoni civico 32 presso un edificio di tre piani fuori terra ove constatavano lesioni alla muratura portante dell'edificio con dissesti al piano delle fondazioni causa copiose
8 infiltrazioni provenienti dal terreno adiacente l'edificio ove è presente un pozzo artesiano.
Pertanto, a tutela della pubblica t privata incolumità si rende necessario inibire la praticabilità
a tutti gli alloggi dell'edificio fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.
L'elaborato peritale a firma dell'Arch. il quale, logicamente argomentato ed Persona_1
esaustivamente motivato, è fatto proprio dalla scrivente, ha accertato che: “I luoghi di causa, alle date di primo e secondo accesso, hanno consentito di individuare le lamentate cause che si profilano pervenire dalla proprietà “A”, quest'ultima trattasi di un fondo agricolo destinato a produzione Km0 sia a campo libero che serricola in Afragola (NA). Dalla lettura della documentazione in atti, suffragata dalle verbalizzazioni delle Autorità intervenute, vedono le cause discriminanti alla proprietà “B” provenienti dalla proprietà “A” e precisamente dal fondo agricolo posto a confine. In virtù del quesito n. 3 rendendosi necessari dei saggi, lo scrivente ha ritenuto operare prove di irrigazione della porzione di terreno occupata dalla serra, richiedendo al sig. di procedere ad una sana irrigazione. Alla luce di detta prova di carico, Controparte_1 durata pressappoco 10 minuti, si è potuto accertare che l'acqua di irrigazione percorrendo a sversamento i filari di proda tra le colture seminate, in modo naturale e pressoché tendenziale per assorbimento e dilavamento, nonché considerando la distanza irrisoria della serra dal confine, il bagnamento e dilavamento sono propedeutici per attivare processi di infiltrazione al confine e a carattere prolungato e duraturo di erosione del terreno stesso a confine, nel considerare che l'intero fondo essendo sottoposto a coltivazione in modo continuativo a seconda del tipo di coltura è sottoposto ad irrigazione pressoché perpetua.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il consulente così conclude: “i danni visibili all'unità abitativa al piano terra, sub. 6 particella 821 dell'attore, vanno ascritte a processi di assorbimento a bagnamento del muro a confine con la proprietà “A” da quest'ultima proveniente per irrigazione della serra, che resa perpetua incorre in degradi irreversibili rispetto allo stato rinvenuto”.
Per la quantificazione dei danni, il consulente rimette computo metrico per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della proprietà “B” parte attorea con i relativi prezzi Listino Campania LLPP
2019, tutto parte integrante della presente, in cui sono elencati in maniera analitica e circostanziata i costi, nonché le lavorazioni necessarie per ripristinare e mettere in sicurezza il compendio immobiliare “B”, per un ammontare dei lavori pari ad € 18.718,42 oltre IVA se dovuta, oltre spese tecniche per pratica urbanistica e onorario tecnico stimato in € 2.000,00.
Lo stesso CTU ha poi provveduto ad effettuare una stima del mancato godimento dell'immobile de quo tenendo conto dei contratti locativi presenti in atti, laddove estrapolando i canoni annuali ha proceduto con interpolazione a calcolare il canone giornaliero anche in virtù della consistenza
9 delle singole unità, dedotte dai grafici catastali;
pertanto, il “totale mancato godimento” viene quantificato in € 314,51 e le spese per diagnostica immobile sono quantificate in € 4.500,00.
Alla luce di tutto quanto innanzi, la domanda va accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal
27.4.2018 e successive modifiche, parametrate al “decisum”, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Si pongono definitivamente a carico delle parti convenute le spese di
CTU.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 18.718,42, Parte_3 Parte_1 oltre iva se dovuta, € 2.000,00 per spese tecniche, € 314,51 per mancato godimento immobile ed
€ 4.500,00 per spese diagnostica sismica, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna i convenuti e , al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_3 dell'attrice , delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese per la CTU del presente giudizio che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 07.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Paola
Caserta, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10122 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: “solo danni a cose” vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Portici alla via Diaz 3d Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Renato Veneruso (C.F. che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende;
giusta procura in atti;
-attrice-
E
Fatigati (c.f. e (c.f. Pt_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe C.F._4
EL (c.f. ) e ER FU (c.f. ) con studio in C.F._5 C.F._6
Napoli alla via Santa Caterina da Siena n. 52, giusta procura in atti;
-convenuti-
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 sig. e la sig.ra chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 Parte_3 di danni subiti dal proprio immobile sito in Afragola alla via Manzoni n.32, in seguito alle copiose infiltrazioni causate dallo smottamento del terreno adiacente.
