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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e sottoscritto con firma digitale, congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, dall'Avv. Paolo Iannone, presso ci elettivamente domicilia.
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. ), C.F._1 con il quale elettivamente domicilia
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, i procuratori delle parti si riportavano agli atti di causa, riportandosi alle conclusioni già depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il precetto del 16.02.2023, ad Parte_1 istanza della , per un importo di € 3.945.894,98; con detto precetto Controparte_1 veniva azionato il credito derivante da contratto di finanziamento del 24.3.2005, rep. 28380, racc. 6768, a
il giudice 1 Maria Ludovica Russo rogito del Notaio con cui si concedeva un finanziamento per l'importo di euro Persona_1
2.400.000,00; successivamente con atti di quietanza, riportati nell'atto di precetto, veniva comprovata l'erogazione di un complessivo importo per euro 2.290.000,00; a seguito di mancato pagamento delle rate di ammortamento e di comunicazione di decadenza del termine già del 15 luglio 2017, con il precetto opposto si chiedeva il pagamento complessivo della somma di € 3.945.894,98; ciò posto deduceva come non fosse venuta in essere la causa del contratto, immanente nell'accordo, alla cui Cont realizzazione la avrebbe dovuto collaborare;
la mancata venuta in essere del frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca, contrariamente a quanto pattuito nel contratto, l'indeterminatezza del calcolo degli interessi che ha dato luogo alla richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto. Cont Chiedeva pertanto dichiararsi l'inesistenza del diritto della a procedere con il precetto e con l'esecuzione forzata, nonché il riconoscimento di una danno all'opponente corrispondente al valore di vendita del complesso immobiliare che risulta essere pari ad euro 6.296.750,00, che sarebbe stato Cont realizzato operando il piano di vendite preventivato;
con condanna della “al pagamento di tutte le spese legali e processuali con attribuzione e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. Cont
Si costituiva la chiedendo in primis la riunione del presente giudizio con quello n.r.g.
8002/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente presso Tribunale di Napoli, contenente le stesse deduzioni, anche se in relazione ad un contratto di apertura di credito, collegato alla realizzazione dello stesso complesso edilizio;
si contestava, poi, estensivamente l'assunto attoreo, specificando come il contratto prevedesse specificamente il tasso di mora;
che con successivi atti di quietanza di finanziamento del 29/04/2005 rep. 29425 racc. 6858, del 09/01/2007 rep. 43768 racc. 8861, del 14/04/2011 rep n. 51994 racc. 12916, del 14/10/2011 rep 52758 racc. 13299 (doc. 2, 3, 4 e 5) tutti per
OT veniva quietanzata l'erogazione del complessivo importo di € 2.290.000,00; che Persona_1 con atto notificato l'11\7\2017, si esplicitava la risoluzione del contratto per cui la con il precetto CP_1 opposto aveva correttamente chiesto il pagamento delle rate scadute e a scadere ed interessi di mora alla data del 7\2\2023 pari a € 3.944.649,98 il tutto come specificato negli allegati conteggi;
deduceva l'inesistenza dei presupposti per il frazionamento dell'ipoteca. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze.
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva introitata per la decisione, sulle conclusioni già depositate.
Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze esposte, attengono all'an ed al quantum della pretesa creditoria e pertanto correttamente, sono state indicate come motivi di opposizione ex art. 615 c.
1 c.p.c..
il giudice 2 Maria Ludovica Russo In primis, si chiarisce come non si possa procedere alla riunione del presente giudizio con quello
N. RG: 8002/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente presso questo stesso Tribunale.
In primis, la preventiva introduzione del presente giudizio, avrebbe deposito, tecnicamente per la riunione di quel giudizio al presente e non l'incontrario; a parte ciò, la diversità ontologia tra il giudizio di opposizione a precetto ed opposizione a decreto ingiuntivo (per petitum e causa petendi) ne impediscono la riunione;
infine, nel caso in esame, il contratto alla base del decreto ingiuntivo risulta diverso da contratto di mutuo, che viene in valutazione in questo giudizio.
