Articolo 21 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 dicembre 1973
Art. 21. (Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari)

Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.
Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovra' provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile , sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovra' essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
Il Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o piu' corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le universita' degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.
Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in piu' sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovra', altresi', essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potra' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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