TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pt., rappresentato e difeso dall' Avv. L. M. Provenzano come da mandato in atti
contro
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. D. Brunetti come da mandato in atti
Nonché
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
Ha pronunciato sentenza con il seguente DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 04.03.2025, regolarmente notificato, la Parte_2
proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n.
[...]
10820240026605039001, emessa a seguito di contestazione di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada derivante dal verbale di contestazione nr.
70/18886231, elevato in data 07/04/2023.
L'opponente contestava l'illegittimità della pretesa sostenendo: carenza di legittimazione per non essere l'intestatario del veicolo;
omessa notifica;
nullità della notifica della cartella a mezzo pec;
ed altri vizi relativi alla fase di riscossione.
Con comparsa di risposta del 07.05.2025 e del 27.05.2025 si costituivano rispettivamente e per Controparte_2 Controparte_1
contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
costituendosi in giudizio ha eccepito la Controparte_1
incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace.
All'udienza del 08.10.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Preliminarmente occorre rilevare la incompetenza per materia del Giudice adito, indicando il Giudice di Pace quale giudice a conoscere la controversia in oggetto.
Invero, la cartella esattoriale contestata fa riferimento al mancato pagamento di contravvenzione per violazione del Codice della Strada derivante dal verbale di contestazione nr. 70/18886231, elevato in data 07/04/2023.
Deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “Avuto riguardo
2 ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di quest'ultimi atti, poiché così si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615
c.p.c.” (Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 18/02/2015, n. 3283).
Nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, e' competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo.
Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 22 bis (oggi dal
Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articoli 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che e' il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11, nonche', di recente, Cass. ord. n. 21914/14).
È evidente, pertanto, che sussiste la competenza del Giudice di pace di Lecce in ordine alla domanda avanzata ex art. 615 c.p.c avverso l'atto di intimazione opposta.
Sul si osserva che il Giudice territorialmente competente per le opposizioni a cartella esattoriale deve essere individuato secondo i criteri di natura inderogabile, indicati dall'art. 27 c.p.c.. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, 3 comma c.p.c., la competenza territoriale si rdica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata
3 In ordine alle spese di lite, se ne dispone la totale compensazione tra le parti in considerazione del fatto che la questione esaminata e la normativa di riferimento risulta oggetto di alternata e antitetica valutazione giurisprudenziale.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, -Sezione Commerciale-, nella persona del Giudice
Onorario Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace di Lecce ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
4