TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 743/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Bonifacio Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743/2025 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del
27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Luca Bianchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via di Porta Giustizia n. 21, Siena
PARTI RICORRENTI
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena
(comunicazione del 12.03.2025).
Conclusioni delle parti: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Siena.
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la Per_1 dimora materna.
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze quindicinali, tenuto conto della distanza dalla residenza della figlia
(circa 450 km) e dalle proprie disponibilità economiche: dal Per_1 sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23,00; durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. Dato atto della permanenza delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi ed il loro autosostentamento economico, gli stessi rinunziano espressamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento.
2
6. Confermare che le spese straordinarie, aventi una delle caratteristiche di occasionalità e/o sporadicità, gravosità, voluttuarie, imprevedibilità, nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico compresa la dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, abbonamenti al trasporto pubblico, spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori per essere utilizzati dalla prole, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. (quelle non coperte dal S.S.N. solo in caso di urgenza e nel caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i sevizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta) e quelle dentistiche presso strutture pubbliche, che tutte non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per tasse scolastiche e l'iscrizione all'università, corsi di specializzazione o master, corsi di recupero e lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, per visite specialistiche non urgenti non coperte dal
S.S.N., cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, quelle per attività ludiche, comprese spese per iscrizione a gare e tornei, ricreative e per vacanze e viaggi trascorsi autonomamente dalla figlia, soggiorni estivi di studio e sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno usati dalla figlia, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. confermare che in base alla L. 19 maggio 1975 n. 151, vigendo tra le parti l'affidamento condiviso dei figli, i coniugi danno atto che gli assegni
3 familiari spettano alla sig.ra presso la quale è Parte_1 collocata prevalentemente la figlia con la quale convive. Per_1
8. confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia Per_1 ai fini della validità per l'espatrio nonché al rilascio del passaporto in favore della stessa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c., e hanno presentato Parte_1 Parte_2 congiuntamente all'Intestato Tribunale domanda di separazione e, una volta decorsi i termini, di scioglimento del matrimonio contratto a Siena il giorno 09.07.2022 e trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2022, n. 75, parte II, Serie C, alle condizioni allegate al ricorso.
Nell'atto introduttivo, le parti hanno riferito che: - dalla loro unione è nata la figlia (14.10.2020); - per effetto di incomprensioni maturate Per_1 nel tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che la moglie è attualmente occupata come operaia e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00 circa mentre il marito è occupato come operaio ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 15.000,00; - non hanno beni immobili, la moglie ha un motoveicolo e il marito ha un'autovettura e un motociclo oltre ad essere comproprietario di un'altra autovettura.
All'udienza del 10.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della rinuncia espressa di entrambe le parti a comparire, e di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento del ricorso, il Collegio ha pronunciato la sentenza di separazione consensuale n. 105/2025 del 26.4.2025 alle condizioni di cui al ricorso e la causa è
4 stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della rinuncia espressa di entrambe le parti a comparire, le stesse hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
*****
Ciò premesso, il Tribunale, ritenuta la propria competenza in ragione di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei coniugi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda stessa.
In particolare, dalla documentazione depositata in atti, risulta che i ricorrenti, unitisi in matrimonio civile in Siena il giorno 09.07.2022 e trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2022, n.
75, parte II, Serie C, si sono separati consensualmente con sentenza n
105/2025 del Tribunale di Siena, il 26.04.2025.
Inoltre, non risultando intervenuta alcuna successiva riconciliazione tra i coniugi, deve ritenersi sussistente una delle ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 e successive modifiche, secondo cui può essere domandato lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale.
La proposizione di domanda congiunta, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e l'insistenza nel ricorso consentono di escludere con ragionevole certezza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi possa essere ricostituita.
Deve, di conseguenza, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mandando alla Cancelleria di trasmettere la
5 presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pertinenza, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
In ordine alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali delle parti e della figlia minore, oltre che non contrarie a disposizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, ai sensi degli artt. 474- bis.51 e ss. c.p.c. e L. n. 898/1970:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Siena il 09.07.2022 tra IG e e trascritto nel Registro degli Pt_1 Parte_2 atti del predetto Comune per l'anno 2022, n. 75, parte II, Serie C, alle condizioni congiunte di cui al ricorso, da intendersi integralmente trascritte;
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Siena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui all'art 152 septies disp. att. c.p.c. e al D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Siena, 28/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Bonifacio Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 743/2025 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del
27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 giusta procura in atti dall'Avv. Luca Bianchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via di Porta Giustizia n. 21, Siena
PARTI RICORRENTI
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena
(comunicazione del 12.03.2025).
