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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6646/23 R.G.
TRA
rappresentata dall'Avv.to Francesco Parte_1
Manzo, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Sergio Sica giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.22 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile ex L.118/71 a decorrere dal 31/03/2022 (data della visita di revisione). Il Ctu nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa.
1 Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 25 ottobre 2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1
r anitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati. La difesa del ricorrente, invero, ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, E' stata quindi disposta un'integrazione di consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue: “la sig. è affetta da Parte_1
ARTRITE PSORIASICA IN TERA ILAST. ESITI DISPEPTICI GRAVI POST INTERVENTO IN VLP DI SLEEVEGASTRECTOMY PER OBESITA'. S. DISVENTILATORIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE. NOTE ANSIOSE. SCREZI NEFRITICI” Tali patologie risalgono in gran parte ad epoca antecedente a quella della visita di verifica (31 marzo 2022) quando l'invalidità raggiungeva il 50%; successivamente sono intervenute modifiche, documentate agli atti e relative al luglio 2024; pertanto dal 1 agosto 2024 l'invalidità ha raggiunto il 74%” .
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha dunque accertato che la ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire della prestazione dell'assegno di invalidità civile ex L.118/71 a decorrere dal 1 agosto 2024 (e non dalla data della revisione).
2 Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve affermarsi la sussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate a far data dal 1 agosto 2024 .
Va ricordato che il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., riguarda esclusivamente il requisito sanitario e dunque non può contenere una pronuncia sul diritto alla prestazione attesa la necessità di ulteriori accertamenti di natura socio economica;
conseguentemente non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio (per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari) Le spese di lite, tenuto conte della decorrenza del requisito sanitario solo nel corso del presente giudizio, vanno integralmente compensate. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno mensile di assistenza ex lege 118/71 a decorrere dal 1 agosto 2024; compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, il 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6646/23 R.G.
TRA
rappresentata dall'Avv.to Francesco Parte_1
Manzo, come in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' CP_1 avv.to Sergio Sica giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.22 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile ex L.118/71 a decorrere dal 31/03/2022 (data della visita di revisione). Il Ctu nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa.
1 Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 25 ottobre 2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1
r anitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati. La difesa del ricorrente, invero, ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, E' stata quindi disposta un'integrazione di consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed ha riscontrato, all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, quanto segue: “la sig. è affetta da Parte_1
ARTRITE PSORIASICA IN TERA ILAST. ESITI DISPEPTICI GRAVI POST INTERVENTO IN VLP DI SLEEVEGASTRECTOMY PER OBESITA'. S. DISVENTILATORIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE. NOTE ANSIOSE. SCREZI NEFRITICI” Tali patologie risalgono in gran parte ad epoca antecedente a quella della visita di verifica (31 marzo 2022) quando l'invalidità raggiungeva il 50%; successivamente sono intervenute modifiche, documentate agli atti e relative al luglio 2024; pertanto dal 1 agosto 2024 l'invalidità ha raggiunto il 74%” .
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha dunque accertato che la ricorrente si trovi nelle condizioni di usufruire della prestazione dell'assegno di invalidità civile ex L.118/71 a decorrere dal 1 agosto 2024 (e non dalla data della revisione).
2 Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell' intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante. Ebbene, anche sulla base dei chiarimenti resi dal CTU deve affermarsi la sussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate a far data dal 1 agosto 2024 .
Va ricordato che il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., riguarda esclusivamente il requisito sanitario e dunque non può contenere una pronuncia sul diritto alla prestazione attesa la necessità di ulteriori accertamenti di natura socio economica;
conseguentemente non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio (per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari) Le spese di lite, tenuto conte della decorrenza del requisito sanitario solo nel corso del presente giudizio, vanno integralmente compensate. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno mensile di assistenza ex lege 118/71 a decorrere dal 1 agosto 2024; compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Torre Annunziata, il 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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