Deduceva: che in data 29.6.2019 l'appartamento di cui era proprietaria, sito al livello terraneo, pativa il cedimento del piano di calpestio con interessamento della statica dei livelli superiori del fabbricato, per cui era stato necessario sgomberare gli stessi, all'esito dell'intervento della
Polizia Municipale di Afragola che ne disponeva la messa in sicurezza;
che, all'esito, i Vigili del
1 Fuoco di Napoli intervenuti accertavano la presenza di “…lesioni alla muratura portante dell'edificio con dissesti al piano delle fondazioni causa copiose infiltrazioni provenienti dal terreno adiacente l'edificio dove è presente un pozzo artesiano” (fono Comando Provinciale dei
VV.FF. di Napoli prot. n° 0029133 del 29.6.2019); che ulteriori accessi e accertamenti appuravano che lo smottamento del terreno adiacente, di proprietà dei convenuti, causato da copiose infiltrazioni idriche provenienti dalla serra agricola posta sullo stesso, determinarono il dilavamento delle fondazioni dell'attiguo corpo di fabbrica, provocando una buca, al limite perimetrale con lo stesso, di 3 mt di lunghezza X 1 mt di larghezza X 1 mt di profondità, ed il crollo di porzione del muro portante per un'altezza di ca 1 mt dal piano di campagna;
che, a seguito di tanto, furono necessari interventi di ripristino della piena funzionalità statica del fabbricato e di riparazione dell'appartamento, con la ricostruzione del bagno WC distruttosi all'esito del crollo, come meglio dettagliato nella relazione del tecnico di parte, che quantificava dette lavorazioni in € 20.727,95, cui doveva aggiungersi il costo della verifica sismica con i connessi interventi di miglioramento statico della struttura, sollecitata dal crollo fondale, per €
11.000, oltre ancora agli oneri tecnici e professionali all'uopo necessari pari ad € 5.000, per un totale di € 36.277,95.
L'attrice, aggiungeva poi la richiesta di lucro cessante per la indisponibilità degli immobili oggetto del crollo, il cui valore locatizio mensile era stimabile in € 1.692,00 e € 1.365,00 per il mancato incasso dei canoni locatizi relativi alle abitazioni poste ai livelli superiori nonché dell'appartamento adiacente a quello del crollo posto a livello terraneo, oggetto tutti di sgombero forzoso, per la mensilità intercorsa tra quest'ultimo ed il ripristino della piena funzionalità statica del fabbricato.
1.1. Si costituivano i sigg. e , i quali eccepivano Controparte_1 Parte_3 preliminarmente eccepire la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. IV comma, stante l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi; la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità della domanda attorea perché carente nella prospettazione di elementi di fatto e giuridici, non quantificando in maniera precisa i danni subiti e senza rassegnare le dovute conclusioni, di cui l'atto introduttivo era assolutamente carente. Nel merito, eccepiva che nessuna richiesta di risarcimento danni era mai stata ricevuta dai convenuti e la stessa lettera di messa in mora prodotta del 30 aprile 2020, mai giunta al destinatario, renderebbe edotto il convenuto solo a distanza di 10 mesi dall'accaduto, cioè quando quest'ultimo non avrebbe ovviamente potuto constatare i danni arrecati agli immobili, in quanto i lavori erano già stati eseguiti, mentre la convenuta non era stata minimamente considerata e neanche citata nella Parte_3
lettera di messa in mora, in ogni caso indirizzata esclusivamente al Sig. Controparte_1
2 Eccepivano, altresì, che la pretesa avanzata dall'istante in merito al risarcimento per lucro cessante, doveva essere rigorosamente provata e basata sulla dimostrazione di perdite di guadagno effettive.
Espletata la prova testimoniale di parte attrice nonché l'interrogatorio formale del convenuto sig.
e quella di parte convenuta con l'interrogatorio formale dell'attrice, veniva Controparte_1 nominato CTU l'Arch. e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note Persona_1 depositate per la trattazione cartolare, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
2.1. Risultano, altresì, dimostrate la legittimazione attiva e quella passiva, basandosi esse sulle allegazioni documentali allegate in atti.
Appare opportuno rimarcare che la legittimazione, attiva o passiva, delle parti riguarda l'astratta legittimazione dei soggetti a rivestire la qualità di attore o convenuto del giudizio, riferendosi alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale che si fa valere. La legittimatio ad causam va, quindi, distinta dalla titolarità in concreto del diritto che si fa valere in giudizio, che attiene al merito del processo.