Conclusioni delle parti: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Siena.
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la Per_1 dimora materna.
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze quindicinali, tenuto conto della distanza dalla residenza della figlia
(circa 450 km) e dalle proprie disponibilità economiche: dal Per_1 sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23,00; durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. Dato atto della permanenza delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi ed il loro autosostentamento economico, gli stessi rinunziano espressamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento.
2
6. Confermare che le spese straordinarie, aventi una delle caratteristiche di occasionalità e/o sporadicità, gravosità, voluttuarie, imprevedibilità, nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico compresa la dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, abbonamenti al trasporto pubblico, spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali, spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori per essere utilizzati dalla prole, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. (quelle non coperte dal S.S.N. solo in caso di urgenza e nel caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i sevizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta) e quelle dentistiche presso strutture pubbliche, che tutte non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per tasse scolastiche e l'iscrizione all'università, corsi di specializzazione o master, corsi di recupero e lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, per visite specialistiche non urgenti non coperte dal
S.S.N., cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, quelle per attività ludiche, comprese spese per iscrizione a gare e tornei, ricreative e per vacanze e viaggi trascorsi autonomamente dalla figlia, soggiorni estivi di studio e sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno usati dalla figlia, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. confermare che in base alla L. 19 maggio 1975 n. 151, vigendo tra le parti l'affidamento condiviso dei figli, i coniugi danno atto che gli assegni
3 familiari spettano alla sig.ra presso la quale è Parte_1 collocata prevalentemente la figlia con la quale convive. Per_1
8. confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia Per_1 ai fini della validità per l'espatrio nonché al rilascio del passaporto in favore della stessa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c., e hanno presentato Parte_1 Parte_2 congiuntamente all'Intestato Tribunale domanda di separazione e, una volta decorsi i termini, di scioglimento del matrimonio contratto a Siena il giorno 09.07.2022 e trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2022, n. 75, parte II, Serie C, alle condizioni allegate al ricorso.
Nell'atto introduttivo, le parti hanno riferito che: - dalla loro unione è nata la figlia (14.10.2020); - per effetto di incomprensioni maturate Per_1 nel tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che la moglie è attualmente occupata come operaia e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00 circa mentre il marito è occupato come operaio ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 15.000,00; - non hanno beni immobili, la moglie ha un motoveicolo e il marito ha un'autovettura e un motociclo oltre ad essere comproprietario di un'altra autovettura.
All'udienza del 10.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della rinuncia espressa di entrambe le parti a comparire, e di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento del ricorso, il Collegio ha pronunciato la sentenza di separazione consensuale n. 105/2025 del 26.4.2025 alle condizioni di cui al ricorso e la causa è
4 stata rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della rinuncia espressa di entrambe le parti a comparire, le stesse hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
*****
Ciò premesso, il Tribunale, ritenuta la propria competenza in ragione di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei coniugi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda stessa.
In particolare, dalla documentazione depositata in atti, risulta che i ricorrenti, unitisi in matrimonio civile in Siena il giorno 09.07.2022 e trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2022, n.
75, parte II, Serie C, si sono separati consensualmente con sentenza n
105/2025 del Tribunale di Siena, il 26.04.2025.
Inoltre, non risultando intervenuta alcuna successiva riconciliazione tra i coniugi, deve ritenersi sussistente una delle ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 e successive modifiche, secondo cui può essere domandato lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale.
La proposizione di domanda congiunta, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e l'insistenza nel ricorso consentono di escludere con ragionevole certezza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi possa essere ricostituita.
Deve, di conseguenza, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mandando alla Cancelleria di trasmettere la
5 presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pertinenza, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
In ordine alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali delle parti e della figlia minore, oltre che non contrarie a disposizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, ai sensi degli artt. 474- bis.51 e ss. c.p.c. e L. n. 898/1970:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Siena il 09.07.2022 tra IG e e trascritto nel Registro degli Pt_1 Parte_2 atti del predetto Comune per l'anno 2022, n. 75, parte II, Serie C, alle condizioni congiunte di cui al ricorso, da intendersi integralmente trascritte;
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Siena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui all'art 152 septies disp. att. c.p.c. e al D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Siena, 28/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6 7