Chiarito ciò, i singoli motivi vanno separatamente analizzati
1) Indeterminatezza del calcolo degli interessi.
In concreto, la società non contesta l'entità del tasso applicato, né la sua indicazione o generica indicazione in sede di stipula del contratto, ma si duole della consistenza dell'importo richiesto (€
3.945.894,98 a fronte di € 2290.000,00 con ultima erogazione il 14.10.2011), che implicherebbe una indeterminabilità e potenziale erroneità del calcolo degli interessi applicati.
Dunque, nessuna deduzione risulta effettuata circa il tasso di interesse applicato (art. 4 del contratto di mutuo).
Alla stessa stregua, risulta pacifico che, il contratto stesso, per mancato pagamento delle rate di ammortamento, dovesse essere da considerarsi risolto alla data dell'11.07.2017, in cui veniva richiesto un importo di € 2906.999,83, dovuto al capitale non restituito (per nulla) alle rate non pagate (dal 2013 al 2017), agli interessi di mora sul capitale delle rate non pagate fino alla risoluzione contrattuale. A Cont questo la ha accompagnato, specifico conteggio del credito (derivante dal finanziamento) alla data del precetto, quantificando e specificando le singole poste.
Su tale documentazione, la società opponente non ha preso alcuna posizione.
Ordunque, il motivo di opposizione non può trovare accoglimento, per carenza totale di allegazione (e ancor prima di deduzione specifica) a cura della società oppone ente, sulla quale incombeva l'onere probatorio, essendo, tra l'altro al di fuori, da qualsiasi ipotesi di nullità valutabile ufficiosamente (la quale tra l'altro, si sarebbe scontrata con una allegazione inesistente sul punto).
2) La causa del contratto.
Sebbene la deduzione sul punto sia alquanto generica, risulta opportuno specificare come
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del(Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del
2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007).
Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n.
1517 del 2021 e su tutto l'excursus Cass. SU n. 5841/2025).
In carenza, dunque, di una disposizione legislativa ad hoc o di un impegno specifico del mutuatario ad attivarsi per lo specifico utilizzo della somma mutuata, la mera indicazione (presente nel contratto in oggetto) dell'utilizzo dell'importo finanziato per la costruzione di abitazioni civili in via
Carafa, non lambisce in alcun modo la causa del contratto di mutuo.
Pertanto, lo stesso risulta pienamente valido.
3) Il mancato frazionamento del mutuo e dell'ipoteca
L'opponente afferma che il contegno della banca, di ostruzionismo nel disporre il frazionamento di mutuo ed ipoteca, abbia di fatto ostacolato la vendita dei cespiti e dunque il pagamento dell'importo finanziato.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Invero, nel contratto di mutuo viene inserita la volontà del mutuatario di usufruire del frazionamento di mutuo ed ipoteca “non prima che l'immobile sia individuabile e divisibile in relazione alla percentuale di finanziamento concesso, ed al valore delle singole porzioni immobiliari riconosciuti dalla banca” (art. 7); in seguito nell'atto di erogazione dell'11.04.2011 all'art. 2 comma 3 veniva espressamente concordato che “3. (art.
7- frazionamento): in sede di frazionamento del finanziamento
(frazionamento da approvarsi a cura della “Banca”), per le singole quote, da accollare ai promissori acquirenti previo accertamento del merito creditizio dell'accollante e ad insindacabile giudizio della
“Banca”, saranno definite la durata e le condizioni secondo la normativa vigente per lo specifico comparto e le condizioni di mercato pro-tempore vigenti”.
La previsione del frazionamento è contenuta nell'art. 39 TUB ai commi 6, 6bis e 6ter, che così recitano: “In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia”.
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento.
Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6- bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; (…)”.
Nel nostro caso, dalla documentazione in atti (raccomandate della banca del 30\1\2014 e del
24/03/2014 prodotte da ambo le parti) si riscontra che la dato atto del mancato pagamento delle CP_1 rate in ammortamento, ribadiva la volontà di non precludere la vendita dei singoli cespiti, ma di non avere un quadro delle modalità di pagamento del mutuo (finora impagato), prevedendo una modalità di liberazione graduale dei cespiti.