2.2.Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di danni derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.
Con riferimento a tale questione, la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra disposizione implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della
3 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la
“causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, va inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia
4 (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
5 La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001,
6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20602 del
04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che, quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate
6 all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.
Orbene, la sussistenza di danni alla proprietà dell'attrice a seguito delle infiltrazioni provenienti dal terreno adiacente di proprietà dei convenuti è stata confermata dalla istruttoria espletata nel corso del giudizio.
I testi di parte attrice hanno confermato quanto descritto nell'atto introduttivo ed in particolare l'arch. dichiara: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché Persona_2
chiamato dall'attrice quando si è verificato il cedimento e quando sono arrivato c'erano i vigili del fuoco e stavamo aspettando i tecnici del comune. Ho redatto la relazione tecnica in atti.
Preciso che mi sono recato a giugno 2019 nel primo pomeriggio presso l'appartamento sito al piano terra a via Manzoni 32 e ho visto che la muratura esterna era crollata e poi era crollato anche parte della pavimentazione interna di una delle stanze e anche sotto al pavimento era vuoto. Al piano superiore in corrispondenza del crollo c'erano lesioni verticali con modifica della staticità. Poi mi sono recato nel terreno adiacente del e ho visto che il terreno era Pt_3 bagnato e c'era nei pressi una tubazione di acqua a servizio di una serra rivolta in direzione del muro e quindi ho ipotizzato che lo scorrere dell'acqua ha dilavato il terreno vicino alle fondazioni, determinandone il crollo. Si tratta di un edificio di tufo e le fondazioni non erano tanto profonde e quindi non più di un metro o metro e mezzo;
Ricordo che la buca era circa di 3 metri e per effetto del crollo si è formato un arco. Preciso che per recuperare il fabbricato sono state effettuate demolizioni e ricostruzioni e sono state effettuate anche verifiche sismiche e di
7 staticità anche perché il Comune ha sgomberato l'intero stabile. Ricordo che l'edificio è stato sgomberato per tutta la durata dei lavori circa uno o due mesi. ADR sono stato presente all'effettuazione delle verifiche sismiche effettuate dalla ditta incaricata dall'attrice. Al momento dell'evento il piano terra era abitato e vi era un inquilino. ADR ho fatto io il certificato di eliminato pericolo. ADR riconosco in quelle che mi vengono mostrate le foto riproducenti la tubazione rivolta contro il muro che ho descritto prima”.
Anche l'altro teste afferma: “Sono a conoscenza dei fatti perché io facevo parte Testimone_1 dell'associazione immigrati di Afragola e mi recavo presso una famiglia di immigrati del
Burkina Faso che alloggiava nel fabbricato della sig. al piano terra e ho visto che CP_2 trasudava acqua dal pavimento. Ricordo che era circa dieci anni fa, quando sono andato
l'ultima volta e mi ricordo che la sig.ra che vi abitava diceva che succedeva spesso. Posso dire che era un immobile del 1800 e prima di essere adibito ad abitazione il piano terra era una stalla. Tanto posso dire perché ero di quello zona. Ricordo che all'epoca i proprietari si chiamavano e poi sarà cambiato successivamente il titolare. Credo che la famiglia di Per_3 immigrati che ho detto prima avesse locato l'appartamento ma non posso dirlo con certezza.
ADR dopo che la famiglia di immigrati è andata via non so cosa sia successo ma quando ci sono stato io l'appartamento era umido e non so se il proprietario abbia mai fatto lavori di manutenzione. ADR sono a conoscenza del fatto che si è verificato un cedimento perché sono andato a controllare nel giardino del convenuto, in quanto amico da una vita del e ho Pt_3 visto che sono stati fatti lavori durati credo circa una settimana nel periodo estivo. Ricordo che hanno messo un ponteggio nel giardino del per effettuare i lavori. So che c'erano Pt_3
Il convenuto nel rendere l'interrogatorio formale dichiara: “Sul capo 1: è in Controparte_1 parte vero. C'è stato il cedimento ma la staticità del fabbricato non è stata pregiudicata. Capo 2
è vero. Ma le dimensioni della buca erano inferiori. Questi palazzi risalenti al 700 sono più vulnerabili perché le fondazioni sono meno resistenti;
Capo 3 non ne sono a conoscenza. Posso dire che le case in oggetto prima del terremoto erano costituite solo da un piano e poi sono stati aggiunti altri piani e questo ha inciso sulla staticità; Capo 4 è vero in parte. So che hanno sgomberato per circa 4 giorni e poi gli inquilini sono rientrati anzi l'inquilino dell'ultimo piano non ha mai lasciato;
Capo 5 non è vero. Solo io ne sono venuto a conoscenza perché ho aperto io ai vigili per il sopralluogo. Gli altri proprietari non sanno ancora niente”.