Al contrario, parte opponente non ha depositato alcun atto da cui poter inferire la richiesta specifica di frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, nonché documentazione da cui trarre la consistenza catastale ed il valore dei singoli beni.
Orbene, "le norme che si sono succedute nella disciplina del frazionamento (come facoltà del mutuante D.P.R. n. 7 del 1976, ex art. 3, comma 6; come diritto del mutuatario L. n. 175 del 1991, ex art.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo 5; come diritto anche del terzo acquirente D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 39; come diritto anche del promissario acquirente e dell'assegnatario ex art. 39 cit. dopo le modifiche dettate dal D.Lgs. n. 122 del
2005) si limitano a prescrivere, affermandone il carattere dichiarativo, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia" ed ancora che "il frazionamento dell'ipoteca deve essere eseguito, secondo le norme ricordate, "correlativamente" alla suddivisione del mutuo. La formulazione letterale delle norme in questione, rimasta inalterata nel tempo, esprime con chiarezza la volontà del legislatore che, nel frazionamento, sia mantenuta la correlazione tra garanzia e debito, nel senso che il vincolo reale sulla singola unità immobiliare frazionata deve garantire tutta, e soltanto, la quota risultante dalla suddivisione del mutuo (o del finanziamento)" (cfr. Corte Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15685 del 21/06/2013 e Cass. 24952/2020).
Nel nostro caso, non risulta provata la venuta in essere di nessuna delle condizioni previste dalla norma, anche ai sensi dei chiarimenti della giurisprudenza di legittimità.
Di talchè, nessun comportamento illegittimo può essere addossato alla banca mutuante.
Anche tale motivo di opposizione, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto detto implica l'impossibilità di valutare la domanda di risarcimento del danno dovuto alla illegittima condotta dell'istituito mutuante.
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, l'opposizione deve essere rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria e decisionale del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende e della linearità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali in favore della CP_3 che liquida in complessivi € 31.129,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 17.03.2025 Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7815 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e sottoscritto con firma digitale, congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, dall'Avv. Paolo Iannone, presso ci elettivamente domicilia.
Opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. ), C.F._1 con il quale elettivamente domicilia
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, i procuratori delle parti si riportavano agli atti di causa, riportandosi alle conclusioni già depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il precetto del 16.02.2023, ad Parte_1 istanza della , per un importo di € 3.945.894,98; con detto precetto Controparte_1 veniva azionato il credito derivante da contratto di finanziamento del 24.3.2005, rep. 28380, racc. 6768, a
il giudice 1 Maria Ludovica Russo rogito del Notaio con cui si concedeva un finanziamento per l'importo di euro Persona_1
2.400.000,00; successivamente con atti di quietanza, riportati nell'atto di precetto, veniva comprovata l'erogazione di un complessivo importo per euro 2.290.000,00; a seguito di mancato pagamento delle rate di ammortamento e di comunicazione di decadenza del termine già del 15 luglio 2017, con il precetto opposto si chiedeva il pagamento complessivo della somma di € 3.945.894,98; ciò posto deduceva come non fosse venuta in essere la causa del contratto, immanente nell'accordo, alla cui Cont realizzazione la avrebbe dovuto collaborare;
la mancata venuta in essere del frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca, contrariamente a quanto pattuito nel contratto, l'indeterminatezza del calcolo degli interessi che ha dato luogo alla richiesta di pagamento contenuta nell'atto di precetto. Cont Chiedeva pertanto dichiararsi l'inesistenza del diritto della a procedere con il precetto e con l'esecuzione forzata, nonché il riconoscimento di una danno all'opponente corrispondente al valore di vendita del complesso immobiliare che risulta essere pari ad euro 6.296.750,00, che sarebbe stato Cont realizzato operando il piano di vendite preventivato;
con condanna della “al pagamento di tutte le spese legali e processuali con attribuzione e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”. Cont
Si costituiva la chiedendo in primis la riunione del presente giudizio con quello n.r.g.
8002/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente presso Tribunale di Napoli, contenente le stesse deduzioni, anche se in relazione ad un contratto di apertura di credito, collegato alla realizzazione dello stesso complesso edilizio;
si contestava, poi, estensivamente l'assunto attoreo, specificando come il contratto prevedesse specificamente il tasso di mora;
che con successivi atti di quietanza di finanziamento del 29/04/2005 rep. 29425 racc. 6858, del 09/01/2007 rep. 43768 racc. 8861, del 14/04/2011 rep n. 51994 racc. 12916, del 14/10/2011 rep 52758 racc. 13299 (doc. 2, 3, 4 e 5) tutti per
OT veniva quietanzata l'erogazione del complessivo importo di € 2.290.000,00; che Persona_1 con atto notificato l'11\7\2017, si esplicitava la risoluzione del contratto per cui la con il precetto CP_1 opposto aveva correttamente chiesto il pagamento delle rate scadute e a scadere ed interessi di mora alla data del 7\2\2023 pari a € 3.944.649,98 il tutto come specificato negli allegati conteggi;
deduceva l'inesistenza dei presupposti per il frazionamento dell'ipoteca. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze.
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva introitata per la decisione, sulle conclusioni già depositate.
Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze esposte, attengono all'an ed al quantum della pretesa creditoria e pertanto correttamente, sono state indicate come motivi di opposizione ex art. 615 c.
1 c.p.c..
il giudice 2 Maria Ludovica Russo In primis, si chiarisce come non si possa procedere alla riunione del presente giudizio con quello
N. RG: 8002/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente presso questo stesso Tribunale.
In primis, la preventiva introduzione del presente giudizio, avrebbe deposito, tecnicamente per la riunione di quel giudizio al presente e non l'incontrario; a parte ciò, la diversità ontologia tra il giudizio di opposizione a precetto ed opposizione a decreto ingiuntivo (per petitum e causa petendi) ne impediscono la riunione;
infine, nel caso in esame, il contratto alla base del decreto ingiuntivo risulta diverso da contratto di mutuo, che viene in valutazione in questo giudizio.
Chiarito ciò, i singoli motivi vanno separatamente analizzati
1) Indeterminatezza del calcolo degli interessi.
In concreto, la società non contesta l'entità del tasso applicato, né la sua indicazione o generica indicazione in sede di stipula del contratto, ma si duole della consistenza dell'importo richiesto (€
3.945.894,98 a fronte di € 2290.000,00 con ultima erogazione il 14.10.2011), che implicherebbe una indeterminabilità e potenziale erroneità del calcolo degli interessi applicati.
Dunque, nessuna deduzione risulta effettuata circa il tasso di interesse applicato (art. 4 del contratto di mutuo).
Alla stessa stregua, risulta pacifico che, il contratto stesso, per mancato pagamento delle rate di ammortamento, dovesse essere da considerarsi risolto alla data dell'11.07.2017, in cui veniva richiesto un importo di € 2906.999,83, dovuto al capitale non restituito (per nulla) alle rate non pagate (dal 2013 al 2017), agli interessi di mora sul capitale delle rate non pagate fino alla risoluzione contrattuale. A Cont questo la ha accompagnato, specifico conteggio del credito (derivante dal finanziamento) alla data del precetto, quantificando e specificando le singole poste.
Su tale documentazione, la società opponente non ha preso alcuna posizione.
Ordunque, il motivo di opposizione non può trovare accoglimento, per carenza totale di allegazione (e ancor prima di deduzione specifica) a cura della società oppone ente, sulla quale incombeva l'onere probatorio, essendo, tra l'altro al di fuori, da qualsiasi ipotesi di nullità valutabile ufficiosamente (la quale tra l'altro, si sarebbe scontrata con una allegazione inesistente sul punto).
2) La causa del contratto.
Sebbene la deduzione sul punto sia alquanto generica, risulta opportuno specificare come
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del(Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del
2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007).
Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n.
1517 del 2021 e su tutto l'excursus Cass. SU n. 5841/2025).