D'altra parte, nello stesso rapporto dei VV.UU. e UTC intervenuti si legge: “Comunicasi che in data odierna personale di questo Comando con rapporto d'intervento n.13929 è intervenuto in
Afragola, via Manzoni civico 32 presso un edificio di tre piani fuori terra ove constatavano lesioni alla muratura portante dell'edificio con dissesti al piano delle fondazioni causa copiose
8 infiltrazioni provenienti dal terreno adiacente l'edificio ove è presente un pozzo artesiano.
Pertanto, a tutela della pubblica t privata incolumità si rende necessario inibire la praticabilità
a tutti gli alloggi dell'edificio fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.
L'elaborato peritale a firma dell'Arch. il quale, logicamente argomentato ed Persona_1
esaustivamente motivato, è fatto proprio dalla scrivente, ha accertato che: “I luoghi di causa, alle date di primo e secondo accesso, hanno consentito di individuare le lamentate cause che si profilano pervenire dalla proprietà “A”, quest'ultima trattasi di un fondo agricolo destinato a produzione Km0 sia a campo libero che serricola in Afragola (NA). Dalla lettura della documentazione in atti, suffragata dalle verbalizzazioni delle Autorità intervenute, vedono le cause discriminanti alla proprietà “B” provenienti dalla proprietà “A” e precisamente dal fondo agricolo posto a confine. In virtù del quesito n. 3 rendendosi necessari dei saggi, lo scrivente ha ritenuto operare prove di irrigazione della porzione di terreno occupata dalla serra, richiedendo al sig. di procedere ad una sana irrigazione. Alla luce di detta prova di carico, Controparte_1 durata pressappoco 10 minuti, si è potuto accertare che l'acqua di irrigazione percorrendo a sversamento i filari di proda tra le colture seminate, in modo naturale e pressoché tendenziale per assorbimento e dilavamento, nonché considerando la distanza irrisoria della serra dal confine, il bagnamento e dilavamento sono propedeutici per attivare processi di infiltrazione al confine e a carattere prolungato e duraturo di erosione del terreno stesso a confine, nel considerare che l'intero fondo essendo sottoposto a coltivazione in modo continuativo a seconda del tipo di coltura è sottoposto ad irrigazione pressoché perpetua.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il consulente così conclude: “i danni visibili all'unità abitativa al piano terra, sub. 6 particella 821 dell'attore, vanno ascritte a processi di assorbimento a bagnamento del muro a confine con la proprietà “A” da quest'ultima proveniente per irrigazione della serra, che resa perpetua incorre in degradi irreversibili rispetto allo stato rinvenuto”.
Per la quantificazione dei danni, il consulente rimette computo metrico per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della proprietà “B” parte attorea con i relativi prezzi Listino Campania LLPP
2019, tutto parte integrante della presente, in cui sono elencati in maniera analitica e circostanziata i costi, nonché le lavorazioni necessarie per ripristinare e mettere in sicurezza il compendio immobiliare “B”, per un ammontare dei lavori pari ad € 18.718,42 oltre IVA se dovuta, oltre spese tecniche per pratica urbanistica e onorario tecnico stimato in € 2.000,00.
Lo stesso CTU ha poi provveduto ad effettuare una stima del mancato godimento dell'immobile de quo tenendo conto dei contratti locativi presenti in atti, laddove estrapolando i canoni annuali ha proceduto con interpolazione a calcolare il canone giornaliero anche in virtù della consistenza
9 delle singole unità, dedotte dai grafici catastali;
pertanto, il “totale mancato godimento” viene quantificato in € 314,51 e le spese per diagnostica immobile sono quantificate in € 4.500,00.
Alla luce di tutto quanto innanzi, la domanda va accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal
27.4.2018 e successive modifiche, parametrate al “decisum”, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Si pongono definitivamente a carico delle parti convenute le spese di
CTU.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 18.718,42, Parte_3 Parte_1 oltre iva se dovuta, € 2.000,00 per spese tecniche, € 314,51 per mancato godimento immobile ed
€ 4.500,00 per spese diagnostica sismica, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna i convenuti e , al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_3 dell'attrice , delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese per la CTU del presente giudizio che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 07.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
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