In carenza, dunque, di una disposizione legislativa ad hoc o di un impegno specifico del mutuatario ad attivarsi per lo specifico utilizzo della somma mutuata, la mera indicazione (presente nel contratto in oggetto) dell'utilizzo dell'importo finanziato per la costruzione di abitazioni civili in via
Carafa, non lambisce in alcun modo la causa del contratto di mutuo.
Pertanto, lo stesso risulta pienamente valido.
3) Il mancato frazionamento del mutuo e dell'ipoteca
L'opponente afferma che il contegno della banca, di ostruzionismo nel disporre il frazionamento di mutuo ed ipoteca, abbia di fatto ostacolato la vendita dei cespiti e dunque il pagamento dell'importo finanziato.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Invero, nel contratto di mutuo viene inserita la volontà del mutuatario di usufruire del frazionamento di mutuo ed ipoteca “non prima che l'immobile sia individuabile e divisibile in relazione alla percentuale di finanziamento concesso, ed al valore delle singole porzioni immobiliari riconosciuti dalla banca” (art. 7); in seguito nell'atto di erogazione dell'11.04.2011 all'art. 2 comma 3 veniva espressamente concordato che “3. (art.
7- frazionamento): in sede di frazionamento del finanziamento
(frazionamento da approvarsi a cura della “Banca”), per le singole quote, da accollare ai promissori acquirenti previo accertamento del merito creditizio dell'accollante e ad insindacabile giudizio della
“Banca”, saranno definite la durata e le condizioni secondo la normativa vigente per lo specifico comparto e le condizioni di mercato pro-tempore vigenti”.
La previsione del frazionamento è contenuta nell'art. 39 TUB ai commi 6, 6bis e 6ter, che così recitano: “In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia”.
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento.
Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6- bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; (…)”.
Nel nostro caso, dalla documentazione in atti (raccomandate della banca del 30\1\2014 e del
24/03/2014 prodotte da ambo le parti) si riscontra che la dato atto del mancato pagamento delle CP_1 rate in ammortamento, ribadiva la volontà di non precludere la vendita dei singoli cespiti, ma di non avere un quadro delle modalità di pagamento del mutuo (finora impagato), prevedendo una modalità di liberazione graduale dei cespiti.
Al contrario, parte opponente non ha depositato alcun atto da cui poter inferire la richiesta specifica di frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, nonché documentazione da cui trarre la consistenza catastale ed il valore dei singoli beni.
Orbene, "le norme che si sono succedute nella disciplina del frazionamento (come facoltà del mutuante D.P.R. n. 7 del 1976, ex art. 3, comma 6; come diritto del mutuatario L. n. 175 del 1991, ex art.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo 5; come diritto anche del terzo acquirente D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 39; come diritto anche del promissario acquirente e dell'assegnatario ex art. 39 cit. dopo le modifiche dettate dal D.Lgs. n. 122 del
2005) si limitano a prescrivere, affermandone il carattere dichiarativo, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia" ed ancora che "il frazionamento dell'ipoteca deve essere eseguito, secondo le norme ricordate, "correlativamente" alla suddivisione del mutuo. La formulazione letterale delle norme in questione, rimasta inalterata nel tempo, esprime con chiarezza la volontà del legislatore che, nel frazionamento, sia mantenuta la correlazione tra garanzia e debito, nel senso che il vincolo reale sulla singola unità immobiliare frazionata deve garantire tutta, e soltanto, la quota risultante dalla suddivisione del mutuo (o del finanziamento)" (cfr. Corte Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15685 del 21/06/2013 e Cass. 24952/2020).
Nel nostro caso, non risulta provata la venuta in essere di nessuna delle condizioni previste dalla norma, anche ai sensi dei chiarimenti della giurisprudenza di legittimità.
Di talchè, nessun comportamento illegittimo può essere addossato alla banca mutuante.
Anche tale motivo di opposizione, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto detto implica l'impossibilità di valutare la domanda di risarcimento del danno dovuto alla illegittima condotta dell'istituito mutuante.
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, l'opposizione deve essere rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria e decisionale del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende e della linearità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali in favore della CP_3 che liquida in complessivi € 31.129,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 17.03.2025 Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo